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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3428 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Osvaldo Galizia e dall'avv. Valentina Galizia, e domiciliata presso lo studio dei difensori in Pescara via Monte Rotella n. 10 Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Pirrottina e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Federico Cesi n. 72 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9549/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/11/2022 e notificata in data 07/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso di aver ricevuto in data 20/05/2021 la notifica del Parte_1 verbale conclusivo di accertamento ispettivo della , con cui si Controparte_1 chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 115.986,30 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo I trimestre 2016 - IV trimestre 2019, con riferimento a rapporti di procacciamento di affari diversamente ricondotti al rapporto di agenzia, ha agito in giudizio contro la rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo Enasarco in capo alle ditte indicate nel verbale di accertamento ispettivo opposto, avendo queste svolto attività di mediazione/procacciamento d'affari e non già di agenzia e comunque non riconducibili al contratto di agenzia;
2) conseguentemente annullare il verbale di accertamento impugnato e la richiesta di pagamento dei contributi e delle relative sanzioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi, 3) annullare il verbale di accertamento nella parte in cui vengono applicate le sanzioni per evasione, ritenendo conseguentemente applicabili le sanzioni per omissione contributiva di cui all'art. 36 o le sanzioni ridotte al tasso legale ai sensi dell'art. 38 del regolamento Attività Istituzionali Enasarco;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.1. Nella resistenza della , che nel costituirsi in giudizio Controparte_1 chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 149.749,39, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie in ricorso con riferimento alle posizioni dei signori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e per l'effetto, in parziale Parte_5 Parte_6 Parte_7 accoglimento della riconvenzionale, condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore di di quanto Controparte_1 dovuto in relazione alle restanti posizioni a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali, mancata iscrizione degli agenti ex art. 40 del regolamento citato;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante, alla refusione a favore di controparte della restante parte liquidata in complessivi €6.000,00”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto solo in parte fondata la domanda proposta dalla società ricorrente, alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) il rapporto intercorso tra la ricorrente e le ditte individuali di cui erano titolari i sig.ri Parte_8
, , , , ,
[...] Parte_9 Parte_2 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_5 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , , Controparte_2 Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_3
, , , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_22
, , , ,
[...] Parte_23 CP_9 Controparte_10 [...]
, , deve essere CP_11 Parte_24 Parte_25 correttamente qualificato di agenzia, essendo la stabilità dell'impegno assunto evidenziata dalla fatturazione mensile del dovuto provvigionale per un significativo numero di anni: difatti, emergono non sporadiche ed occasionali opportunità di fatturazione di provvigioni per libera segnalazione di clienti interessati bensì una
2 ripetuta e cadenzata promozione di affari con cadenza mensile per diversi anni;
b) era costante il rapporto di lavoro intrattenuto da ciascuno di loro con la società ricorrente, unico soggetto ad elargire provvigioni per l'attività di promozione svolta in suo favore;
c) le lettere di incarico prevedevano una zona operativa che per ogni interessato corrispondeva all'area di appartenenza geografica;
d) veniva inoltre previsto in ciascun incarico un compenso provvigionale predeterminato sugli affari andati a buon fine in importo prefissato a seconda del servizio che veniva promosso;
e) le fatturazioni venivano emesse non alla segnalazione del singolo nominativo ma con cadenza mensilmente, a prescindere dal numero di affari conclusi nel periodo, e le fatture dimostrano altresì che il rapporto, con l'indicata cadenza di richiesta di compensi provvigionali era per ciascuno degli indicati nominativi continuato per anni senza soluzione di continuità; f) per molti dei collaboratori lo svolgimento di attività professionale era confermato dal fatto che risultavano già regolarmente iscritti ad quali agenti di commercio;
g) nelle Certificazioni Uniche riferite CP_1 agli anni in interesse acquisite dagli ispettori in relazione ai compensi ricevuti risulta barrata la causale “R”, riferita ai compensi provvigionali ricevuti dagli agenti plurimandatari;
h) l'attività è stata svolta dagli interessati non solo per almeno un anno o più anni consecutivi ma altresì stabilmente in tutti i trimestri presi in esame;
i) fanno eccezione le posizioni di: - , senza posizione aperta Parte_2 presso , che risulta aver lavorato solo in due trimestri non consecutivi del CP_1
2016; - un solo trimestre nell'anno 2016 esclusi altri periodi;
- Parte_3
un solo quadrimestre anno 2017; - soli due Parte_4 Parte_5 trimestri anno 2018; - che ha percepito provvigioni nel corso Parte_6 dell'anno 2018 ma non è dato comprendere in quali trimestri (assente il suo nominativo nel riassunto delle posizioni in interesse in tale anno); - Parte_7 solo in due trimestri consecutivi a cavallo degli anni 2016/2017; - Parte_20
da settembre 2016 a febbraio 2017, pertanto per tutti gli indicati
[...] collaboratori il ricorso va accolto;
l) con riguardo ai restanti lavoratori, il mancato versamento a favore dei lavoratori indicati dei contributi dovuti in ragione di dissimulato rapporto di agenzia giustifica l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'evasione: tuttavia, il parziale accoglimento della domanda impone ricalcolo del quantum indicato in sede di comparsa, ragione per la quale la società viene solo genericamente condannata al versamento di quanto dovuto. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, una “errata e lacunosa valutazione della causa petendi relativamente alla sussistenza del rapporto di agenzia”, nonché l'errata applicazione delle sanzioni per evasione ex artt. 34 e ss. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda con riferimento alle posizioni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , ragion per cui tale specifica statuizione
[...] Parte_6 Parte_7 risulta ormai passata in giudicato mentre resta devoluta alla cognizione del giudice
3 di appello unicamente la statuizione di condanna dell'odierna appellante “al pagamento in favore di di quanto dovuto in relazione alle Controparte_1 restanti posizioni a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi…”.
4.1. Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla per violazione degli artt. 342, Controparte_1 primo comma, c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
4.2. Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con la disciplina normativa invocata dalla parte appellata.
4.3. La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n. 27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
4.4. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
4.5. In conclusione, l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale e all'assoluto difetto dei requisiti minimi dell'impugnazione con riguardo ad alcune autonome statuizioni.
4.6. D'altro canto, non ricorrono nel caso di specie le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello e la conseguente inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., apparendo comunque le argomentazioni in fatto ed in diritto, devolute alla cognizione della Corte, meritevoli di verifica in questa sede.
5. Il primo motivo di appello lamenta una errata e lacunosa valutazione, ad opera del giudice di prime cure, della causa petendi relativamente alla sussistenza di un rapporto di agenzia tra ed i collaboratori , Parte_1 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_2 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_5
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_26
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_3
, , , , Parte_20 Parte_21 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_22 Pt_23
, , , ,
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
. Parte_24 Parte_25
4 5.1. Il motivo di gravame, tuttavia, si limita a riportare testualmente il contenuto della sentenza di primo grado, per poi affermare il dissenso rispetto a tale contenuto e la non condivisione della motivazione alla stregua delle argomentazioni del ricorso di primo grado, che vengono pedissequamente riprodotte, senza muovere una critica mirata e specifica all'articolato percorso logico-giuridico dal primo giudice, che di quelle argomentazioni aveva già tenuto conto.
5.2. Parte appellante aggiunge, infine, che il Tribunale si sarebbe “limitato a sostenere sulla base della sola documentazione prodotta dall e senza CP_1 ammettere alcuna prova testimoniale richiesta in primo grado, non fornendo alcuna motivazione ma ritenendo la causa istruita, che tra la e le società Parte_1 indicate nel verbale sussiste un rapporto di agenzia e non di procacciamento d'affari”. Diversamente, il giudice di prime cure ha valutato tutte le argomentazioni del ricorso, che attenevano sostanzialmente al contenuto delle lettere di incarico ed alla carenza del requisito della stabilità, analizzando sia il contenuto delle richiamate lettere, sia la questione della stabilità del rapporto.
5.3. Nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dalla in sede di verbale ispettivo, valorizzando i seguenti elementi: - la durata CP_1 pluriennale dei rapporti intercorsi tra le parti;
- la percezione di compensi provvigionali a cadenza mensile per un significativo numero di anni;
- l'essere la società ricorrente l'unico soggetto ad elargire provvigioni per l'attività di promozione svolta in suo favore;
- la previsione nelle lettere di incarico di una zona operativa che per ogni interessato corrispondeva all'area di appartenenza geografica;
- la previsione nelle lettere di incarico di un compenso provvigionale predeterminato sugli affari andati a buon fine in importo prefissato a seconda del servizio che veniva promosso;
- l'emissione di fatture con cadenza mensile a prescindere dal numero di affari conclusi nel periodo;
- la regolare iscrizione di molti fra i nominativi sopra riportati alla quali agenti di Controparte_1 commercio;
- la circostanza che nelle Certificazioni Uniche riferite agli anni in interesse acquisite dagli ispettori in relazione ai compensi ricevuti risulta barrata la causale “R”, riferita ai compensi provvigionali ricevuti dagli agenti plurimandatari;
- lo svolgimento dell'attività da parte dei collaboratori della società “non solo per almeno un anno o più anni consecutivi ma altresì stabilmente in tutti i trimestri presi in esame”.
5.4. Posto che, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, pur dovendosi tener conto del nomen iuris e della volontà delle parti, ciò che assume rilevante importanza sono le concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto medesimo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007), atteso che i caratteri distintivi del rapporto di agenzia devono essere individuati non nella conclusione di contratti per conto del preponente, bensì nella “continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui
5 ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Quindi, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. sez. lav., 31/07/2020, n. 16565; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 5569 del 05/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13629 del 24/06/2005), appare evidente come – alla luce degli elementi fattuali sopra riportati – l'attività dei collaboratori della società appellante si estrinsecasse in concreto quale attività continuativa e non occasionale, remunerata in maniera fissa, e da compiersi in un periodo di tempo lungo ed indeterminato, potendosi, pertanto, configurare quale “prestazione unica”.
5.5. In definitiva, sono stati valorizzati dal primo giudice, in modo corretto e condivisibile, plurimi elementi indiziari che, complessivamente considerati, evidenziano una chiara stabilità del rapporto, intesa quale obbligo di concludere affari per conto della preponente, obbligo che, trattandosi in alcuni casi di contratti formalmente qualificati come di “procacciamento di affari”, difficilmente trova una esplicita previsione nel contesto dei contratti medesimi ma che ben può essere dedotto - come sopra chiarito - dalle concrete modalità esecutive dei singoli rapporti.
5.6. L'impianto motivazionale della gravata sentenza, come riportato, non risulta criticato in modo puntuale ed efficace dal gravame, che, come detto, non indica le ragioni per le quali il ragionamento logico-giuridico del primo giudice sarebbe errato, bensì invoca una sostanziale rivalutazione delle originarie argomentazioni del ricorso.
5.7. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi inammissibile e, in ogni caso, infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per aver confermato l'applicazione delle sanzioni per evasione di cui agli artt. 34 e ss. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco in luogo delle sanzioni di cui all'art. 38 Regolamento, norma che prevede l'applicazione delle sanzioni nella misura del tasso legale in caso di mancato pagamento dei contributi derivante da “oggettive incertezze connesse a sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”. Sostiene il gravame che la posizione dei presunti agenti sarebbe oggettivamente incerta, atteso che l'attività svolta è soltanto quella di mediazione e non di agenzia, con la conseguenza che la società in perfetta buona fede ha ritenuto di escludere tali rapporti dall'obbligo contributivo
. CP_1
6.1. Le riportate argomentazioni appaiono destituite di fondamento: la sussistenza di rapporti di agenzia tra la società appellante e i collaboratori indicati nel verbale ispettivo, per i quali il giudice di prime cure ha confermato l'esito dell'accertamento, resta confermata alla stregua del rigetto del primo motivo di appello.
6.2. Va ribadita, pertanto, la statuizione del Tribunale, corretta e condivisibile, secondo cui essendo il mancato versamento dei contributi riconducibile ad un rapporto di agenzia dissimulato, è giustificata l'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione.
6.3. L'art. 34 del Regolamento Enasarco applica la fattispecie dell'evasione contributiva, prevedendo in tal caso il pagamento di sanzioni civili, pari in ragione d'anno al 30% del contributo omesso (in misura comunque non superiore al 60%
6 del contributo non corrisposto), “nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate”, CP_1 qualificando come omissione contributiva, al successivo art. 36, il mero mancato pagamento dei contributi entro il termine stabilito (cfr. copia del Regolamento prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
6.3.1. Trattasi di disposizioni che risultano emesse in applicazione della potestà regolamentare attribuita all'ente, quale cassa previdenziale di diritto privato, in virtù dell'autonomia regolamentare conferitagli dall'art. 2 comma 2, d.lgs. 509/1994, esteso anche al campo sanzionatorio, in particolare per effetto del disposto dell'art. 4, comma 6 bis, del d.l. 79/1997 conv. in l 140/1997 alla cui stregua “Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo” (in ordine alla inapplicabilità automatica, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali ad una cassa previdenziale privatizzata ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 poiché la stessa, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, cfr. Cass. n. 838 del 19/01/2016 e Cass. n. 12208 del 06/06/2011 emesse con riferimento all'INPGI).
6.4. Le citate disposizioni regolamentari non presentano contraddizioni di rilievo con quanto disposto dal legislatore all'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, norma che, nel sanzionare (in misura corrispondente a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento) “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, …” qualifica come semplice omissione contributiva (lett. a) solo il “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” prevedendo invece la più grave fattispecie della evasione contributiva (lett. b) “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”, disposizioni queste ultime alla cui stregua non può non ricondursi all'evasione contributiva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 34 del Regolamento, e verificatasi nella specie, di omessa denuncia di un rapporto di agenzia desumibile, come avvenuto nel caso che occupa, dalle modalità di svolgimento del rapporto, condotta quest'ultima che non può non presumersi come significativa di un volontario occultamento del suddetto rapporto.
6.5. Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che
7 attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (Cass. n. 17970 del 03/06/2022) (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1324/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
7. Le considerazioni che precedono portano, dunque, alla conferma della sentenza appellata, e conseguentemente alla reiezione dell'appello.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla società appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3428 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Osvaldo Galizia e dall'avv. Valentina Galizia, e domiciliata presso lo studio dei difensori in Pescara via Monte Rotella n. 10 Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Pirrottina e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Federico Cesi n. 72 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9549/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/11/2022 e notificata in data 07/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso di aver ricevuto in data 20/05/2021 la notifica del Parte_1 verbale conclusivo di accertamento ispettivo della , con cui si Controparte_1 chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 115.986,30 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo I trimestre 2016 - IV trimestre 2019, con riferimento a rapporti di procacciamento di affari diversamente ricondotti al rapporto di agenzia, ha agito in giudizio contro la rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo Enasarco in capo alle ditte indicate nel verbale di accertamento ispettivo opposto, avendo queste svolto attività di mediazione/procacciamento d'affari e non già di agenzia e comunque non riconducibili al contratto di agenzia;
2) conseguentemente annullare il verbale di accertamento impugnato e la richiesta di pagamento dei contributi e delle relative sanzioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi, 3) annullare il verbale di accertamento nella parte in cui vengono applicate le sanzioni per evasione, ritenendo conseguentemente applicabili le sanzioni per omissione contributiva di cui all'art. 36 o le sanzioni ridotte al tasso legale ai sensi dell'art. 38 del regolamento Attività Istituzionali Enasarco;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.1. Nella resistenza della , che nel costituirsi in giudizio Controparte_1 chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 149.749,39, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie in ricorso con riferimento alle posizioni dei signori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e per l'effetto, in parziale Parte_5 Parte_6 Parte_7 accoglimento della riconvenzionale, condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore di di quanto Controparte_1 dovuto in relazione alle restanti posizioni a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali, mancata iscrizione degli agenti ex art. 40 del regolamento citato;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna in persona Parte_1 del legale rappresentante, alla refusione a favore di controparte della restante parte liquidata in complessivi €6.000,00”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto solo in parte fondata la domanda proposta dalla società ricorrente, alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) il rapporto intercorso tra la ricorrente e le ditte individuali di cui erano titolari i sig.ri Parte_8
, , , , ,
[...] Parte_9 Parte_2 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_5 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , , Controparte_2 Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_3
, , , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Pt_22
, , , ,
[...] Parte_23 CP_9 Controparte_10 [...]
, , deve essere CP_11 Parte_24 Parte_25 correttamente qualificato di agenzia, essendo la stabilità dell'impegno assunto evidenziata dalla fatturazione mensile del dovuto provvigionale per un significativo numero di anni: difatti, emergono non sporadiche ed occasionali opportunità di fatturazione di provvigioni per libera segnalazione di clienti interessati bensì una
2 ripetuta e cadenzata promozione di affari con cadenza mensile per diversi anni;
b) era costante il rapporto di lavoro intrattenuto da ciascuno di loro con la società ricorrente, unico soggetto ad elargire provvigioni per l'attività di promozione svolta in suo favore;
c) le lettere di incarico prevedevano una zona operativa che per ogni interessato corrispondeva all'area di appartenenza geografica;
d) veniva inoltre previsto in ciascun incarico un compenso provvigionale predeterminato sugli affari andati a buon fine in importo prefissato a seconda del servizio che veniva promosso;
e) le fatturazioni venivano emesse non alla segnalazione del singolo nominativo ma con cadenza mensilmente, a prescindere dal numero di affari conclusi nel periodo, e le fatture dimostrano altresì che il rapporto, con l'indicata cadenza di richiesta di compensi provvigionali era per ciascuno degli indicati nominativi continuato per anni senza soluzione di continuità; f) per molti dei collaboratori lo svolgimento di attività professionale era confermato dal fatto che risultavano già regolarmente iscritti ad quali agenti di commercio;
g) nelle Certificazioni Uniche riferite CP_1 agli anni in interesse acquisite dagli ispettori in relazione ai compensi ricevuti risulta barrata la causale “R”, riferita ai compensi provvigionali ricevuti dagli agenti plurimandatari;
h) l'attività è stata svolta dagli interessati non solo per almeno un anno o più anni consecutivi ma altresì stabilmente in tutti i trimestri presi in esame;
i) fanno eccezione le posizioni di: - , senza posizione aperta Parte_2 presso , che risulta aver lavorato solo in due trimestri non consecutivi del CP_1
2016; - un solo trimestre nell'anno 2016 esclusi altri periodi;
- Parte_3
un solo quadrimestre anno 2017; - soli due Parte_4 Parte_5 trimestri anno 2018; - che ha percepito provvigioni nel corso Parte_6 dell'anno 2018 ma non è dato comprendere in quali trimestri (assente il suo nominativo nel riassunto delle posizioni in interesse in tale anno); - Parte_7 solo in due trimestri consecutivi a cavallo degli anni 2016/2017; - Parte_20
da settembre 2016 a febbraio 2017, pertanto per tutti gli indicati
[...] collaboratori il ricorso va accolto;
l) con riguardo ai restanti lavoratori, il mancato versamento a favore dei lavoratori indicati dei contributi dovuti in ragione di dissimulato rapporto di agenzia giustifica l'applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l'evasione: tuttavia, il parziale accoglimento della domanda impone ricalcolo del quantum indicato in sede di comparsa, ragione per la quale la società viene solo genericamente condannata al versamento di quanto dovuto. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, una “errata e lacunosa valutazione della causa petendi relativamente alla sussistenza del rapporto di agenzia”, nonché l'errata applicazione delle sanzioni per evasione ex artt. 34 e ss. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda con riferimento alle posizioni di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , ragion per cui tale specifica statuizione
[...] Parte_6 Parte_7 risulta ormai passata in giudicato mentre resta devoluta alla cognizione del giudice
3 di appello unicamente la statuizione di condanna dell'odierna appellante “al pagamento in favore di di quanto dovuto in relazione alle Controparte_1 restanti posizioni a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi…”.
4.1. Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla per violazione degli artt. 342, Controparte_1 primo comma, c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
4.2. Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con la disciplina normativa invocata dalla parte appellata.
4.3. La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n. 27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
4.4. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
4.5. In conclusione, l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale e all'assoluto difetto dei requisiti minimi dell'impugnazione con riguardo ad alcune autonome statuizioni.
4.6. D'altro canto, non ricorrono nel caso di specie le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello e la conseguente inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., apparendo comunque le argomentazioni in fatto ed in diritto, devolute alla cognizione della Corte, meritevoli di verifica in questa sede.
5. Il primo motivo di appello lamenta una errata e lacunosa valutazione, ad opera del giudice di prime cure, della causa petendi relativamente alla sussistenza di un rapporto di agenzia tra ed i collaboratori , Parte_1 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_2 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_5
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_26
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_6 Parte_3 CP_3
, , , , Parte_20 Parte_21 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_22 Pt_23
, , , ,
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
. Parte_24 Parte_25
4 5.1. Il motivo di gravame, tuttavia, si limita a riportare testualmente il contenuto della sentenza di primo grado, per poi affermare il dissenso rispetto a tale contenuto e la non condivisione della motivazione alla stregua delle argomentazioni del ricorso di primo grado, che vengono pedissequamente riprodotte, senza muovere una critica mirata e specifica all'articolato percorso logico-giuridico dal primo giudice, che di quelle argomentazioni aveva già tenuto conto.
5.2. Parte appellante aggiunge, infine, che il Tribunale si sarebbe “limitato a sostenere sulla base della sola documentazione prodotta dall e senza CP_1 ammettere alcuna prova testimoniale richiesta in primo grado, non fornendo alcuna motivazione ma ritenendo la causa istruita, che tra la e le società Parte_1 indicate nel verbale sussiste un rapporto di agenzia e non di procacciamento d'affari”. Diversamente, il giudice di prime cure ha valutato tutte le argomentazioni del ricorso, che attenevano sostanzialmente al contenuto delle lettere di incarico ed alla carenza del requisito della stabilità, analizzando sia il contenuto delle richiamate lettere, sia la questione della stabilità del rapporto.
5.3. Nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dalla in sede di verbale ispettivo, valorizzando i seguenti elementi: - la durata CP_1 pluriennale dei rapporti intercorsi tra le parti;
- la percezione di compensi provvigionali a cadenza mensile per un significativo numero di anni;
- l'essere la società ricorrente l'unico soggetto ad elargire provvigioni per l'attività di promozione svolta in suo favore;
- la previsione nelle lettere di incarico di una zona operativa che per ogni interessato corrispondeva all'area di appartenenza geografica;
- la previsione nelle lettere di incarico di un compenso provvigionale predeterminato sugli affari andati a buon fine in importo prefissato a seconda del servizio che veniva promosso;
- l'emissione di fatture con cadenza mensile a prescindere dal numero di affari conclusi nel periodo;
- la regolare iscrizione di molti fra i nominativi sopra riportati alla quali agenti di Controparte_1 commercio;
- la circostanza che nelle Certificazioni Uniche riferite agli anni in interesse acquisite dagli ispettori in relazione ai compensi ricevuti risulta barrata la causale “R”, riferita ai compensi provvigionali ricevuti dagli agenti plurimandatari;
- lo svolgimento dell'attività da parte dei collaboratori della società “non solo per almeno un anno o più anni consecutivi ma altresì stabilmente in tutti i trimestri presi in esame”.
5.4. Posto che, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, pur dovendosi tener conto del nomen iuris e della volontà delle parti, ciò che assume rilevante importanza sono le concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto medesimo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007), atteso che i caratteri distintivi del rapporto di agenzia devono essere individuati non nella conclusione di contratti per conto del preponente, bensì nella “continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui
5 ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Quindi, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. sez. lav., 31/07/2020, n. 16565; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 5569 del 05/06/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13629 del 24/06/2005), appare evidente come – alla luce degli elementi fattuali sopra riportati – l'attività dei collaboratori della società appellante si estrinsecasse in concreto quale attività continuativa e non occasionale, remunerata in maniera fissa, e da compiersi in un periodo di tempo lungo ed indeterminato, potendosi, pertanto, configurare quale “prestazione unica”.
5.5. In definitiva, sono stati valorizzati dal primo giudice, in modo corretto e condivisibile, plurimi elementi indiziari che, complessivamente considerati, evidenziano una chiara stabilità del rapporto, intesa quale obbligo di concludere affari per conto della preponente, obbligo che, trattandosi in alcuni casi di contratti formalmente qualificati come di “procacciamento di affari”, difficilmente trova una esplicita previsione nel contesto dei contratti medesimi ma che ben può essere dedotto - come sopra chiarito - dalle concrete modalità esecutive dei singoli rapporti.
5.6. L'impianto motivazionale della gravata sentenza, come riportato, non risulta criticato in modo puntuale ed efficace dal gravame, che, come detto, non indica le ragioni per le quali il ragionamento logico-giuridico del primo giudice sarebbe errato, bensì invoca una sostanziale rivalutazione delle originarie argomentazioni del ricorso.
5.7. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi inammissibile e, in ogni caso, infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per aver confermato l'applicazione delle sanzioni per evasione di cui agli artt. 34 e ss. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco in luogo delle sanzioni di cui all'art. 38 Regolamento, norma che prevede l'applicazione delle sanzioni nella misura del tasso legale in caso di mancato pagamento dei contributi derivante da “oggettive incertezze connesse a sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”. Sostiene il gravame che la posizione dei presunti agenti sarebbe oggettivamente incerta, atteso che l'attività svolta è soltanto quella di mediazione e non di agenzia, con la conseguenza che la società in perfetta buona fede ha ritenuto di escludere tali rapporti dall'obbligo contributivo
. CP_1
6.1. Le riportate argomentazioni appaiono destituite di fondamento: la sussistenza di rapporti di agenzia tra la società appellante e i collaboratori indicati nel verbale ispettivo, per i quali il giudice di prime cure ha confermato l'esito dell'accertamento, resta confermata alla stregua del rigetto del primo motivo di appello.
6.2. Va ribadita, pertanto, la statuizione del Tribunale, corretta e condivisibile, secondo cui essendo il mancato versamento dei contributi riconducibile ad un rapporto di agenzia dissimulato, è giustificata l'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione.
6.3. L'art. 34 del Regolamento Enasarco applica la fattispecie dell'evasione contributiva, prevedendo in tal caso il pagamento di sanzioni civili, pari in ragione d'anno al 30% del contributo omesso (in misura comunque non superiore al 60%
6 del contributo non corrisposto), “nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate”, CP_1 qualificando come omissione contributiva, al successivo art. 36, il mero mancato pagamento dei contributi entro il termine stabilito (cfr. copia del Regolamento prodotto in allegato al ricorso di primo grado).
6.3.1. Trattasi di disposizioni che risultano emesse in applicazione della potestà regolamentare attribuita all'ente, quale cassa previdenziale di diritto privato, in virtù dell'autonomia regolamentare conferitagli dall'art. 2 comma 2, d.lgs. 509/1994, esteso anche al campo sanzionatorio, in particolare per effetto del disposto dell'art. 4, comma 6 bis, del d.l. 79/1997 conv. in l 140/1997 alla cui stregua “Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo” (in ordine alla inapplicabilità automatica, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali ad una cassa previdenziale privatizzata ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 poiché la stessa, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, cfr. Cass. n. 838 del 19/01/2016 e Cass. n. 12208 del 06/06/2011 emesse con riferimento all'INPGI).
6.4. Le citate disposizioni regolamentari non presentano contraddizioni di rilievo con quanto disposto dal legislatore all'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, norma che, nel sanzionare (in misura corrispondente a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento) “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, …” qualifica come semplice omissione contributiva (lett. a) solo il “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” prevedendo invece la più grave fattispecie della evasione contributiva (lett. b) “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”, disposizioni queste ultime alla cui stregua non può non ricondursi all'evasione contributiva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 34 del Regolamento, e verificatasi nella specie, di omessa denuncia di un rapporto di agenzia desumibile, come avvenuto nel caso che occupa, dalle modalità di svolgimento del rapporto, condotta quest'ultima che non può non presumersi come significativa di un volontario occultamento del suddetto rapporto.
6.5. Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che
7 attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (Cass. n. 17970 del 03/06/2022) (cfr. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 1324/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
7. Le considerazioni che precedono portano, dunque, alla conferma della sentenza appellata, e conseguentemente alla reiezione dell'appello.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla società appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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