Art. 1.
Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.
Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.