TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1719
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ritiene la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, in particolare l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell'autorità competente. La procura non è considerata valida nemmeno in applicazione dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, in quanto la copia informatica di una procura cartacea separata non garantisce la consapevolezza della parte circa l'oggetto del mandato e la sua anteriorità rispetto al ricorso. Inoltre, il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., né è concedibile l'errore scusabile, dato che la pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1719
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1719
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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