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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 228/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2105, promossa da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pce- Giammoro n. 26, c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo C.F._1 di Gotto, Via Ugo La Malfa, n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alosi, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
titolare dell'omonima ditta individuale, nato il [...] a [...] Controparte_1
Pozzo di Gotto ed ivi residente in [...], c.f. , p.i. C.F._2
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Trento, n. 55, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Andrea Scardino, come da procura in atti,
CONVENUTO
nata il [...] a [...], c.f. ON
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo, giusta procura in C.F._3 atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione notificato il 7/2/2015 conveniva in giudizio Parte_1
affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la Controparte_1 cattiva e/o mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di manutenzione dell'immobile di sua proprietà, con conseguente condanna alla corretta esecuzione dei lavori o alla corresponsione della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei danni, nonché al risarcimento dei danni subiti, con la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo, il cui ricorso era stato presentato in data 15/05/2014 ed il cui procedimento era stato definito con ordinanza del 25/06/2014, nominando allo scopo l'ing. che Persona_1 depositava la propria relazione in data 04/09/2014 (cfr. all. 1 atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/12/2015 si costituiva , Controparte_1 contestando le avverse deduzioni;
eccepiva la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto;
chiedeva, inoltre, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa di direttore dei lavori eseguiti, ON chiedendo in via subordinata di essere dalla stessa manlevata, in quanto eventuali danni lamentati dall'attore sarebbero stati ascrivibili alla responsabilità esclusiva della stessa;
da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 10/1/2023 si costituiva in giudizio , la ON quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dall'art. 1667 e/o 1669 c.c.; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato che nessuna responsabilità era ascrivibile alla stessa e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, con condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 15/10/2016, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 23/01/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di r.g. n. 1010/2014. La causa proseguiva all'udienza del 2/03/2021 e veniva CP_3 rinviata per la decisione sulle richieste formulate dalle parti all'udienza del 28/10/2021 e del
1/3/2022. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, con ordinanza del 30/04/2022 veniva disposto l'interrogatorio formale della terza chiamata in causa ON
, assunto all'udienza del 13/01/2023. All'udienza del 8/05/2024 veniva sentito il teste
[...]
, mentre all'esito dell'udienza del 14/06/2024, rilevata l'assenza di parte attrice, Testimone_1
pagina 2 di 13 questa veniva dichiarata decaduta dalla prova. Con ordinanza del 10/12/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Alla luce dell'attività assertiva svolta, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e di seguito esposte.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate.
Anzitutto si premette che nella controversia de qua l'oggetto del contendere afferisce alla pretesa risarcitoria avanzata da in ragione dei danni subiti a causa della inesatta Parte_1 esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà da parte di Controparte_1
e, quale direttore dei lavori, di . ON
A fronte di ciò, il convenuto e la terza chiamata in causa hanno rispettivamente eccepito il decorso del termine di decadenza e di prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c. (cfr. pag. 4 e pag. 2 comparse conclusionali depositate da e da il 7/2/2025). Controparte_1 ON
Orbene, giova in diritto ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “I gravi difetti che possono dar luogo all'azione di responsabilità extracontrattuale del committente, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, non devono riguardare necessariamente parti essenziali dell'opera, ma possono anche consistere in elementi accessori o secondari che, se influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la contestazione.
La qualificazione di un difetto come grave è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può essere sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Nel caso specifico, il giudice d'appello ha valutato in modo congruo e privo di vizi logici che alcuni difetti dell'opera non possano considerarsi gravi, come ad esempio la modellazione imperfetta del giardino o l'insufficiente coibentazione dei tubi di riscaldamento, poiché non comportano un impatto significativo sul godimento dell'opera” (Cass. civ., sez. II, 04/03/2024, n.
5648; Cass. civ., sez. II, 30/05/2003, n. 8811; cfr., anche App. Bari, sez. II, 24/09/2024, n. 1187, secondo cui “Nel contratto di appalto, i 'gravi difetti' dell'edificio che fondano la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelli che, senza portare alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o
l'abitabilità”). Inoltre, si ricorda che “L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente
pagina 3 di 13 pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. civ., sez. un., 27/03/2017, n. 7756).
In coerenza a quanto esposto, allora, l'odierna fattispecie va sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c.: è, infatti, pacifico tra le parti che i lavori commissionati si sono concretati nello svolgimento di opere di manutenzione e di ristrutturazione dell'immobile (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale di , ove si legge che “Orbene, i lavori di manutenzione Controparte_1 dell'immobile di proprietà del Sig. – come, peraltro, riconosciuto dallo stesso attore (cfr. Pt_1 punto 3 della premessa del ricorso per ATP)- sono stati ultimati e consegnati nei primi mesi dell'anno 2009”; cfr., inoltre, pagg. 7 e 8 della ridetta comparsa conclusionale, ove si legge: “La sig.ra , dante causa dell'attore, a seguito di richiesta di autorizzazione edilizia Persona_2 corredata del relativo progetto a firma del Perito Industriale ON
, ha ottenuto dal Comune di Pace del Mela l'autorizzazione edilizia n. 60/2007 per
[...]
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro relativi ad un vecchio fabbricato a due elevazioni f.t. Sito in Pace del Mela, Via Roma n. 71. *Per la realizzazione delle suddette opere – oltre che per la realizzazione di una parte di edificio di nuova costruzione - è stato concluso contratto di appalto tra la proprietaria ed la […]”); Parte_2 inoltre, l'accertamento eseguito dal consulente ha consentito di appurare un esteso fenomeno infiltrativo in corso nell'immobile (cfr. pag. 5 consulenza del 4/9/2014, depositata nel procedimento per a.t.p., n. r.g. 1010/2014), avendo egli ricondotto i danni accertati all'umidità da risalita, alle infiltrazioni dal tetto e alla condensa, concludendo che “E' indubbio che la natura della capillarità da risalita trova la sua origine nelle “mancate opere” che si rendono necessarie per un risanamento delle murature esistenti […]” e che “[…] fatto è che gli ambienti necessitano sicuramente interventi di ripristino al fine di rendere salubri e nuovamente abitabili gli ambienti”
(cfr. rispettivamente pagg. 5 e 7).
È, dunque, possibile concludere, alla luce di quanto rappresentato dal consulente tecnico d'ufficio, che i vizi lamentati si sono concretati in difetti tali da compromettere il godimento dell'immobile, donde l'applicazione dell'art. 1669 c.c. sopra citato (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/10/2018, n. 24230, secondo cui “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e
pagina 4 di 13 secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”).
Rigettate, dunque, le eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c., ritiene questo decidente che non sia passibile di accoglimento altresì l'analoga eccezione sollevata invocando l'art. 1669 c.c. (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di;
cfr. pag. 2 comparsa Controparte_1 conclusionale di ). ON
Ciò posto, l'art. 1669 c.c. estende la responsabilità del costruttore ai vizi emersi “nel corso di dieci anni dal compimento”, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta e con la precisazione che il diritto di credito del committente si prescrive entro l'anno dalla denuncia.
Al riguardo occorre richiamare il principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ., sez. III,
27/01/2025, n. 1909; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 16/01/2020, n. 777, secondo cui “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto”; cfr., ancora, Cass. civ., sez. II, 17/10/2017, e Cass. civ., sez. II, 28/08/2024, n. 23233, secondo cui “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Cc, a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti
e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si
pagina 5 di 13 rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
L'importanza a tal fine degli accertamenti tecnici è stata sottolineata anche per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo”).
Nella specie, allora, rimane irrilevante il fatto che i lavori commissionati siano terminati nel 2009
e che soltanto a distanza di anni siano stati denunciati i vizi da essi scaturiti, così come rimane in sé insufficiente il fatto che successivamente all'esecuzione dei lavori in questione l'immobile sia stato oggetto di locazione. Ciò che conta ai presenti fini, infatti, è l'emersione del vizio e la sua certa riconducibilità al difetto di costruzione (o, come nella specie, di ristrutturazione), questo costituendo il momento a partire dal quale computare il termine annuale in questione.
L'esame della documentazione versata in atti, le considerazioni esposte dal consulente tecnico all'esito del procedimento per a.t.p. e le difese esposte dallo stesso convenuto in questa sede suffragano l'osservanza nel caso di specie del termine de quo.
Deve, infatti, rilevarsi che i vizi posti a fondamento della pretesa in questa sede azionata sono stati denunciati con la raccomandata del 18-19/12/2013 e hanno trovato una prima (ancorché di parte) e compiuta descrizione nella relazione tecnica a firma dell'ing. , datata Persona_3
12/3/2014 e redatta su mandato dell'odierno attore. A fronte di ciò, il ricorso per accertamento tecnico preventivo risulta depositato in data 15/5/2014 e ad esso ha fatto seguito il deposito della Per_ consulenza tecnica dell'ing. , nominato dal Tribunale, in data 8/9/2014. Definito il procedimento per accertamento tecnico preventivo, è stato introitato il presente giudizio con atto di citazione notificato a in data 7/2/2015, come da relata in atti. Controparte_1
Il fatto che i lavori controversi siano stati completati anni prima della denuncia non smentisce la tempestività della stessa, giacché occorre al riguardo tener conto del momento non solo della effettiva conoscenza o conoscibilità dei difetti, ma anche della riconducibilità degli stessi all'inesatta esecuzione dei lavori commissionati. Nella specie, è risultato determinante l'accertamento tecnico di parte condotto dall'ing. - anticipato a distanza di pochi mesi Per_3 dalla raccomandata del 18/12/2013 e seguìto, sempre a distanza di pochi mesi, dal ricorso ex art. 696 c.p.c. - ai fini dell'accertamento dei ridetti vizi nel contraddittorio con la parte interessata. A questo riguardo, peraltro, la necessità dell'accertamento tecnico - e, dunque, l'impossibilità di riconoscere i vizi e le relative responsabilità in mancanza di un apporto tecnico - è implicitamente pagina 6 di 13 riconosciuta dallo stesso odierno convenuto, che ha contestato gli addebiti mossi ascrivendo la responsabilità delle infiltrazioni allo stato degli immobili confinanti (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale del 7/2/2025 di , ove si legge che “L'immobile in cui sono stati Controparte_1 effettuati i lavori confina con altri fabbricati, in parte fatiscenti, con cui condivide i muri perimetrali;
è proprio in tali muri perimetrali che sono comparse alcune tracce di umidità che non sono certo originate dalla cattiva realizzazione delle opere da parte della , Parte_2 bensì da infiltrazioni e da umidità di risalita che provengono dagli immobili confinanti”) e alla mancata esecuzione di lavori relativi alla facciata e non commissionati (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), a riprova dunque della concreta impossibilità di riconoscere l'origine dei difetti denunciati prima e a prescindere da un accertamento tecnico.
In coerenza a quanto sopra esposto, dunque, appare tempestiva la doglianza posta a fondamento dell'azione incoata da , in quanto denunciata entro il termine di un anno Parte_1 dalla scoperta e, segnatamente, dall'accertamento (tecnico, che quindi si identifica con la perizia a firma dell'ing. del 12/3/2014) delle cause delle infiltrazioni e dell'umidità rinvenuta Per_3 all'interno dell'immobile, ricondotte ad un difetto delle opere di ristrutturazione eseguite da
A questo proposito, occorre altresì considerare che l'immobile controverso è Controparte_1 stato oggetto di locazione (cfr. contratto di locazione allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. del 28/4/2017, con durata dall'8/1/2010 al 7/1/2014), ciò da cui trarre, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., la prova dell'emersione delle infiltrazioni impeditive dell'abitabilità dell'immobile e dell'insalubrità degli ambienti (si ricorda che il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato “[…] che gli ambienti necessitano sicuramente interventi di ripristino al fine di rendere salubri e nuovamente abitabili gli ambienti” - cfr. pag. 7 consulenza a firma dell'ing. Per_
) in prossimità della denuncia da parte del e, dunque, dell'accertamento tecnico da Pt_1 questo richiesto ed ottenuto (nei termini supra specificati).
In coerenza a ciò, anche l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. deve dirsi infondata e va rigettata.
Passando quindi all'esame nel merito della domanda, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 13 Il compendio probatorio acquisito e le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento n. r.g. 1010/2014, ing. , appaiono condivisibili in quanto immuni da Persona_1 vizi logico-giuridici e non contraddette dalle deduzioni difensive esposte nel corso del presente giudizio.
Si osserva, in particolare, che a seguito dei rilievi effettuati presso l'immobile dell'odierno attore l'ing. nella consulenza del 4/09/2014, dopo aver descritto le condizioni Persona_1 dell'immobile e dopo aver verificato i danni riportati, ha rappresentato che “La natura dei danni riscontrati all'immobile, ad avviso dello scrivente, sono di tre tipi, il primo dovuto all'umidità di risalita, presente in buona parte del piano terra, il secondo dovuto a infiltrazioni di acqua dal tetto, con tracce presenti in porzioni delle camere poste al primo piano. Infine il terzo dovuto al fenomeno della condensa, maggiormente presente nella “parte nuova”, a piano terra, dovuta principalmente alla presenza di vapore acqueo che si forma in questi ambienti (cucina e bagno) allo scarso ricambio di aria, all'esposizione che penalizza il naturale riscaldamento delle murature esterne, esterne, alla mancata coibentazione delle Murature esterne, nonché all'esiguo spessore delle tamponature che è di cm 15 circa” (pag. 5 consulenza). Il tecnico ha, altresì, specificato che “È indubbio che la natura della capillarità da risalita trova la sua origine nelle
“mancate opere” che si rendono necessarie per un risanamento delle murature esistenti, che bloccano ed allo stesso tempo impediscono il ripetersi di tale fenomeno. Opere non realizzate anche se previste nella relazione tecnica di progetto. L'assenza di dette lavorazioni non visibili ad occhio nudo, essendo necessari dei saggi, viene ipotizzata dalla mancanza delle stesse nel computo metrico estimativo prodotto dalla ditta e presente nei fascicoli di causa” (pag. 5 CP_1
Per_ consulenza). La conclusione alla quale è pervenuto l'ing. (ovvero la mancata esecuzione delle opere necessarie ad evitare i fenomeni infiltrativi accertati) ha un riscontro logico (cioè il fatto che le opere in questione manchino nel computo metrico estimativo, benché siano indicate nella relazione tecnica di progetto: cfr. pag. 6 consulenza) e, inoltre, trova implicita conferma (anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c.) nell'attività assertiva svolta dall'odierno convenuto, il quale si è difeso nel presente giudizio non smentendo l'assunto del consulente tecnico (dunque affermando l'avvenuta esecuzione dei lavori in questione), ma dando atto di avere dato corso a “quanto
pagina 8 di 13 Per_ concordato dalla sig.ra secondo regola d'arte ed alle direttive e sotto stretto controllo del
P.E. ” (pag. 4 comparsa di costituzione del 22/12/2015). ON
La difesa in parte qua sollevata, tuttavia, non è decisiva, dovendosi ricordare il principio affermato in giurisprudenza, nella specie senz'altro applicabile, per cui “In materia di appalto,
l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle” (Cass. civ., sez. II, 18/04/2025, n. 10231). La necessità delle opere mancanti, oltre ad essere stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio, ha trovato riscontro anche nel fatto che esse erano state originariamente previste nella relazione tecnica di progetto (cfr. supra), sicché rimane ai presenti fini irrilevante il fatto che i lavori definitivi siano stati concordati con il committente e si siano svolti sotto l'egida del direttore dei lavori, giacché era onere dell'appaltatore – nella specie non assolto – provare o che i detti lavori non erano necessari né rispondenti alle regole dell'arte (e tale assunto ha trovato specifica smentita nei termini dianzi specificati) oppure che egli aveva manifestato un esplicito e chiaro dissenso rispetto alla determinazione del committente e del direttore dei lavori di non contemplarli nel progetto esecutivo.
In coerenza a ciò, allora, è fondato l'addebito di responsabilità posto a fondamento della pretesa risarcitoria in questa sede azionata da , donde l'accoglimento della Parte_1 domanda.
Rimangono, poi, irrilevanti ai presenti fini anche le considerazioni esposte dall'odierno convenuto circa la responsabilità del committente nel non aver coinvolto nei lavori di ristrutturazione i confinanti (“Così come argomentato nella perizia di parte con i rilievi all'elaborato peritale, redatta dall'Arch. , il CTU, però, ha omesso di considerare che, per Persona_4 evitare le infiltrazioni e l'umidità riscontrata, gli interventi manutentivi effettuati dalla
[...] nell'edificio dell'attore dovrebbero essere realizzati anche negli immobili confinanti” e Pt_2
“Peraltro, il Sig. durante i lavori ha fatto presente al ricorrente che per eliminare CP_1 definitivamente l'umidità sarebbe stato necessario contattare i confinanti affinchè gli stessi eseguissero nelle loro proprietà i lavori necessari”: cfr., rispettivamente, pag. 9 e 10 comparsa conclusionale del 7/2/2025): è, infatti, agevole considerare che la responsabilità ascritta a CP_1
pagina 9 di 13 deriva dalla mancata esecuzione delle opere necessarie alla ristrutturazione CP_1 commissionatagli e, conseguentemente, rimane circoscritta al risarcimento dei danni da tale mancanza derivanti. A fronte di ciò, le infiltrazioni cagionate dal cattivo stato di manutenzione degli immobili confinanti rimangono irrilevanti ai presenti fini, esse invero non riguardando l'addebito ascritto a né a quest'ultimo è possibile addebitare le conseguenze Controparte_1 dannose di un pregiudizio non riconducibile alla propria condotta (nella specie omissiva, cioè il mancato svolgimento dei lavori indicati negli immobili confinanti). Ad analoga conclusione di irrilevanza ai presenti fini si perviene, poi, esaminando la difesa per cui “A ciò è da aggiungere che il Sig. non ha provveduto a dotare di alcuna protezione la facciata dell'immobile ed i Pt_1 muri interni omettendo di eseguire la necessaria pitturazione, né ha realizzato in questi 5 anni alcuno degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per mantenere un immobile in buono stato” (pag. 10 comparsa conclusionale del 7/2/2025), invero rimasta generica e, in ogni caso, non decisiva alla luce dei già sopra riferiti accertamenti svolti in sede di a.t.p..
Avuto riguardo alle difese esposte da , chiamata in causa ON quale direttore dei lavori oggetto di controversia su richiesta del convenuto , si Controparte_1 osserva quanto segue.
Anzitutto si evidenzia che, a seguito della chiamata in causa, ha Parte_1 espressamente esteso alla predetta le domande formulate in seno all'atto di citazione (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ove si legge che “Con la presente memoria, ci si riporta a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio, comprese le correlate conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede tutte integralmente richiamate e riportate, che si estendono, con espressa ed autonoma domanda, per quanto di ragione, e per come previsto dalla legge, alla terza chiamata in causa (da parte convenuta),
[...]
, quale evocata, da controparte, come direttore dei lavori per cui è causa”). Controparte_4
Si ricorda, in ogni caso, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui
“La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di
pagina 10 di 13 individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. civ., sez. II,
13/11/2024, n. 29251).
Ciò premesso, si ricorda che “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"” (Cass. civ., sez. II, 14/03/2019, n. 7336). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori sia l'accertamento della conformità dell'opera al progetto sia l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la correttezza della stessa e l'assenza di vizi (“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse”: cfr. Cass. civ., sez. III, 09/04/2024, 9572; cfr., anche Cass. civ., sez. III, 27/09/2018, n. 23174).
Nella specie, il titolo della responsabilità estesa al direttore dei lavori deriva, in particolare, dalla Per_ documentazione acquisita e dall'accertamento in parte qua svolto dall'ing. : il progetto di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro dell'immobile controverso reca la firma della convenuta (cfr. copia allegata alla memoria di parte ON attrice del 28/4/2017); è acquisita in atti la comunicazione di del 4/7/2008 Persona_2 indirizzata al di avvio dei lavori controversi, con l'indicazione del direttore dei lavori CP_5 nella persona della parte chiamata nella presente causa;
infine, nonostante le difformità rispetto al progetto tecnico accertate dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. supra), è altresì acquisito agli atti del giudizio il certificato di conformità, abitabilità ed agibilità del Comune di Pace del Mela nel corpo del quale si richiama “la perizia giurata redatta il 14.09.2009 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17/94, a firma del Perito Edile […] dalla quale si evince che Persona_5
pagina 11 di 13 l'immobile in oggetto è stato manutenzionato in conformità alla citata autorizzazione edilizie, nonché alle norme igienico-sanitarie ed alle norme vigenti connesse al rilascio del certificato di conformità, abitabilità ed agibilità”.
La documentazione richiamata, in uno a quanto appurato dal consulente tecnico, smentisce le difese di e rivela, se non anche l'estensione alla stessa ON dell'incarico volto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, quantomeno la mancata osservanza da parte del direttore dei lavori della dovuta diligenza nell'espletamento del proprio ruolo certificativo, non avendo appurato le gravi mancanze nell'esecuzione dell'opera, vieppiù a fronte della predisposizione da parte del medesimo direttore dei lavori della relazione tecnica di progetto tecnico.
Ne viene che, dunque, all'esito del giudizio risulta provato il titolo di responsabilità ascritta alla terza chiamata in causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, in solido con l'impresa appaltatrice convenuta.
La pretesa risarcitoria, da ultimo, va accertata e quantificata in conformità a quanto appurato in Per_ sede di accertamento tecnico preventivo dall'ing. , non essendo emersi in corso di causa elementi idonei a smentire né i lavori espressamente individuati come necessari ai fini del ripristino dei danni né la relativa quantificazione.
Va, di contro, rigettata la domanda di risarcimento del danno cagionato dalla mancata possibilità di abitazione. L'odierno attore ha, infatti, tra l'altro richiesto di “Condannare il sig.
[...]
, titolare dell'omonima ditta, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi CP_1 dall'attore, sia con riferimento alla quantificazione delle opere da eseguire per porre rimedio ai denunziati e riscontrati vizi e difetti di esecuzione dei lavori riconducibili al , Controparte_1 si con riferimento alla acclarata non vivibilità dell'immobile e del suo mancato godimento, per tutto il periodo in cui si protrarranno a causa e in dipendenza dei gravi difetti di cui è affetta
l'opera di manutenzione straordinaria commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia” (pag. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 22/3/2017).
La domanda è, infatti, in parte qua rimasta generica in via assertiva, essendo stato specificato il pregiudizio subito al netto del generico riferimento alla “alla acclarata non vivibilità dell'immobile e del suo mancato godimento” e, in ogni caso, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, posto che, da un lato, la destinazione dell'immobile pagina 12 di 13 controverso ad uso abitativo per è smentita dalla pacifica conduzione in Parte_1 locazione dello stesso da parte di terzi (cfr. contratto di locazione in atti) e che, per altro verso, non
è stata fornita alcuna prova (costituita o costituenda) in ordine alle ragioni della mancata prosecuzione della locazione (lo stesso contratto versato in atti reca la durata originariamente pattuita fino al 7/1/2014), donde l'impossibilità di ricondurla (in assenza di elementi di prova a supporto) alle infiltrazioni oggetto dell'odierna controversia.
Le spese del giudizio, unitamente a quelle sostenute dall'attore con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/05/2020, n. 9735; Cass. civ., sez. II,
19/07/2023, n. 21085), sono liquidate nella misura minima stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, oltre che dell'accertamento eseguito, e sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accerta e dichiara la responsabilità di e di per i Controparte_1 ON danni occorsi all'immobile di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti di CP_1 ON [...]
della somma di € 12.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Controparte_6
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 ON spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, cpa e iva, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 ON spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi € 2.370,00 di cui, per spese di consulenza tecnica, € 1.200,00 oltre oneri accessori, in conformità a quanto liquidato nel decreto del 17/9/2014, e, per spese legali, € 1.170,00, oltre oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 7/7/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2105, promossa da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pce- Giammoro n. 26, c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo C.F._1 di Gotto, Via Ugo La Malfa, n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alosi, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
titolare dell'omonima ditta individuale, nato il [...] a [...] Controparte_1
Pozzo di Gotto ed ivi residente in [...], c.f. , p.i. C.F._2
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Trento, n. 55, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Andrea Scardino, come da procura in atti,
CONVENUTO
nata il [...] a [...], c.f. ON
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo, giusta procura in C.F._3 atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione notificato il 7/2/2015 conveniva in giudizio Parte_1
affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la Controparte_1 cattiva e/o mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di manutenzione dell'immobile di sua proprietà, con conseguente condanna alla corretta esecuzione dei lavori o alla corresponsione della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e dei danni, nonché al risarcimento dei danni subiti, con la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio e di quello per accertamento tecnico preventivo, il cui ricorso era stato presentato in data 15/05/2014 ed il cui procedimento era stato definito con ordinanza del 25/06/2014, nominando allo scopo l'ing. che Persona_1 depositava la propria relazione in data 04/09/2014 (cfr. all. 1 atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/12/2015 si costituiva , Controparte_1 contestando le avverse deduzioni;
eccepiva la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto;
chiedeva, inoltre, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa di direttore dei lavori eseguiti, ON chiedendo in via subordinata di essere dalla stessa manlevata, in quanto eventuali danni lamentati dall'attore sarebbero stati ascrivibili alla responsabilità esclusiva della stessa;
da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 10/1/2023 si costituiva in giudizio , la ON quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dall'art. 1667 e/o 1669 c.c.; in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato che nessuna responsabilità era ascrivibile alla stessa e, per l'effetto, chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, con condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 15/10/2016, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 23/01/2020 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di r.g. n. 1010/2014. La causa proseguiva all'udienza del 2/03/2021 e veniva CP_3 rinviata per la decisione sulle richieste formulate dalle parti all'udienza del 28/10/2021 e del
1/3/2022. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, con ordinanza del 30/04/2022 veniva disposto l'interrogatorio formale della terza chiamata in causa ON
, assunto all'udienza del 13/01/2023. All'udienza del 8/05/2024 veniva sentito il teste
[...]
, mentre all'esito dell'udienza del 14/06/2024, rilevata l'assenza di parte attrice, Testimone_1
pagina 2 di 13 questa veniva dichiarata decaduta dalla prova. Con ordinanza del 10/12/2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Alla luce dell'attività assertiva svolta, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e di seguito esposte.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate.
Anzitutto si premette che nella controversia de qua l'oggetto del contendere afferisce alla pretesa risarcitoria avanzata da in ragione dei danni subiti a causa della inesatta Parte_1 esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà da parte di Controparte_1
e, quale direttore dei lavori, di . ON
A fronte di ciò, il convenuto e la terza chiamata in causa hanno rispettivamente eccepito il decorso del termine di decadenza e di prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c. (cfr. pag. 4 e pag. 2 comparse conclusionali depositate da e da il 7/2/2025). Controparte_1 ON
Orbene, giova in diritto ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “I gravi difetti che possono dar luogo all'azione di responsabilità extracontrattuale del committente, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, non devono riguardare necessariamente parti essenziali dell'opera, ma possono anche consistere in elementi accessori o secondari che, se influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la contestazione.
La qualificazione di un difetto come grave è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui giudizio non può essere sindacato in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Nel caso specifico, il giudice d'appello ha valutato in modo congruo e privo di vizi logici che alcuni difetti dell'opera non possano considerarsi gravi, come ad esempio la modellazione imperfetta del giardino o l'insufficiente coibentazione dei tubi di riscaldamento, poiché non comportano un impatto significativo sul godimento dell'opera” (Cass. civ., sez. II, 04/03/2024, n.
5648; Cass. civ., sez. II, 30/05/2003, n. 8811; cfr., anche App. Bari, sez. II, 24/09/2024, n. 1187, secondo cui “Nel contratto di appalto, i 'gravi difetti' dell'edificio che fondano la responsabilità del costruttore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelli che, senza portare alla rovina o all'evidente pericolo di rovina del bene, non influiscono sulla stabilità dell'opera, ma ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o
l'abitabilità”). Inoltre, si ricorda che “L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente
pagina 3 di 13 pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. civ., sez. un., 27/03/2017, n. 7756).
In coerenza a quanto esposto, allora, l'odierna fattispecie va sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c.: è, infatti, pacifico tra le parti che i lavori commissionati si sono concretati nello svolgimento di opere di manutenzione e di ristrutturazione dell'immobile (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale di , ove si legge che “Orbene, i lavori di manutenzione Controparte_1 dell'immobile di proprietà del Sig. – come, peraltro, riconosciuto dallo stesso attore (cfr. Pt_1 punto 3 della premessa del ricorso per ATP)- sono stati ultimati e consegnati nei primi mesi dell'anno 2009”; cfr., inoltre, pagg. 7 e 8 della ridetta comparsa conclusionale, ove si legge: “La sig.ra , dante causa dell'attore, a seguito di richiesta di autorizzazione edilizia Persona_2 corredata del relativo progetto a firma del Perito Industriale ON
, ha ottenuto dal Comune di Pace del Mela l'autorizzazione edilizia n. 60/2007 per
[...]
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro relativi ad un vecchio fabbricato a due elevazioni f.t. Sito in Pace del Mela, Via Roma n. 71. *Per la realizzazione delle suddette opere – oltre che per la realizzazione di una parte di edificio di nuova costruzione - è stato concluso contratto di appalto tra la proprietaria ed la […]”); Parte_2 inoltre, l'accertamento eseguito dal consulente ha consentito di appurare un esteso fenomeno infiltrativo in corso nell'immobile (cfr. pag. 5 consulenza del 4/9/2014, depositata nel procedimento per a.t.p., n. r.g. 1010/2014), avendo egli ricondotto i danni accertati all'umidità da risalita, alle infiltrazioni dal tetto e alla condensa, concludendo che “E' indubbio che la natura della capillarità da risalita trova la sua origine nelle “mancate opere” che si rendono necessarie per un risanamento delle murature esistenti […]” e che “[…] fatto è che gli ambienti necessitano sicuramente interventi di ripristino al fine di rendere salubri e nuovamente abitabili gli ambienti”
(cfr. rispettivamente pagg. 5 e 7).
È, dunque, possibile concludere, alla luce di quanto rappresentato dal consulente tecnico d'ufficio, che i vizi lamentati si sono concretati in difetti tali da compromettere il godimento dell'immobile, donde l'applicazione dell'art. 1669 c.c. sopra citato (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/10/2018, n. 24230, secondo cui “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e
pagina 4 di 13 secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”).
Rigettate, dunque, le eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c., ritiene questo decidente che non sia passibile di accoglimento altresì l'analoga eccezione sollevata invocando l'art. 1669 c.c. (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di;
cfr. pag. 2 comparsa Controparte_1 conclusionale di ). ON
Ciò posto, l'art. 1669 c.c. estende la responsabilità del costruttore ai vizi emersi “nel corso di dieci anni dal compimento”, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta e con la precisazione che il diritto di credito del committente si prescrive entro l'anno dalla denuncia.
Al riguardo occorre richiamare il principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti
e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ., sez. III,
27/01/2025, n. 1909; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 16/01/2020, n. 777, secondo cui “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto”; cfr., ancora, Cass. civ., sez. II, 17/10/2017, e Cass. civ., sez. II, 28/08/2024, n. 23233, secondo cui “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Cc, a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti
e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si
pagina 5 di 13 rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
L'importanza a tal fine degli accertamenti tecnici è stata sottolineata anche per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo”).
Nella specie, allora, rimane irrilevante il fatto che i lavori commissionati siano terminati nel 2009
e che soltanto a distanza di anni siano stati denunciati i vizi da essi scaturiti, così come rimane in sé insufficiente il fatto che successivamente all'esecuzione dei lavori in questione l'immobile sia stato oggetto di locazione. Ciò che conta ai presenti fini, infatti, è l'emersione del vizio e la sua certa riconducibilità al difetto di costruzione (o, come nella specie, di ristrutturazione), questo costituendo il momento a partire dal quale computare il termine annuale in questione.
L'esame della documentazione versata in atti, le considerazioni esposte dal consulente tecnico all'esito del procedimento per a.t.p. e le difese esposte dallo stesso convenuto in questa sede suffragano l'osservanza nel caso di specie del termine de quo.
Deve, infatti, rilevarsi che i vizi posti a fondamento della pretesa in questa sede azionata sono stati denunciati con la raccomandata del 18-19/12/2013 e hanno trovato una prima (ancorché di parte) e compiuta descrizione nella relazione tecnica a firma dell'ing. , datata Persona_3
12/3/2014 e redatta su mandato dell'odierno attore. A fronte di ciò, il ricorso per accertamento tecnico preventivo risulta depositato in data 15/5/2014 e ad esso ha fatto seguito il deposito della Per_ consulenza tecnica dell'ing. , nominato dal Tribunale, in data 8/9/2014. Definito il procedimento per accertamento tecnico preventivo, è stato introitato il presente giudizio con atto di citazione notificato a in data 7/2/2015, come da relata in atti. Controparte_1
Il fatto che i lavori controversi siano stati completati anni prima della denuncia non smentisce la tempestività della stessa, giacché occorre al riguardo tener conto del momento non solo della effettiva conoscenza o conoscibilità dei difetti, ma anche della riconducibilità degli stessi all'inesatta esecuzione dei lavori commissionati. Nella specie, è risultato determinante l'accertamento tecnico di parte condotto dall'ing. - anticipato a distanza di pochi mesi Per_3 dalla raccomandata del 18/12/2013 e seguìto, sempre a distanza di pochi mesi, dal ricorso ex art. 696 c.p.c. - ai fini dell'accertamento dei ridetti vizi nel contraddittorio con la parte interessata. A questo riguardo, peraltro, la necessità dell'accertamento tecnico - e, dunque, l'impossibilità di riconoscere i vizi e le relative responsabilità in mancanza di un apporto tecnico - è implicitamente pagina 6 di 13 riconosciuta dallo stesso odierno convenuto, che ha contestato gli addebiti mossi ascrivendo la responsabilità delle infiltrazioni allo stato degli immobili confinanti (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale del 7/2/2025 di , ove si legge che “L'immobile in cui sono stati Controparte_1 effettuati i lavori confina con altri fabbricati, in parte fatiscenti, con cui condivide i muri perimetrali;
è proprio in tali muri perimetrali che sono comparse alcune tracce di umidità che non sono certo originate dalla cattiva realizzazione delle opere da parte della , Parte_2 bensì da infiltrazioni e da umidità di risalita che provengono dagli immobili confinanti”) e alla mancata esecuzione di lavori relativi alla facciata e non commissionati (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), a riprova dunque della concreta impossibilità di riconoscere l'origine dei difetti denunciati prima e a prescindere da un accertamento tecnico.
In coerenza a quanto sopra esposto, dunque, appare tempestiva la doglianza posta a fondamento dell'azione incoata da , in quanto denunciata entro il termine di un anno Parte_1 dalla scoperta e, segnatamente, dall'accertamento (tecnico, che quindi si identifica con la perizia a firma dell'ing. del 12/3/2014) delle cause delle infiltrazioni e dell'umidità rinvenuta Per_3 all'interno dell'immobile, ricondotte ad un difetto delle opere di ristrutturazione eseguite da
A questo proposito, occorre altresì considerare che l'immobile controverso è Controparte_1 stato oggetto di locazione (cfr. contratto di locazione allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. del 28/4/2017, con durata dall'8/1/2010 al 7/1/2014), ciò da cui trarre, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., la prova dell'emersione delle infiltrazioni impeditive dell'abitabilità dell'immobile e dell'insalubrità degli ambienti (si ricorda che il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato “[…] che gli ambienti necessitano sicuramente interventi di ripristino al fine di rendere salubri e nuovamente abitabili gli ambienti” - cfr. pag. 7 consulenza a firma dell'ing. Per_
) in prossimità della denuncia da parte del e, dunque, dell'accertamento tecnico da Pt_1 questo richiesto ed ottenuto (nei termini supra specificati).
In coerenza a ciò, anche l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. deve dirsi infondata e va rigettata.
Passando quindi all'esame nel merito della domanda, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 13 Il compendio probatorio acquisito e le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento n. r.g. 1010/2014, ing. , appaiono condivisibili in quanto immuni da Persona_1 vizi logico-giuridici e non contraddette dalle deduzioni difensive esposte nel corso del presente giudizio.
Si osserva, in particolare, che a seguito dei rilievi effettuati presso l'immobile dell'odierno attore l'ing. nella consulenza del 4/09/2014, dopo aver descritto le condizioni Persona_1 dell'immobile e dopo aver verificato i danni riportati, ha rappresentato che “La natura dei danni riscontrati all'immobile, ad avviso dello scrivente, sono di tre tipi, il primo dovuto all'umidità di risalita, presente in buona parte del piano terra, il secondo dovuto a infiltrazioni di acqua dal tetto, con tracce presenti in porzioni delle camere poste al primo piano. Infine il terzo dovuto al fenomeno della condensa, maggiormente presente nella “parte nuova”, a piano terra, dovuta principalmente alla presenza di vapore acqueo che si forma in questi ambienti (cucina e bagno) allo scarso ricambio di aria, all'esposizione che penalizza il naturale riscaldamento delle murature esterne, esterne, alla mancata coibentazione delle Murature esterne, nonché all'esiguo spessore delle tamponature che è di cm 15 circa” (pag. 5 consulenza). Il tecnico ha, altresì, specificato che “È indubbio che la natura della capillarità da risalita trova la sua origine nelle
“mancate opere” che si rendono necessarie per un risanamento delle murature esistenti, che bloccano ed allo stesso tempo impediscono il ripetersi di tale fenomeno. Opere non realizzate anche se previste nella relazione tecnica di progetto. L'assenza di dette lavorazioni non visibili ad occhio nudo, essendo necessari dei saggi, viene ipotizzata dalla mancanza delle stesse nel computo metrico estimativo prodotto dalla ditta e presente nei fascicoli di causa” (pag. 5 CP_1
Per_ consulenza). La conclusione alla quale è pervenuto l'ing. (ovvero la mancata esecuzione delle opere necessarie ad evitare i fenomeni infiltrativi accertati) ha un riscontro logico (cioè il fatto che le opere in questione manchino nel computo metrico estimativo, benché siano indicate nella relazione tecnica di progetto: cfr. pag. 6 consulenza) e, inoltre, trova implicita conferma (anche agli effetti dell'art. 115 c.p.c.) nell'attività assertiva svolta dall'odierno convenuto, il quale si è difeso nel presente giudizio non smentendo l'assunto del consulente tecnico (dunque affermando l'avvenuta esecuzione dei lavori in questione), ma dando atto di avere dato corso a “quanto
pagina 8 di 13 Per_ concordato dalla sig.ra secondo regola d'arte ed alle direttive e sotto stretto controllo del
P.E. ” (pag. 4 comparsa di costituzione del 22/12/2015). ON
La difesa in parte qua sollevata, tuttavia, non è decisiva, dovendosi ricordare il principio affermato in giurisprudenza, nella specie senz'altro applicabile, per cui “In materia di appalto,
l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle” (Cass. civ., sez. II, 18/04/2025, n. 10231). La necessità delle opere mancanti, oltre ad essere stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio, ha trovato riscontro anche nel fatto che esse erano state originariamente previste nella relazione tecnica di progetto (cfr. supra), sicché rimane ai presenti fini irrilevante il fatto che i lavori definitivi siano stati concordati con il committente e si siano svolti sotto l'egida del direttore dei lavori, giacché era onere dell'appaltatore – nella specie non assolto – provare o che i detti lavori non erano necessari né rispondenti alle regole dell'arte (e tale assunto ha trovato specifica smentita nei termini dianzi specificati) oppure che egli aveva manifestato un esplicito e chiaro dissenso rispetto alla determinazione del committente e del direttore dei lavori di non contemplarli nel progetto esecutivo.
In coerenza a ciò, allora, è fondato l'addebito di responsabilità posto a fondamento della pretesa risarcitoria in questa sede azionata da , donde l'accoglimento della Parte_1 domanda.
Rimangono, poi, irrilevanti ai presenti fini anche le considerazioni esposte dall'odierno convenuto circa la responsabilità del committente nel non aver coinvolto nei lavori di ristrutturazione i confinanti (“Così come argomentato nella perizia di parte con i rilievi all'elaborato peritale, redatta dall'Arch. , il CTU, però, ha omesso di considerare che, per Persona_4 evitare le infiltrazioni e l'umidità riscontrata, gli interventi manutentivi effettuati dalla
[...] nell'edificio dell'attore dovrebbero essere realizzati anche negli immobili confinanti” e Pt_2
“Peraltro, il Sig. durante i lavori ha fatto presente al ricorrente che per eliminare CP_1 definitivamente l'umidità sarebbe stato necessario contattare i confinanti affinchè gli stessi eseguissero nelle loro proprietà i lavori necessari”: cfr., rispettivamente, pag. 9 e 10 comparsa conclusionale del 7/2/2025): è, infatti, agevole considerare che la responsabilità ascritta a CP_1
pagina 9 di 13 deriva dalla mancata esecuzione delle opere necessarie alla ristrutturazione CP_1 commissionatagli e, conseguentemente, rimane circoscritta al risarcimento dei danni da tale mancanza derivanti. A fronte di ciò, le infiltrazioni cagionate dal cattivo stato di manutenzione degli immobili confinanti rimangono irrilevanti ai presenti fini, esse invero non riguardando l'addebito ascritto a né a quest'ultimo è possibile addebitare le conseguenze Controparte_1 dannose di un pregiudizio non riconducibile alla propria condotta (nella specie omissiva, cioè il mancato svolgimento dei lavori indicati negli immobili confinanti). Ad analoga conclusione di irrilevanza ai presenti fini si perviene, poi, esaminando la difesa per cui “A ciò è da aggiungere che il Sig. non ha provveduto a dotare di alcuna protezione la facciata dell'immobile ed i Pt_1 muri interni omettendo di eseguire la necessaria pitturazione, né ha realizzato in questi 5 anni alcuno degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per mantenere un immobile in buono stato” (pag. 10 comparsa conclusionale del 7/2/2025), invero rimasta generica e, in ogni caso, non decisiva alla luce dei già sopra riferiti accertamenti svolti in sede di a.t.p..
Avuto riguardo alle difese esposte da , chiamata in causa ON quale direttore dei lavori oggetto di controversia su richiesta del convenuto , si Controparte_1 osserva quanto segue.
Anzitutto si evidenzia che, a seguito della chiamata in causa, ha Parte_1 espressamente esteso alla predetta le domande formulate in seno all'atto di citazione (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ove si legge che “Con la presente memoria, ci si riporta a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo del giudizio, comprese le correlate conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede tutte integralmente richiamate e riportate, che si estendono, con espressa ed autonoma domanda, per quanto di ragione, e per come previsto dalla legge, alla terza chiamata in causa (da parte convenuta),
[...]
, quale evocata, da controparte, come direttore dei lavori per cui è causa”). Controparte_4
Si ricorda, in ogni caso, che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui
“La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di
pagina 10 di 13 individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. civ., sez. II,
13/11/2024, n. 29251).
Ciò premesso, si ricorda che “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"” (Cass. civ., sez. II, 14/03/2019, n. 7336). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori sia l'accertamento della conformità dell'opera al progetto sia l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la correttezza della stessa e l'assenza di vizi (“Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse”: cfr. Cass. civ., sez. III, 09/04/2024, 9572; cfr., anche Cass. civ., sez. III, 27/09/2018, n. 23174).
Nella specie, il titolo della responsabilità estesa al direttore dei lavori deriva, in particolare, dalla Per_ documentazione acquisita e dall'accertamento in parte qua svolto dall'ing. : il progetto di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro dell'immobile controverso reca la firma della convenuta (cfr. copia allegata alla memoria di parte ON attrice del 28/4/2017); è acquisita in atti la comunicazione di del 4/7/2008 Persona_2 indirizzata al di avvio dei lavori controversi, con l'indicazione del direttore dei lavori CP_5 nella persona della parte chiamata nella presente causa;
infine, nonostante le difformità rispetto al progetto tecnico accertate dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. supra), è altresì acquisito agli atti del giudizio il certificato di conformità, abitabilità ed agibilità del Comune di Pace del Mela nel corpo del quale si richiama “la perizia giurata redatta il 14.09.2009 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17/94, a firma del Perito Edile […] dalla quale si evince che Persona_5
pagina 11 di 13 l'immobile in oggetto è stato manutenzionato in conformità alla citata autorizzazione edilizie, nonché alle norme igienico-sanitarie ed alle norme vigenti connesse al rilascio del certificato di conformità, abitabilità ed agibilità”.
La documentazione richiamata, in uno a quanto appurato dal consulente tecnico, smentisce le difese di e rivela, se non anche l'estensione alla stessa ON dell'incarico volto alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, quantomeno la mancata osservanza da parte del direttore dei lavori della dovuta diligenza nell'espletamento del proprio ruolo certificativo, non avendo appurato le gravi mancanze nell'esecuzione dell'opera, vieppiù a fronte della predisposizione da parte del medesimo direttore dei lavori della relazione tecnica di progetto tecnico.
Ne viene che, dunque, all'esito del giudizio risulta provato il titolo di responsabilità ascritta alla terza chiamata in causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, in solido con l'impresa appaltatrice convenuta.
La pretesa risarcitoria, da ultimo, va accertata e quantificata in conformità a quanto appurato in Per_ sede di accertamento tecnico preventivo dall'ing. , non essendo emersi in corso di causa elementi idonei a smentire né i lavori espressamente individuati come necessari ai fini del ripristino dei danni né la relativa quantificazione.
Va, di contro, rigettata la domanda di risarcimento del danno cagionato dalla mancata possibilità di abitazione. L'odierno attore ha, infatti, tra l'altro richiesto di “Condannare il sig.
[...]
, titolare dell'omonima ditta, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi CP_1 dall'attore, sia con riferimento alla quantificazione delle opere da eseguire per porre rimedio ai denunziati e riscontrati vizi e difetti di esecuzione dei lavori riconducibili al , Controparte_1 si con riferimento alla acclarata non vivibilità dell'immobile e del suo mancato godimento, per tutto il periodo in cui si protrarranno a causa e in dipendenza dei gravi difetti di cui è affetta
l'opera di manutenzione straordinaria commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia” (pag. 3 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 22/3/2017).
La domanda è, infatti, in parte qua rimasta generica in via assertiva, essendo stato specificato il pregiudizio subito al netto del generico riferimento alla “alla acclarata non vivibilità dell'immobile e del suo mancato godimento” e, in ogni caso, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, posto che, da un lato, la destinazione dell'immobile pagina 12 di 13 controverso ad uso abitativo per è smentita dalla pacifica conduzione in Parte_1 locazione dello stesso da parte di terzi (cfr. contratto di locazione in atti) e che, per altro verso, non
è stata fornita alcuna prova (costituita o costituenda) in ordine alle ragioni della mancata prosecuzione della locazione (lo stesso contratto versato in atti reca la durata originariamente pattuita fino al 7/1/2014), donde l'impossibilità di ricondurla (in assenza di elementi di prova a supporto) alle infiltrazioni oggetto dell'odierna controversia.
Le spese del giudizio, unitamente a quelle sostenute dall'attore con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/05/2020, n. 9735; Cass. civ., sez. II,
19/07/2023, n. 21085), sono liquidate nella misura minima stante la non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, oltre che dell'accertamento eseguito, e sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Accerta e dichiara la responsabilità di e di per i Controparte_1 ON danni occorsi all'immobile di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti di CP_1 ON [...]
della somma di € 12.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Controparte_6
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 ON spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, cpa e iva, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 ON spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi € 2.370,00 di cui, per spese di consulenza tecnica, € 1.200,00 oltre oneri accessori, in conformità a quanto liquidato nel decreto del 17/9/2014, e, per spese legali, € 1.170,00, oltre oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 7/7/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
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