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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 231 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
(C.F. CPF. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]in SQN 410;
(C.F. CPF. ) nato in [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2 in Rua Jorge Chammas n. 545/34;
(C.F. CPF. ) nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...]in Avenida Padre Pereira de Andrade n. 545/34;
, (C.F. CPF. ) nata in [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._4
Brasile in Rua João Pereira n. 329/620;
(C.F. CPF. ) nata in [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._5 in Brasile Rua Bertioga n. 855, in proprio ed unitamente a in Controparte_5 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. CPF. ), nata in [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._6
Bertioga n. 855;
(C.F. CPF. 395.719.058-44), nata in [...] il [...] e residente Controparte_6 in Rua Sao Paulo da Cruz n. 360/201, in proprio ed unitamente a , in qualità di Controparte_7 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , (C.F. Persona_2
CPF. 549.395.838-48), nata in [...] il [...] e residente in [...]da Cruz n.
360/201; , (C.F. CPF. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_8 Parte_2 C.F._7
Rua Alabastro n. 428/53;
, (C.F. CPF. ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_9 C.F._8 in Rua Alabastro n. 428/53;
, (C.F. CPF. 118.982.398-51), nato il [...] e residente in [...]Controparte_10
Doutor Diogo de Faria n. 1311/11;
, (C.F. CPF. ), nata in [...] il [...] e Controparte_11 C.F._9 residente in [...]in Rua Doutor Diogo de Faria n. 1311/11;
, (C.F. CPF. ), nata il [...] e residente in Controparte_12 C.F._10
Rua Doutor Diogo de Faria n. 1311/11;
, (C.F. CPF. ), nato in [...] il [...] e Controparte_13 C.F._11 residente in [...]n. 627;
, (C.F. CPF. ), nata in [...] il [...] e residente Controparte_14 C.F._12 in Rua Amalia de Noronha n. 99/11;
, (C.F. CPF. ), nato in [...] il [...] e Controparte_15 C.F._13 residente in [...]n. 627;
, (C.F. CPF. 453.612.058-00), nata in [...] il [...] e residente Controparte_16 in Rua Amalia de Noronha n. 99/11.
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia Cannizzaro (C.F. ) del C.F._14
Foro di Bologna, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in virtù di procura speciale alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(C.F ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_17 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-
RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_17 dichiarato il loro status di cittadini italiani, in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana nata a [...] il [...] (doc. n. 1-6) ed emigrata in Persona_3
Brasile, la quale aveva perduto la cittadinanza italiana in data 20.07.1943 (doc. n. 1-6 ) ma aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti, poiché il figlio,
[...]
nato il [...] (doc. n. 1-6) l'aveva acquistata per effetto della nascita, occorsa Persona_4 anteriormente alla naturalizzazione del genitore.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva Persona_3 matrimonio con in data 18.11.1915 (doc. n. 1-6), e dalla loro unione coniugale Persona_4 nasceva il 14.5.1916, (doc. n. 1-6). Persona_4
In prosieguo, contraeva matrimonio con , in data Persona_4 Persona_5
01.10.1953 (doc. n. 1-6), e dalla loro unione coniugale nascevamo cinque figli: il 25.3.1955
[...]
, (doc. 7-12), il 4.1.1963 la ricorrente , (doc. n 7-12), il 24.3.1965 il Persona_6 Controparte_2 ricorrente (doc. n. 17-23), il 13.8.1968 il ricorrente (doc. n. Parte_3 Controparte_10
17-23) e il 27.7.1973 , altresì ricorrente (doc. n. 24-28). Controparte_13
Discendenza Persona_6
In data 09.02.1980, contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. n. 7-12) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: il 21.10.1980
[...]
(doc. n. 7-12) e il 23.7.1986 (doc. n. 7-12). Parte_1 Controparte_1
Discendenza Controparte_2
In data 07.06.1986, contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_8
(doc. n 13-16) passando a chiamarsi in virtù della predetta unione, e Controparte_2 generava gli odierni ricorrenti: il 3.1.1987 (doc. n. 13-16), il 1.9.1988 Controparte_3
(doc. n. 13-16) e il 21.10.1992 (doc. n. 17-23). Controparte_4 Controparte_6
Dall'unione tra e nasceva in data Controparte_4 Controparte_5
6.8.2016 la figlia minore (doc. n. 13-16). Persona_1
In data 22.11.2017, contraeva matrimonio con Controparte_6 Controparte_7
(doc. n. 17-23) e dalla loro unione coniugale nasceva il 23.4.2018 la figlia minore, Persona_2
(doc. n. 17-23).
[...]
Discendenza Parte_3
Dall'unione tra e nasceva in data 4.1.2002, Parte_3 Persona_9
, altresì' odierno ricorrente (doc. n. 17-23). Persona_10
Discendenza Controparte_10
In data 30.05.1997, contraeva matrimonio con Controparte_10 Persona_11
(doc. n. 24-28) e dalla loro unione coniugale nascevano il 19.7.1999 e il Controparte_12
19.7.1999 , altresì' odierne ricorrenti, (doc. n. 24-28). Controparte_11 Discendenza Controparte_13
In data 18.06.1994, contraeva matrimonio con Controparte_13 Persona_12
(doc. n. 24-28) e dalla loro unione coniugale nascevano il 26.4.1995 ,
[...] Controparte_14 il 11.12.1997 e il 11.12.1997 , altresì odierni ricorrenti, Controparte_15 Controparte_16
(doc. n. 29-31).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_17 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo di escludere una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe, tenendo perciò indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AN (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto dei figli deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio dei minori e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del loro patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per i minori (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
« in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita della sig.ra (doc. n. 1- Persona_3
6), il certificato di naturalizzazione brasiliana intervenuta in data 20.07.1943 (doc. n. 1-6), unitamente all'atto di nascita del figlio (doc. n. 1-6) occorsa anteriormente Persona_4 alla naturalizzazione del genitore, nonché gli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
La sequenza che ne scaturisce, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_17 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti nonché dei minori e;
Persona_1 Persona_2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_17 procedere all' iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15-12-2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro