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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7503/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. LOPRESTI HELGA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MARTELLI MARIA GRAZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 10/04/1999 e trascritto al n. 2, Parte 2, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Marano Lagunare alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) Via Laguna 9
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene concessa in abitazione, a titolo gratuito, alla signora per il tempo massimo di anni 10, fino al 1 gennaio 2035; Parte_2
Si dà atto che il sig. verserà la somma di euro 12 mila in favore della signora Pt_1 Pt_2
quando la stessa lascerà la casa coniugale.
3. Si dà atto che i figli di anni 25 e di anni 21 sono economicamente Per_1 Pt_2
autosufficienti. I genitori concordano che per il solo figlio , qualora se ne ravvisasse Per_1
la necessità, di versare un contributo economico in via diretta secondo le proprie disponibilità
economiche.
4. Si dà atto che i coniugi dichiarano con l'esatto adempimento della condizione di cui al punto 2. di essere economicamente autosufficienti, di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
5. Si dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
6. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani