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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6227/2020 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Dario Abbate e dall'avv. Delia Orsillo con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6
RICORRENTE
Contro
in persona della dott.ssa Amministratrice Controparte_1 Controparte_2
Delegata e Direttrice Generale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dal Prof. Avv.
Raffaele De Luca Tamajo e dagli Avv.ti Bruna Barreca e Nicola Nero, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.12.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di “1. accertata l'irregolarità e/o l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della Controparte_1
previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato
[...]
dalla dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3
indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa
1 n. 1 con decorrenza dal 5 aprile 2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della
al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento Pt_2
del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici;
2. in subordine, accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di Controparte_1
ripristinare il suo rapporto di lavoro;
3. in ogni caso ordinare a di corrispondere al ricorrente le retribuzioni Controparte_1
maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. A tal fine si dichiara che l'ultima retribuzione mensile globale lorda del ricorrente è pari ad € 1.783,30 a cui vanno aggiunti il rateo di 13.ma e 14.ma mensilità (€
148,61 x 2). La retribuzione globale mensile di riferimento è pari ad € 2.080,52, come da ultimo cedolino paga in atti.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori”.
In fatto ha esposto:
a) di aver sempre svolto la propria attività lavorativa quale elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, senza soluzione di continuità, alle formali dipendenze delle varie imprese che si sono succedute nell'appalto presso il magazzino FS dello scalo di Maddaloni - Marcianise, ma sotto la direzione ed il controllo dei responsabili di o loro delegati e successivamente, da ottobre 2016, Controparte_4
sotto la direzione ed il controllo di società nata dalla scissione Controparte_1
mediante trasferimento del patrimonio di Controparte_4
b) di essere stato, da ultimo, con decorrenza dal 5 aprile 2010, alle formali dipendenze di
Controparte_3
c) di aver svolto la prestazione lavorativa avvalendosi degli strumenti di lavoro e delle attrezzature di proprietà di e poi di CP_4 Controparte_1
d) di essere stato licenziato dalla con lettera del 31.3.2020, dopo il suo Controparte_3
trasferimento presso il cantiere di Reggio Calabria, decorrente dal 2 marzo 2020.
Tanto premesso, dedotta l'insussistenza di un'autonoma organizzazione e del rischio di impresa in capo alla formale datrice di lavoro ha lamentato l'illiceità Controparte_3 dell'appalto tra e con conseguente illegittimità del licenziamento CP_3 Controparte_1
disposto da un soggetto non legittimato. In via subordinata, ha poi invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., in ragione della cessazione dell'appalto presso il sito di
2 Maddaloni e conseguente riassorbimento del ramo d'azienda da parte di Ha Controparte_1
rassegnato quindi le conclusioni sopra riportate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. d) d.lgs.
183/2010. Nel merito, ha resistito al ricorso con varie ed articolate argomentazioni.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla resistente va superata. In ordine a tale eccezione si richiama la Corte di Cassazione che, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 L. n. 183/2010, ne ha sottolineato il carattere eccezionale delineandone un ambito di applicazione rigoroso (da ultimo Cass. Civ., Sez. Lav., 08 marzo 2024, n.6266) affermando il principio secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione
(stragiudiziale e giudiziale), previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, l. n.
604/1966 e 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso.
“Neppure può sostenersi – soggiunge la Corte di Cassazione -, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore
- vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro
(v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché
l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o
3 comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale” (cfr. Cass. n. 34181/2022).
Non rileva quindi licenziamento disposto da con lettera del 31.3.2020 né quando CP_3 il ricorrente abbia cessato l'attività lavorativa presso lo scalo Maddaloni - Marcianise.
Va altresì sottolineato che il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che prevede all'art. 39, comma
1, l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", è riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (così, in motivazione, Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Quindi, avendo, nella specie, il lavoratore proposto proprio un'azione diretta ad accertare l'illiceità dell'appalto e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, e difettando la comunicazione di un atto di recesso, nei termini sopra precisati, non è possibile ipotizzare la decorrenza del detto termine di decadenza né è quindi ravvisabile alcuna decadenza in capo al lavoratore e nei confronti di Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso introduttivo corredato dalla documentazione allegata è assolutamente conforme alle previsioni normative di cui all'art. 414 c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
Venendo al merito, con riguardo alla illiceità dell'appalto, l'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce quanto segue: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
4 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 15557/2019, n. 27213 del 26/10/2018, n.
7820/2013, n.15693/2009, n.1676/2005), con orientamento consolidato, alla luce del combinato disposto dell'art. 29 d.lgs. 267/2003 e 1655 c.c., ha chiarito che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e l'autonoma gestione della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con
l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. [...] Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama”.
In sintesi, ai fini della liceità dell'appalto, sono necessari, da una parte, un'organizzazione autonoma dell'attività e il rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte e quindi della liceità del contratto di appalto) e, dall'altra,
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessario ai fini all'individuazione del datore di lavoro).
L'accertamento del giudice di merito deve, dunque, fondarsi sugli elementi così riassunti.
Più precisamente, per organizzazione autonoma si intende l'apporto da parte dell'appaltatore di mezzi e attività. Ma tale apporto può consistere anche nell'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto non solo dal punto di vista amministrativo e, quindi, come gestione del personale, ma anche dal punto di vista organizzativo dell'attività espletata.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
5 Tuttavia, i requisiti fondanti la liceità dell'appalto indicati (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) vanno declinati in ragione dell'oggetto e del contenuto dell'appalto. L'accertamento deve quindi essere effettuato in concreto, potendo tali elementi atteggiarsi diversamente in ragione della tipologia e della natura dell'appalto.
Infatti, la valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente.
Nei casi in cui l'appalto è caratterizzato dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo della committente, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
In siffatte ipotesi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati alla realizzazione del risultato finale oggetto dell'appalto.
In altri termini, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso spetta pur sempre all'appaltatore che deve dirigere la prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Ma i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza del committente tale da escludere la libertà di iniziativa economica in capo all'appaltatore e da escludere la sussistenza di un autonomo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti.
Si è anche chiarito (v. Cass. n. 15615/2011; n. 12201/2001) che, “se è vero che … uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti
6 dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto,
…, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto […]”. Al committente, infatti, compete la verifica e il controllo del risultato delle prestazioni.
Alla titolarità di tali poteri in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, quindi, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo - ancora - con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non dovranno mai essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore, mero portavoce delle direttive del committente.
Risulterà allora decisivo accertare non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Ancora, laddove si tratti di prestazioni ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), accompagnate quindi da mezzi materiali dell'appaltatore ridotti a pochi – se non del tutto assenti – attrezzi, è sufficiente a rendere lecito l'appalto il concreto esercizio, ad opera dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori dallo stesso dipendenti.
All'appaltatore dovrà dunque essere riferibile il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio appaltato.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (cfr. Cass. 18445 del 28/06/2023; in termini Cass. 11.3.2020, n. 6948; Cass., 9.1.2020, n. 251).
In altri termini, “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera
è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in
7 sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 1557 del 2019).
In tali casi l'apporto dell'appaltatore in termini di organizzazione autonoma dei mezzi e del servizio diviene marginale ed accessorio e va essenzialmente inteso come gestione organizzativa del lavoro dei propri dipendenti.
Ne consegue che solo ove l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 7796/2017; Cass.
n. 12357/2014; Cass. n. 5648/2009) ha costantemente affermato il principio secondo il quale
“il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Da quanto detto discende altresì l'irrilevanza della titolarità in capo all'appaltatore dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell'appalto. L'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Del pari, alla luce delle considerazioni svolte, diventa irrilevante l'eventuale mancanza di una specifica esperienza nel settore da parte dell'appaltatrice.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'accertamento della illiceità dell'appalto deve prendere il via dal contratto di appalto e dall'oggetto dell'appalto costituito dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle locomotive.
L'art. 3 del contratto stipulato tra e (cfr. allegato n. 1 della produzione CP_4 CP_3
di parte resistente) prevedeva espressamente che il servizio affidato comprendesse le
8 seguenti attività:
1. manutenzione di I livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652, E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
2. eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
3. eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”;
4. eventuali altre attività come dettagliatamente descritte nell'allegato Capitolato Tecnico Organizzativo (cfr. allegato n. 2 della produzione della resistente).
Da quanto pattuito si evince poi anche la sussistenza del rischio di impresa. Difatti, nel suddetto contratto di appalto (cfr. doc. 1 parte resistente) era prevista la garanzia di buon funzionamento (art. 5/bis), l'applicazione di una serie di penali in caso di esecuzione del servizio non adeguato agli standard di qualità imposti ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero per prestazione non eseguita ovvero per violazione delle norme in materia di sicurezza (art. 14), la previsione di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 12), la responsabilità per danni e l'obbligo di polizza assicurativa (art. 13).
Ancora, si legge nell'art. 4 del citato contratto che la doveva fornire alla CP_3 committente la seguente documentazione “a) Elenco dei manutentori abilitati;
b) certificazione del proprio SGC da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato da produrre con cadenza almeno semestrale o comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) attestazione di conformità dell'abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di certificazione Accreditato, da produrre in caso di modifiche alla tipologia di Abilitazione;
d) Certificazione periodica dell'effettiva attuazione di tutte le attività previste dal SGC, da produrre con cadenza semestrale il primo anno, annuale per gli anni successivi. e) certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001; f) certificazione di sistemi di gestione ambientale rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale ISO 14001; g) copia scansionata delle patenti obbligatorie per il Lotto aggiudicato;
h) certificazione ISO 9001:2008”.
Sulla base di tali elementi può affermarsi la sussistenza di un'impresa effettiva, soggetta appunto al relativo rischio economico.
D'altra parte, nel caso di specie, la genericità delle allegazioni inerenti a tale aspetto non ha trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria. Infatti, non c'è prova che l'appaltatrice non
9 avesse una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma, ulteriore rispetto al gruppo di dipendenti che nel caso di specie era pacificamente assorbito dalle precedenti appaltatrici e già operante sul cantiere.
Da tali premesse discende che la denunciata illiceità dell'appalto deve verificarsi soprattutto nella sua fase esecutiva.
A tal fine è necessario rilevare che l'appalto in questione è evidentemente un appalto relativo a servizi endo-aziendali e ad alta prestazione di manodopera che si caratterizza per la prevalente prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatrice.
Depongono in tal senso la previsione contenuta nel capitolato tecnico secondo cui la fornitura dei ricambi e dei materiali manutentivi è a carico di e CP_4
l'approvvigionamento dei materiali a carico dell'appaltatrice è limitato ai DPI ed agli attrezzi individuali (cfr. allegato 2 prod. Parte resistente) nonché la scarsità delle attrezzature e dei mezzi di , desumibile dall'elenco contenuto del DUVRI (pag. 13 – allegato n. 3 CP_3
della produzione di parte resistente).
In particolare, l'art. 14 del capitolato tecnico prevede che l'appaltatrice può utilizzare le attrezzature fisse di proprietà (gru, cala-assi, ecc.) e alcune delle attrezzature CP_4
mobili (cavalletti di sollevamento, transpallet, Apparecchiature Computerizzate per Prova
Freno ACPF), mentre è tenuta a garantire gli utensili, le attrezzature portatili e gli strumenti di misura necessari al corretto svolgimento del lavoro.
Ma è evidente che questi strumenti possono definirsi marginali rispetto all'apporto del personale che li utilizzava.
È quindi vero che gli strumenti di lavoro per la realizzazione degli interventi manutentivi sulle locomotive fossero forniti essenzialmente da e poi da ma CP_4 Controparte_1 tale circostanza è di per sé neutra i fini dell'accertamento dell'illiceità dell'appalto, alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi della giurisprudenza di legittimità in ordine al diverso atteggiarsi degli elementi dell'appalto nei casi come quello di specie di appalto ad alta intensità di manodopera.
Tanto premesso in ordine alla natura dell'appalto, e prescindendo dall'utilizzo delle attrezzature e dei beni della resistente, confermato anche dai dipendenti di , che P_ non può quindi costituire indice del carattere fraudolento dell'appalto, ciò che deve essere vagliato con particolare attenzione a questo punto è l'esercizio del potere organizzativo dell'attività e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori.
10 Sotto tale profilo deve rilevarsi che secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico ed all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'attività veniva svolta nelle seguenti modalità: la committente individuava le lavorazioni da effettuare e le anomalia riscontrate sulle locomotive;
le lavorazioni venivano poi comunicate all'appaltatrice mediante la compilazione della sezione CONSEGNA, da far controfirmare all'impresa appaltatrice, del modulo Allegato 5 (“Verbale di Consegna/Riconsegna”) a cui erano allegati gli ordini di lavoro RSMS;
il modulo conteneva altresì la data/ora di riconsegna prevista.
Sulla base di tali indicazioni l'appaltatrice organizzava la propria attività. In particolare, il referente dell'impresa appaltatrice provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo ai propri dipendenti in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo.
L'impresa appaltatrice era poi tenuta ad indicare le operazioni di manutenzione effettuate con indicazione degli operatori che avevano prestato la propria attività lavorativa, le relative modalità e i materiali e strumenti utilizzati, al fine di consentire alla committente il controllo degli esiti della lavorazione e la determinazione del prezzo dell'appalto.
Tali modalità di esecuzione dell'appalto sono state sostanzialmente confermate da tutti i testi escussi.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio.
Il primo teste indotto di parte ricorrente, , sul punto ha riferito: “[…] ADR Testimone_1
le attività venivano indicate da che ci portava un ordine di servizio che veniva P_ consegnato a noi operai. Una volta terminata la lavorazione riconsegnavamo l'ordine di servizio. Negli ultimi i referenti erano e . […] ADR Noi ci Persona_1 Per_2
interfacciavamo con quale nostro coordinatore al quale ad esempio Persona_3 chiedevamo permessi, ferie o comunicavamo l'assenza ovvero chiedevamo un cambio turno.
Noi facevamo riferimento al per tutto il periodo dedotto dal 2003.” ER
Il teste ha a sua volta riferito: “ADR Ogni mattina veniva il capotecnico, Testimone_2
D o , e ci consegnava l'ordinativo e sulla base di quello che diceva Per_2 P_
l'ordinativo svolgevamo l'attività sui locomotori. ADR Una volta effettuata la lavorazione il capotecnico verificava l'esecuzione di lavori e riprendeva in consegna. ADR C'era un ordinativo che veniva consegnato. C'erano riportate tutte le attività da svolgere e le anomalie del locomotore. ADR Era sottoscritto dal capotecnico e poi veniva sottoscritto da chi aveva lavorato sul locomotore e ivi si descriveva l'attività che era stata svolta. ADR Per
11 tutto il periodo in cui ho lavorato le modalità sono state sempre le stesse appena descritte.
ADR Come coordinatore c'era , il quale aveva esperienza nel settore e con Persona_3 maggiore anzianità sul cantiere.”
Più puntuale e coerente è la dichiarazione dell'ultimo teste di parte ricorrente, Tes_3
il quale ha dichiarato: “ADR Ho lavorato per la . ADR Ho lavorato
[...] CP_3
anche per la Mavis, prima della . Ho cominciato a lavorare con la Mavis presso CP_3
il cantiere di Marcianise. ADR Anche il ricorrente ha lavorato per tutto il periodo a cui ho fatto riferimento prima per la Mavis e poi che si sono susseguite presso lo scalo CP_3
Marcianise. ADR Il capotecnico ci portava l'ordinativo con indicazione delle P_ lavorazioni. Portava l'ordinativo direttamente a me e agli altri operai componenti della squadra. ADR Conosco in quanto era nostro coordinatore. ADR Non Persona_3
conosco ADR Le attività da svolgere venivano a noi affidate tramite Persona_4
l'ordinativo. […] ADR Dopo aver effettuato i lavori manutentivi portavamo il verbale al capotecnico o anche al . e erano i capotecnici. P_ Per_2 CP_6 Per_2
ADR I capotecnici venivano a controllare l'attività da noi svolta”.
La stessa procedura è descritta nelle sue fasi essenziali anche dai testi di parte resistente.
Il teste indotto da parte resistente ha dichiarato: “ADR Io attualmente sono Persona_1 responsabile di impianto alle dipendenze di presso l'impianto manutentivo Controparte_1 di Marcianise. Io lavoro presso l'impianto di Marcianise dal 2001 e sono responsabile dal Contr 2015. Nello scalo viene fatta manutenzione ai rotabili ferroviari. Nell'ambito dello scalo dal 2014/2015 io ero direttore esecutivo dell'appalto di manutenzione ove era adibito il ricorrente. Io in quanto direttore esecutivo del contratto mi accertavo che il contratto venisse eseguito secondo quanto previsto e mi avvalevo di miei collaboratori per interfacciarmi con la ditta appaltatrice e tutti gli ordini venivano impartiti al referente della ditta appaltatrice. Quest'ultimo era . I miei collaboratori erano Persona_3 CP_7
e . ADR quando entrava un rotabile tramite l'allegato 5 del
[...] Controparte_8 contratto consegnavamo il rotabile al . Nel modello c'erano indicate le lavorazioni ER
e e la ditta appaltatrice svolgevano tutte le attività. Alla fine, sempre il ER ER riconsegnava il rotabile che rientrava nella disponibilità di ”. P_
Il teste , escusso all'udienza dell'8.6.2023, ha dichiarato: “ADR Io ero Controparte_7
capotecnico della manutenzione locomotiva. Ho lavorato presso la sede di Marcianise dal dicembre 2004 ed all'epoca non ero ancora capotecnico, fino al 2019 circa. ADR Conosco
12 il ricorrente dipendente di . Svolgeva le attività che gli venivano Parte_1 CP_3
indicate dal suo capocantiere. Ricordo che era elettricista. Ricordo questa circostanza perché c'era l'albo manutentore che indicava le varie mansioni. Il referente di cantiere era
. ADR noi capotecnici di davamo l'ordine di lavoro che veniva Persona_3 P_
dato al capocantiere della ditta esecutrice e lui distribuiva il lavoro ai dipendenti della ditta esecutrice. Noi di ci occupavamo delle questioni burocratiche e decidevamo gli P_
interventi. La manutenzione programmata era fissata a determinate scadenze temporali o chilometriche sulla base di un sistema informatico. Gli altri interventi manutentivi venivano indicati da noi al referente . […] ADR Insieme al referente di cantiere Persona_3 venivano controllati i lavori svolti. ADR l'ordinativo veniva consegnato da me o da CP_8
. ADR l'ordinativo ci veniva riconsegnato dal referente di cantiere. Insieme
[...] all'ordinativo veniva consegnato alla ditta esecutrice il cosiddetto allegato n. 5 dove veniva indicato l'elenco delle lavorazioni e la locomotiva su cui bisognava intervenire. Veniva poi riconsegnato con l'indicazione della data ed ora di consegna dei rotabili e delle attività svolte”.
L'ulteriore teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR Io coordinavo la Controparte_8
manutenzione con il referente della che era . Io consegnavo a CP_3 Persona_3
il verbale di consegna con l'indicazione delle lavorazioni che dovevano Persona_3
essere effettuate sulle locomotive. ADR indicava poi le attività ai Persona_3
dipendenti di . ADR Al termine della lavorazione per la consegna della CP_3
locomotiva io effettuavo i controlli e mi veniva riconsengato il modello firmato. ADR _4 era il titolare di . L'ho visto un paio di volte presso lo scalo di Marcianise. Io non CP_3
mi interfacciavo direttamente con ADR Io mi interfacciavo soltanto con _4 ER
. ADR Se c'era necessità di mettere in esercizio la locomotiva chiedevo a
[...] ER se era possibile terminare la lavorazione prolungano l'orario di lavoro. […] ADR Il collaudo veniva effettuato insieme al coordinatore ”. Persona_3
Ebbene, tenuto conto della coerenza delle dichiarazioni rese e della univocità delle circostanze riferite, oggetto di conoscenza diretta, e del carattere dettagliato delle stesse, le deposizioni dei testi di parte resistente si è rivelata maggiormente attendibile e aderente alla realtà fattuale, così come emergente anche dalla documentazione versata in atti.
In particolare, dai documenti prodotti (cfr. allegati 10 e 11 della produzione di parte resistente) si può facilmente rilevare che il modulo cd. allegato 5 (verbale di
13 consegna/riconsegna rotabile), consegnato dalla committente all'appaltatrice, conteneva l'indicazione delle anomalie riscontrate sulla locomotiva indicata e la data e l'ora di consegna. In calce vi era poi la sottoscrizione del per e del referente di P_ P_
. Ancora più in calce, vi era l'indicazione delle operazioni aggiuntive compiute CP_3 dall'appaltatrice ed incidenti sul prezzo e l'attestazione di conformità con l'indicazione della data e l'ora della riconsegna e nuovamente la sottoscrizione dei responsabili di e P_
di . CP_3
A tale documentazione si accompagnavano gli ordinativi di redatti su appositi CP_3 moduli dell'appaltatrice con l'indicazione nel dettaglio delle lavorazioni concretamente effettuate, gli operatori intervenuti e gli strumenti utilizzati.
Può quindi affermarsi che, all'esito dell'istruttoria svolta, l'ingerenza della committente era limitata alla consegna del modulo contenente l'ordine di lavoro. L'oggetto della manutenzione era determinato dalla società committente e , coordinatore e Persona_3 delegato di nel cantiere, organizzava l'attività lavorativa e la squadra di lavoratori CP_3 che dovevano di volta in volta essere adibiti all'esecuzione delle singole lavorazioni.
E a questo punto, in ordine a quanto riferito dai testi di parte ricorrente con riguardo alla circostanza che l'ordine di lavoro venisse consegnato agli operai della pseudo appaltatrice presenti sul cantiere, come genericamente riferito dai lavoratori indotti di parte ricorrente, deve sottolinearsi, in primo luogo, la genericità delle suddette dichiarazioni che peraltro vanno valutate con particolare rigore in ragione dell'interesse che i testi di parte ricorrente hanno in relazione all'esito del giudizio, avendo proposto la medesima domanda.
In ogni caso, si ritiene che tale circostanza non dimostri alcunché in relazione all'ingerenza della committente nell'organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti della
. La stessa non si ritiene sufficiente a provare l'effettivo esercizio da parte della CP_3
committente del potere direttivo nei confronti dei lavoratori. Con maggiore precisione, anche laddove si ritenesse provato che l'ordine di lavoro veniva formalmente consegnato ai lavoratori dell'appaltatrice, senza il tramite del referente , da tale generica Persona_3
circostanza riferita dai testi di parte ricorrente può desumersi esclusivamente che la committente si è limitata ad indicare il risultato da conseguire, ma non prova che la committente abbia direttamente determinato e poi conformato la prestazione dei singoli lavoratori dell'appaltatrice, circostanza invece rilevante ai fini del presente accertamento.
14 Nulla è emerso in tal senso dalle dichiarazioni dei lavoratori escussi che si sono limitati a riferire della consegna del modulo.
C'era sì una procedura dettata dalla committente, ma era limitata e finalizzata all'indicazione delle anomalie e delle locomotive da riparare, ai tempi di consegna ed al controllo della conformità del servizio reso al risultato assegnato.
Ma tali elementi fattuali non possono tuttavia viziare la genuinità dell'appalto. Anzi, essi sono espressivi di una fisiologica esecuzione del contratto, soprattutto nei casi come quello di specie, ove l'attività manutentiva appaltata era strettamente connessa al funzionamento delle locomotive.
Così come fisiologico appare il controllo svolto dalla committente sull'attività svolta dall'appaltatrice e quindi sul risultato finale dell'appalto ai fini della riconsegna della locomotiva, come riferito ancorché genericamente pure dai testi di parte ricorrente ( e Tes_2
). Tes_3
Non è invece emerso che il potere della committente si estrinsecasse attraverso indicazioni precise sulle modalità con cui andavano svolte le attività assegnate, sui lavoratori da adibire alle attività, o sull'uso dei mezzi e degli strumenti di lavoro, aspetti questi rimessi tutti alla scelta organizzativa e tecnica dell'appaltatrice per il tramite del coordinatore ER
, presente sul cantiere.
[...]
Non vi è prova, dunque, che abbia esercitato un potere direttivo, organizzativo e P_
di controllo sui dipendenti di , secondo le proprie esigenze CP_3
organizzative/operative. Deve escludersi, in particolare, che abbia Controparte_1
provveduto ad organizzare il servizio, stabilire le priorità e le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Il dato dirimente, secondo il giudicante, che esclude l'illiceità l'appalto in questione è costituito, appunto, dalla assenza di attribuzione in capo alla committente della programmazione e determinazione nel dettaglio di ogni fase e ogni operazione attinente alla manutenzione affidata nonché l'assenza del controllo sulla prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatrice, che quindi devono ritenersi sussistenti in capo a quest'ultima.
In assenza di tali elementi, non può quindi presumersi che lo svolgimento dei servizi appaltati sia avvenuto senza alcuna organizzazione da parte dell'appaltatrice e che, per contro, la committente si sia riservata il dettaglio di tutta la disciplina dell'attività senza reali margini di ingerenza operativa da parte dell'appaltatrice se non quelli di gestione
15 amministrativa del personale, che nel caso di specie sussistevano comunque in capo a quest'ultima come chiaramente emerso dall'istruttoria svolta.
Ne consegue che deve ritenersi sussistente l'apporto dell'appaltatrice nella gestione organizzativa e tecnica del proprio personale dipendente.
Né può assumere rilevanza in senso contrario la circostanza – altrettanto genericamente riferita dai testi di parte ricorrente – dell'identità delle modalità di svolgimento dell'attività nel corso del tempo, tenuto conto che tale affermazione è riferita alla consegna del modulo da parte dei preposti della committente (cfr. dichiarazione del teste , escusso Testimone_2 all'udienza dell'8.6.2023) ed in assenza di una più puntuale individuazione delle modalità in questione da parte degli stessi testi e considerato altresì che è pacifico che il servizio appaltato alle varie appaltatrici susseguitesi sul cantiere in questione avesse sempre ad oggetto la manutenzione dei rotabili.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, quindi, tenuto conto degli elementi emersi dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione versata in atti, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'illegittimità dell'appalto, con conseguente rigetto della domanda principale.
In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda e, per l'effetto, di ordinare a di assumere alle proprie Controparte_1
dipendenze il ricorrente.
In particolare, il ricorrente invoca l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2112 c.c. in quanto, secondo la prospettazione attorea, “la cessazione delle attività presso il sito di
Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, CP_3
un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla Controparte_1 con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma dell'art. 2112 del
[...]
c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che non ha mai dismesso alla il segmento produttivo Controparte_1 CP_3
indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità
e disponibilità della medesima e da quest'ultima gestito. P_
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è limitata ad appaltare una serie di servizi di manutenzione senza cedere Controparte_1
16 alcunché. Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'accertamento compiuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso a Santa Maria Capua Vetere, il 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6227/2020 vertente
TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Dario Abbate e dall'avv. Delia Orsillo con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6
RICORRENTE
Contro
in persona della dott.ssa Amministratrice Controparte_1 Controparte_2
Delegata e Direttrice Generale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dal Prof. Avv.
Raffaele De Luca Tamajo e dagli Avv.ti Bruna Barreca e Nicola Nero, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.12.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di “1. accertata l'irregolarità e/o l'illegittimità dell'appalto con il quale, in violazione di legge, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente è stato utilizzato sul cantiere presso lo Scalo FS di Maddaloni alle dipendenze della Controparte_1
previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del licenziamento intimato
[...]
dalla dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3
indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa
1 n. 1 con decorrenza dal 5 aprile 2010 o dalla data di ritenuta ragione, con condanna della
al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro ed al risarcimento Pt_2
del danno come per legge e con i consequenziali effetti normo economici;
2. in subordine, accertare l'avvenuta retrocessione di ramo d'azienda e, per l'effetto, ordinare alla di assumere alle proprie dipendenze il ricorrente e di Controparte_1
ripristinare il suo rapporto di lavoro;
3. in ogni caso ordinare a di corrispondere al ricorrente le retribuzioni Controparte_1
maturate e non percepite dalla data di costituzione in mora a quella di effettiva riammissione in servizio. A tal fine si dichiara che l'ultima retribuzione mensile globale lorda del ricorrente è pari ad € 1.783,30 a cui vanno aggiunti il rateo di 13.ma e 14.ma mensilità (€
148,61 x 2). La retribuzione globale mensile di riferimento è pari ad € 2.080,52, come da ultimo cedolino paga in atti.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori”.
In fatto ha esposto:
a) di aver sempre svolto la propria attività lavorativa quale elettricista addetto alla manutenzione e riparazione delle locomotive elettriche, senza soluzione di continuità, alle formali dipendenze delle varie imprese che si sono succedute nell'appalto presso il magazzino FS dello scalo di Maddaloni - Marcianise, ma sotto la direzione ed il controllo dei responsabili di o loro delegati e successivamente, da ottobre 2016, Controparte_4
sotto la direzione ed il controllo di società nata dalla scissione Controparte_1
mediante trasferimento del patrimonio di Controparte_4
b) di essere stato, da ultimo, con decorrenza dal 5 aprile 2010, alle formali dipendenze di
Controparte_3
c) di aver svolto la prestazione lavorativa avvalendosi degli strumenti di lavoro e delle attrezzature di proprietà di e poi di CP_4 Controparte_1
d) di essere stato licenziato dalla con lettera del 31.3.2020, dopo il suo Controparte_3
trasferimento presso il cantiere di Reggio Calabria, decorrente dal 2 marzo 2020.
Tanto premesso, dedotta l'insussistenza di un'autonoma organizzazione e del rischio di impresa in capo alla formale datrice di lavoro ha lamentato l'illiceità Controparte_3 dell'appalto tra e con conseguente illegittimità del licenziamento CP_3 Controparte_1
disposto da un soggetto non legittimato. In via subordinata, ha poi invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., in ragione della cessazione dell'appalto presso il sito di
2 Maddaloni e conseguente riassorbimento del ramo d'azienda da parte di Ha Controparte_1
rassegnato quindi le conclusioni sopra riportate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. d) d.lgs.
183/2010. Nel merito, ha resistito al ricorso con varie ed articolate argomentazioni.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla resistente va superata. In ordine a tale eccezione si richiama la Corte di Cassazione che, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 L. n. 183/2010, ne ha sottolineato il carattere eccezionale delineandone un ambito di applicazione rigoroso (da ultimo Cass. Civ., Sez. Lav., 08 marzo 2024, n.6266) affermando il principio secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione
(stragiudiziale e giudiziale), previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, l. n.
604/1966 e 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera,
l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest'ultimo, equipollente ad un atto di recesso.
“Neppure può sostenersi – soggiunge la Corte di Cassazione -, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore
- vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro
(v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché
l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o
3 comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale” (cfr. Cass. n. 34181/2022).
Non rileva quindi licenziamento disposto da con lettera del 31.3.2020 né quando CP_3 il ricorrente abbia cessato l'attività lavorativa presso lo scalo Maddaloni - Marcianise.
Va altresì sottolineato che il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che prevede all'art. 39, comma
1, l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", è riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (così, in motivazione, Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Quindi, avendo, nella specie, il lavoratore proposto proprio un'azione diretta ad accertare l'illiceità dell'appalto e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, e difettando la comunicazione di un atto di recesso, nei termini sopra precisati, non è possibile ipotizzare la decorrenza del detto termine di decadenza né è quindi ravvisabile alcuna decadenza in capo al lavoratore e nei confronti di Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso introduttivo corredato dalla documentazione allegata è assolutamente conforme alle previsioni normative di cui all'art. 414 c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità.
Venendo al merito, con riguardo alla illiceità dell'appalto, l'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce quanto segue: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. […] 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
4 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 15557/2019, n. 27213 del 26/10/2018, n.
7820/2013, n.15693/2009, n.1676/2005), con orientamento consolidato, alla luce del combinato disposto dell'art. 29 d.lgs. 267/2003 e 1655 c.c., ha chiarito che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e l'autonoma gestione della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con
l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. [...] Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama”.
In sintesi, ai fini della liceità dell'appalto, sono necessari, da una parte, un'organizzazione autonoma dell'attività e il rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte e quindi della liceità del contratto di appalto) e, dall'altra,
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessario ai fini all'individuazione del datore di lavoro).
L'accertamento del giudice di merito deve, dunque, fondarsi sugli elementi così riassunti.
Più precisamente, per organizzazione autonoma si intende l'apporto da parte dell'appaltatore di mezzi e attività. Ma tale apporto può consistere anche nell'esercizio del potere direttivo ed organizzativo delle risorse umane impiegate nell'appalto non solo dal punto di vista amministrativo e, quindi, come gestione del personale, ma anche dal punto di vista organizzativo dell'attività espletata.
Per rischio d'impresa, invece, si intende l'effettiva capacità dell'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendosene i relativi costi.
La mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso genera il risultato vietato dalla legge.
5 Tuttavia, i requisiti fondanti la liceità dell'appalto indicati (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) vanno declinati in ragione dell'oggetto e del contenuto dell'appalto. L'accertamento deve quindi essere effettuato in concreto, potendo tali elementi atteggiarsi diversamente in ragione della tipologia e della natura dell'appalto.
Infatti, la valutazione di tali elementi deve tener conto che possono essere oggetto di affidamento tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente.
Nei casi in cui l'appalto è caratterizzato dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo della committente, il nesso di strumentalità del servizio appaltato con l'organizzazione del committente comporta che è legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, sicché “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto” (cfr. già Cass. n. 13015 del 1993).
In siffatte ipotesi, è ammissibile un potere di coordinamento e di direzione in capo al committente, così come anche di formazione, purché questi incidano sull'espletamento del servizio e siano finalizzati alla realizzazione del risultato finale oggetto dell'appalto.
In altri termini, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso spetta pur sempre all'appaltatore che deve dirigere la prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Ma i suddetti poteri non possono mai essere rappresentati da un'ingerenza del committente tale da escludere la libertà di iniziativa economica in capo all'appaltatore e da escludere la sussistenza di un autonomo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti.
Si è anche chiarito (v. Cass. n. 15615/2011; n. 12201/2001) che, “se è vero che … uno degli indici principali dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti
6 dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto,
…, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto […]”. Al committente, infatti, compete la verifica e il controllo del risultato delle prestazioni.
Alla titolarità di tali poteri in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, quindi, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo - ancora - con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non dovranno mai essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore, mero portavoce delle direttive del committente.
Risulterà allora decisivo accertare non la mera presenza di un referente dell'appaltatore sul luogo di lavoro, ma un suo ruolo effettivo ed autonomo di intervento nell'esecuzione della prestazione.
Ancora, laddove si tratti di prestazioni ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), accompagnate quindi da mezzi materiali dell'appaltatore ridotti a pochi – se non del tutto assenti – attrezzi, è sufficiente a rendere lecito l'appalto il concreto esercizio, ad opera dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori dallo stesso dipendenti.
All'appaltatore dovrà dunque essere riferibile il potere di dirigere quel lavoro ed i lavoratori alle proprie dipendenze, cioè specificamente di conformare in concreto la prestazione dei lavoratori nell'esecuzione del servizio appaltato.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (cfr. Cass. 18445 del 28/06/2023; in termini Cass. 11.3.2020, n. 6948; Cass., 9.1.2020, n. 251).
In altri termini, “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera
è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in
7 sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 1557 del 2019).
In tali casi l'apporto dell'appaltatore in termini di organizzazione autonoma dei mezzi e del servizio diviene marginale ed accessorio e va essenzialmente inteso come gestione organizzativa del lavoro dei propri dipendenti.
Ne consegue che solo ove l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, si configura la fattispecie vietata dell'interposizione illecita.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 7796/2017; Cass.
n. 12357/2014; Cass. n. 5648/2009) ha costantemente affermato il principio secondo il quale
“il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro … opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Da quanto detto discende altresì l'irrilevanza della titolarità in capo all'appaltatore dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell'appalto. L'appaltatore ben può assumere il rischio di scelte produttive relative alla organizzazione del servizio appaltato, pur non essendo proprietario dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
Del pari, alla luce delle considerazioni svolte, diventa irrilevante l'eventuale mancanza di una specifica esperienza nel settore da parte dell'appaltatrice.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'accertamento della illiceità dell'appalto deve prendere il via dal contratto di appalto e dall'oggetto dell'appalto costituito dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle locomotive.
L'art. 3 del contratto stipulato tra e (cfr. allegato n. 1 della produzione CP_4 CP_3
di parte resistente) prevedeva espressamente che il servizio affidato comprendesse le
8 seguenti attività:
1. manutenzione di I livello, di tipo programmato o correttivo, alle locomotive elettriche da treno E405, E633, E652, E655/E656 (1^ e 2^ serie), E656 3^ serie;
2. eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
3. eventuali interventi di manutenzione da eseguire “fuori sede”;
4. eventuali altre attività come dettagliatamente descritte nell'allegato Capitolato Tecnico Organizzativo (cfr. allegato n. 2 della produzione della resistente).
Da quanto pattuito si evince poi anche la sussistenza del rischio di impresa. Difatti, nel suddetto contratto di appalto (cfr. doc. 1 parte resistente) era prevista la garanzia di buon funzionamento (art. 5/bis), l'applicazione di una serie di penali in caso di esecuzione del servizio non adeguato agli standard di qualità imposti ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero per prestazione non eseguita ovvero per violazione delle norme in materia di sicurezza (art. 14), la previsione di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (art. 12), la responsabilità per danni e l'obbligo di polizza assicurativa (art. 13).
Ancora, si legge nell'art. 4 del citato contratto che la doveva fornire alla CP_3 committente la seguente documentazione “a) Elenco dei manutentori abilitati;
b) certificazione del proprio SGC da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato da produrre con cadenza almeno semestrale o comunque ogni qualvolta si verifichino modifiche o aggiornamenti;
c) attestazione di conformità dell'abilitazione alle operazioni previste dal contesto operativo oggetto di appalto rilasciata da un Organismo di certificazione Accreditato, da produrre in caso di modifiche alla tipologia di Abilitazione;
d) Certificazione periodica dell'effettiva attuazione di tutte le attività previste dal SGC, da produrre con cadenza semestrale il primo anno, annuale per gli anni successivi. e) certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale OHSAS 18001; f) certificazione di sistemi di gestione ambientale rilasciata da organismi accreditati secondo la normativa internazionale ISO 14001; g) copia scansionata delle patenti obbligatorie per il Lotto aggiudicato;
h) certificazione ISO 9001:2008”.
Sulla base di tali elementi può affermarsi la sussistenza di un'impresa effettiva, soggetta appunto al relativo rischio economico.
D'altra parte, nel caso di specie, la genericità delle allegazioni inerenti a tale aspetto non ha trovato riscontro negli esiti dell'istruttoria. Infatti, non c'è prova che l'appaltatrice non
9 avesse una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma, ulteriore rispetto al gruppo di dipendenti che nel caso di specie era pacificamente assorbito dalle precedenti appaltatrici e già operante sul cantiere.
Da tali premesse discende che la denunciata illiceità dell'appalto deve verificarsi soprattutto nella sua fase esecutiva.
A tal fine è necessario rilevare che l'appalto in questione è evidentemente un appalto relativo a servizi endo-aziendali e ad alta prestazione di manodopera che si caratterizza per la prevalente prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatrice.
Depongono in tal senso la previsione contenuta nel capitolato tecnico secondo cui la fornitura dei ricambi e dei materiali manutentivi è a carico di e CP_4
l'approvvigionamento dei materiali a carico dell'appaltatrice è limitato ai DPI ed agli attrezzi individuali (cfr. allegato 2 prod. Parte resistente) nonché la scarsità delle attrezzature e dei mezzi di , desumibile dall'elenco contenuto del DUVRI (pag. 13 – allegato n. 3 CP_3
della produzione di parte resistente).
In particolare, l'art. 14 del capitolato tecnico prevede che l'appaltatrice può utilizzare le attrezzature fisse di proprietà (gru, cala-assi, ecc.) e alcune delle attrezzature CP_4
mobili (cavalletti di sollevamento, transpallet, Apparecchiature Computerizzate per Prova
Freno ACPF), mentre è tenuta a garantire gli utensili, le attrezzature portatili e gli strumenti di misura necessari al corretto svolgimento del lavoro.
Ma è evidente che questi strumenti possono definirsi marginali rispetto all'apporto del personale che li utilizzava.
È quindi vero che gli strumenti di lavoro per la realizzazione degli interventi manutentivi sulle locomotive fossero forniti essenzialmente da e poi da ma CP_4 Controparte_1 tale circostanza è di per sé neutra i fini dell'accertamento dell'illiceità dell'appalto, alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi della giurisprudenza di legittimità in ordine al diverso atteggiarsi degli elementi dell'appalto nei casi come quello di specie di appalto ad alta intensità di manodopera.
Tanto premesso in ordine alla natura dell'appalto, e prescindendo dall'utilizzo delle attrezzature e dei beni della resistente, confermato anche dai dipendenti di , che P_ non può quindi costituire indice del carattere fraudolento dell'appalto, ciò che deve essere vagliato con particolare attenzione a questo punto è l'esercizio del potere organizzativo dell'attività e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori.
10 Sotto tale profilo deve rilevarsi che secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico ed all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'attività veniva svolta nelle seguenti modalità: la committente individuava le lavorazioni da effettuare e le anomalia riscontrate sulle locomotive;
le lavorazioni venivano poi comunicate all'appaltatrice mediante la compilazione della sezione CONSEGNA, da far controfirmare all'impresa appaltatrice, del modulo Allegato 5 (“Verbale di Consegna/Riconsegna”) a cui erano allegati gli ordini di lavoro RSMS;
il modulo conteneva altresì la data/ora di riconsegna prevista.
Sulla base di tali indicazioni l'appaltatrice organizzava la propria attività. In particolare, il referente dell'impresa appaltatrice provvedeva a far effettuare l'intervento manutentivo richiesto, assegnandolo ai propri dipendenti in possesso delle competenze professionali necessarie per svolgerlo.
L'impresa appaltatrice era poi tenuta ad indicare le operazioni di manutenzione effettuate con indicazione degli operatori che avevano prestato la propria attività lavorativa, le relative modalità e i materiali e strumenti utilizzati, al fine di consentire alla committente il controllo degli esiti della lavorazione e la determinazione del prezzo dell'appalto.
Tali modalità di esecuzione dell'appalto sono state sostanzialmente confermate da tutti i testi escussi.
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio.
Il primo teste indotto di parte ricorrente, , sul punto ha riferito: “[…] ADR Testimone_1
le attività venivano indicate da che ci portava un ordine di servizio che veniva P_ consegnato a noi operai. Una volta terminata la lavorazione riconsegnavamo l'ordine di servizio. Negli ultimi i referenti erano e . […] ADR Noi ci Persona_1 Per_2
interfacciavamo con quale nostro coordinatore al quale ad esempio Persona_3 chiedevamo permessi, ferie o comunicavamo l'assenza ovvero chiedevamo un cambio turno.
Noi facevamo riferimento al per tutto il periodo dedotto dal 2003.” ER
Il teste ha a sua volta riferito: “ADR Ogni mattina veniva il capotecnico, Testimone_2
D o , e ci consegnava l'ordinativo e sulla base di quello che diceva Per_2 P_
l'ordinativo svolgevamo l'attività sui locomotori. ADR Una volta effettuata la lavorazione il capotecnico verificava l'esecuzione di lavori e riprendeva in consegna. ADR C'era un ordinativo che veniva consegnato. C'erano riportate tutte le attività da svolgere e le anomalie del locomotore. ADR Era sottoscritto dal capotecnico e poi veniva sottoscritto da chi aveva lavorato sul locomotore e ivi si descriveva l'attività che era stata svolta. ADR Per
11 tutto il periodo in cui ho lavorato le modalità sono state sempre le stesse appena descritte.
ADR Come coordinatore c'era , il quale aveva esperienza nel settore e con Persona_3 maggiore anzianità sul cantiere.”
Più puntuale e coerente è la dichiarazione dell'ultimo teste di parte ricorrente, Tes_3
il quale ha dichiarato: “ADR Ho lavorato per la . ADR Ho lavorato
[...] CP_3
anche per la Mavis, prima della . Ho cominciato a lavorare con la Mavis presso CP_3
il cantiere di Marcianise. ADR Anche il ricorrente ha lavorato per tutto il periodo a cui ho fatto riferimento prima per la Mavis e poi che si sono susseguite presso lo scalo CP_3
Marcianise. ADR Il capotecnico ci portava l'ordinativo con indicazione delle P_ lavorazioni. Portava l'ordinativo direttamente a me e agli altri operai componenti della squadra. ADR Conosco in quanto era nostro coordinatore. ADR Non Persona_3
conosco ADR Le attività da svolgere venivano a noi affidate tramite Persona_4
l'ordinativo. […] ADR Dopo aver effettuato i lavori manutentivi portavamo il verbale al capotecnico o anche al . e erano i capotecnici. P_ Per_2 CP_6 Per_2
ADR I capotecnici venivano a controllare l'attività da noi svolta”.
La stessa procedura è descritta nelle sue fasi essenziali anche dai testi di parte resistente.
Il teste indotto da parte resistente ha dichiarato: “ADR Io attualmente sono Persona_1 responsabile di impianto alle dipendenze di presso l'impianto manutentivo Controparte_1 di Marcianise. Io lavoro presso l'impianto di Marcianise dal 2001 e sono responsabile dal Contr 2015. Nello scalo viene fatta manutenzione ai rotabili ferroviari. Nell'ambito dello scalo dal 2014/2015 io ero direttore esecutivo dell'appalto di manutenzione ove era adibito il ricorrente. Io in quanto direttore esecutivo del contratto mi accertavo che il contratto venisse eseguito secondo quanto previsto e mi avvalevo di miei collaboratori per interfacciarmi con la ditta appaltatrice e tutti gli ordini venivano impartiti al referente della ditta appaltatrice. Quest'ultimo era . I miei collaboratori erano Persona_3 CP_7
e . ADR quando entrava un rotabile tramite l'allegato 5 del
[...] Controparte_8 contratto consegnavamo il rotabile al . Nel modello c'erano indicate le lavorazioni ER
e e la ditta appaltatrice svolgevano tutte le attività. Alla fine, sempre il ER ER riconsegnava il rotabile che rientrava nella disponibilità di ”. P_
Il teste , escusso all'udienza dell'8.6.2023, ha dichiarato: “ADR Io ero Controparte_7
capotecnico della manutenzione locomotiva. Ho lavorato presso la sede di Marcianise dal dicembre 2004 ed all'epoca non ero ancora capotecnico, fino al 2019 circa. ADR Conosco
12 il ricorrente dipendente di . Svolgeva le attività che gli venivano Parte_1 CP_3
indicate dal suo capocantiere. Ricordo che era elettricista. Ricordo questa circostanza perché c'era l'albo manutentore che indicava le varie mansioni. Il referente di cantiere era
. ADR noi capotecnici di davamo l'ordine di lavoro che veniva Persona_3 P_
dato al capocantiere della ditta esecutrice e lui distribuiva il lavoro ai dipendenti della ditta esecutrice. Noi di ci occupavamo delle questioni burocratiche e decidevamo gli P_
interventi. La manutenzione programmata era fissata a determinate scadenze temporali o chilometriche sulla base di un sistema informatico. Gli altri interventi manutentivi venivano indicati da noi al referente . […] ADR Insieme al referente di cantiere Persona_3 venivano controllati i lavori svolti. ADR l'ordinativo veniva consegnato da me o da CP_8
. ADR l'ordinativo ci veniva riconsegnato dal referente di cantiere. Insieme
[...] all'ordinativo veniva consegnato alla ditta esecutrice il cosiddetto allegato n. 5 dove veniva indicato l'elenco delle lavorazioni e la locomotiva su cui bisognava intervenire. Veniva poi riconsegnato con l'indicazione della data ed ora di consegna dei rotabili e delle attività svolte”.
L'ulteriore teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR Io coordinavo la Controparte_8
manutenzione con il referente della che era . Io consegnavo a CP_3 Persona_3
il verbale di consegna con l'indicazione delle lavorazioni che dovevano Persona_3
essere effettuate sulle locomotive. ADR indicava poi le attività ai Persona_3
dipendenti di . ADR Al termine della lavorazione per la consegna della CP_3
locomotiva io effettuavo i controlli e mi veniva riconsengato il modello firmato. ADR _4 era il titolare di . L'ho visto un paio di volte presso lo scalo di Marcianise. Io non CP_3
mi interfacciavo direttamente con ADR Io mi interfacciavo soltanto con _4 ER
. ADR Se c'era necessità di mettere in esercizio la locomotiva chiedevo a
[...] ER se era possibile terminare la lavorazione prolungano l'orario di lavoro. […] ADR Il collaudo veniva effettuato insieme al coordinatore ”. Persona_3
Ebbene, tenuto conto della coerenza delle dichiarazioni rese e della univocità delle circostanze riferite, oggetto di conoscenza diretta, e del carattere dettagliato delle stesse, le deposizioni dei testi di parte resistente si è rivelata maggiormente attendibile e aderente alla realtà fattuale, così come emergente anche dalla documentazione versata in atti.
In particolare, dai documenti prodotti (cfr. allegati 10 e 11 della produzione di parte resistente) si può facilmente rilevare che il modulo cd. allegato 5 (verbale di
13 consegna/riconsegna rotabile), consegnato dalla committente all'appaltatrice, conteneva l'indicazione delle anomalie riscontrate sulla locomotiva indicata e la data e l'ora di consegna. In calce vi era poi la sottoscrizione del per e del referente di P_ P_
. Ancora più in calce, vi era l'indicazione delle operazioni aggiuntive compiute CP_3 dall'appaltatrice ed incidenti sul prezzo e l'attestazione di conformità con l'indicazione della data e l'ora della riconsegna e nuovamente la sottoscrizione dei responsabili di e P_
di . CP_3
A tale documentazione si accompagnavano gli ordinativi di redatti su appositi CP_3 moduli dell'appaltatrice con l'indicazione nel dettaglio delle lavorazioni concretamente effettuate, gli operatori intervenuti e gli strumenti utilizzati.
Può quindi affermarsi che, all'esito dell'istruttoria svolta, l'ingerenza della committente era limitata alla consegna del modulo contenente l'ordine di lavoro. L'oggetto della manutenzione era determinato dalla società committente e , coordinatore e Persona_3 delegato di nel cantiere, organizzava l'attività lavorativa e la squadra di lavoratori CP_3 che dovevano di volta in volta essere adibiti all'esecuzione delle singole lavorazioni.
E a questo punto, in ordine a quanto riferito dai testi di parte ricorrente con riguardo alla circostanza che l'ordine di lavoro venisse consegnato agli operai della pseudo appaltatrice presenti sul cantiere, come genericamente riferito dai lavoratori indotti di parte ricorrente, deve sottolinearsi, in primo luogo, la genericità delle suddette dichiarazioni che peraltro vanno valutate con particolare rigore in ragione dell'interesse che i testi di parte ricorrente hanno in relazione all'esito del giudizio, avendo proposto la medesima domanda.
In ogni caso, si ritiene che tale circostanza non dimostri alcunché in relazione all'ingerenza della committente nell'organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti della
. La stessa non si ritiene sufficiente a provare l'effettivo esercizio da parte della CP_3
committente del potere direttivo nei confronti dei lavoratori. Con maggiore precisione, anche laddove si ritenesse provato che l'ordine di lavoro veniva formalmente consegnato ai lavoratori dell'appaltatrice, senza il tramite del referente , da tale generica Persona_3
circostanza riferita dai testi di parte ricorrente può desumersi esclusivamente che la committente si è limitata ad indicare il risultato da conseguire, ma non prova che la committente abbia direttamente determinato e poi conformato la prestazione dei singoli lavoratori dell'appaltatrice, circostanza invece rilevante ai fini del presente accertamento.
14 Nulla è emerso in tal senso dalle dichiarazioni dei lavoratori escussi che si sono limitati a riferire della consegna del modulo.
C'era sì una procedura dettata dalla committente, ma era limitata e finalizzata all'indicazione delle anomalie e delle locomotive da riparare, ai tempi di consegna ed al controllo della conformità del servizio reso al risultato assegnato.
Ma tali elementi fattuali non possono tuttavia viziare la genuinità dell'appalto. Anzi, essi sono espressivi di una fisiologica esecuzione del contratto, soprattutto nei casi come quello di specie, ove l'attività manutentiva appaltata era strettamente connessa al funzionamento delle locomotive.
Così come fisiologico appare il controllo svolto dalla committente sull'attività svolta dall'appaltatrice e quindi sul risultato finale dell'appalto ai fini della riconsegna della locomotiva, come riferito ancorché genericamente pure dai testi di parte ricorrente ( e Tes_2
). Tes_3
Non è invece emerso che il potere della committente si estrinsecasse attraverso indicazioni precise sulle modalità con cui andavano svolte le attività assegnate, sui lavoratori da adibire alle attività, o sull'uso dei mezzi e degli strumenti di lavoro, aspetti questi rimessi tutti alla scelta organizzativa e tecnica dell'appaltatrice per il tramite del coordinatore ER
, presente sul cantiere.
[...]
Non vi è prova, dunque, che abbia esercitato un potere direttivo, organizzativo e P_
di controllo sui dipendenti di , secondo le proprie esigenze CP_3
organizzative/operative. Deve escludersi, in particolare, che abbia Controparte_1
provveduto ad organizzare il servizio, stabilire le priorità e le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Il dato dirimente, secondo il giudicante, che esclude l'illiceità l'appalto in questione è costituito, appunto, dalla assenza di attribuzione in capo alla committente della programmazione e determinazione nel dettaglio di ogni fase e ogni operazione attinente alla manutenzione affidata nonché l'assenza del controllo sulla prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatrice, che quindi devono ritenersi sussistenti in capo a quest'ultima.
In assenza di tali elementi, non può quindi presumersi che lo svolgimento dei servizi appaltati sia avvenuto senza alcuna organizzazione da parte dell'appaltatrice e che, per contro, la committente si sia riservata il dettaglio di tutta la disciplina dell'attività senza reali margini di ingerenza operativa da parte dell'appaltatrice se non quelli di gestione
15 amministrativa del personale, che nel caso di specie sussistevano comunque in capo a quest'ultima come chiaramente emerso dall'istruttoria svolta.
Ne consegue che deve ritenersi sussistente l'apporto dell'appaltatrice nella gestione organizzativa e tecnica del proprio personale dipendente.
Né può assumere rilevanza in senso contrario la circostanza – altrettanto genericamente riferita dai testi di parte ricorrente – dell'identità delle modalità di svolgimento dell'attività nel corso del tempo, tenuto conto che tale affermazione è riferita alla consegna del modulo da parte dei preposti della committente (cfr. dichiarazione del teste , escusso Testimone_2 all'udienza dell'8.6.2023) ed in assenza di una più puntuale individuazione delle modalità in questione da parte degli stessi testi e considerato altresì che è pacifico che il servizio appaltato alle varie appaltatrici susseguitesi sul cantiere in questione avesse sempre ad oggetto la manutenzione dei rotabili.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, quindi, tenuto conto degli elementi emersi dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione versata in atti, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'illegittimità dell'appalto, con conseguente rigetto della domanda principale.
In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda e, per l'effetto, di ordinare a di assumere alle proprie Controparte_1
dipendenze il ricorrente.
In particolare, il ricorrente invoca l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2112 c.c. in quanto, secondo la prospettazione attorea, “la cessazione delle attività presso il sito di
Maddaloni da parte della in realtà ha concretizzato, a far data dal 2 marzo 2020, CP_3
un trasferimento di azienda mediante retrocessione del ramo di azienda alla Controparte_1 con conseguente applicabilità del disposto contenuto nel 1° comma dell'art. 2112 del
[...]
c.c.” (cfr. ricordo introduttivo).
Ebbene, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di ramo di azienda si è concretizzato atteso che non ha mai dismesso alla il segmento produttivo Controparte_1 CP_3
indicato (nella specie Scalo di Maddaloni – Marcianise) che è rimasto sempre nella titolarità
e disponibilità della medesima e da quest'ultima gestito. P_
Difatti, come emerge dalla documentazione allegata (contratto di appalto e capitolato) la si è limitata ad appaltare una serie di servizi di manutenzione senza cedere Controparte_1
16 alcunché. Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna retrocessione del ramo di azienda come dedotto in ricorso.
In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'accertamento compiuto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso a Santa Maria Capua Vetere, il 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
17