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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 106/2024 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a D.I. ex art. 653 c.p.c.”
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Iozzia (C.F. ) e Stefania Tué (C.F. C.F._2
), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
Appellante
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
1 Appellata
All'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 992/2023, pubblicata il 21 giugno 2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 5012/2019 R.G.), rigettava l'opposizione avverso il D.I. n. 1760/2019, emesso in data 17 ottobre 2019, con il quale l'odierna società appellata aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 9.701,08, oltre spese e interessi, dovuta in Parte_1
forza di n. 18 effetti cambiari rilasciati dallo stesso in parziale pagamento di quanto dovuto dalla moglie, in favore della odierna società appellata per la fornitura di mangimi e Controparte_2
prodotti per la zootecnia, revocava, comunque, il predetto decreto, riducendo l'importo dovuto dall'opponente (escludendo dal credito complessivo l'ultimo effetto cambiario di euro 500,00 tratto il
16.10.2018 e indicato al n. 18 del ricorso monitorio) e, per l'effetto, condannava al Parte_1
pagamento della somma di € 9.201,80 oltre interessi e al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 22 gennaio 2024, deducendo, con il primo motivo di appello, la violazione da parte del giudice di prime cure, degli artt. 1987 e 1988 c.c., sull'assunto per cui la promessa di pagamento ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni e a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa che privativa.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'errata valutazione delle prove a sostegno della tesi dell'estinzione del rapporto causale, con vittoria di spese e compensi di ogni grado del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4 giugno 2024, la Corte rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 7 gennaio 2025, disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali e un secondo termine sino all'intero giorno del 7 gennaio 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
2 All'esito dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, la Corte, lette le note scritte depositate tempestivamente dalle parti, riservava ordinanza.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 gennaio 2025 e ritenendo la causa matura per la decisione, la poneva in decisione ai sensi dell'art. 350
– bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha errato a ritenere “Non pertinente, nel caso concreto, il riferimento alla figura della fideiussione, avendo assunto che il si sia accollato un'obbligazione in proprio, e non già in garanzia dell'adempimento di Parte_1
obbligazioni assunte dalla moglie del predetto...”.
Nello specifico, l'odierno appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione cartolare ex artt. 94 e 102 del R.D. del 14 dicembre 1933, n. 1669 e dichiarare insussistente l'azione causale per nullità e/o comunque inidoneità dei titoli cambiari ex art. 1988 c.c. a costituire fonte di obbligazione di pagamento di un debito altrui.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
Il possessore di una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria (o cartolare) - fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido - ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito (cambiale) emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.
818/2015).
Nel caso di specie, la suddetta azione cartolare risulta pacificamente prescritta da anni, ai sensi degli artt. 94 e 102 del R.D. del 14 dicembre 1933, n. 1669, essendo stati tutti gli effetti cambiari, oggetto di causa, emessi e scaduti a partire dall'anno 2011 fino al 2012.
Ciononostante, si rileva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, nella chiesta azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto (nella specie una cambiale), è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del
3 titolo medesimo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con l'effetto di dispensare colui, a cui favore del quale è fatta, di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria.
Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, poiché l'emissione di una cambiale, quale titolo astratto e autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, restando a carico del debitore
(emittente) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto, da ciò deriva che, nella specie, gravava su parte appellante la prova della insussistenza del rapporto causale sottostante al titolo cartolare astratto.
L'odierno appellante, tuttavia, nulla allega a sostegno della propria tesi.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad eccepire unicamente la prescrizione dell'azione cartolare relativa ai 17 effetti cambiari de quo, prescrizione che come sopra precisato, non è preclusiva per il creditore ai fini dell'esperimento in giudizio dell'azione causale avendo la stessa anche carattere autonomo rispetto a quella cartolare.
Piuttosto, in mancanza di prova contraria, è verosimile ritenere, che proprio in virtù dello stretto rapporto affettivo e solidaristico esistente tra coniugi, il abbia emesso gli effetti cambiari in Parte_1
contestazione con il precipuo intento di adempiere, per conto della moglie, ad Controparte_2
una parte dei debiti vantati dalla società appellata nei confronti di quest'ultima.
Non coglie nel segno, poi, la tesi sostenuta dall'odierno appellante secondo cui la sola promessa di pagamento eseguita dal terzo, sorta nel caso concreto, in seguito all'emissione dei 17 effetti cambiari, sia inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore attesa l'inesistenza, nel caso di specie, di un contratto di espromissione.
Invero, sebbene la Corte di Cassazione ha affermato, in più occasioni, che la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., avente natura meramente ricognitiva e non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad esempio un contratto) e non è fonte autonoma di una obbligazione e, dunque, non è idonea a produrre alcuna modificazione soggettiva (cumulativa nel caso di specie) della stessa, producendo come unico effetto l'inversione dell'onere della prova in merito all'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale sottostante, tuttavia, ha precisato che la promessa può assumere effetto vincolante allorquando si dimostri in giudizio l'esistenza del suddetto rapporto fondamentale, il quale può assumere le forma del contratto di espromissione, accollo,
4 delegazione, cessione del contratto o altre ipotesi di subentro nella posizione debitoria indicate dal legislatore (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 31296 del 10 novembre 2023).
Orbene, nel caso che ci occupa, il attraverso l'emissione dei 17 effetti cambiari in Parte_1
favore della società odierna appellata, ha dato vita ad un contratto di espromissione con il quale ha inteso impegnarsi nei confronti della creditrice ad adempiere, seppur in forma parziale, i debiti contratti dalla moglie.
Risulta, infatti, pacifico e non contestato che ha intrattenuto per molti Controparte_2 anni intensi rapporti commerciali con la società odierna appellata che, nell'ambito di altro giudizio, ha ottenuto la condanna della moglie del al pagamento della somma di euro 58.381,21 oltre Parte_1
interessi e spese legali (v. sentenza n. 1679/2022 pubblicata il 29.11.2022 dal Tribunale di Ragusa), in relazione a numerose fatture emesse e non pagate (dal 2009 al 2015).
Il contratto di espromissione, secondo la definizione che risulta dal contenuto del primo comma dell'art. 1272 c.c., è un contratto che si stipula e si perfeziona esclusivamente fra il creditore e il terzo assuntore del debito, per spontanea iniziativa di costui, senza che il debitore emetta l'ordine delegativo e l'assegnazione, e senza che il suo intervento abbia rilevanza giuridica per la perfezione e per gli effetti normali del contratto.
Da ciò discende, dunque, che la causa del contratto è costituita, puramente e semplicemente, dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore (nella specie coniugi), sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato.
Difatti, il patto/contratto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come una fideiussione (ipotesi che si verificherebbe nell'ipotesi in cui l'obbligazione non fosse ancora sorta) bensì come una espromissione, avente ad oggetto un'obbligazione preesistente, che si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza che a tal fine sia necessario alcun atto di accettazione da parte dell'obbligato originario (cfr. Cass. civ. sent. 24891 del 2009; Cass. civ. sent. n.
22166 del 2012; Cass. civ. sent. n. 21102 del 2021).
5 Alla luce di quanto sopra, dunque, nel caso di specie, deve conseguentemente riconoscersi, all'emissione dei titoli di credito de quo, la natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con efficacia obbligatoria vincolante in capo all'odierno appellante.
Con il secondo motivo di appello l'odierno appellante deduce l'avvenuta estinzione del rapporto causale sotteso all'emissione degli effetti cambiari e l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, il lamenta che “la sentenza appare altresì errata laddove il Parte_1
Tribunale di Ragusa ha ritenuto infondata << l'ulteriore circostanza addotta dall'opponente relativamente ad un preteso pagamento del credito di cui ai suddetti effetti cambiari da parte della moglie dell'opponente, nell'ambito di altro giudizio, conclusosi con la sentenza n. 1679/2022, essendo di contro in esso stata accertata la sussistenza di un credito nella misura di euro 58.381,21 >>”.
Anche detto motivo di appello è infondato.
Invero, in tema di imputazione dei pagamenti eseguiti per mezzo dell'emissione di cambiali, la
S.C. ha più volte ribadito che “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (v. Cass. Sez. VI, 6.11.2017 n. 26275).
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei singoli titoli di credito prodotti con i singoli crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 27587 del 2 dicembre 2020; cfr. Cass. sez 2, n. 19527 del 9 novembre 2012).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l'odierno appellante, avendo prodotto in giudizio solamente i titoli cambiari, nulla ha provato in merito a tale collegamento atteso che, a causa della intrinseca astrattezza della cambiale, non è possibile individuare, in questa sede, né a quali fatture, intestate alla moglie, i relativi pagamenti debbano essere imputati né, tantomeno, se i titoli cambiari
6 emessi dal siano riconducibili o meno a debiti già estinti dalla consorte per mezzo di assegni Parte_1
bancari.
Alla luce delle superiori statuizioni la sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata nel merito.
In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore di che si liquidano Controparte_1 come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato in appello (€ 9.701,80), dell'attività difensiva svolta e della media complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui alla tabelle allegate al D.M.
Giustizia n. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi, in mancanza di alcuna attività di natura istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Paolo Catra che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 106/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 992/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale Ordinario di Ragusa in data 21 giugno 2023 nel giudizio iscritto al N.R.G. 5012/2019.
Per l'effetto, condanna l'appellante, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi €
[...]
4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali
(15%), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Paolo Catra.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 6.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello.
7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 106/2024 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a D.I. ex art. 653 c.p.c.”
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Iozzia (C.F. ) e Stefania Tué (C.F. C.F._2
), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
Appellante
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
1 Appellata
All'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 992/2023, pubblicata il 21 giugno 2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 5012/2019 R.G.), rigettava l'opposizione avverso il D.I. n. 1760/2019, emesso in data 17 ottobre 2019, con il quale l'odierna società appellata aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 9.701,08, oltre spese e interessi, dovuta in Parte_1
forza di n. 18 effetti cambiari rilasciati dallo stesso in parziale pagamento di quanto dovuto dalla moglie, in favore della odierna società appellata per la fornitura di mangimi e Controparte_2
prodotti per la zootecnia, revocava, comunque, il predetto decreto, riducendo l'importo dovuto dall'opponente (escludendo dal credito complessivo l'ultimo effetto cambiario di euro 500,00 tratto il
16.10.2018 e indicato al n. 18 del ricorso monitorio) e, per l'effetto, condannava al Parte_1
pagamento della somma di € 9.201,80 oltre interessi e al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 22 gennaio 2024, deducendo, con il primo motivo di appello, la violazione da parte del giudice di prime cure, degli artt. 1987 e 1988 c.c., sull'assunto per cui la promessa di pagamento ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni e a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa che privativa.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'errata valutazione delle prove a sostegno della tesi dell'estinzione del rapporto causale, con vittoria di spese e compensi di ogni grado del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 4 giugno 2024, la Corte rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 7 gennaio 2025, disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali e un secondo termine sino all'intero giorno del 7 gennaio 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
2 All'esito dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, la Corte, lette le note scritte depositate tempestivamente dalle parti, riservava ordinanza.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2025, la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 gennaio 2025 e ritenendo la causa matura per la decisione, la poneva in decisione ai sensi dell'art. 350
– bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha errato a ritenere “Non pertinente, nel caso concreto, il riferimento alla figura della fideiussione, avendo assunto che il si sia accollato un'obbligazione in proprio, e non già in garanzia dell'adempimento di Parte_1
obbligazioni assunte dalla moglie del predetto...”.
Nello specifico, l'odierno appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione cartolare ex artt. 94 e 102 del R.D. del 14 dicembre 1933, n. 1669 e dichiarare insussistente l'azione causale per nullità e/o comunque inidoneità dei titoli cambiari ex art. 1988 c.c. a costituire fonte di obbligazione di pagamento di un debito altrui.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
Il possessore di una cambiale può vantare, nei confronti del traente o l'azione cambiaria (o cartolare) - fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido - ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito (cambiale) emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.
818/2015).
Nel caso di specie, la suddetta azione cartolare risulta pacificamente prescritta da anni, ai sensi degli artt. 94 e 102 del R.D. del 14 dicembre 1933, n. 1669, essendo stati tutti gli effetti cambiari, oggetto di causa, emessi e scaduti a partire dall'anno 2011 fino al 2012.
Ciononostante, si rileva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, nella chiesta azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto (nella specie una cambiale), è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del
3 titolo medesimo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con l'effetto di dispensare colui, a cui favore del quale è fatta, di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria.
Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, poiché l'emissione di una cambiale, quale titolo astratto e autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, restando a carico del debitore
(emittente) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto, da ciò deriva che, nella specie, gravava su parte appellante la prova della insussistenza del rapporto causale sottostante al titolo cartolare astratto.
L'odierno appellante, tuttavia, nulla allega a sostegno della propria tesi.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad eccepire unicamente la prescrizione dell'azione cartolare relativa ai 17 effetti cambiari de quo, prescrizione che come sopra precisato, non è preclusiva per il creditore ai fini dell'esperimento in giudizio dell'azione causale avendo la stessa anche carattere autonomo rispetto a quella cartolare.
Piuttosto, in mancanza di prova contraria, è verosimile ritenere, che proprio in virtù dello stretto rapporto affettivo e solidaristico esistente tra coniugi, il abbia emesso gli effetti cambiari in Parte_1
contestazione con il precipuo intento di adempiere, per conto della moglie, ad Controparte_2
una parte dei debiti vantati dalla società appellata nei confronti di quest'ultima.
Non coglie nel segno, poi, la tesi sostenuta dall'odierno appellante secondo cui la sola promessa di pagamento eseguita dal terzo, sorta nel caso concreto, in seguito all'emissione dei 17 effetti cambiari, sia inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore attesa l'inesistenza, nel caso di specie, di un contratto di espromissione.
Invero, sebbene la Corte di Cassazione ha affermato, in più occasioni, che la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., avente natura meramente ricognitiva e non costitutiva, si limita a confermare un rapporto obbligatorio preesistente (ad esempio un contratto) e non è fonte autonoma di una obbligazione e, dunque, non è idonea a produrre alcuna modificazione soggettiva (cumulativa nel caso di specie) della stessa, producendo come unico effetto l'inversione dell'onere della prova in merito all'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale sottostante, tuttavia, ha precisato che la promessa può assumere effetto vincolante allorquando si dimostri in giudizio l'esistenza del suddetto rapporto fondamentale, il quale può assumere le forma del contratto di espromissione, accollo,
4 delegazione, cessione del contratto o altre ipotesi di subentro nella posizione debitoria indicate dal legislatore (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 31296 del 10 novembre 2023).
Orbene, nel caso che ci occupa, il attraverso l'emissione dei 17 effetti cambiari in Parte_1
favore della società odierna appellata, ha dato vita ad un contratto di espromissione con il quale ha inteso impegnarsi nei confronti della creditrice ad adempiere, seppur in forma parziale, i debiti contratti dalla moglie.
Risulta, infatti, pacifico e non contestato che ha intrattenuto per molti Controparte_2 anni intensi rapporti commerciali con la società odierna appellata che, nell'ambito di altro giudizio, ha ottenuto la condanna della moglie del al pagamento della somma di euro 58.381,21 oltre Parte_1
interessi e spese legali (v. sentenza n. 1679/2022 pubblicata il 29.11.2022 dal Tribunale di Ragusa), in relazione a numerose fatture emesse e non pagate (dal 2009 al 2015).
Il contratto di espromissione, secondo la definizione che risulta dal contenuto del primo comma dell'art. 1272 c.c., è un contratto che si stipula e si perfeziona esclusivamente fra il creditore e il terzo assuntore del debito, per spontanea iniziativa di costui, senza che il debitore emetta l'ordine delegativo e l'assegnazione, e senza che il suo intervento abbia rilevanza giuridica per la perfezione e per gli effetti normali del contratto.
Da ciò discende, dunque, che la causa del contratto è costituita, puramente e semplicemente, dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore (nella specie coniugi), sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato.
Difatti, il patto/contratto con cui un soggetto s'impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come una fideiussione (ipotesi che si verificherebbe nell'ipotesi in cui l'obbligazione non fosse ancora sorta) bensì come una espromissione, avente ad oggetto un'obbligazione preesistente, che si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui quest'ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza che a tal fine sia necessario alcun atto di accettazione da parte dell'obbligato originario (cfr. Cass. civ. sent. 24891 del 2009; Cass. civ. sent. n.
22166 del 2012; Cass. civ. sent. n. 21102 del 2021).
5 Alla luce di quanto sopra, dunque, nel caso di specie, deve conseguentemente riconoscersi, all'emissione dei titoli di credito de quo, la natura di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con efficacia obbligatoria vincolante in capo all'odierno appellante.
Con il secondo motivo di appello l'odierno appellante deduce l'avvenuta estinzione del rapporto causale sotteso all'emissione degli effetti cambiari e l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, il lamenta che “la sentenza appare altresì errata laddove il Parte_1
Tribunale di Ragusa ha ritenuto infondata << l'ulteriore circostanza addotta dall'opponente relativamente ad un preteso pagamento del credito di cui ai suddetti effetti cambiari da parte della moglie dell'opponente, nell'ambito di altro giudizio, conclusosi con la sentenza n. 1679/2022, essendo di contro in esso stata accertata la sussistenza di un credito nella misura di euro 58.381,21 >>”.
Anche detto motivo di appello è infondato.
Invero, in tema di imputazione dei pagamenti eseguiti per mezzo dell'emissione di cambiali, la
S.C. ha più volte ribadito che “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (v. Cass. Sez. VI, 6.11.2017 n. 26275).
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei singoli titoli di credito prodotti con i singoli crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 27587 del 2 dicembre 2020; cfr. Cass. sez 2, n. 19527 del 9 novembre 2012).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l'odierno appellante, avendo prodotto in giudizio solamente i titoli cambiari, nulla ha provato in merito a tale collegamento atteso che, a causa della intrinseca astrattezza della cambiale, non è possibile individuare, in questa sede, né a quali fatture, intestate alla moglie, i relativi pagamenti debbano essere imputati né, tantomeno, se i titoli cambiari
6 emessi dal siano riconducibili o meno a debiti già estinti dalla consorte per mezzo di assegni Parte_1
bancari.
Alla luce delle superiori statuizioni la sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata nel merito.
In base al principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello in favore di che si liquidano Controparte_1 come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, come dichiarato in appello (€ 9.701,80), dell'attività difensiva svolta e della media complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui alla tabelle allegate al D.M.
Giustizia n. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi, in mancanza di alcuna attività di natura istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Paolo Catra che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 106/2024
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 992/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale Ordinario di Ragusa in data 21 giugno 2023 nel giudizio iscritto al N.R.G. 5012/2019.
Per l'effetto, condanna l'appellante, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi €
[...]
4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali
(15%), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Paolo Catra.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 6.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello.
7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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