Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15401/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a FORMIA (LT) il 10/05/1981 rappresentato e difeso dall'avv. MENDITTO LUIGI, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
DI AVERSA, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FUMO CP_1
NICOLA
RESISTENTE
OGGETTO: gestione commercianti
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
CP_
- di avere ricevuto avviso di addebito n. 32820240004274469000 emesso dall' sede territoriale di
Aversa;
- che l'ente impositore con l'indicato atto, a seguito di controllo della posizione contributiva del sig.
, gli ingiungeva la complessiva somma di € 4.776,71, per omesso versamento contributi Parte_1
I.V.S., gestioni commercianti, per il biennio 01/2022 al 12/2023;
- che il ricorrente risultava essere amministratore della società MANT s.r.l., corrente in Aversa (CE), alla via
Giovanni Gentile, n. 8, attiva nel settore della pubblicità;
1
- che, dal 3 maggio 2023, con nota acquisita al protocollo n. 7000.03/05/2023.0147488, il ricorrente risultava iscritto alla “Gestione separata come parasubordinato”;
- che, l'Ente previdenziale non aveva ragione di iscriverlo d'ufficio alla “Gestione commercianti”;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertare e dichiarare la non ricorrenza dei presupposti per la iscrizione del sig. alla contribuzione nella gestione commercianti, ordinando l'immediata Parte_1 rimozione, consequenzialmente, annullare l'avviso di addebito n. 32820240004274469 notificato il 14 novembre 2024, dichiarando quindi a nessun titolo dovuta la somma di € 4.776,71” il tutto con vittoria di spese.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Fatta questa premessa, come in precedenza indicato, occorre verificare se siano o meno dovuti i contributi per la gestione commercianti .
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
CP_ Si rileva, inoltre, che lo stesso con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita.
2 Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto "l'attività sociale" nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti.
Invero l' si è limitato ad allegare una relazione amministrativa da cui si legge: “Si sottolinea la Pt_2 presenza di redditi di impresa per gli anni di imposta 2022 – 2023 (vd all. “Modello Società di capitali_periodo di imposta 2022” e “Modello Società di capitali_periodo di imposta 2023”). Si evidenzia che la società è priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale (vd. all. “Elenco dei lavoratori”). In conclusione, considerata l'assenza di altra occupazione prevalente, la società ancora attiva presso la CCIAA, la p.iva non chiusa, la presenza di redditi di impresa si esprime parere negativo per
l'annullamento dell'avviso di addebito contestato e per l'annullamento dell'iscrizione alla gestione commercianti”
CP_ Va, infatti, evidenziato che l' parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente Pt_2 controversia. Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della CP_ parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe Pt_2 dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n.
32820240004274469000
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 2.738,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione
Si comunichi.
Aversa, 19/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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