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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1735/2021 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ARPINO MARIO;
E
( Controparte_1 P.IVA_1
Avv.
E
), mandataria di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
Avv. DI FRANCESCO ANITA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 13583/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale era stata respinta l'opposizione all'atto di precetto con il quale gli era stato intimato da in qualità di mandataria Controparte_1
di sulla scorta di mutuo ipotecario del 16.12.1997, il pagamento della Parte_2
complessiva somma di € 238.421,44 .
Si è costituita in giudizio , quale mandataria di CP_2 CP_3
nuova cessionaria del credito, instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art 190 c.p.c, precisate le conclusioni dinanzi a nuovo collegio per il trasferimento del Cons. Dotti ad altro
Ufficio avvenuto medio tempore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe
2.Con il primo motivo il ribadisce il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della rappresentata da sul Parte_2 Controparte_1
presupposto della soluzione di continuità nella serie delle cessioni di credito in quanto il credito originario – comunque contestato- in capo a CP_4
,che aveva cambiato la propria denominazione sociale in ,-
[...] CP_5
che sarebbe stato acquisito dalla Controparte_6
per effetto di incorporazione, non avrebbe formato oggetto di cessione da parte
[...]
di quest'ultima, in quanto la successiva serie di cessioni sarebbe stata operata da
, in favore di Controparte_7 Controparte_8
e , a seguire, in favore della
[...] Parte_2
La doglianza è infondata.
La cessione integrale dei crediti ex INA BANCA da parte della CP_9
in favore della Controparte_6 [...]
[...] risulta dal foglio inserzioni della , ( doc CP_10 Parte_3
4 , senza che vi sia stata alcuna soluzione di continuità. CP_1
3.Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata erogazione prova della erogazione del mutuo.
Il Tribunale sul punto ha affermato : “ Né la produzione documentale relativa a meri atti di indagine in sede penale, come versati nel presente giudiziodall'attore può privare di efficacia la quietanza di cui all'art.1 del contratto di mutuo, atteso che vertendosi in ipotesi di atto pubblico, l'inefficacia di detto atto sarebbe potuta derivare esclusivamente da una sentenza , passata in giudicato, e avente ad oggetto la querela di falso “
La doglianza è infondata.
L'appella invoca a sostegno del proprio assunto precedenti giurisprudenziali in tema di quietanza della somma mutuata , trascurando di considerare che la quietanza, nella fattispecie in esame, è contenuta in atto pubblico facente prova fino a querela di falso, la cui efficacia non è superabile con differenti mezzi di prova, sicchè gli accertamenti penali, non compiuti peraltro nel contraddittorio delle parti, potrebbero al più valere natura indiziaria, fermo restando che era comunque onere della parte effettuarne la produzione in giudizio avvalendosi delle facoltà attribuite alla persona offesa dal reato ex art.116 c.p.p, cui non può sopperirsi con l'acquisizione di ufficio ex art 213 c.p.c. strumento processuale che non può essere utilizzato per esonerare la parte dagli oneri probatori su di essa incombenti. Ma tale documentazione sarebbe irrilevante per la fidefacenza della dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto pubblico.
4.Il terzo motivo relativo alla prescrizione del diritto è infondato.
Oltre a quanto osservato dal Tribunale, che si richiama, si rileva che la Corte di
Cassazione con la sentenza 17018/2008, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ( Cass.3886/1980, Cass 729/1989) , ha persino
3 ritenuto ammissibile in materia di interruzione della prescrizione la prova presuntiva, avendo affermato: “ La prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora.”
Il progetto di distribuzione nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di un condebitore ha infatti come logico presupposto la presentazione di una domanda di intervento interruttiva della prescrizione -di cui peraltro il Tribunale ha dato atto – con effetto nei confronti di tutti i condebitori ex art. 1310 c.c.
Per il resto la doglianza è oltremodo generica.
5. In ordine al quantum debeatur la Corte ritiene necessario disporre ctu per determinare con esattezza il residuo debito, tenendo conto anche delle somme eventualmente percepite dalla in sede esecutiva . CP_4
PQM
La Corte, non definitivamente pronunziando, rigetta i primi tre motivi di appello;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 24.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1735/2021 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ARPINO MARIO;
E
( Controparte_1 P.IVA_1
Avv.
E
), mandataria di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
Avv. DI FRANCESCO ANITA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 13583/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale era stata respinta l'opposizione all'atto di precetto con il quale gli era stato intimato da in qualità di mandataria Controparte_1
di sulla scorta di mutuo ipotecario del 16.12.1997, il pagamento della Parte_2
complessiva somma di € 238.421,44 .
Si è costituita in giudizio , quale mandataria di CP_2 CP_3
nuova cessionaria del credito, instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art 190 c.p.c, precisate le conclusioni dinanzi a nuovo collegio per il trasferimento del Cons. Dotti ad altro
Ufficio avvenuto medio tempore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe
2.Con il primo motivo il ribadisce il difetto di legittimazione attiva Parte_1
della rappresentata da sul Parte_2 Controparte_1
presupposto della soluzione di continuità nella serie delle cessioni di credito in quanto il credito originario – comunque contestato- in capo a CP_4
,che aveva cambiato la propria denominazione sociale in ,-
[...] CP_5
che sarebbe stato acquisito dalla Controparte_6
per effetto di incorporazione, non avrebbe formato oggetto di cessione da parte
[...]
di quest'ultima, in quanto la successiva serie di cessioni sarebbe stata operata da
, in favore di Controparte_7 Controparte_8
e , a seguire, in favore della
[...] Parte_2
La doglianza è infondata.
La cessione integrale dei crediti ex INA BANCA da parte della CP_9
in favore della Controparte_6 [...]
[...] risulta dal foglio inserzioni della , ( doc CP_10 Parte_3
4 , senza che vi sia stata alcuna soluzione di continuità. CP_1
3.Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata erogazione prova della erogazione del mutuo.
Il Tribunale sul punto ha affermato : “ Né la produzione documentale relativa a meri atti di indagine in sede penale, come versati nel presente giudiziodall'attore può privare di efficacia la quietanza di cui all'art.1 del contratto di mutuo, atteso che vertendosi in ipotesi di atto pubblico, l'inefficacia di detto atto sarebbe potuta derivare esclusivamente da una sentenza , passata in giudicato, e avente ad oggetto la querela di falso “
La doglianza è infondata.
L'appella invoca a sostegno del proprio assunto precedenti giurisprudenziali in tema di quietanza della somma mutuata , trascurando di considerare che la quietanza, nella fattispecie in esame, è contenuta in atto pubblico facente prova fino a querela di falso, la cui efficacia non è superabile con differenti mezzi di prova, sicchè gli accertamenti penali, non compiuti peraltro nel contraddittorio delle parti, potrebbero al più valere natura indiziaria, fermo restando che era comunque onere della parte effettuarne la produzione in giudizio avvalendosi delle facoltà attribuite alla persona offesa dal reato ex art.116 c.p.p, cui non può sopperirsi con l'acquisizione di ufficio ex art 213 c.p.c. strumento processuale che non può essere utilizzato per esonerare la parte dagli oneri probatori su di essa incombenti. Ma tale documentazione sarebbe irrilevante per la fidefacenza della dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto pubblico.
4.Il terzo motivo relativo alla prescrizione del diritto è infondato.
Oltre a quanto osservato dal Tribunale, che si richiama, si rileva che la Corte di
Cassazione con la sentenza 17018/2008, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ( Cass.3886/1980, Cass 729/1989) , ha persino
3 ritenuto ammissibile in materia di interruzione della prescrizione la prova presuntiva, avendo affermato: “ La prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione può essere ricavata anche in via presuntiva dallo scritto col quale il debitore, rispondendo a diffide o contestazioni del creditore, dimostri per ciò solo di avere ricevuto un atto avente tutte le caratteristiche della costituzione in mora.”
Il progetto di distribuzione nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di un condebitore ha infatti come logico presupposto la presentazione di una domanda di intervento interruttiva della prescrizione -di cui peraltro il Tribunale ha dato atto – con effetto nei confronti di tutti i condebitori ex art. 1310 c.c.
Per il resto la doglianza è oltremodo generica.
5. In ordine al quantum debeatur la Corte ritiene necessario disporre ctu per determinare con esattezza il residuo debito, tenendo conto anche delle somme eventualmente percepite dalla in sede esecutiva . CP_4
PQM
La Corte, non definitivamente pronunziando, rigetta i primi tre motivi di appello;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 24.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
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