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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 09.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 08.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2884 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da
1. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v.le Europa n. 190, presso lo Studio
dell'Avv. Paolo CARTA, che la rappresentano e difendono in forza di procura generale, rogito Notaio dell'11.09.2020, in calce al ricorso Per_1
introduttivo;
ricorrente
contro
2. nato a [...], il [...], ivi residente, via Santa Parte_1
Caterina n. 30, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Catalani n. 1, presso lo
pagina 1 Studio dell'Avv. Paolo GHISU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento disciplinare della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due assunto da
[...]
nei confronti del dipendente , con vittoria di spese e Controparte_1 Parte_1
onorari”.
Nell'interesse del resistente:
“l'Ill.mo sig. Giudice, “contrariis reiectis”, voglia:
annullare la sanzione disciplinare del 08/10/2021 (Prot. N° 7667) di cui alla
contestazione d'addebito in data 10/09//2021 (Prot. N° 6781), relativa a fatti del
09/08/2021, e, per l'effetto, voglia rigettare il ricorso, con spese come per legge,
secondo la soccombenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, nei confronti di al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
della legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due, irrogato nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente.
pagina 2 In specie, essa ha rappresentato:
− che il responsabile del Centro di Distribuzione (CD) di Cagliari aveva segnalato alla competente struttura aziendale deputata alla gestione delle risorse umane che il dipendente – assegnato come portalettere dello Parte_1
stesso Centro Distribuzione – in almeno una occasione non aveva svolto correttamente la prestazione lavorativa assegnatagli, causando pregiudizio alla regolarità e all'efficienza del servizio stesso;
− che, infatti, il giorno 09.08.2021, era uscito per provvedere al Pt_1
recapito di 105 oggetti a firma, riportandone 36 e dichiarandoli non lavorati;
− che, in conseguenza della condotta sopra descritta, la struttura territorialmente responsabile per le Risorse Umane, con nota prot. 6781 del
10.09.2021, aveva elevato formali contestazioni al dipendente ai sensi dell'art. 7,
l. 300/1970, invitandolo a produrre le sue eventuali giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della nota;
− che il lavoratore sanzionato, con nota del 23.09.2021, aveva presentato le proprie giustificazioni, consistenti in una generica difficoltà di portare a termine i compiti assegnatigli, giustificazioni di cui sopra ribadite nel verbale di audizione e da ritenersi insufficienti;
− che, pertanto, con nota prot. 7667 del 08.10.2021 della competente struttura territoriale delle Risorse Umane, era stata comminata al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due;
− che avverso detta sanzione il dipendente aveva richiesto, ai sensi dell'art.
pagina 3 arbitrato e la Direzione Territoriale del lavoro, a sua volta, con nota ricevuta dal destinatario il 08.09.2021, aveva invitato a nominare un proprio CP_1
rappresentante per la costituzione del collegio;
− di non intendere aderire a detta istanza e, viceversa, di voler promuovere il presente ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso.
In specie, egli ha sostenuto:
− di avere, nel corso del procedimento disciplinare, offerto ampia ed esaustiva dimostrazione dell'assoluta inconsistenza della contestazione formulata dalla società datrice;
− che la media giornaliera della produttività di ciascun gruppo di addetti al servizio postale dev'essere calcolata tenendo conto della presenza di almeno n. 8
operatori linea business (L.B.);
− che il gruppo (Gruppo 1) al quale era stato assegnato il ricorrente opera all'interno di un bacino di utenza suddiviso in 20 macro zone;
− che il 09.08.2021, al quadrante di competenza del Gruppo 1
specificatamente, erano stati assegnati solamente 2 dipendenti più un terzo, che però aveva ricoperto unicamente due macrozone;
− di avere, quindi, dovuto effettuare la consegna di 105 pezzi a firma, per la maggior parte pacchi e , dovendo ricoprire ben 6 CP_2 CP_3
macrozone e due subzone, e tra queste la 16, la 17 e la 18, che aveva dovuto percorrere per la prima volta quel giorno;
pagina 4 − che l'irrogazione della sanzione disciplinare assume un carattere del tutto gratuito e, nondimeno, disvela un intendimento persecutorio, unicamente diretto a mortificare la personalità del dipendente, tenuto conto, in buona sostanza, del numero ridotto di dipendenti a disposizione, inferiore alle 8 unità il giorno
09.08.2021, e dell'elevatissimo carico di lavoro loro imposto.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve Controparte_1
essere rigettata.
Nella vicenda scrutinata, ha agito in giudizio al fine di Controparte_1
accertare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, irrogata nei confronti di Parte_1
dipendente della società stessa con qualifica di portalettere.
Nel caso che interessa, la sanzione disciplinare di cui la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di legittimità, era stata irrogata dalla stessa nei confronti di Pt_1
per un unico fatto verificatosi nel giorno 09.08.2021, poiché l'odierno
[...]
resistente, portalettere, non aveva “eseguito completamente la Sua prestazione
lavorativa causando un pregiudizio alla regolarità ed efficienza del servizio
stesso. Risulta infatti che il giorno 09/08/2021 è uscito al recapito con n. 105
oggetti a firma, al suo rientro in ufficio ha riportato n. 36 oggetti” (v. sanzione disciplinare: doc. n. 1, prodotto con il ricorso introduttivo).
È stato, poi, documentalmente provato che il ricorrente aveva fornito le seguenti giustificazioni per il fatto accaduto il 09.08.2021: “Dichiaro: che il mio orario di
lavoro attuale è dalle 12,30 alle 19,57; che il 09/08/2021 ho preso servizio, come
pagina 5 sempre, con qualche minuto di anticipo;
che ho ricevuto in carico 105·pezzi a
firma distribuiti su 6 macro zone complete (2-4-5- 15-16-17) e 2 sub zone (14b e
18b).
Che a coprire le 20 zone del gruppo 1 delle linee business di Cagliari eravamo in
due unità ad esclusione della macrozona 19 e una sub zona 18 affidata ad un
altro collega.
Faccio presente che ho una buona conoscenza delle zone dalla l alla n. 10 e che il
lavoro preparatorio per effetto del numero dei pezzi da instradare e per il fatto
che su una parte di queste zone 16-17-18 non avevo mai recapitato e sulle 14 e 15
ho avuto qualche oggetto in passato ma non avendole mai fatte in maniera
metodica mi erano sconosciute.
Il carico di lavoro della giornata ricordo che era di circa il 25% sulle zone da me
conosciute bene ovvero la 2-4-5 e circa il 75% sulle altre, dove operavo per la
prima volta 16-17-18 totalmente sconosciute e 14-15 semisconosciute.
Questo ha determinato un allungamento delle operazioni di carico e ricordo di
essere uscito al recapito più tardi, intorno alle 15 circa, un'ora dopo, rispetto ai
tempi nei quali sono solito uscire al recapito quando opero su zone conosciute.
Credo di aver terminato le operazioni di scarico dei prodotti dal palmare intorno
alle 19.45 per poi occuparmi delle restanti attività quali: tracciare i pacchi nei
registri promo pacco, consegnare le raccomandate al servizio interno, rimettere a
posto le carrette, parcheggiare l 'automezzo nel garage e riporre le chiavi del
mezzo e il palmare e la stampante negli armadi.
Credo di essere uscito dal lavoro intorno alle 20.00.
pagina 6 Dichiaro che io porto sempre tutto quello che è possibile portare nelle giornate
lavorative con assiduità diligenza e spirito di collaborazione e che anche nella
giornata del 9 Agosto 2021 ho fatto tutto ciò che è stato possibile.
Ho recapitato una settantina di oggetti a firma su un numero di Km, da voi
verificabili nei fogli di marcia, in strade cittadine su zone non continue ossia
finite le zone 2- 4 -5 per iniziare le zone 14 15- 16 17-18 bisogna fare un tragitto
totalmente privo di pacchi da recapitare e sono rientrato in ufficio il più tardi
possibile consentito. [...]
Infine, chiedo di valutare attentamente le mie giustificazioni, dai dati del palmare
si possono anche evincere ritmi e recapiti della giornata nei diversi punti della
città.
Confido in un accoglimento delle presenti giustificazioni considerato che le
contestazioni continue, per chi non si ferma mai nella sua attività lavorativa, non
consentono di lavorare in tranquillità e pregiudicano il mio stato psicofisico”
(doc. n. 3, prodotto con il ricorso).
È stato, inoltre, documentalmente provato che gli “obiettivi aziendali 019
applicativi dell'accordo 02/2018” fissati da avevano Controparte_1
previsto che il Gruppo 1, a cui era assegnato il resistente odierno, avrebbe dovuto comprendere n. 8 unità di personale, operare nelle macrozone 1-19 e 41 e raggiungere l'obiettivo di una prestazione media giornaliera pari a n. 760
consegne per un totale di 95 consegne a testa al giorno (doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione;
si veda anche il doc. n. 10, prodotto col ricorso, che individua in n. 760 consegne la prestazione media giornaliera del Gruppo 1).
pagina 7 Nel corso del presente giudizio è stata, inoltre, espletata la prova per testi che, in particolare, ha consentito di ritenere fondate le giustificazioni offerte da Pt_1
a
[...] Controparte_1
Ciò che, infatti, è emerso dalle coerenti dichiarazioni dei testi di parte resistente e di parte ricorrente è che aveva senz'altro adottato una condotta Parte_1
orientata al rispetto degli obblighi di cui al codice disciplinare di
[...]
, la cui rigorosa adesione sarebbe stata esigibile, soltanto laddove la CP_1
stessa datrice di lavoro avesse posto il ricorrente nelle condizioni idonee allo scopo, rispettando rigorosamente quanto stabilito negli “obiettivi aziendali 019
applicativi dell'accordo 02/2018”.
Nello specifico, il teste di parte resistente (udienza del Testimone_1
18.01.2024), dipendente di e collega di ha Controparte_1 Pt_1
ricordato che il giorno 09.08.2021 egli stesso e il ricorrente avevano lavoravo nel quadrante 1 e, in particolare, che “eravamo in due nel quadrante 1, più un altro
applicato di cui non ricordo il nome. In quel periodo eravamo tre titolari di zona
e saltuariamente veniva aggiunto qualche collega in base ai carichi. Preciso che
nel quadrante 1 sono comprese 20 zone, quando eravamo tre titolari ne facevamo
6 o 7 a testa. Il giorno 09.08.2021 invece d io avevamo circa 10 zone a Pt_1
testa, mentre il sostituto aveva due zone residenziali”.
Circa la mole di lavoro giornalmente assegnata ai portalettere del quadrante 1, il teste ha rammentato essere vero che per i telegrammi e prove di Tes_1
consegna, in assenza dei destinatari, al fine di poterli introdurre nelle apposite cassette postali, talvolta è necessario citofonare anche a più condomini e attendere che qualcuno provveda all'apertura del portoncino di ingresso, che i pacchi
pagina 8 voluminosi da consegnare presso lo stesso civico devono essere trasportati uno per volta e che alcune tipologie di prodotto (tipo pacchi devono CP_2
necessariamente essere consegnati in giornata, cosicché, nel caso in cui il destinatario non risponda al citofono, l'operatore deve contattarlo telefonicamente per definire nuove modalità di consegna, che possono comportare anche un nuovo passaggio in altro orario e, talvolta, l'effettuazione della consegna presso un diverso domicilio.
Vieppiù, il teste ha precisato che nel quadrante 1 avrebbero dovuto Tes_1
operare otto addetti alle consegne (divisi tra turno mattutino e serale), mentre essi stessi lavoratori il giorno 09.08.2021 erano solo in tre e che il numero delle consegne che dovevano essere effettuate era elevato.
Dichiarazioni coerenti con quelle del teste sono state rese anche Tes_1
dalla teste (udienza del 19.04.2024) e dal teste Testimone_2 Testimone_3
(udienza del 18.01.2024).
Per altro verso, i testi di parte ricorrente non hanno reso una rappresentazione dei fatti differente rispetto a quello descritto dal lavoratore resistente, in particolare la teste (udienza del 18.07.2023), dipendente di Testimone_4 [...]
in qualità di responsabile di struttura, ha affermato di non Controparte_1
ricordare nulla sullo specifico episodio che aveva riguardato e da Parte_1
cui era scaturita la sanzione disciplinare, ha dichiarato essere vero che l'attività
della linea business non è caratterizzata da una prestazione predefinita, ma parametrata a seconda dei volumi di traffico di pacchi e raccomandate, ed essere pure vero che il codice disciplinare fosse appeso nella sede ove presta servizio il ricorrente.
pagina 9 Infine, la teste di parte ricorrente (udienza del 18.07.2023), Testimone_5
dipendente di e collega di dal giugno Controparte_1 Parte_1
2021 al Centro Distribuzioni di Cagliari, ha dichiarato di non sapere nulla circa i fatti da cui era scaturita la sanzione disciplinare del resistente, essendo lei stessa verosimilmente in ferie nel mese di agosto 2021, e ha ricordato che “agli
operatori venivano consegnati i pacchi da consegnare in base al quadrante,
inoltre dovevano essere sempre consegnate le raccomandate 1 (il prioritario),
ovvero contrassegni e telegrammi”, mentre, circa l'affissione del codice disciplinare la teste ha così rammentato: “che io sappia il codice Tes_5
disciplinare non era affisso”.
In conclusione, ciò che deve affermarsi certamente provato è che, a fronte di un immutato carico di lavoro assegnato al Gruppo di parametrato da Parte_1
alla mole dei pacchi da distribuire quotidianamente (cfr. Controparte_1
dichiarazione della teste resa nell'udienza del 18.07.2023), Testimone_4
non fosse stato, corrispondentemente e diligentemente, adeguato dalla stessa ricorrente il numero delle unità a disposizione del Gruppo 1 per sostenere un carico di lavoro rimasto invariato (cfr. la deposizione del teste Tes_1
udienza del 18.01.2024; ma si veda anche il contenuto del doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione, intitolato “obiettivi aziendali 019 applicativi
dell'accordo 02/2018”).
Deve, dunque, richiamarsi, in punto di diritto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che anche questo Giudice ritiene di dover condividere, in quanto congruamente motivato, secondo cui la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al Giudice la
pagina 10 valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L,
12.11.2021, n. 33811).
Alla luce dell'istruttoria svolta, la sanzione irrogata in concreto deve ritenersi certamente sproporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto soprattutto del totale difetto di intenzionalità della violazione, essendo stata contrassegnata la condotta del a un diligente tentativo di sopperire alla grave carenza di organico Pt_1
del datore di lavoro.
In definitiva, valutate la obiettiva assenza di responsabilità del dipendente in considerazione delle particolari circostanze in cui era stata commessa l'infrazione e la mancanza di qualunque profilo anche di colpa, deve ritenersi illegittima la sanzione disciplinare, al punto che la stessa deve essere annullata tout court.
Per tali ragioni, deve affermarsi illegittima l'applicazione, da parte di
[...]
della sanzione disciplinare nei confronti dell'odierno convenuto Controparte_1
e la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
deve essere rigettata, riconoscendosi del tutto illegittima e incongrua la
[...]
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni applicata.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di e deve essere Parte_1
annullata la sanzione disciplinare del 08.10.2021 (Prot. n. 7667) di cui alla contestazione d'addebito in data 10.09.2021 (Prot. n. 6781), relativa a fatti del
09.08.2021.
pagina 11 In forza del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere Controparte_1
condannata a rifondere delle spese processuali, liquidate come in Parte_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della l. 31.12.2012, n. 247), tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile basso, sui minimi tariffari, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
A proposito della determinazione del valore della causa, in materia di impugnazione di sanzioni disciplinari, deve ritenersi, in conformità
all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che qui si condivide,
in quanto congruo, che la quantificazione della perdita economica conseguente a una sanzione pecuniaria irrogata dal datore di lavoro a un suo dipendente costituisca criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, venga in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche, bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva,
la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera,
riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile (Cass. civ., Sez. VI-L, 10.10.2018, ord. n. 24979).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 12 1. rigetta la domanda proposta da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
2. annulla la sanzione disciplinare emessa nei confronti di Parte_1
del 08.10.2021 (Prot. n. 7667), di cui alla contestazione d'addebito del 10.09.2021
(Prot. n. 6781);
3. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.621,50, di cui euro 21,50 per spese ed euro 4.600,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Cagliari, 08.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 dello Statuto dei Lavoratori, la costituzione del collegio di conciliazione e