Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17244 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Benenati Anna Maria;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; _1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1
24.02.2004, e , il 18.01.2010, ha esposto di essersi sepa- Persona_2 rata con decreto di omologa n. 4038 del 4-16.10.2019 e ha chiesto in questa sede la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'assegnazione in suo fa- vore della casa coniugale, l'affidamento congiunto delle figlie con regime di visita libero e di porre a carico di un assegno pari a 650,00 _1 euro, di cui 150,00 a titolo di assegno divorzile in suo favore ed euro 500,00
a titolo di contributo al mantenimento per le figlie studentesse non economi- camente autosufficienti (250,00 euro ciascuna).
2. All'esito dell'udienza presidenziale del 19.05.2023, il Presidente, con or- dinanza del 22.05.2023 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore con- fermando le condizioni previste in sede di separazione.
Infine, all'esito della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 24.2.2025, celebrata con modalità car- tolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alla parte ricorrente del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
3. Va, preliminarmente, ribadita la dichiarazione di contumacia di _1
, il quale, sebbene ritualmente evocato nel presente giudizio, non si è
[...] costituito.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta l'1/10/2019.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale n. 4038 pronun- ciato da questo Tribunale il 4-16/10/2019.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Deve premettersi che dall'unione delle parti sono nate – come già eviden- ziato – due figlie: , il 24.02.2004, di anni 21 e Persona_1 [...]
, il 18.01.2010, di anni 15. Persona_2
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto disporsi - in confor- mità a quanto già previsto in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale del 22/05/2023 - l'affidamento condiviso della fi- glia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna e con facoltà, per il genitore non collocatario, di vedere la figlia liberamente.
All'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del 19/5/2023 l'odierna ricorrente ha dichiarato che le figlie incontrano il padre frequentemente.
In assenza di ragioni ostative va, dunque, confermato il modello legale dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Persona_2 con domiciliazione prevalente della stessa presso l'abitazione materna- già stabilito in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale-, in conformità alla richiesta formulata dalla ricorrente.
Nulla va poi disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del padre con la figlia (che ha compiuto 15 anni, c.d. grande minore), avendo la stessa ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed auto- nomia decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali mo- dalità incontrare il genitore.
6. L'assegnazione della casa coniugale
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a Parte_1 casa coniugale, ubicato a Palermo, viale Strasburgo n. 135, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, de- gli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familia- re.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta da parte della ricorrente di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento delle fi- glie della coppia.
In particolare, ha chiesto disporsi a carico del resi- Parte_1 stente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento delle figlie di euro
500,00 mensili (250,00 euro per ciascuna figlia), nonché l'importo di euro
150,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore.
7.1 Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento delle fi- glie della coppia si deve osservare brevemente che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi e poi del divorzio, la prole ha diritto ad un man- tenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, impo- nendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, so- ciale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non sol- tanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casa- lingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle ac- certate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter Codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Per il genitore non collocatario l'obbligo del mantenimento del figlio mag- giorenne non viene meno sino al raggiungimento dell'indipendenza economi- ca.
7.2 Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata dalla ricorrente di- retta ad ottenere un assegno divorzile, non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in de- terminati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte
e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ricono- scere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consenti- rebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma
6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui para- metri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economi- co dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità fu- ture. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143
c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
7.3 Nella vicenda oggetto di disamina, , sentita in sede Parte_1 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente all'udienza del 19.05.2023, ha dichiarato di non lavorare e di avere avuto un altro figlio da una succes- siva relazione con un uomo con il quale non convive (cfr. verbale di udienza cit.).
La ricorrente si è invero limitata a depositare un'”autocertificazione della situazione reddituale” nella quale ha dichiarato che negli anni 2019, 2020 e
2021 ha percepito un reddito di euro 7.800,00 a titolo di assegno di mante- nimento (cfr. documentazione depositata il 13.04.2023).
Orbene, al riguardo occorre ribadire che, come già del resto osservato con l'ordinanza del 27/5/2024 dal Giudice Istruttore, nel processo civile sono prive di rilevanza, sia pure indiziaria, le dichiarazioni sostitutive di certifica- zioni relative a stati, qualità personali e fatti al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Invero, con la richiamata ordinanza il Giudice Istruttore, ritenuta la ne- cessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla capacità reddituale delle parti in causa, le ha onerate entrambe della produzione in giudizio di copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione at- testante la mancata effettuazione delle medesime (Certificazione dell'Agenzia delle Entrate) e, tuttavia, nessuna documentazione ha versato in atti la ricor- rente.
Analogamente, del resto, neppure ha prodotto alcuna do- _1 cumentazione comprovante la sua situazione reddituale e non è comparso neppure all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale (in ordine alla seguente circostanza: “Vero è che il sig. svolge attività lavorati- _1 va a tempo indeterminato presso una cooperativa che gestisce lavori portuali”, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza del 27/5/2024.
7.4 Pertanto, alla luce delle dichiarazioni della parte ricorrente e della mancata comparizione del resistente contumace per rendere l'interrogatorio formale, va confermato l'obbligo a carico di di corrispondere a _1
per il mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_1 e un contributo complessivo pari ad euro 500,00 mensili Persona_2
(euro 250,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ciascun mese, annual- mente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati, atteso che la primogenita, che ha 21 anni, an- cora studia e non è, dunque, economicamente indipendente.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
7.5 Con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, non avendo la ricor- rente in alcun modo dimostrato, com'era suo onere, di non avere mezzi ade- guati o comunque di essere impossibilitata a procurarseli per ragioni oggetti- ve, deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presuppo- sti di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Va, pertanto, rigettata la domanda in esame e, nel contempo, dev'essere disposta la revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, dell'obbligo stabilito nel decreto di omologa della separa- zione consensuale delle parti e confermato in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale del 22.05.2023 a carico di di corri- _1 sponderle un assegno per il suo mantenimento personale.
8. Assegno unico
In ordine all'ulteriore domanda avanzata da relativa Parte_1 alla percezione integrale dell'assegno unico, occorre precisare che la primo- genita ha compiuto 21 anni e, pertanto, sono venuti meno i presupposti anagrafici per la percezione.
Rispetto alla secondogenita, di anni 15, va ordinato all'Inps di versare per intero a , quale genitore presso cui è collocata la minore Parte_1
e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima, come pure previsto con Circolare dell'Inps n. 23/22 (si veda, sul punto, di recente, Cass. n. 4672 del 22/02/2025), l'assegno unico per la figlia a carico . Persona_2
9. Sulle ulteriori domande
Da ultimo, in ordine alla domanda, proposta da , volta Parte_1
a porre a carico di l'obbligo di pagare il 50% delle rate del mu- _1 tuo della casa cointestata, mette conto evidenziare che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso proces- so il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipote- si qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non lega- te dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660, conf. Cass. n. 11828/2009).
Per tali ragioni va dichiarata inammissibile la domanda proposta da
[...]
, volta a porre a carico di l'obbligo di pagare il Parte_2 _1
50% delle rate del mutuo cointestato, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
10. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa eventualmente an- ticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di _1
, così provvede:
[...] 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo il
19/09/2003 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...] e iscritto nei registri dello Sta- _1 to Civile del medesimo Comune al n. 29, parte I dell'anno 2003;
2. conferma l'affidamento congiunto della figlia minore Persona_3
[..
, nata ad Erice (TP) il [...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita libero con il genitore non convivente, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. assegna la casa coniugale sita a Palermo, Viale Strasburgo n. 135, a
; Parte_1
4. conferma l'obbligo a carico di di corrispondere in favore _1 di la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie della coppia (euro 250,00 ciascu- na), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annua- le secondo gli indici ISTAT F.O.I.
5. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straor- _1 dinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio
2019;
6. dispone che l'Inps versi per intero a l'assegno uni- Parte_1 co per la figlia a carico;
Persona_2
7. rigetta la domanda avanzata da diretta ad ottenere Parte_1 un assegno divorzile in suo favore;
8. dispone la revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, dell'obbligo stabilito nel decreto di omologa della se- parazione consensuale delle parti e confermato in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale del 22.05.2023 a carico di di _1 corrispondere in favore un assegno per il suo manteni- Parte_1 mento personale;
9. dichiara inammissibile la domanda con la quale ha Parte_1 chiesto di condannare al pagamento al 50% delle rate del mu- _1 tuo cointestato, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
10. lascia a carico della ricorrente le spese dalla stessa eventualmente an- ticipate;
11. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.