Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5720/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PROFITA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta CODIGLIONE MARIA Controparte_1
CONCETTA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, decorsi 120 giorni continuativi di calendario dal momento della sua assegnazione al settore carburanti (08/07/2016), nell'Area Officine e Servizi Generali, al IV° livello del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in ragione del superiore inquadramento;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge,
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 08/06/2022 il ricorrente, dipendente della società
resistente inquadrato come “operatore ecologico di 2° livello A” del CCNL
Federambiente del 17/06/2011 (applicato ultrattivamente sino al giorno
01/07/2016, data di subentro del successivo CCNL Utilitalia) – premesso di avere prestato servizio nell'“Area Logistica - Settore Carburanti - Gestione Carburanti
- Gestione degli Impianti di Erogazione Carburanti - sede Partanna”, e, da settembre 2021 (a seguito di un'ulteriore riorganizzazione dell'intera Area
Logistica della società resistente), nell' “Area Logistica - Settore Impianti
Distribuzione Carburanti - Gestione Carburanti”, operando nel turno antimeridiano - deduceva di avere svolto, dal giorno 08/07/2016, mansioni di diversa categoria e di più alto profilo professionale rispetto a quello di appartenenza riconducibili, nell' “Area Officine e Servizi Generali”, al quinto livello del CCNL Utilitalia, ovvero, in subordine, al quarto o al terzo livello.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di volere accertare e dichiarare il suo diritto al superiore inquadramento contrattuale e di volere conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento delle somme dovutegli a titolo retributivo e previdenziale in ragione del superiore inquadramento.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/03/2023, la società convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati e operata la rinuncia, da parte del ricorrente, alla chiesta CTU ed alla chiesta regolarizzazione previdenziale, veniva fissata udienza di discussione e decisione;
precisate le conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Al fine di poter correttamente valutare le prospettazioni attoree assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "… in materia di inquadramento del lavoratore,
il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013; Cass. 30580/2019).
2. Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, deve, quindi, procedersi ad una disamina delle declaratorie contrattuali rilevanti nel caso di specie.
Conformemente alle previsioni del CCNL di riferimento - nell' “Area
Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio ”, nell'ambito della quale opera “… il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite,
svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria “B”, con
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato …” - appartengono al secondo livello, riconosciuto al ricorrente, i
“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del
1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto,
eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”;
conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, ne sono profili esemplificativi: “addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,
demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
-
addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale,
all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri,
pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.”.
Nell' “Area Officine e Servizi Generali” - nell'ambito della quale opera “… il personale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali” – appartengono al quinto livello, invocato in questa sede dal ricorrente, i “… Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché
di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche,
tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”; ne sono profili esemplificativi: “- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti,
effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori nell'area di propria competenza;
- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l'ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l'attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale e amministrativa. E' responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge”.
Appartengono, invece, al quarto livello, richiesto in questa sede in via subordinata dal ricorrente, i “Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore”;
ne sono profili esemplificativi: “- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
- elettricista;
- elettrauto;
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico e scarico …”.
Va da ultimo considerato che appartengono al terzo livello, richiesto dal ricorrente in via ulteriormente subordinata, i “Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”; secondo le previsioni della contrattazione collettiva in esame ne sono profili esemplificativi: “- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali,
verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sistemi di salvaguardia e di allarme;
addetto al magazzino, che effettua,
utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio,
manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
ecc.”.
Alla luce della disciplina dettata dal CCNL di riferimento e sopra testualmente trascritta (ma analoghe disposizioni, per quel che qui interessa, aveva il CCNL
Federambiente), è evidente che i principali elementi connotanti i livelli in questa sede invocati dal ricorrente vadano ravvisati: - nella natura e nella tipologia dell'attività espletata (da individuarsi in “attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo” per il secondo livello dell'Area
Spazzamento; in “attività di elevato contenuto professionale” per il quinto livello dell'Area Officine e Sevizi in “attività esecutive anche di manutenzione” Pt_2
per il quarto livello ed in “attività esecutive sulla base di procedure prestabilite”
per il terzo livello della medesima area); - nella preparazione professionale e nelle conoscenze presupposte (da individuarsi in “conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica” per il secondo livello dell'Area
Spazzamento, in “conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità
pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi” per il quinto livello dell'Area Officine e Servizi Generali, in una
“professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti” per il quarto livello ed in una
“preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica” per il terzo livello della medesima area); - limitatamente ai livelli appartenenti all'Area Officine e Sevizi
Generali, nel grado di autonomia posseduta nell'espletamento delle mansioni lavorative (da individuarsi in un' “autonomia nell'esecuzione delle attività
assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività” per il quinto livello, in un' “autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” per il quarto livello ed in un' “autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate” per il terzo livello).
Considerando, poi, lo specifico settore di applicazione del ricorrente, appare utile rilevare pure che – all'interno dei livelli dell'Area Officine e Servizi Generali testè
esaminati – del tutto coerentemente si ascrive al terzo il profilo base del magazziniere che svolge attività prevalentemente manuali (scarico automezzi,
stoccaggio merci, posizionamento, conteggio unità, consegna materiali) e che si limita ad un mero aggiornamento inventariale (manuale o informatico)
evidentemente ben delimitato da precise istruzioni operative che non implicano significativi margini di autonomia, supportando in sostanza il flusso dei materiali ma senza assumere un compito diretto di gestione né responsabilità alcuna
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'inventario delle merci stoccate;
si inserisce invece nel quarto livello la figura dell'addetto al controllo documentale e carico/scarico, il quale, avendo il preciso compito di ricevere e controllare i documenti di versamento, è evidentemente anche responsabile della correttezza delle operazioni di carico/scarico a livello documentale e deve conseguentemente possedere una competenza amministrativa/logistica ed una autonomia maggiori rispetto a quella del soggetto che è addetto al solo stoccaggio;
si colloca, infine, nel livello quinto il lavoratore cui è specificamente attribuita la gestione e supervisione operativa e documentale delle attività logistiche attraverso la verifica ordini/documenti, una diretta e personale responsabilità fiscale/amministrativa, correlata alla predisposizione o all'emissione della documentazione contabile ufficiale, e ciò unitamente a compiti di coordinamento del personale ed ottimizzazione degli spazi e dei flussi dello stoccaggio, complesso di compiti indubbiamente implicanti un alto livello di responsabilità ed autonomia elevata.
3. A questo punto, richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei lavoratori, deve procedersi alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dal momento della sua assegnazione alla “Gestione degli Impianti di Erogazione Carburanti” (avvenuta in data
08/07/2016) e sino alla data di deposito del ricorso (08/06/2022).
Orbene, dall'istruttoria esperita è certamente emerso che il ricorrente, nel citato periodo di assegnazione al settore carburanti, abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle caratterizzanti il suo livello di appartenenza (facente parte, per come sopra già dedotto, di una differente area operativo-funzionale).
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del giorno 30/10/2024, Testimone_1
ha riferito: “… Ho conosciuto il ricorrente perché ho svolto il ruolo di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro responsabile del servizio carburanti dal mese di marzo del 2020 fino a ottobre/novembre del 2022 e il ricorrente è un operatore addetto alla distribuzione del carburante nella sede di Partanna Mondello. Premetto che la sede includeva all'epoca tre operatori, che nel tempo talvolta sono diventati quattro, altre volte sono ritornati tre, ricordo in particolare e e Per_1 Per_2
si è poi aggiunto anche , tutti costoro si occupano dell'apertura del Per_3
servizio, della lettura dei contalitri, della misurazione in situ del carburante sia all'inizio che alla fine del turno, emette poi i buoni di consegna che costituiscono sostanzialmente delle ricevute ai clienti dell'impianto e cioè agli autisti aziendali,
riportano infine i dati relativi al carburante erogato sui moduli aziendali. Già
quando io sono arrivato il , oltre a svolgere i compiti predetti era incaricato Pt_1
di un'attività più specialistica consistente nell'introduzione dei dati relativi all'impianto in una procedura informatica. In tal modo l'azienda dispone di dati che usa ad esempio per monitorare l'andamento dei consumi o altre finalità
aziendali similari. Tale attività si differenzia da quella che effettuano i suoi colleghi: questi ultimi si limitano di fatto a riportare i dati diciamo in una tabella di calcolo, e peraltro non tutti sanno usare il computer. La procedura informatica che ho prima menzionato ha invece carattere specialistico e è Pt_1
l'unico ad utilizzarla. Si chiama NET@SIL. Viene operato annualmente un riepilogo dei consumi dei carburati, anche con altre cadenze temporali, non solo annuali, ma è un'attività che svolge esclusivamente il responsabile o altri uffici sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico. Gli impianti vengono riforniti da ditte esterne e quando sopraggiunge il mezzo di tali ditte per riempiere il serbatoio aziendale l'addetto all'impianto è tenuto ad operare una sorta di verifica in contraddittorio con l'autista che tuttavia ha un carattere
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro essenzialmente elementare in quanto occorre semplicemente verificare il livello del carburante prima del riempimento e dopo il riempimento. A seguito di tale verifica si compila un verbale di consegna e documento di trasporto, il cosiddetto
DAS che ha rilevanza fiscale. Preciso che il ricorrente come i colleghi ha il compito di verificare che la quantità di carburante consegnata corrisponda a quella prevista per quel giorno sulla scorta della programmazione settimanale loro comunicata o l'eventuale richiesta aggiuntiva formulata. Ove riscontrino una minore quantità di carburante conferito devono segnalarlo nel verbale in contraddittorio. Tutti gli addetti all'impianto compilano e sottoscrivono i registri di carico e scarico che io ho sempre monitorato per verificare eventuali errori materiali. Nella sede di Partanna Mondello tale registro non ha una concreta valenza fiscale in quanto la capacità dell'impianto è inferiore a 9.000 litri. La
piattaforma NET@SIL viene utilizzata dal separatamente rispetto Pt_1
all'operazione di erogazione del carburante, normalmente quando anzi vi è una pausa nell'attività. Egli prende i blocchetti delle ricevute, esamina le matrici e da queste trae tre informazioni: numero della macchina aziendale cui è stato erogato il carburante, litri prelevati e data dell'operazione, anche il nome dell'autista. Immette questi dati nella pagina predisposta dalla piattaforma.
Poteva anche capitare che su mia indicazione provvedesse anche a modificare i dati precedentemente inseriti laddove io avessi rilevato ad esempio qualche incongruenza materiale. Si tratta di un sistema di archiviazione ovviamente più
evoluto, in quanto accessibile anche da altre aree aziendali e perciò utilizzabile per varie finalità. Tuttavia, anche le tabelle cartacee o informatiche redatte separatamente da o dai suoi colleghi contengono gli stessi dati e Pt_1
rispondono altresì ad un'esigenza di archiviazione dell'attività dell'impianto e
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro possono essere utilizzate ad esempio per eventuali riscontri. L'attività di ciascuno degli addetti agli impianti veniva visionata oltre che da me anche da
, capo area di V livello i quali ci occupavamo in particolare, Testimone_2
oltre che della gestione e del controllo delle relative presenze in servizio, della risoluzione di eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti, della fornitura dei materiali di consumo, del controllo a campione dell'attività svolta all'interno dell'impianto, verifica che di regola riguardava proprio la compilazione di tutta l'attività di carico e scarico operata nell'impianto. Per i materiali di consumo, consistenti ad esempio in pezze, cancelleria, blocchetti,
schede carburanti etc. ciascun addetto si limitava a compilare una domanda prestampata che io poi visionavo e valutavo disponendo gli acquisti conseguenti,
previa eventuale autorizzazione aziendale. Ciascun operatore ha anche il compito di monitorare l'efficienza dell'impianto segnalando subito eventuali anomalie. Non essendoci infatti alcun collegamento da remoto agli impianti loro stessi dovevano verificare la pressione, il flusso avvisandomi subito di eventuali inefficienze. È poi una ditta esterna ad occuparsi della manutenzione dell'impianto. Gli addetti all'impianto non hanno compiti di responsabilità in ordine alle operazioni di carico scarico. Essi devono semplicemente assicurare la correttezza delle operazioni che sono loro affidate. Sono io o il mio capo area ad assumere invece la responsabilità per la gestione dell'impianto e dell'attività
svolta dagli operatori”.
Ed ancora il teste escusso all'udienza del giorno 11/12/2024, Testimone_3
ha riferito quanto segue: “… Il ricorrente lavorava presso l'autoparco di
Partanna quando io ero in servizio e svolgeva le mansioni di addetto al carburante. Io oggi sono in pensione, ma fino al 31/12/2019 ho svolto le
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mansioni di capo settore e dunque avevo la responsabilità dei carburanti aziendali. Gli autoparchi coinvolti erano quelli aventi sede a Partanna,
Brancaccio e a Bellolampo. Il ricorrente si occupava sia delle mansioni di addetto al carburante, quindi il soggetto che materialmente eroga il carburante ai mezzi aziendali, ma anche di mansioni amministrative. Dette mansioni consistevano anzitutto nella ricezione del carburante dai fornitori privati e nella sottoscrizione dei formulari che accompagnavano il carburante. Egli aveva anche il compito di operare una verifica del carburante immesso e della sua corrispondenza con i dati esplicitati dal formulario. A tal fine doveva compiere anzitutto una verifica del livello del carburante presente nella cisterna e visibile attraverso un apposito tubicino trasparente e quindi controllare il contascatti che era invece presente nel mezzo di trasporto. Egli si occupava anche di registrare i dati relativi al carburante immesso nelle cisterne sia nel registro vidimato dalla finanza, sia della compilazione di un foglio Excel che io avevo predisposto, sia ancora al caricamento di tali dati su un software aziendale di cui non ricordo adesso il nome. Quale capo settore io provvedevo al controllo puntuale di tutti i dati che erano stati annotati dal ricorrente, svolgendo quindi un controllo puntuale di tutti i formulari ricevuti e di tutti i dati riportati nel registro di carico e scarico e provvedevo altresì a verificare la corrispondenza delle giacenze del carburante ai livelli concretamente evidenziati dal contascatti della cisterna aziendale. Rientrava infatti fra i miei compiti quello di elaborare la prima contabilità delle operazioni di entrata e di uscita anche in funzione degli ordini settimanali da inoltrare in azienda. Anche io, inoltre, su richiesta dell'azienda sottoscrivevo i formulari, per quanto non essendo materialmente presente al momento dell'erogazione del carburante nulla potessi effettivamente
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro certificare. Diciamo che la mia firma attestava l'avvenuto controllo delle operazioni compiute. I dati inseriti nel registro vidimato dalla finanza li controllavo più saltuariamente, soprattutto per controllare che venisse realmente aggiornato, ma comunque tutta l'attività compiuta doveva essere riversata sul software aziendale, il quale era l'unico ad avere valore certificativo e il mio controllo, pertanto, riguardava proprio i dati riversati sul software. Io
avevo predisposto anche un file Excel in cui gli addetti al carburante come il ricorrente dovevano indicare specificamente i quantitativi di carburante riversati nei nostri mezzi aziendali, ciò mi serviva per monitorare i consumi.
non svolgeva alcuna attività di coordinamento dei colleghi, era un'attività Pt_1
di cui mi occupavo io avvalendomi a tal fine di un capo area, . Il Pt_3
ricorrente non assumeva alcuna responsabilità in ordine agli aspetti fiscali e amministrativi relativi alle attività compiute, si occupava solo della loro concreta operatività. All'interno dello stesso autoparco erano tre i turni e i relativi operatori, ma soltanto due svolgevano tali funzioni, peraltro in maniera sostanzialmente identica, ed erano e . Sono stato nel settore Pt_1 Per_1
carburante per un paio di anni, quindi direi dal 2017. Quando io arrivai comunque già svolgeva le mansioni che ho descritto, io mi sono limitato ad Pt_1
aggiungere anche la compilazione del ricordato foglio Excel”.
5. Identificate le mansioni espletate concretamente dal ricorrente - anche attraverso l'esame della documentazione versata in atti - occorre procedere alla comparazione di tali attività per verificare in quale dei profili sopra esaminati,
indicati dal CCNL di riferimento, tali attività possano sussumersi.
Ebbene - tenuto conto delle disposizioni del CCNL di categoria, nonché degli elementi emersi attraverso l'escussione dei testi - le mansioni svolte
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro concretamente dal ricorrente non possono che ascriversi al quarto livello del
CCNL di riferimento.
Ed infatti, ambedue i testi escussi hanno confermato che il ricorrente non ha mai esercitato alcun potere direttivo e/o di controllo del personale operando piuttosto lui stesso sotto la supervisione di personale di livello superiore, né ha mai svolto attività di pianificazione o ottimizzazione dei processi. Il ricorrente, inoltre, non ha mai assunto compiti diretti di gestione nonché precise responsabilità in relazione ai profili amministrativo o fiscale correlata alla correttezza legale e fiscale dei documenti redatti, all'allineamento con le normative doganali, alla congruità delle registrazioni con la contabilità aziendale, compilando sì registri e moduli ma senza alcuna competenza in ordine alla relativa verifica formale.
Se tanto esclude lo sperato inquadramento nel livello quinto, l'attribuzione del quarto riposa però sulla circostanza – ben emergente dalle deposizioni esaminate
– che il ricorrente non risulta essersi limitato ad una attività di movimentazione del carburante svolgendo perciò compiti puramente esecutivi, ma è stato comunque chiamato anche a compiti di verifica quantità, firma documenti,
confronto dati. Gli è stata affidata, inoltre, la compilazione di registri informatici con valenza legale e fiscale, attribuzione quest'ultima certamente richiedente una
“professionalità adeguata” e “specifiche conoscenze teorico-pratiche” superiori a quelle esigibili dal semplice addetto al magazzino, ed implicante altresì
l'“applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti” piuttosto che semplicemente di “istruzioni dettagliate” tant'è che - anche se coordinato da figure di livello superiore – il ricorrente risulta avere sempre operato autonomamente nella registrazione dei dati, senza cioè un controllo continuo e diretto sulle singole operazioni.
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 6. Accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni sussumibili nel quarto livello del CCNL di settore sin dal giorno 08/07/2016 e dispostone il corrispondente inquadramento nei termini temporali di cui all'art. 16 del CCNL
Utilitalia, le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro