Articolo 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 1072
Articolo 2
Versione
5 settembre 1952
Art. 1.
Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952