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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1075 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. FATTORINI FABIO Controparte_1 C.F._1
, presso il cui Studio ha eletto domicilio
VE
, c.f. , contumace Controparte_2 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 4 Per parte ricorrente: “CHIEDE che l'intestato Tribunale Voglia pronunciare con sentenza la separazione personale fra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 CP_2
, ordinando l'annotazione della suddetta sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Prato ed ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di cancellare la Sig.ra dall'elenco dei residenti nel Comune di Prato, Controparte_2 alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto. 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente ciascuno di loro dichiara di rinunciare ad ogni pretesa economica nei confronti dell'altro. 3) Il Sig. e la Sig.ra si Controparte_1 Controparte_2 danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 26.06.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, ha chiesto di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dalla coniuge sposata in Controparte_2 data 10.08.2023, in Bangkok, (Thailandia) con matrimonio trascritto nei Registri di
Stato Civile del Comune di Prato, al n. 557 P. 2 S. C anno 2023.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto che dall'unione non sono nati figli e che da tempo sono sorti fra i coniugi dissapori e divergenze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.09.2024, il giudice delegato, rilevato che la notifica era stata eseguita in luogo ove la convenuta da tempo non risiedeva più, ha disposto la rinnovazione della notifica alla convenuta, tramite notifica all'estero.
Alla successiva udienza dell'8.4.2025, il giudice ha sentito il ricorrente, personalmente presente e, non ricorrendo i presupposti per assumere provvedimenti urgenti, ha dichiarato, stante la ritualità della notifica, la contumacia di e Controparte_2 disposto un rinvio per la rimessione della causa al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Pagina 2 di 4 All'esito dell'udienza del 25.06.2025 sostituita dal deposito di notte scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione personale– Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle allegazioni del ricorrente e dalle dichiarazioni dallo stesso rese in udienza emerge la sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi: il ricorrente, infatti, in sede di comparizione personale ha riferito che la moglie è tornata in Thailandia, da dove non ha fatto più ritorno.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione personale dato che anche la continuazione del presente giudizio, nel quale la convenuta
è rimasta contumace, è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, e dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Non essendo nati figli dall'unione, e non essendo state proposte domande accessorie di mantenimento, null'altro vi è da provvedere.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e del valore e della complessità della causa (valore indeterminabile-complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
, sposati in data 10.08.2023, in Bangkok, (Thailandia) Controparte_2 con matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Prato, al n.
557 P. 2, S. C, anno 2023.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Pagina 3 di 4 Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. dott. Costanza Comunale
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