Sentenza 28 dicembre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/12/2006, n. 27595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27595 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA M. Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
- ricorrente -
contro
CA EO, AN CO, CURATORE SPECIALE PALUMBO CATERINA, TUTORE PROVVISORIO ABENE MARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5/06 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 16/02/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/11/2006 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 - 8/11/2005, il Tribunale per i Minorenni di Taranto respingeva l'opposizione proposta da ME GL e SI OR avverso il decreto, in data 16 dicembre 2004, con il quale il medesimo Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità di IO, AN e BE GL, figli degli opponenti.
Con sentenza del 27/1 - 16/11/2006, la Corte di appello di Taranto, in accoglimento dell'impugnazione proposta dallo GL e dalla OR, revocava lo stato di adottabilità dei minori. La Corte territoriale, distinta la situazione di IO e AN GL, nati rispettivamente il 30.08.1999 ed il 1.06.1998, da quella del fratello BE, nato il [...] ed affetto da varie patologie (strabismo, tetraparesi spastica, esiti di sofferenza ipossico ischemica preperinatale), osservava e riteneva, tra l'altro:
- che la legittima predicabilità dell'esistenza di uno "stato di abbandono" (ex lege 184/1983) postulava l'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per sè, gli estremi del grave pregiudizio per il minore, tenendo, peraltro, conto della primaria esigenza che egli cresca nella sua famiglia d'origine, esigenza non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inadeguatezza dell'assistenza o di atteggiamenti patologici del genitore;
- che, in applicazione di tale principio, nella specie non ricorrevano le condizioni dello stato di abbandono in quanto:
a) i minori, nonostante la loro istituzionalizzazione in luoghi diversi tra loro e dalla residenza familiare, erano stati con frequenza visitati dai genitori, ed in una occasione costoro erano stati anche accompagnati da vari "chiassosi" parenti, rispetto ai quali in primo grado l'istruttoria aveva mancato di disporre ogni verifica;
b) il TMM aveva consentito che i ragazzi rientrassero in famiglia anche se solo per due giorni;
c) nel frattempo i genitori si erano evoluti, riuscendo anche a dotarsi di un alloggio più dignitoso;
d) era emerso che lo GL svolgeva attività retribuita di pescatore (buste paga ottobre e novembre 2004);
e) sussisteva il rapporto reciproco tra genitori e figli, come anche evidenziato dal rapporto della Questura di Taranto, ufficio minori, datato 16 agosto 2004;
f) non poteva influire la necessità che i genitori fossero supportati;
g) non era nemmeno necessario accertare il grado di "capacità genitoriale";
h) i disturbi psicofisici di AN ed IO erano non gravi, emendabili e tipici degli ambienti svantaggiati, oltre che dei piccoli istituzionalizzati;
i) le pregresse vicissitudini della CA (il riferimento era alle due figlie precedenti, affidate alla nonna materna) essendo ormai definite, non potevano spiegare alcuna influenza e, comunque evidenziavano anche la presenza dei parenti, che in relazione alla vicenda in esame avrebbero dovuto essere contattati e sollecitati j) non vi era stato di abbandono neppure per il minore BE, più svantaggiato degli altri, bisognoso di assistenza specialistica, in cui favore, il 16 dicembre 2004, era stato disposto l'affido terapeutico a tempo indeterminato ad un famiglia di Modena, affido compatibile con la adottanda decisione di revoca;
k) anche il curatore speciale aveva concluso per l'accoglimento dell'appello con riferimento ai minori AN ed IO. Avverso questa sentenza, con atto notificato il 21/3/2006 allo GL ed alla OR, nonché al tutore provvisorio dei minori avv.to Maria Abene ed il 22/3/2006 al curatore speciale dei medesimi minori, avv.to Caterina Palumbo, la Procura Generale presso la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Procura Generale, sottolineata la necessità che, in attesa dell'entrata in vigore della normativa circa l'ampliamento dei motivi di ricorso per Cassazione avverso la sentenza sullo stato di adattabilità dei minori della Corte di appello, la valutazione del vizio di motivazione quale vizio di violazione di legge implichi un effettivo controllo sull'ampia discrezionalità del giudice in materia, sostiene che nel caso di specie non è motivata la decisione in ordine appunto decisivo concernente la idoneità della coppia GL ad educare, istruire e mantenere i figli, ossia la capacità di assicurare ai figli condizioni di vita adeguate ad una serena crescita, tenendo presente l'insufficiente condizione cognitiva dei genitori, le notevoli problematiche di sviluppo e di deficit cognitivo presentate dai minori, la impossibilità, rilevata dal CTU,di attuare forme di intervento esterno per potenziare o migliorare il rapporto genitori e figli, in conseguenza dell'assenza nella coppia dei requisiti minimi per assumere la veste di genitori, nonché lo stato di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti in cui versa ME GL, anche affetto da grave obesità.
Il ricorso, incentrato su carenze motivazionali del giudizio di fatto contenuto sentenza impugnata, è inammissibile.
Occorre premettere che avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, il ricorso per Cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge secondo la disciplina contenuta nel testo originario della L. 4 maggio 1983, n. 184, art.17, giacché l'entrata in vigore della nuova normativa processuale
(L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 16, sostitutivo del richiamato art. 17) - la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per Cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), - è rimasta sospesa in forza della disposizione transitoria di cui al D.L. 24 aprile 2001, n. 150, art. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240), il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato, e da ultimo fino al 30 giugno 2007, in forza della L. 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 2, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n.173. Nè la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per Cassazione è esclusa dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, essendo detto "ius superveniens" applicabile (soltanto) a tutte le sentenze pronunciate in grado di appello successivamente al 2 marzo 2006 (cass. 2006/ 16986). La valutazione della ricorrenza o meno dello stato di abbandono implica un accertamento di fatto e, con riferimento all'obbligo di motivazione su questioni di fatto, il vizio di violazione di legge è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando essa si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cosiddetta motivazione apparente) (cfr. tra le altre, Cass.1999/ 4139). Nella specie deve escludersi che la revoca dello stato di adottabilità dei minori sia priva di motivazione o viziata da motivazione apparente e nel contempo concludersi che con il ricorso in esame si sollecita il non consentito controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie.
La statuizione di revoca risulta, infatti, fondata sulla ritenuta non ricorrenza dello stato di abbandono dei minori, conseguente alla puntuale disamina della condotta tenuta dai genitori nei confronti dei figli, in rapporto alla peculiare problematicità della situazione dell'intero nucleo familiare, nonché, in quest'ambito, sul riscontro di relazioni significative, e conclusivamente su argomentazioni espresse ed anche logicamente conseguenti, idonee a rendere ragione della operata opzione per il mantenimento della famiglia di origine, pur nella riscontrata necessità di aiuto e sostegno da parte dei soggetti a ciò deputati.
In particolare la Corte ha valorizzato l'impegno profuso dai genitori per migliorare le condizioni di vita, anche d'indole abitativa e particolarmente svantaggiate, il loro perdurante interesse ed attaccamento per i tre figli, l'esistenza di altri parenti, il fatto, evidenziato anche nel rapporto del 2004 della Questura di Taranto, che il reciproco rapporto affettivo avesse mantenuto continuità, nonostante le difficoltà connesse all'allontanamento dei bambini dalla residenza familiare, alle patologie dagli stessi sofferte ed alla compromessa possibilità di deambulazione da parte del GL ME, con evidenziazione in premessa anche del desiderio da costui espresso di ricostituire la convivenza con tutti i componenti della sua famiglia, una volta espiata la pena detentiva. La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006