Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1975, n. 698
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1976
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Versione
8 settembre 1977
Art. 9. ((Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi)) ((Il trattamento di fine servizio)) ara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso ((amministrazioni riceventi)) nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore versera' ((agli istituti o enti interessati)) per conto dell'ONMI l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.
Entrata in vigore il 8 settembre 1977
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