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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14911/2021 promossa da:
nata Milano il 20/09/1996 C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2 entrambe rapp.te e difese per procura in calce dall'Avv. DO MA Miranda presso il quale eleggono domicilio in P.zza Napoli, 24 a Milano ATTORI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Corso di Porta Vittoria n. 29 presso l'avv. Vincenzo Cordola (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine
, residente in [...] – Milano (contumace) CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
VERONICA RINAUDO E Parte_2
Si richiede che la causa venga rimessa in istruttoria affinchè avvenga l'ammissione delle prove testimoniali formulate dalle parti attrici e articolate sia nell'atto di citazione datato 15/03/2021 sia nella memoria art. 183 comma VI n. 2 cpc datata 29/11/2021 . Si insite per nuova ctu medico legale sulle due danneggiate. Nel merito: qualora non vengano accolte le sopracitate istanze istruttorie Voglia questo Ill.mo Tribunale di Milano disattesa ogni contraria richiesta nel merito, dichiarata la corresponsabilità del Sig. (conducente del Controparte_3 veicolo vettore ) nella causazione del sinistro accaduto in data 26/11/2017 e dei danni subiti dalle due trasportate e per l'effetto condannare la al pagamento delle Pt_2 Parte_1 Controparte_1 seguenti somme calcolate applicando la quinta colonna della tabella Giugno 2024 di cui all'Osservatorio del Tribunale di Milano: per anni 18 Danno biologico permanete Danno biologico ( 18%) Parte_2 dinamico relazionale = Euro 58.803 Maggiorazione del 20% su db dinamico relazionale per perdita attività sportiva agonistica evidenziata da ctu = Euro 11.770 Danno biologico (18%) da sofferenza soggettiva interiore media = Euro 19.902 Maggiorazione del 10% su db da sofferenza soggettiva interiore per grado sofferenza morale individuato da ctu di livello II in scala 1 su 5 = Euro 1990 Danno biologico temporaneo Danno biologico temporaneo dinamico relazionale = Euro 84 con maggiorazione del 20% = Euro 100,80 Danno biologico temporaneo da sofferenza sogg. Interiore media = Euro 31 con maggiorazione del 30% per grado sofferenza morale individuato da ctu di livello IV in scala da 1 a 5 = Euro 40,3 Totale valore db per 1 giorno di inabilità pagina 1 di 12 temporanea = Euro 124 ITT 3 gg. Al 100% = Euro 372 ITP 30 gg al 75% = Euro 2790 ITP 30 gg al 50% = Euro 1860 ITP 30 gg al 25% = Euro 930 ITP 90 gg al 20% = Euro 2232 Spese sanitarie = Euro 4232,32 Assistenza M/L di parte Euro 2.562 Relazione psichiatrica di parte = Euro 854 Contributo unificato e marca forfettaria = Euro 1712 Spese Consulenza tecnica ufficio pagata da = Euro 1197,15 Fattura Dott.ssa assistenza alla Pt_2 Per_1
Ctu = Euro 2.440 Totale = Euro 112.936 Offerta reale nte causam = Euro 48.600 Differenza da pagare= Pt_3
Euro 64.336 o a quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla differenza somme dal fatto al soddisfo;
Per anni 21 Nella denegata ipotesi di rigetto Parte_1 dell' istanza istruttoria di rinnovazione della ctu si ritiene di poter accogliere favorevolmente la quantificazione effettuata dalla convenuta a titolo di danno biologico del 18% ITT 10 gg ITP 15 gg al 75% 30 gg al 50% CP_1
60 gg al 25% e si chiede quindi la liquidazione ( rectius condanna di ) applicando a tali valori una CP_1 maggiorazione del 10 % sul danno biologico permanente da sofferenza soggettiva interiore ( avendo ravvisato il
CTU una sofferenza soggettiva di livello II in scala da 1 a 5 pagina 13 elaborato su ) ed applicando una Pt_1 maggiorazione del 30% sul danno biologico temporaneo da sofferenza soggettiva interiore avendo stimato il
CTU per tale periodo temporaneo il grado di sofferenza morale nella misura di livello IV su scala da 1 a 5 ( pagine 11 e 12 elaborato ) oltre Euro 2440 per fattura Dott.ssa per assistenza in ctu fattura Pt_1 Per_1
Euro 4270 per Relazione medico legale ed oltre spese mediche per Euro 5014,46 fattura relazione Psichiatra
Dott. Euro 854 Contributo unificata e marca forfettaria pagamento di Ctu per Euro 1197,15. (Si fa Per_2 presente che l'importo incassato da parte di ante causam ammonta ad Euro 68.500 e non Parte_1 ad euro 71.500) Ovvero condannare a pagare a favore di quella maggiore o minore CP_1 Parte_1 cifra di giustizia comunque oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo . Condannare in ogni caso la al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi a Controparte_4 favore del sottoscritto procuratore antistatario . In via subordinata nel caso in cui si ritenesse che le somme in petitum siano eccessive rispetto al decisum, visto l'orientamento della SC n. 28040/2021 secondo cui “Se il creditore è stato costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, le spese potranno essere al massimo compensate ma non addossate all'attore” disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Controparte_1
Nel merito Rigettare per quanto di ragione le domande di e , poichè Parte_2 Parte_1 infondate in fatto e in diritto. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Causa oggetto di riassegnazione in data 11.7.2025.
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché , in qualità di proprietaria del veicolo, rimasta contumace, al fine
[...] CP_2 di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti e non ancora integralmente risarciti in conseguenza del sinistro stradale occorso a Milano in data 26.11.2017.
Sul quantum della responsabilità
La società convenuta si limita a contestare il quantum debeatur, riconoscendo il diritto di e di al risarcimento dei danni subiti. Parte_1 Parte_2
Occorre quindi prendere in esame le voci di danno allegate dalle parti attrici, le quali hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale - permanente e temporaneo - conseguente pagina 2 di 12 alle lesioni fisiche riportate, della relativa personalizzazione, nonché del danno patrimoniale subito.
- danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dai c.t.u. dott. e dott. Rispetto al loro elaborato Persona_3 Persona_4 sono pervenute osservazioni dai c.t.p., dott. e Dott.ssa , cui i consulenti Per_2 Per_1 hanno puntualmente replicato.
Alla luce di quanto osservato dai c.t.u., si ritiene di condividere le considerazioni da loro svolte e pertanto di richiamare integralmente il loro elaborato.
Quanto all'aspetto extra-psichiatrico, infatti, viene genericamente lamentata una sottovalutazione del danno, che non sembra ravvisabile, contando che i c.t.u. hanno dettagliato le conseguenze del sinistro e motivato ogni valutazione.
In relazione all'aspetto psicologico, invece, i c.t.u. ritengono che le manifestazioni soggettive non assurgano a danno biologico, potendo rientrare in “quello che avviene per così dire
«normalmente»”, escludendone quindi rilevanza psichiatrica.
Tali aspetti, al più, ove eccedano secondo l'id quod plerumque accidit le ordinarie conseguenze per il tipo di lesione in esame, potranno essere valorizzati per il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Si riporta il contenuto della c.t.u. nella quale si conclude come segue.
Quanto a : Parte_2 sul danno biologico temporaneo,
pagina 3 di 12 in relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 4 di 12 Quanto a , invece: Parte_1 sul danno biologico temporaneo,
pagina 5 di 12 in relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 6 di 12 Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame deve essere valutata in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ragione del loro uso diffuso (che, come tale, consente un'elevata omogeneità di giudizio) benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al d.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti, circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5).
Prima di procedere alla quantificazione, peraltro, si ritiene di dover approfondire gli aspetti relativi alla personalizzazione del danno che, come è noto, richiede, per il suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche. Con la conseguenza di non pagina 7 di 12 potersi accordare alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque danneggiato con le medesime lesioni dovrebbe sopportare secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Nel caso di specie, parti attrici hanno riferito di importanti ripercussioni derivanti dal sinistro in oggetto, incidenti sulla vita personale di e . Parte_2 Parte_1
Tale circostanza sembra trovare conferma in quanto accertato dai c.t.u. che, nell'estratto sopra riportato, individuano un grado di sofferenza soggettiva di grado elevato rispetto ad entrambe le danneggiate (nella misura di 70 su 100 per e 65 su 100 per ) per Pt_1 Pt_2 tutto il periodo di inabilità temporanea, ridimensionandolo, invece, in relazione alle conseguenze permanenti (34 su 100 per e 32 su 100 per ). Pt_1 Pt_2
Ne consegue che, proprio in forza del netto discostamento di tale dato rispetto alla sofferenza
“media” ascrivibile al tipo di lesioni occorse, debba operarsi un incremento del danno biologico patito dalle attrici a titolo di personalizzazione. Incremento che si ritiene di riconoscere, alla luce di quanto esposto e delle circostanze emerse, rispetto al solo danno biologico temporaneo e nella misura di € 2.000,00 caduna.
Ciò chiarito, occorre ancora precisare che il danno come sopra calcolato, liquidato all'attualità, dovrà poi essere devalutato alla data del fatto illecito, atteso che, come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito
(in specie 26.11.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Premesso quanto sopra, si procede, quindi, alla quantificazione del danno sulla base delle valutazioni appena esposte - in applicazione delle “Tabelle milanesi”, tenendo conto dell'età del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti (19 anni e 21 Parte_2 anni ) e della personalizzazione riconosciuta nei termini che seguono: Parte_1
Per Parte_2
Quanto all'invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 345,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 20% € 2.070,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.590,00 pagina 8 di 12 Con personalizzazione € 9.590,00
Quanto all'invalidità permanente, invece:
Età del danneggiato 19 anni Percentuale di invalidità permanente 18 % Punto danno biologico € 3.570,28
Danno non patrimoniale risarcibile € 58.481,00
E così complessivamente:
Totale generale € 68.071,00
Capitale devalutato al 26.11.2017 € 56.350,17
Per Parte_1
Quanto all'invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 20% € 1.035,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.203,75 Con personalizzazione € 7.203,75
Quanto all'invalidità permanente, invece:
Età del danneggiato 21 anni Percentuale di invalidità permanente 11 %
Punto danno biologico € 2.732,57 Danno non patrimoniale risarcibile € 27.052,00
E così complessivamente:
Totale generale € 34.255,75 Capitale devalutato al 26.11.2017 € 28.357,41
- Il danno patrimoniale
pagina 9 di 12 Agli atti risultano documentate spese sostenute in conseguenza del sinistro per un ammontare complessivo di € 4.238,32 per e di 5.014,46 per Parte_2 Parte_1
(doc. 5 di produzione attorea), da ritenere tutte congrue e giustificate in ragione
[...] della diagnosi e cura delle lesioni patite, come precisato dai c.t.u.
- Il quantum debeatur In forza di quanto sopra, il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, arrecato a ammonta a € 60.588,49 e ad € 33.371,87 per . Parte_2 Parte_1
Dall'importo così calcolato, occorre scomputare le somme già conseguite a titolo di risarcimento del danno. Sul punto, si osserva che parte attrice riferisce che sono stati versati da
[...] in favore di complessivi € 48.600,00 (3.000,00 e Controparte_1 Parte_2
46.600,00) ed € 68.500,00 in favore di , senza fornire alcuna indicazione Parte_1 temporale.
Parte convenuta contesta l'importo corrisposto a sostenendo che, in realtà, Parte_1
l'importo corrisposto ammonterebbe a € 71.500,00.
Tali esborsi non sono accompagnati da alcuna prova documentale che possa acclararne l'entità e la data di corresponsione.
Alla luce di ciò, considerato che l'onere della prova in ordine ai fatti estintivi dell'obbligazione grava su parte convenuta, si ritiene che tali importi possano essere dedotti solo per la parte non contestata e, pertanto, quanto alla posizione di nel limite di € Parte_1
68.500,00.
Similmente, le parti non hanno precisato il momento delle intervenute elargizioni, limitandosi a riferire che sono avvenute ante causam. Si ritiene pertanto di prendere come riferimento la data dell'atto di citazione, gravando ancora una volta sul convenuto l'onere di dimostrare che le dazioni sono avvenute in un momento antecedente.
Chiarito quanto sopra, si osserva che, trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata (da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c). Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto (nel caso di specie dall'atto di citazione), dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023). Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono.
Per : Parte_2
pagina 10 di 12 26.11.2017 60.588,49 R1 all'acconto 62.103,20 I2: 714,10
Acconto (15.03.2021) 48.600,00 Debito residuo al netto degli 13.503,20 interessi R alla sentenza 15.920,27 I: 1.578,00
Tot. I: 2.292,10 Totale (R+I-A)3 18.212,37
Per : Parte_1
26.11.2017 33.371,87 R4 all'acconto 34.206,17 I5: 393,31
Acconto (15.03.2021) 68.500,00
Debito residuo al netto degli
- 34.293,83 Tot. I: 393,31 interessi Totale (R+I-A)6 - 33.900,52
Alla luce dei conteggi sopra esposti, risulta un differenziale di € 18.212,37 ancora dovuto a
, mentre emerge che ha già integralmente Parte_2 Controparte_1 risarcito quanto spettante a , la cui domanda deve pertanto essere rigettata. Parte_1
Sulla somma riconosciuta a , ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso Parte_2 ex art. 1284 c. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data della domanda perché il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, presuppone che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento: ma nel caso di specie la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche da considerare). Ciò premesso, nulla osta allora a utilizzare l'argomento a majore ad minus (o a fortiori) e di conseguenza ad applicare l'art. 1284 c. IV c.c. dalla data della condanna.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto: le spese sostenute da parte attrice devono essere poste a carico dei convenuti in solido ( Parte_2 Controparte_1
e ), mentre sono poste a carico di quelle sostenute da
[...] CP_2 Parte_1
Controparte_1 Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura di:
- € 5.077,00 per parte attrice , con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore Parte_2 dell'avv. DO MA Miranda, che, quale antistatario, ha dichiarato di avere anticipato le spese per conto dell'attore, oltre a € 7.568,00 per spese vive (c.t.p.) da liquidarsi in favore di
(il difensore non ne chiede la distrazione, ma le inserisce nel conteggio del Parte_2 danno subito dalla propria assistita). Si precisa sul punto che le spese delle consulenze di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 10173 del 2015). Ne consegue che le spese sostenute per la c.t.p. da , nella misura di € Parte_2
7.568,00 (doc. 5 e all. 1 attore), devono essere poste a carico di Controparte_1
- € 5.077,00 per parte convenuta Controparte_1
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti, in solido, per la metà del dovuto, mentre per la restante metà sono poste a carico di parte attrice . Parte_1
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Pt_2
:
[...] di € 18.212,37 a titoli di risarcimento di tutti i danni subiti degli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza di € 7.568,00 per spese vive di € 5.077,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore DO MA IG La domanda di parte attrice Parte_1
CONDANNA
al pagamento in favore di di € 5.077,00 oltre Parte_1 Controparte_1 spese generali 15% e c.p.a. e iv.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. su , pari alla metà dell'importo totale della spesa, sono Parte_2 poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e che le spese di c.t.u. su , Parte_1 pari all'altra metà, sono da porre a carico della stessa Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitale rivalutato. 2 Interessi. 3 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. 4 Capitale rivalutato. 5 Interessi. 6 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. pagina 11 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14911/2021 promossa da:
nata Milano il 20/09/1996 C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2 entrambe rapp.te e difese per procura in calce dall'Avv. DO MA Miranda presso il quale eleggono domicilio in P.zza Napoli, 24 a Milano ATTORI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Corso di Porta Vittoria n. 29 presso l'avv. Vincenzo Cordola (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine
, residente in [...] – Milano (contumace) CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
VERONICA RINAUDO E Parte_2
Si richiede che la causa venga rimessa in istruttoria affinchè avvenga l'ammissione delle prove testimoniali formulate dalle parti attrici e articolate sia nell'atto di citazione datato 15/03/2021 sia nella memoria art. 183 comma VI n. 2 cpc datata 29/11/2021 . Si insite per nuova ctu medico legale sulle due danneggiate. Nel merito: qualora non vengano accolte le sopracitate istanze istruttorie Voglia questo Ill.mo Tribunale di Milano disattesa ogni contraria richiesta nel merito, dichiarata la corresponsabilità del Sig. (conducente del Controparte_3 veicolo vettore ) nella causazione del sinistro accaduto in data 26/11/2017 e dei danni subiti dalle due trasportate e per l'effetto condannare la al pagamento delle Pt_2 Parte_1 Controparte_1 seguenti somme calcolate applicando la quinta colonna della tabella Giugno 2024 di cui all'Osservatorio del Tribunale di Milano: per anni 18 Danno biologico permanete Danno biologico ( 18%) Parte_2 dinamico relazionale = Euro 58.803 Maggiorazione del 20% su db dinamico relazionale per perdita attività sportiva agonistica evidenziata da ctu = Euro 11.770 Danno biologico (18%) da sofferenza soggettiva interiore media = Euro 19.902 Maggiorazione del 10% su db da sofferenza soggettiva interiore per grado sofferenza morale individuato da ctu di livello II in scala 1 su 5 = Euro 1990 Danno biologico temporaneo Danno biologico temporaneo dinamico relazionale = Euro 84 con maggiorazione del 20% = Euro 100,80 Danno biologico temporaneo da sofferenza sogg. Interiore media = Euro 31 con maggiorazione del 30% per grado sofferenza morale individuato da ctu di livello IV in scala da 1 a 5 = Euro 40,3 Totale valore db per 1 giorno di inabilità pagina 1 di 12 temporanea = Euro 124 ITT 3 gg. Al 100% = Euro 372 ITP 30 gg al 75% = Euro 2790 ITP 30 gg al 50% = Euro 1860 ITP 30 gg al 25% = Euro 930 ITP 90 gg al 20% = Euro 2232 Spese sanitarie = Euro 4232,32 Assistenza M/L di parte Euro 2.562 Relazione psichiatrica di parte = Euro 854 Contributo unificato e marca forfettaria = Euro 1712 Spese Consulenza tecnica ufficio pagata da = Euro 1197,15 Fattura Dott.ssa assistenza alla Pt_2 Per_1
Ctu = Euro 2.440 Totale = Euro 112.936 Offerta reale nte causam = Euro 48.600 Differenza da pagare= Pt_3
Euro 64.336 o a quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla differenza somme dal fatto al soddisfo;
Per anni 21 Nella denegata ipotesi di rigetto Parte_1 dell' istanza istruttoria di rinnovazione della ctu si ritiene di poter accogliere favorevolmente la quantificazione effettuata dalla convenuta a titolo di danno biologico del 18% ITT 10 gg ITP 15 gg al 75% 30 gg al 50% CP_1
60 gg al 25% e si chiede quindi la liquidazione ( rectius condanna di ) applicando a tali valori una CP_1 maggiorazione del 10 % sul danno biologico permanente da sofferenza soggettiva interiore ( avendo ravvisato il
CTU una sofferenza soggettiva di livello II in scala da 1 a 5 pagina 13 elaborato su ) ed applicando una Pt_1 maggiorazione del 30% sul danno biologico temporaneo da sofferenza soggettiva interiore avendo stimato il
CTU per tale periodo temporaneo il grado di sofferenza morale nella misura di livello IV su scala da 1 a 5 ( pagine 11 e 12 elaborato ) oltre Euro 2440 per fattura Dott.ssa per assistenza in ctu fattura Pt_1 Per_1
Euro 4270 per Relazione medico legale ed oltre spese mediche per Euro 5014,46 fattura relazione Psichiatra
Dott. Euro 854 Contributo unificata e marca forfettaria pagamento di Ctu per Euro 1197,15. (Si fa Per_2 presente che l'importo incassato da parte di ante causam ammonta ad Euro 68.500 e non Parte_1 ad euro 71.500) Ovvero condannare a pagare a favore di quella maggiore o minore CP_1 Parte_1 cifra di giustizia comunque oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo . Condannare in ogni caso la al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi a Controparte_4 favore del sottoscritto procuratore antistatario . In via subordinata nel caso in cui si ritenesse che le somme in petitum siano eccessive rispetto al decisum, visto l'orientamento della SC n. 28040/2021 secondo cui “Se il creditore è stato costretto a ricorrere al giudice per far valere il proprio diritto, le spese potranno essere al massimo compensate ma non addossate all'attore” disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Controparte_1
Nel merito Rigettare per quanto di ragione le domande di e , poichè Parte_2 Parte_1 infondate in fatto e in diritto. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Causa oggetto di riassegnazione in data 11.7.2025.
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nonché , in qualità di proprietaria del veicolo, rimasta contumace, al fine
[...] CP_2 di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti e non ancora integralmente risarciti in conseguenza del sinistro stradale occorso a Milano in data 26.11.2017.
Sul quantum della responsabilità
La società convenuta si limita a contestare il quantum debeatur, riconoscendo il diritto di e di al risarcimento dei danni subiti. Parte_1 Parte_2
Occorre quindi prendere in esame le voci di danno allegate dalle parti attrici, le quali hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale - permanente e temporaneo - conseguente pagina 2 di 12 alle lesioni fisiche riportate, della relativa personalizzazione, nonché del danno patrimoniale subito.
- danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dai c.t.u. dott. e dott. Rispetto al loro elaborato Persona_3 Persona_4 sono pervenute osservazioni dai c.t.p., dott. e Dott.ssa , cui i consulenti Per_2 Per_1 hanno puntualmente replicato.
Alla luce di quanto osservato dai c.t.u., si ritiene di condividere le considerazioni da loro svolte e pertanto di richiamare integralmente il loro elaborato.
Quanto all'aspetto extra-psichiatrico, infatti, viene genericamente lamentata una sottovalutazione del danno, che non sembra ravvisabile, contando che i c.t.u. hanno dettagliato le conseguenze del sinistro e motivato ogni valutazione.
In relazione all'aspetto psicologico, invece, i c.t.u. ritengono che le manifestazioni soggettive non assurgano a danno biologico, potendo rientrare in “quello che avviene per così dire
«normalmente»”, escludendone quindi rilevanza psichiatrica.
Tali aspetti, al più, ove eccedano secondo l'id quod plerumque accidit le ordinarie conseguenze per il tipo di lesione in esame, potranno essere valorizzati per il riconoscimento della personalizzazione del danno.
Si riporta il contenuto della c.t.u. nella quale si conclude come segue.
Quanto a : Parte_2 sul danno biologico temporaneo,
pagina 3 di 12 in relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 4 di 12 Quanto a , invece: Parte_1 sul danno biologico temporaneo,
pagina 5 di 12 in relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 6 di 12 Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame deve essere valutata in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in ragione del loro uso diffuso (che, come tale, consente un'elevata omogeneità di giudizio) benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al d.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti, circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5).
Prima di procedere alla quantificazione, peraltro, si ritiene di dover approfondire gli aspetti relativi alla personalizzazione del danno che, come è noto, richiede, per il suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche. Con la conseguenza di non pagina 7 di 12 potersi accordare alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque danneggiato con le medesime lesioni dovrebbe sopportare secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Nel caso di specie, parti attrici hanno riferito di importanti ripercussioni derivanti dal sinistro in oggetto, incidenti sulla vita personale di e . Parte_2 Parte_1
Tale circostanza sembra trovare conferma in quanto accertato dai c.t.u. che, nell'estratto sopra riportato, individuano un grado di sofferenza soggettiva di grado elevato rispetto ad entrambe le danneggiate (nella misura di 70 su 100 per e 65 su 100 per ) per Pt_1 Pt_2 tutto il periodo di inabilità temporanea, ridimensionandolo, invece, in relazione alle conseguenze permanenti (34 su 100 per e 32 su 100 per ). Pt_1 Pt_2
Ne consegue che, proprio in forza del netto discostamento di tale dato rispetto alla sofferenza
“media” ascrivibile al tipo di lesioni occorse, debba operarsi un incremento del danno biologico patito dalle attrici a titolo di personalizzazione. Incremento che si ritiene di riconoscere, alla luce di quanto esposto e delle circostanze emerse, rispetto al solo danno biologico temporaneo e nella misura di € 2.000,00 caduna.
Ciò chiarito, occorre ancora precisare che il danno come sopra calcolato, liquidato all'attualità, dovrà poi essere devalutato alla data del fatto illecito, atteso che, come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito
(in specie 26.11.2017), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Premesso quanto sopra, si procede, quindi, alla quantificazione del danno sulla base delle valutazioni appena esposte - in applicazione delle “Tabelle milanesi”, tenendo conto dell'età del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti (19 anni e 21 Parte_2 anni ) e della personalizzazione riconosciuta nei termini che seguono: Parte_1
Per Parte_2
Quanto all'invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 345,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 20% € 2.070,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.590,00 pagina 8 di 12 Con personalizzazione € 9.590,00
Quanto all'invalidità permanente, invece:
Età del danneggiato 19 anni Percentuale di invalidità permanente 18 % Punto danno biologico € 3.570,28
Danno non patrimoniale risarcibile € 58.481,00
E così complessivamente:
Totale generale € 68.071,00
Capitale devalutato al 26.11.2017 € 56.350,17
Per Parte_1
Quanto all'invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Invalidità temporanea parziale al 20% € 1.035,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.203,75 Con personalizzazione € 7.203,75
Quanto all'invalidità permanente, invece:
Età del danneggiato 21 anni Percentuale di invalidità permanente 11 %
Punto danno biologico € 2.732,57 Danno non patrimoniale risarcibile € 27.052,00
E così complessivamente:
Totale generale € 34.255,75 Capitale devalutato al 26.11.2017 € 28.357,41
- Il danno patrimoniale
pagina 9 di 12 Agli atti risultano documentate spese sostenute in conseguenza del sinistro per un ammontare complessivo di € 4.238,32 per e di 5.014,46 per Parte_2 Parte_1
(doc. 5 di produzione attorea), da ritenere tutte congrue e giustificate in ragione
[...] della diagnosi e cura delle lesioni patite, come precisato dai c.t.u.
- Il quantum debeatur In forza di quanto sopra, il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, arrecato a ammonta a € 60.588,49 e ad € 33.371,87 per . Parte_2 Parte_1
Dall'importo così calcolato, occorre scomputare le somme già conseguite a titolo di risarcimento del danno. Sul punto, si osserva che parte attrice riferisce che sono stati versati da
[...] in favore di complessivi € 48.600,00 (3.000,00 e Controparte_1 Parte_2
46.600,00) ed € 68.500,00 in favore di , senza fornire alcuna indicazione Parte_1 temporale.
Parte convenuta contesta l'importo corrisposto a sostenendo che, in realtà, Parte_1
l'importo corrisposto ammonterebbe a € 71.500,00.
Tali esborsi non sono accompagnati da alcuna prova documentale che possa acclararne l'entità e la data di corresponsione.
Alla luce di ciò, considerato che l'onere della prova in ordine ai fatti estintivi dell'obbligazione grava su parte convenuta, si ritiene che tali importi possano essere dedotti solo per la parte non contestata e, pertanto, quanto alla posizione di nel limite di € Parte_1
68.500,00.
Similmente, le parti non hanno precisato il momento delle intervenute elargizioni, limitandosi a riferire che sono avvenute ante causam. Si ritiene pertanto di prendere come riferimento la data dell'atto di citazione, gravando ancora una volta sul convenuto l'onere di dimostrare che le dazioni sono avvenute in un momento antecedente.
Chiarito quanto sopra, si osserva che, trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata (da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c). Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto (nel caso di specie dall'atto di citazione), dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023). Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono.
Per : Parte_2
pagina 10 di 12 26.11.2017 60.588,49 R1 all'acconto 62.103,20 I2: 714,10
Acconto (15.03.2021) 48.600,00 Debito residuo al netto degli 13.503,20 interessi R alla sentenza 15.920,27 I: 1.578,00
Tot. I: 2.292,10 Totale (R+I-A)3 18.212,37
Per : Parte_1
26.11.2017 33.371,87 R4 all'acconto 34.206,17 I5: 393,31
Acconto (15.03.2021) 68.500,00
Debito residuo al netto degli
- 34.293,83 Tot. I: 393,31 interessi Totale (R+I-A)6 - 33.900,52
Alla luce dei conteggi sopra esposti, risulta un differenziale di € 18.212,37 ancora dovuto a
, mentre emerge che ha già integralmente Parte_2 Controparte_1 risarcito quanto spettante a , la cui domanda deve pertanto essere rigettata. Parte_1
Sulla somma riconosciuta a , ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso Parte_2 ex art. 1284 c. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data della domanda perché il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, presuppone che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento: ma nel caso di specie la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche da considerare). Ciò premesso, nulla osta allora a utilizzare l'argomento a majore ad minus (o a fortiori) e di conseguenza ad applicare l'art. 1284 c. IV c.c. dalla data della condanna.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto: le spese sostenute da parte attrice devono essere poste a carico dei convenuti in solido ( Parte_2 Controparte_1
e ), mentre sono poste a carico di quelle sostenute da
[...] CP_2 Parte_1
Controparte_1 Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura di:
- € 5.077,00 per parte attrice , con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore Parte_2 dell'avv. DO MA Miranda, che, quale antistatario, ha dichiarato di avere anticipato le spese per conto dell'attore, oltre a € 7.568,00 per spese vive (c.t.p.) da liquidarsi in favore di
(il difensore non ne chiede la distrazione, ma le inserisce nel conteggio del Parte_2 danno subito dalla propria assistita). Si precisa sul punto che le spese delle consulenze di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 10173 del 2015). Ne consegue che le spese sostenute per la c.t.p. da , nella misura di € Parte_2
7.568,00 (doc. 5 e all. 1 attore), devono essere poste a carico di Controparte_1
- € 5.077,00 per parte convenuta Controparte_1
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti, in solido, per la metà del dovuto, mentre per la restante metà sono poste a carico di parte attrice . Parte_1
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Pt_2
:
[...] di € 18.212,37 a titoli di risarcimento di tutti i danni subiti degli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza di € 7.568,00 per spese vive di € 5.077,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore DO MA IG La domanda di parte attrice Parte_1
CONDANNA
al pagamento in favore di di € 5.077,00 oltre Parte_1 Controparte_1 spese generali 15% e c.p.a. e iv.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. su , pari alla metà dell'importo totale della spesa, sono Parte_2 poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e che le spese di c.t.u. su , Parte_1 pari all'altra metà, sono da porre a carico della stessa Milano, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitale rivalutato. 2 Interessi. 3 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. 4 Capitale rivalutato. 5 Interessi. 6 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. pagina 11 di 12