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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7427 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7427 /2024, promossa con ricorso depositato in data 12/11/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE SENA PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 15.04.2025. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi. Il tutto con vittoria di spese.”
**** Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale ed esponendo che dal loro
[...] matrimonio, contratto a Monza in data 25.10.1986, erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La ricorrente dava atto che, essendo ormai venuto del tutto meno l'affectio coniugalis, da tempo perdurava la separazione di fatto di tal guisa che non era auspicabile il ricostituirsi del sodalizio matrimoniale. Altresì, dichiarava l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e per l'effetto nessuna Pt_1 statuizione di natura patrimoniale veniva richiesta. All'udienza del 15.04.2025, ove non compariva personalmente e non risultava neppure costituito CP_1 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta, vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e rilevata l'assenza di richieste di natura patrimoniale. III. Le spese del giudizio, vista la contumacia del convenuto e la semplicità istruttoria, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 12/11/2024, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio a Monza (MB) il giorno 25.10.1986 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza, n. 374, Parte 2, Serie A, anno 1986); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 08.05.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7427 /2024, promossa con ricorso depositato in data 12/11/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE SENA PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 15.04.2025. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi. Il tutto con vittoria di spese.”
**** Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale ed esponendo che dal loro
[...] matrimonio, contratto a Monza in data 25.10.1986, erano nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La ricorrente dava atto che, essendo ormai venuto del tutto meno l'affectio coniugalis, da tempo perdurava la separazione di fatto di tal guisa che non era auspicabile il ricostituirsi del sodalizio matrimoniale. Altresì, dichiarava l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e per l'effetto nessuna Pt_1 statuizione di natura patrimoniale veniva richiesta. All'udienza del 15.04.2025, ove non compariva personalmente e non risultava neppure costituito CP_1 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta, vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e rilevata l'assenza di richieste di natura patrimoniale. III. Le spese del giudizio, vista la contumacia del convenuto e la semplicità istruttoria, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 12/11/2024, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio a Monza (MB) il giorno 25.10.1986 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza, n. 374, Parte 2, Serie A, anno 1986); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 08.05.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona