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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Evangelista CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 447/2024 R.G.V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 25.02.2025;
PROMOSSA DA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Franca Parte_1 Parte_2
Mauro ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in Matera, al Viale Europa
n. 2;
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 febbraio 2024, notificata alle parti in data 26 giugno 2024, il Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Fasano (Brindisi) il 29 giugno 2011, tra e per Parte_1 Parte_2
“esclusione dell'indissolubilità da parte della donna”.
Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12 novembre 2024 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della predetta sentenza.
Con ricorso congiunto del 22 novembre 2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della citata sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 13 gennaio 2024, il P.G. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
1 Con decreto presidenziale del 30 gennaio 2025, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti, nel termine assegnato, depositavano note scritte, con le quali si riportavano al contenuto ed alle conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art.17 l.27/5/1929 n.847), che si identifica, ai sensi dell'art.8 della l.25/3/1985 n.121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n.6551
e Cass. 9/3/1995 n.2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che - come si evince dalla documentazione prodotta -, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per
“esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice”; che la sentenza di primo grado conteneva l'avvertenza circa i termini previsti dalla legge per la proposizione dell'eventuale appello e che la sentenza non è stata appellata, come risulta dalla attestazione di esecutività della sentenza rilasciata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 12 novembre 2024.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art.8 n.2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18/2/1984, ratificato con la l.25/3/1985 n.121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art.123 cc, senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. U. sentenza n. 4700 del 20/07/1988).
2 Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che
l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria”
(per tutte Cass. 7/12/2005 n.27078).
Considerato che le parti hanno congiuntamente proposto la domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese resa in data 29 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Fasano (BR) in data 29 giugno 2011, tra nato a [...] il [...], e nata ad Parte_2 Parte_1
Altamura il 24 luglio 1980, e trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune alla parte
II, serie A, n. 48, dell'anno 2011;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce in data 25 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
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