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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
AR IS SC PRESIDENTE RELATRICE
LA IN CONSIGLIERA
IO RU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 109 di RACL dell'anno 2021, proposta da:
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., nonché CP_1 [...]
, con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in carica, quale Controparte_2 società cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del notaio in Roma, e del contratto di Per_1 CP_ cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, dagli avv. Stefania Sotgia e Alessandro Doa, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , corrente Controparte_3 Controparte_4 in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Nuoro n. 78, presso lo studio dell'avv. Enrico Palmas, che lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLATO conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte: “- rigettare integralmente l'avverso ricorso e per l'effetto condannare CP_ l'odierna appellata al pagamento, in favore dell' anche della somma indicata nell'avviso di addebito
n. 3252018000286147200, periodi da 08/2015 a 12/2016, ovvero del maggior o minor importo che dovesse risultare incorso di causa;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Voglia la Corte “- In via principale e nel merito, rigettare lo spiegato appello, siccome inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondato nel merito, con conseguente conferma della gravata
1 sentenza, per le ragioni esposte;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 agosto 2018 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, la società aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 32520180002861472-000 e CP_3 CP_ n. 32520180002861573-000 notificati dall' con i quali l'istituto, rilevate alcune inadempienze a note di rettifica da DM10, aveva domandato il pagamento delle somme di 16.378,31 e di 1.525,91 euro a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo agosto 2015- novembre 2017 e febbraio-marzo 2018 e “sanzioni morosità”.
Il ricorso aveva dato origine alla causa iscritta al Racl n. 3322/2018.
Con un secondo ricorso, depositato davanti al medesimo Tribunale il 10 dicembre 2018, la società aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 32520180003449089-000, n. 32520180003449190- CP_ 000 e n. 32520180003496708-000, notificati dall' per richiedere il pagamento di contributi dovuti per inadempienza a note di rettifica da DM10 riferiti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti, in seguito alla revoca di agevolazioni fiscali in relazione, rispettivamente, al periodo gennaio-febbraio 2018, maggio- luglio 2018 e dicembre 2017, per gli importi di 1.093,49 €, 1.706,43 € e 1.106,06 €, e “sanzioni morosità”.
Il ricorso aveva dato origine alla causa iscritta al Racl n. 4836/2018.
In entrambe le cause la società opponente aveva dato atto che gli avvisi di addebito impugnati derivavano CP_ dalle note di rettifica con le quali l' aveva revocato le agevolazioni fiscali godute nel triennio 2015-
2018, ai sensi della l. 190/2014, per il lavoratore dipendente , perciò domandandole il Persona_2 pagamento del contributo per intero, maggiorato delle sanzioni ed aveva sostenuto che la revoca era del tutto ingiustificata precisando che alle note di rettifica “inviate nel corso del periodo durante il quale
l'opponente godeva del beneficio dell'esonero contributivo triennale ex lege n. 190/2014” era sempre seguito, nel corso del triennio, il pagamento del dovuto – “seppure con qualche, non significativo, ritardo”
- sulla base dei calcoli effettuati dalla propria commercialista con riferimento alle buste paga formate dalla medesima. CP_ Nonostante ciò, aveva proseguito l'opponente, alla scadenza del triennio di agevolazione, l aveva formato gli avvisi di addebito impugnati non tenendo conto della piena vigenza del regime agevolativo e chiedendo indietro in sostanza il contributo per intero, maggiorato delle sanzioni, senza peraltro emanare alcun provvedimento di revoca delle agevolazioni per qualsivoglia motivo, ed infatti in data 16 aprile 2018 la società aveva chiesto ed ottenuto il RC attestante l'assenza di qualsivoglia pendenza nei confronti dell'istituto.
Il presupposto della pretesa dell'istituto era, dunque, l'asserito omesso versamento dell'intera contribuzione per i dipendenti, pur in presenza del regime di agevolazione, secondo la società opponente inesistente per le ragioni sopra evidenziate.
*
2 L' e la si erano costituiti nei due giudizi, successivamente riuniti, con distinte memorie, con CP_1 CP_2 le quali, quanto al giudizio iscritto al RACL n. 3322/2018, dopo avere ricordato che gravava sull'impresa che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, invocasse il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata, avevano rilevato di avere correttamente operato la revoca delle agevolazioni contributive, che risultava fondata su note di rettifica emesse per il periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 per addebito delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006, che aveva subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del documento di regolarità contributiva, con attestazione in tal senso denominata
RC interno (normativa recepita con circolare n. 51 del 2008), che dal 2017 scaturisce da un controllo CP_1 delle agevolazioni attivato con un'interrogazione diretta nel portale “durc on line”. CP_ Avevano proseguito l e la precisando che “la prima interrogazione è finalizzata CP_2 all'acquisizione del DPA, e quindi alla verifica della spettanza dei benefici contributivi, per tutte le denunce contributive (da 06/2015) per le quali sono presenti note di rettifica in stato emesso con causale “addebito art. 1, l. 296/2006”, ovvero per tutte le aziende per le quali non sia stato notificato nel 2014/2015 il preavviso di DURC interno negativo”. CP_ E nel caso in questione, avevano precisato l' e la dopo aver verificato, con interrogazione CP_2 diretta nel portale “RC on line” del 2 febbraio 2018, l'irregolarità contributiva della società CP_3
[...
in data 05.02.2018 l'istituto aveva notificato alla società apposito invito a regolarizzare, ai sensi del
DM 24.10.2007, con il quale veniva espressamente richiesto di pagare, entro il termine di quindici giorni, le emissioni relative a un DM10 insoluto per il periodo 11/2017 e ad un avviso di addebito n.
32520170000577535-000 per denunce mensili non pagate, con espresso avviso che l'omesso pagamento nel termine indicato avrebbe determinato la definizione del documento con esito non regolare per l'importo relativo all'irregolarità contributiva accertata.
Il pagamento del DM/10 di novembre 2017, avevano proseguito le parti resistenti, era stato saldato nel termine di quindici giorni indicato nell'invito a regolarizzare, mentre la regolarizzazione dell'AVA n.
32520170000577535-000 era stata effettuata, con richiesta di rateizzazione in data 13.04.2018 fuori dal ridetto termine, e di conseguenza il RC era stato definito con esito non regolare (doc. 6), avendo il ritardato pagamento comportato la conferma dell'irregolarità per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018 e l'emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale periodo, così costringendo l'istituto a procedere al recupero delle agevolazioni per cui era causa con relativo addebito dal momento che il mancato adempimento dell'invito alla regolarizzazione aveva comportato le conseguenze indicate nella lettera di invito, dunque il RC interno negativo, e la conseguente applicazione di quanto previsto dal comma 1175 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 per tutto il periodo nel quale non era possibile rilasciare un RC positivo.
Fino all'integrale pagamento dei DM arretrati, avevano concluso l'istituto e la la società non si CP_2 era trovata in una condizione di regolarità contributiva con la conseguenza che la revoca dei benefici aveva coinvolto tutto il periodo di irregolarità.
3 CP_ Avuto riguardo al secondo giudizio instaurato (RACL n. 4836/2019), l e la avevano CP_2 osservato che l'avviso di addebito 32520180003449190000 era riferito a DM non pagati per il periodo da maggio a luglio 2018, rilevando quindi che le contestazioni dell'azienda non erano pertinenti, mentre gli altri due avvisi di addebito comprendevano oltre ad insoluti, per i quali nel ricorso non vi era alcuna contestazione, anche note di rettifica per i periodi gennaio/febbraio 2018 e dicembre 2017 emesse “per addebito delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175 legge 296 del 27.12.2006 a seguito dell'emissione del DURC, per agevolazioni, del 2.02.2018, con esito non regolare”.
L'emissione di tale RC, avevano proseguito i resistenti, aveva infatti “tagliato le agevolazioni per i periodi dal 08/2015 al 02/2018, le relative note di rettifica erano “transitate al recupero crediti in tempi diversi per cui avevano determinato l'emissione di diversi avvisi di addebito”, ribadendo le medesime difese già dispiegate in proposito con riferimento al RC interno anche in questo caso, ovvero che in data 5 febbraio
2018, a seguito di interrogazione diretta nel portale RC on line del 2 febbraio precedente, era stato trasmesso un invito a regolarizzare nel termine di quindici giorni per il pagamento delle omissioni contributive relative al mese di novembre 2017 e all'avviso di addebito 325201700000577535-000 per denunce mensili non pagate, queste ultime regolarizzate tardivamente, così determinando la definizione del documento con esito non regolare per l'importo relativo all'irregolarità contributiva accertata e la conferma quindi dell'irregolarità per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018 e con emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale periodo dalle quali la società, che non aveva osservato il termine perentorio di quindici giorni concesso ai sensi del DM 24 ottobre 2007 (art. 7, comma
4) era decaduta, non potendo usufruire dello sgravio per il periodo in contestazione.
L'istituto aveva poi aggiunto, da un lato, che la pendenza di una lite rappresentava la condizione affinché la sussistenza di crediti dell'istituto previdenziale non ostasse al rilascio di un RC regolare e come il RC rilasciato positivamente in data 16 aprile 2018 non potesse tenere conto perciò dell'inadempienza sottesa agli avvisi di addebito per cui era causa in ragione della dilazione concessa dell'agente della riscossione in data 13 aprile 2018, dato che il RC ha valenza temporale e cioè “certifica la situazione nel breve periodo considerato e non poteva considerare gli avvisi di addebito che ci occupano, formati successivamente”.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali. con sentenza n. 923 del 6 novembre
2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, secondo quanto esplicitato in parte motiva, aveva così statuito:
“- accerta e dichiara non dovuta la contribuzione richiesta per gli anni 2015 e 2016 e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati relativamente a tali periodi;
- accerta e dichiara dovuta la contribuzione richiesta per gli anni 2017 e 2018 e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito impugnati relativamente a tali periodi;
- spese compensate”.
Il primo giudice aveva preliminarmente osservato che era pacifico tra le parti che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione fossero stati emessi in seguito alla revoca delle agevolazioni fiscali sulla
4 contribuzione del dipendente Sig. di cui aveva goduto la società per il Persona_2 CP_3 CP_ triennio 2015-2018; che in data 05.02.2018 l' avesse notificato alla un invito a CP_3 regolarizzare nei quindici giorni successivi (entro il 20 febbraio 2018) le omissioni contributive rilevate e cioè il mancato pagamento del DM/10 del novembre 2017 e il mancato pagamento dell'AVA 325 2017
0000577535 emesso per denunce mensili non pagate;
che il pagamento del DM/10 novembre 2017 fosse stato tempestivamente saldato nel termine indicato nell'invito a regolarizzare ed anche che la regolarizzazione del pagamento dell'AVA 7535 del 2017 fosse stata invece effettuata, con richiesta di rateizzazione, oltre tale termine, solo in data 13.04.2018 ed aveva, perciò, ritenuto accertato che la fosse “incorsa in irregolarità contributiva, costituita dal mancato pagamento dell'AVA CP_3
7535 del 2017”, e non avesse “provveduto a sanarla entro il termine concesso dall'invito a regolarizzare, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore”, inesorabilmente decadendo dal beneficio delle agevolazioni contributive dal momento dell'omissione contributiva.
La normativa di settore in materia era, infatti, stringente aveva rilevato il Tribunale e non lasciava spazio all'interpretazione così come evidenziato da recente orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che, per evitare l'irregolarità contributiva, era assolutamente necessario che tutte le inadempienze segnalate con l'invito a regolarizzare fossero, appunto, regolarizzate entro il termine e che la mancata o ritardata regolarizzazione, comportava, inesorabilmente, la declaratoria d'irregolarità contributiva e, conseguentemente, la revoca delle agevolazioni contributive.
Il sistema degli sgravi contributivi, aveva proseguito il primo giudice, “si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC)”.
Aveva anche aggiunto il Tribunale che “le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. CP_ RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate da un decreto ministeriale, che è ratione temporis il d.m. 30 gennaio 2015 per il caso che ci occupa”, che
“prevede (art. 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso, precisando che “da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali” e che “la sanatoria, tuttavia, avviene solo e soltanto se la regolarizzazione di tutte le inadempienze avviene nel termine di 15 giorni assegnato dall'invito a regolarizzare”.
Nel caso di specie, aveva evidenziato il primo giudice, “come visto, nel rispetto del procedimento previsto dalla normativa di settore, l rilevate le inadempienze, ha provveduto a notificare apposito invito CP_1 regolarizzare nel termine di 15 giorni” mentre la società, che pure nel termine assegnato, aveva pacificamente provveduto al pagamento del DM10 di novembre 2017, non aveva invece provveduto alla regolarizzazione dell'altra inadempienza contributiva costituita dal mancato pagamento dell'AVA 7535 del
5 2017, regolarizzato solo oltre il termine, nell'aprile del 2018, con istanza di rateizzazione e tanto bastava, aveva concluso, “per escludere l'operatività della sanatoria con conseguente revoca delle agevolazioni concesse”, revoca che peraltro poteva operare solo dal momento in cui si era realizzata l'irregolarità contributiva e non retroattivamente per le agevolazioni concesse nel periodo precedente, in ragione della semplice considerazione “che la revoca delle agevolazioni trova la sua origine, causa e giustificazione nella irregolarità contributiva e, pertanto, l'inizio della sua operatività deve necessariamente essere collegata al momento in cui è sorta l'irregolarità contributiva. Un'operatività retroattiva rispetto a tale momento, non prevista dalla legge, non ha alcuna causa giustificatrice”.
Ed in contrasto con tali principi, aveva ritenuto il Tribunale, nel caso in questione, l' aveva revocato CP_1 le agevolazioni contributive concesse alla dal marzo del 2015 al 2018 emettendo le relative CP_3 note di rettifica e, successivamente, gli AVA impugnati, senza considerare che l'irregolarità contributiva della ricorrente, tuttavia, si era realizzata solo nel 2017 con il mancato pagamento dell'AVA 7535 del 2017, irregolarità non sanata entro il termine di cui all'invito a regolarizzare e che quindi la revoca delle agevolazioni poteva operare solo dal 2017 in poi, e non per i precedenti anni 2015 e 2016, in merito ai quali non era emersa, neppure in allegazione, alcuna irregolarità contributiva della che potesse CP_3 giustificare la revoca delle agevolazioni contributive.
In assenza di contrarie e diverse allegazioni o elementi, il Tribunale aveva infatti ritenuto di poter affermare, quantomeno in via presuntiva, che l'AVA 7535 del 2017, emesso per omesse denunce mensili, fosse riferito a contribuzione del 2017, tanto più che nell'invito a regolarizzare in relazione all'inadempienza dell'AVA era genericamente indicato, come periodo di riferimento, il “2017” (anno della cartella/avviso) senza ulteriori indicazioni circa diversi periodi ed che in alcun modo era, dunque, possibile risalire a eventuali irregolarità contributive precedenti e/o riguardanti gli anni 2015 e 2016, per i quali pertanto non poteva operare la revoca e non era dovuta la maggiore contribuzione richiesta in dipendenza della “ridetta ingiustificata revoca”.
Sulla scorta di tali premesse il Tribunale aveva, quindi, parzialmente annullato gli avvisi di addebito impugnati, per la parte riferita alla contribuzione richiesta per gli anni 2015-2016, accogliendo in parte l'opposizione della società, dichiarando invece dovute le somme richieste per la contribuzione degli anni
2017-2018 alle quali era stata legittimamente applicata la revoca delle agevolazioni contributive, integralmente compensando tra le parti le spese di lite sia in ragione della soccombenza reciproca sia in ragione della particolarità della questione oggetto di causa e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale in merito si era formato e consolidato solo recentemente. CP_ Avverso la sentenza hanno proposto appello l' e la CP_2
La società ha resistito. CP_3
* CP_ Con un unico motivo di appello l e la hanno lamentato “violazione e/o falsa applicazione CP_2 dell'art. 1, comma 1175 della l. 296/06, in combinato disposto con gli artt. 115 cpc e 2697, 2727 e 2729
c.c.”.
6 Più precisamente, hanno dedotto gli appellanti, la sentenza, inappuntabile ove aveva dichiarato dovuta la CP_ contribuzione richiesta dall per gli anni 2017 e 2018, era meritevole di riforma nella parte in cui aveva dichiarato non dovuta la contribuzione relativa agli anni 2015 e 2016.
Il Tribunale non aveva, infatti, tenuto conto del fatto che il documento di regolarità contributiva (RC) stabiliva, nel momento della sua emissione, la regolarità dell'azienda anche per i periodi precedenti e che ai fini del rilascio di tale documento per agevolazioni si consideravano, a posteriori, le inadempienze presenti al momento della richiesta, come era accaduto nel caso di specie in cui tale documento risaliva al
2 febbraio 2018 e nel medesimo si erano considerate tutte le irregolarità presenti a tale data.
Di conseguenza la verifica che aveva portato all'emissione di un RC negativo, hanno dedotto gli appellanti, aveva esteso i suoi effetti a tutti i periodi precedenti, come peraltro dedotto fin dal principio dall'istituto, al momento della costituzione in giudizio nei due procedimenti di opposizione, nei quali si era precisato che i provvedimenti opposti erano riferiti a “note di rettifica per il periodo 08/2015-02/2018, emesse per addebito delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296 del 27.12.2006”, che avevano portato al RC non regolare dal 2 febbraio 2018, a conferma delle irregolarità rilevate per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018, sanate tardivamente e fino all'integrale pagamento dei DM arretrati, coinvolgendo la revoca dei benefici tutto il periodo di accertata irregolarità (in tal senso le difese riportate alle pagine 2 e 4 della memoria depositata nel procedimento RACL n. 3322 del 2018 e così pure alla pagina
4 del giudizio iscritto con il RACL n. 4836 del 2018), circostanza questa confermata nelle note di rettifica prodotte da controparte, in gran parte sottese all'avviso di addebito ancora qui contestato (doc. 2 e 2.3).
Da tale documentazione emergeva, infatti, che l'avviso di addebito n. 32520180002861472-000 ancora controverso, scaturito dal RC per agevolazioni “non regolare” del febbraio 2018 (come peraltro il provvedimento n. 32520180003449089-000, riferito al 2018), comprendeva tutte le note di rettifica relative ai periodi da agosto 2015 a novembre 2017, mentre la società, a fronte della specifica allegazione dell'istituto secondo cui erano state contestate alla per tutto il periodo da agosto Parte_1
2015 a febbraio 2018, rilevate nel 2018, e non sanate tempestivamente, non solo non aveva ritualmente contestato quanto dedotto dall'ente, ma nemmeno aveva fornito elementi idonei a comprovare la propria correttezza contributiva e l'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata per quel periodo e si era invece limitata ad affermare, in termini tutt'altro che specifici, il proprio diritto ai predetti benefici in contrasto con l'onere probatorio a suo carico in materia di agevolazioni, in relazione alle quali sarebbe stato suo onere “allegare specificamente e quindi dimostrare la sussistenza di una causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria”, eventualmente anche per presunzioni.
In definitiva, hanno rilevato gli appellanti, tenuto conto delle difese delle parti e della documentazione versata in atti anche dall'opponente, alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio ed in applicazione del principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri della prova che governa il rito del lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare integralmente le avverse opposizioni in quanto fondate su generiche ed apodittiche allegazioni.
Né, in difetto di specifica allegazione dei fatti da parte dell'opponente, era possibile ricorrere alla prova
7 presuntiva, tanto più alla luce della circostanza di fatto dedotta dall che, ai fini del RC per CP_5 agevolazioni, dovessero essere considerate tutte le inadempienze presenti al momento della richiesta di rilascio del RC e quindi anche quelle relative ai precedenti periodi, come avvenuto nel caso di specie.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso di addebito 32520180002861472000 era relativo alla posizione contributiva dell'intimata sin dall'agosto 2015, ovvero alle note di rettifica per il periodo da agosto 2015 a novembre 2017 dalla medesima prodotte (doc.ti 2 e 2.3 prodotti da controparte nel primo procedimento iscritto), tanto da non potersi condividere il ragionamento del Tribunale che l'avviso di addebito 7535 del
2017, emesso per omesse denunce mensili, fosse riferito a contribuzione del 2017 e non consentisse perciò di risalire a irregolarità contributive precedenti, ovvero riguardanti gli anni 2015 e 2016, perché tale affermazione non considerava la documentazione prodotta in causa e le ricordate specifiche affermazioni CP_ dell'istituto, dalle quali emergeva chiaramente la veridicità delle circostanze dedotte dall
*
L'appello è fondato. CP_ E' ancora controverso in causa, in ragione dell'unico motivo di censura formulato dall' e dalla CP_2
il recupero delle agevolazioni per gli anni 2015 e 2016 e resta quindi da comprendere se il Tribunale,
[...] CP_ nel valutare la pretesa dell' per tali due annualità, abbia o meno applicato la normativa richiamata nella sentenza alla luce di una corretta ricostruzione degli oneri probatori che gravano sulle parti in ipotesi quale quella di specie, delle reciproche allegazioni e delle risultanze della documentazione prodotta. CP_ Va, peraltro, preliminarmente evidenziato che la sentenza risulta impugnata in via esclusiva dall e dalla e con riferimento alla contribuzione richiesta per gli anni 2015 e 2016, con riguardo alla quale CP_2 soltanto il primo giudice ha annullato, in parte, gli avvisi di addebito impugnati, dichiarando invece dovuta la contribuzione per gli anni 2017 e 2018 e confermando perciò i predetti avvisi di addebito relativamente a tali periodi, con decisione non censurata sul punto dalla società e quindi ormai definitiva per tali due anni
2017 e 2018.
E poiché il ragionamento del primo giudice è fondato sulla ritenuta esclusione nel caso di specie dell'operatività della sanatoria di cui all'art. 7 del DM 24 0ttobre 2007 (ma si veda anche l'art. 4 del DM
30 gennaio 2015), da cui è scaturita la revoca delle agevolazioni concesse, per non avere onorato la società CP_ le inadempienze segnalate dall' con l'invito a regolarizzare ricevuto il 5 febbraio 2018 entro il termine fissato, che la società non ha contestato per le annualità 2017 e 2018 ritenute dovute dal Tribunale, anche sotto tale aspetto la sentenza risulta ormai incontrovertibile, restando solo da valutare se tale esclusione di operatività della sanatoria possa essere riferita anche agli anni 2015 e 2016.
Ciò premesso appare opportuno ricordare che, come già rilevato dal primo giudice, risulta pacifico in causa che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione, e specificamente quello riferito a note di rettifica per gli anni 2015 e 2016 ancora qui controverso, ovvero l'avviso di addebito n. 32520180002861472000 (note di CP_ rettifica da agosto 2015 a novembre 2017) citato dall' nell'atto di appello, sono stati emessi in ragione della revoca delle agevolazioni fiscali sulla contribuzione del dipendente di cui la società Persona_2 aveva goduto nel triennio 2015-2018.
8 E' anche pacifico che, a seguito di interrogazione nel portale “RC on line” effettuata in data 2 febbraio CP_ 2018 dall' nei confronti della società opponente, fosse stato emesso RC non regolare “per irregolarità nel versamento di contributi ad accessori per l'importo di Euro 972,93” riferito a “Gestione Datori di lavoro con dipendenti” e che in seguito a tale accertamento fosse stato inviato alla società, in data 5 febbraio
2018, un invito a regolarizzare, che richiamava l'art. 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, essendo state rilevate irregolarità contributive per 457,00 euro oltre sanzioni, riferite ad “inadempienza aperta” per il mese di novembre 2017 e per 972,93 euro riferite ad un avviso di addebito emesso nel 2017 con il n. 5775 per denunce mensili non pagate, la cui regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, così come è pacifico che a seguito della notifica di tale invito la società avesse tempestivamente sanato soltanto il mancato pagamento del DM 10 di novembre
2017 e che avesse invece tardivamente saldato, oltre il termine stabilito, il pagamento dell'avviso di addebito 7535 del 2017, effettuato con richiesta di rateizzazione, solo in data 13 aprile 2018.
La società non ha, peraltro, ritenuto opportuno produrre l'avviso di addebito n. 5775 del 2017, a dire il vero nemmeno citato nei due ricorsi in opposizione, nei quali ha altresì del tutto ignorato quanto accaduto da CP_ febbraio 2018 a seguito delle verifiche amministrative operate a suo carico dall' attraverso il portale
“RC On Line”, senza offrire in merito spiegazione alcuna, benchè si trattasse di circostanze di fatto dirimenti dato che avevano portato all'emissione delle citate note di rettifica e degli avvisi di addebito opposti e benchè il secondo ricorso sia stato proposto a distanza di quattro mesi dall'altro, ovvero il 10 CP_ dicembre 2018, cioè quando già da due mesi l si era costituito nel giudizio iscritto al RACL n.
3322/2018 ed aveva dettagliatamente ricostruito il proprio operato (costituzione per la fase cautelare del 11 ottobre 2018 e per la fase di merito del 13 novembre 2018).
Anche con il secondo ricorso in opposizione, depositato a distanza di quattro mesi dall'altro, la società si è infatti limitata – senza prendere affatto posizione sui fatti che avevano caratterizzato la fase amministrativa, CP_ e già emersi nel precedente giudizio a seguito delle costituzione dell' che non poteva più ignorare - a CP_ ribadire quanto a suo tempo genericamente lamentato con il primo ricorso ovvero che l avesse formato gli avvisi di addebito contestati senza considerare l'esonero contributivo richiesto per tre anni, ai sensi della legge 190 del 2014, sulla base di numerose note di rettifica inviate nel corso del triennio durante il quale l'opponente godeva di tale beneficio contributivo e alle quali aveva fatto seguito, nel corso del triennio, il pagamento di quanto dovuto, seppure con qualche non significativo ritardo, senza tenere conto quindi della piena vigenza del regime agevolativo, illegittimamente chiedendo il contributo per intero, maggiorato delle sanzioni, senza avere adottato nessun provvedimento di revoca per qualsivoglia motivo, come avrebbe dimostrato il fatto che il 16 aprile 2018 fosse stato emesso per la società un RC regolare, che attestava l'assenza di qualsivoglia pendenza nei confronti dell'istituto.
E a fronte di tali scarne allegazioni, ad entrambi i ricorsi in opposizione la società ha accompagnato la produzione di una copia degli avvisi di addebito impugnati (doc. 1) e delle note di rettifica per il triennio
2015-2018 (doc. 2), nonché della copia del fascicolo elettronico estratto dal cassetto fiscale della società recante attestazione dei versamenti effettuati triennio, risalente alla data del 3 agosto 2018 ovvero dopo
9 l'avvenuta, seppure tardiva, regolarizzazione, (doc. 3) e del RC on line regolare al 16 aprile 2018 (doc.
4), anche questo successivo alla tardiva regolarizzazione. CP_ L' invece, fin dalla costituzione nel primo giudizio iscritto con il RACL n. 3322/2018 (ma analoghe difese ha formulato nel secondo giudizio iscritto con il RACL n. 4836/2018), ha chiarito la procedura seguita per giungere all'emissione degli avvisi di addebito opposti, precisando di avere riscontrato in data
2 febbraio 2018 omissioni contributive relative, tra le altre, al citato AVA 7535 del 2017 per denunce mensili in precedenza non pagate, imputate quindi ad omissioni contributive già rilevate a suo tempo, con note di rettifica emesse nel triennio in contestazione, a partire da agosto 2015, alle quali, come riconosciuto dalla stessa società, aveva fatto seguire il pagamento di quanto dovuto seppure “con qualche, non significativo, ritardo”.
Ed ha anche precisato che quando, in data 5 febbraio 2018, era stato notificato a l'invito a CP_3 regolarizzare nel termine di quindici giorni, il riferimento era a tale avviso di addebito del 2017, emesso CP_ con il n. 5775 per denunce mensili non pagate, per un arco temporale che era stato dall' riferito al periodo da agosto 2015, cioè quello nel quale si erano verificate le irregolarità riscontrate dalle interrogazioni del portale RC On line, rilevando fin da tale data la presenza di note di rettifica emesse con
“causale addebito ai sensi dell'art. 1 legge 296 del 2006”, che la società aveva regolarizzato solo tardivamente, come dalla medesima ammesso, tanto da portare alla definizione in quel momento, proprio per i riscontrati mancati pagamenti delle denunce mensili, di un RC con esito non regolare e a motivare la conferma dell'irregolarità per tali periodi, e fino al mese di febbraio 2018, con emissione prima di note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale complessivo periodo in cui non vi era appunto la regolarità indicata e successivamente degli avvisi di addebito oggetto di opposizione in questo giudizio. CP_ L' ha quindi allegato fin dal principio di avere accertato irregolarità contributive nel triennio da agosto
2015 a febbraio 2018, non sanate nei termini concessi, come previsto dalla specifica normativa di settore, da cui era conseguita la decadenza dal beneficio delle agevolazioni contributive, decorrente dal momento in cui si era verificata l'omissione contributiva, seppure riscontrata a posteriori, nel 2018, riferita appunto nel giudizio al periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 in ragione delle consultazioni del fascicolo elettronico della società e con conseguente emissione delle relative note di rettifica per il recupero di quanto indebitamente fruito nel periodo in cui era stata riscontrata l'irregolarità, seguita da emissione del RC negativo nel mese di febbraio 2018, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nella ricostruzione della vigente normativa operata alle pagine 3 e 4 della sentenza, non impugnata sul punto, che ha infatti escluso l'operatività della sanatoria prevista, richiamando in proposito la legge 296 del 2006 e il DM 24 ottobre
2007 all'articolo 7, seppure limitandola agli anni 2017 e 2018.
A fronte di tale specifica allegazione effettuata fin dal principio dall , supportata dalle stesse note di CP_5 rettifica prodotte dalla controparte, riferite appunto al periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 ovvero ad inadempienze rilevate nel 2018, ma riferite ad anni precedenti, e non sanate tempestivamente per quanto sopra detto, il primo giudice ha infatti ritenuto corretta la revoca delle agevolazioni contributive per gli anni
10 2017 e 2018, ma non per gli anni 2015 e 2016, ritenendo che l'irregolarità contributiva fosse stata dimostrata CP_ dall' solo dal 2017 per effetto del mancato pagamento di un AVA a tale anno riferito, irregolarità non sanata entro il termine di cui all'invito a regolarizzare, che faceva venir meno quindi le agevolazioni contributive solo da tale data.
E ciò in quanto secondo il Tribunale, a fronte della circostanza, ricavabile in via quantomeno presuntiva, CP_ da tale avviso di addebito del 2017 che la relativa pretesa fosse riferita ad omissioni del 2017, l' non aveva allegato e dimostrato che lo stesso fosse invece riferibile ad irregolarità contributive precedenti al
2017, riguardanti gli anni 2015 e 2016.
Ed essendo consentita la revoca delle agevolazioni solo dal momento in cui viene accertata l'irregolarità contributiva, trattandosi di revoca che trova la sua origine, la sua causa e la sua giustificazione proprio nell'irregolarità contributiva ed inizia quindi ad operare dal momento in cui è sorta l'irregolarità contributiva, posto che era rimasta indimostrata nel caso di specie l'esistenza di irregolarità con riferimento agli anni 2015 e 2017, nulla era dovuto per tali anni, e ciò per difetto di allegazione e prova da parte CP_ dell
Ebbene tale impostazione del primo giudice non può essere condivisa dal collegio, che ritiene corrette le CP_ censure dell in merito alla errata valutazione della normativa di riferimento per effetto di una errata considerazione da parte del Tribunale degli oneri probatori delle parti e la sentenza frutto di un non corretto riparto dell'onere probatorio.
Vertendosi in materia di agevolazioni contributive era, infatti, onere della società, a fronte delle irregolarità CP_ contestate dall' per il periodo da agosto 2015 a febbraio 2018, seppure rilevate nel 2018, come ricavabile dalle note di rettifica in atti, e non sanate tempestivamente, non solo contestare nello specifico quanto dedotto dall'ente previdenziale, e dal medesimo documentato, ma anche fornire tutte le allegazioni necessarie per comprovare la correttezza del proprio operato e l'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata per tutto quel periodo, contestando nello specifico la prospettazione dell'istituto e facendo quindi sorgere nello stesso i relativi oneri di contestazione e prova, ed invece si è CP_3 limitata a formulare, con i ricorsi in opposizione, generiche censure - ignorando quanto accaduto nella fase amministrativa da febbraio 2018 e quanto rappresentato dall'istituto con la costituzione in giudizio - non idonee a superare quanto sostenuto e documentato dall'istituto e nemmeno a far ritenere che fosse presuntivamente provata in causa, come ritenuto dal primo giudice, l'inesistenza di irregolarità riferite agli C.F. anni 2015 e 2016, ricavabile dalla circostanza che l'AVA fosse stato emesso nel 2017, per omesse denunce mensili, e fosse quindi, presuntivamente, correlato a contribuzione del 2017. CP_ In realtà l aveva fin dal principio allegato che il RC non regolare del febbraio 2018 aveva preso in considerazione tutte le inadempienze presenti al momento in cui era stato richiesto nel fascicolo informatico, che riguardavano anche periodi precedenti al 2018, decorrenti da agosto 2015, tanto più che di norma gli avvisi di addebito vengono emessi dall'Istituto per pretese contributive riferite ad annualità precedenti.
E la circostanza che a tali annualità precedenti, nel difendersi in giudizio, si fosse fin dal principio riferito
11 CP_ l che aveva anche emesso in merito congruenti e dettagliate note di rettifica, è significativa se si considera che in merito la società non ha mosso contestazione alcuna, non supportando con adeguata documentazione le proprie affermazioni ed anzi producendo le citate note di rettifica riferite appunto ai periodi di inadempienza contributiva rilevati dall'istituto dal fascicolo telematico della società, che pur precedenti risultano appunto riferite al momento in cui, nel 2018, era stata accertata, attraverso la consultazione del fascicolo telematico, l'irregolarità contributiva da agosto 2015, in quel momento esistente,
e non sanata tempestivamente, il cui inizio di operatività era stato collegato dall , proprio in linea CP_5 con quanto affermato dal primo giudice, al momento in cui era sorta l'irregolarità contributiva, ovvero a quello riportato nelle note di rettifica emesse da agosto 2015 a febbraio 2018, che attestavano per tale periodo l'irregolarità contributiva.
E da ciò era scaturita l'emissione del RC interno negativo - che riveste valore di accertamento di una irregolarità, che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi, necessariamente ex post, benché privo di valore retroattivo (cfr. Cass. 12591/2024 e n. 30723/2024) - perché l'azienda non aveva la necessaria regolarità contributiva a quella data, accertata cioè nel febbraio 2018 ma con riferimento a periodi risalenti, decorrenti dal 2015, rilevando perciò la persistenza di una situazione di irregolarità contributiva, supportata CP_ dalle note di rettifica emesse, con conseguente sussistenza del diritto dell di procedere, a partire da quando aveva riscontrato la situazione di irregolarità, a revocare gli sgravi contributivi concessi e per il periodo di perdurante irregolarità contributiva, circoscritto erroneamente ai soli anni 2017 e 2018 dal primo giudice, che ha dovuto infatti in proposito ricorrere ad un non fondato ragionamento presuntivo, e non ai precedenti anni 2015 e 2016 ai quali anche erano invece riferite le irregolarità riscontrate nel portale e le note di rettifica, senza considerare cioè gli oneri probatori gravanti sulla società, che avrebbe dovuto CP_ specificamente contrastare la pretesa dell' dimostrando in causa la sussistenza del proprio diritto a tali agevolazioni, supportando la propria regolarità contributiva per il periodo contestato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. 296/2006, che detta la regola della necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, da cui non è possibile prescindere ed in ragione del quale il riconoscimento delle agevolazioni in contestazione risulta subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, (cfr. Cass. n. 27107/2018 e le successive conformi).
Ed invece la società, che pure aveva fatto genericamente riferimento alla circostanza che nel corso del triennio fossero state emesse “numerose note di rettifica”, alle quali era sempre seguito il pagamento di quanto dovuto, seppure con qualche significativo ritardo, si era limitata ad affermare di avere diritto ai predetti benefici per il triennio controverso, senza specificare alcunchè in merito alle specifiche irregolarità rilevate.
E posto che grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, tra i quali è compresa anche la regolarità contributiva, come non avvenuto nel caso di specie per quanto sopra precisato, non risulta neppure dirimente il rilascio successivo di un RC con esito positivo, in questo caso dal 16 aprile 2018,
12 cioè dopo le tardive regolarizzazioni effettuate per il periodo agosto 2015-febbraio 2018, che nulla dice circa la sussistenza del diritto alle agevolazioni invocate nel periodo e nei termini esposti, avendo peraltro CP_ l ben spiegato, al momento della costituzione nel secondo giudizio instaurato, che il rilascio del RC positivo nel mese di aprile 2018 si spiegava agevolmente con la circostanza che la pendenza di un ricorso giurisdizionale o amministrativo rappresentasse la condizione affinché la sussistenza di crediti dell'istituto previdenziale non ostasse al rilascio di un RC regolare, rilevando anche la circostanza che il RC positivo non potesse tener conto, ratione temporis, dell'inadempienza sottesa agli avvisi di addebito oggetto di controversia, tanto più alla luce della dilazione qualche giorno prima accolta dall'agente della riscossione
(13 aprile 2018), se si considera che il RC ha valenza temporale e certifica la situazione nel breve periodo
(in tal senso l'art. 8 del DM del 24 ottobre 2007 allegato agli atti).
L'appello, in ragione di tali considerazioni, va quindi accolto e la sentenza, che non è per il resto impugnata, va in parte riformata, rigettando integralmente i ricorsi riuniti, proposti avverso gli avvisi di addebito n.
32520180002861472000, n. 32520180002861573000 (RACL 3322/2018), n. 32520180003449089000, n.
32520180003449190000 e n. 32520180003496708000 (RACL n. 4836/2018) e dichiarando perciò dovuta la contribuzione con i medesimi richiesta anche per gli anni 2015 e 2016.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto del complessivo andamento della lite e della peculiarità e complessità della questione trattata in fatto e in diritto, appare al collegio giustificato disporne la compensazione per intero tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 923 del 6/11/2020 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, rigetta i ricorsi in opposizione riuniti avverso gli avvisi di addebito n. 32520180002861472000, n. 32520180002861573000
(RACL 3322/2018), n. 32520180003449089000, n. 32520180003449190000 e n. 32520180003496708000
(RACL 4836/2018), dichiarando dovuta la contribuzione con i medesimi richiesta non solo per gli anni
2017 e 2018, ma anche per gli anni 2015 e 2016.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cagliari, 5 dicembre 2025
La Presidente relatrice
AR IS SC
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
AR IS SC PRESIDENTE RELATRICE
LA IN CONSIGLIERA
IO RU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 109 di RACL dell'anno 2021, proposta da:
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., nonché CP_1 [...]
, con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in carica, quale Controparte_2 società cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del notaio in Roma, e del contratto di Per_1 CP_ cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, dagli avv. Stefania Sotgia e Alessandro Doa, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , corrente Controparte_3 Controparte_4 in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Nuoro n. 78, presso lo studio dell'avv. Enrico Palmas, che lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio
APPELLATO conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte: “- rigettare integralmente l'avverso ricorso e per l'effetto condannare CP_ l'odierna appellata al pagamento, in favore dell' anche della somma indicata nell'avviso di addebito
n. 3252018000286147200, periodi da 08/2015 a 12/2016, ovvero del maggior o minor importo che dovesse risultare incorso di causa;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Voglia la Corte “- In via principale e nel merito, rigettare lo spiegato appello, siccome inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondato nel merito, con conseguente conferma della gravata
1 sentenza, per le ragioni esposte;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7 agosto 2018 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, la società aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 32520180002861472-000 e CP_3 CP_ n. 32520180002861573-000 notificati dall' con i quali l'istituto, rilevate alcune inadempienze a note di rettifica da DM10, aveva domandato il pagamento delle somme di 16.378,31 e di 1.525,91 euro a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo agosto 2015- novembre 2017 e febbraio-marzo 2018 e “sanzioni morosità”.
Il ricorso aveva dato origine alla causa iscritta al Racl n. 3322/2018.
Con un secondo ricorso, depositato davanti al medesimo Tribunale il 10 dicembre 2018, la società aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 32520180003449089-000, n. 32520180003449190- CP_ 000 e n. 32520180003496708-000, notificati dall' per richiedere il pagamento di contributi dovuti per inadempienza a note di rettifica da DM10 riferiti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti, in seguito alla revoca di agevolazioni fiscali in relazione, rispettivamente, al periodo gennaio-febbraio 2018, maggio- luglio 2018 e dicembre 2017, per gli importi di 1.093,49 €, 1.706,43 € e 1.106,06 €, e “sanzioni morosità”.
Il ricorso aveva dato origine alla causa iscritta al Racl n. 4836/2018.
In entrambe le cause la società opponente aveva dato atto che gli avvisi di addebito impugnati derivavano CP_ dalle note di rettifica con le quali l' aveva revocato le agevolazioni fiscali godute nel triennio 2015-
2018, ai sensi della l. 190/2014, per il lavoratore dipendente , perciò domandandole il Persona_2 pagamento del contributo per intero, maggiorato delle sanzioni ed aveva sostenuto che la revoca era del tutto ingiustificata precisando che alle note di rettifica “inviate nel corso del periodo durante il quale
l'opponente godeva del beneficio dell'esonero contributivo triennale ex lege n. 190/2014” era sempre seguito, nel corso del triennio, il pagamento del dovuto – “seppure con qualche, non significativo, ritardo”
- sulla base dei calcoli effettuati dalla propria commercialista con riferimento alle buste paga formate dalla medesima. CP_ Nonostante ciò, aveva proseguito l'opponente, alla scadenza del triennio di agevolazione, l aveva formato gli avvisi di addebito impugnati non tenendo conto della piena vigenza del regime agevolativo e chiedendo indietro in sostanza il contributo per intero, maggiorato delle sanzioni, senza peraltro emanare alcun provvedimento di revoca delle agevolazioni per qualsivoglia motivo, ed infatti in data 16 aprile 2018 la società aveva chiesto ed ottenuto il RC attestante l'assenza di qualsivoglia pendenza nei confronti dell'istituto.
Il presupposto della pretesa dell'istituto era, dunque, l'asserito omesso versamento dell'intera contribuzione per i dipendenti, pur in presenza del regime di agevolazione, secondo la società opponente inesistente per le ragioni sopra evidenziate.
*
2 L' e la si erano costituiti nei due giudizi, successivamente riuniti, con distinte memorie, con CP_1 CP_2 le quali, quanto al giudizio iscritto al RACL n. 3322/2018, dopo avere ricordato che gravava sull'impresa che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, invocasse il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata, avevano rilevato di avere correttamente operato la revoca delle agevolazioni contributive, che risultava fondata su note di rettifica emesse per il periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 per addebito delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006, che aveva subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del documento di regolarità contributiva, con attestazione in tal senso denominata
RC interno (normativa recepita con circolare n. 51 del 2008), che dal 2017 scaturisce da un controllo CP_1 delle agevolazioni attivato con un'interrogazione diretta nel portale “durc on line”. CP_ Avevano proseguito l e la precisando che “la prima interrogazione è finalizzata CP_2 all'acquisizione del DPA, e quindi alla verifica della spettanza dei benefici contributivi, per tutte le denunce contributive (da 06/2015) per le quali sono presenti note di rettifica in stato emesso con causale “addebito art. 1, l. 296/2006”, ovvero per tutte le aziende per le quali non sia stato notificato nel 2014/2015 il preavviso di DURC interno negativo”. CP_ E nel caso in questione, avevano precisato l' e la dopo aver verificato, con interrogazione CP_2 diretta nel portale “RC on line” del 2 febbraio 2018, l'irregolarità contributiva della società CP_3
[...
in data 05.02.2018 l'istituto aveva notificato alla società apposito invito a regolarizzare, ai sensi del
DM 24.10.2007, con il quale veniva espressamente richiesto di pagare, entro il termine di quindici giorni, le emissioni relative a un DM10 insoluto per il periodo 11/2017 e ad un avviso di addebito n.
32520170000577535-000 per denunce mensili non pagate, con espresso avviso che l'omesso pagamento nel termine indicato avrebbe determinato la definizione del documento con esito non regolare per l'importo relativo all'irregolarità contributiva accertata.
Il pagamento del DM/10 di novembre 2017, avevano proseguito le parti resistenti, era stato saldato nel termine di quindici giorni indicato nell'invito a regolarizzare, mentre la regolarizzazione dell'AVA n.
32520170000577535-000 era stata effettuata, con richiesta di rateizzazione in data 13.04.2018 fuori dal ridetto termine, e di conseguenza il RC era stato definito con esito non regolare (doc. 6), avendo il ritardato pagamento comportato la conferma dell'irregolarità per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018 e l'emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale periodo, così costringendo l'istituto a procedere al recupero delle agevolazioni per cui era causa con relativo addebito dal momento che il mancato adempimento dell'invito alla regolarizzazione aveva comportato le conseguenze indicate nella lettera di invito, dunque il RC interno negativo, e la conseguente applicazione di quanto previsto dal comma 1175 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 per tutto il periodo nel quale non era possibile rilasciare un RC positivo.
Fino all'integrale pagamento dei DM arretrati, avevano concluso l'istituto e la la società non si CP_2 era trovata in una condizione di regolarità contributiva con la conseguenza che la revoca dei benefici aveva coinvolto tutto il periodo di irregolarità.
3 CP_ Avuto riguardo al secondo giudizio instaurato (RACL n. 4836/2019), l e la avevano CP_2 osservato che l'avviso di addebito 32520180003449190000 era riferito a DM non pagati per il periodo da maggio a luglio 2018, rilevando quindi che le contestazioni dell'azienda non erano pertinenti, mentre gli altri due avvisi di addebito comprendevano oltre ad insoluti, per i quali nel ricorso non vi era alcuna contestazione, anche note di rettifica per i periodi gennaio/febbraio 2018 e dicembre 2017 emesse “per addebito delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175 legge 296 del 27.12.2006 a seguito dell'emissione del DURC, per agevolazioni, del 2.02.2018, con esito non regolare”.
L'emissione di tale RC, avevano proseguito i resistenti, aveva infatti “tagliato le agevolazioni per i periodi dal 08/2015 al 02/2018, le relative note di rettifica erano “transitate al recupero crediti in tempi diversi per cui avevano determinato l'emissione di diversi avvisi di addebito”, ribadendo le medesime difese già dispiegate in proposito con riferimento al RC interno anche in questo caso, ovvero che in data 5 febbraio
2018, a seguito di interrogazione diretta nel portale RC on line del 2 febbraio precedente, era stato trasmesso un invito a regolarizzare nel termine di quindici giorni per il pagamento delle omissioni contributive relative al mese di novembre 2017 e all'avviso di addebito 325201700000577535-000 per denunce mensili non pagate, queste ultime regolarizzate tardivamente, così determinando la definizione del documento con esito non regolare per l'importo relativo all'irregolarità contributiva accertata e la conferma quindi dell'irregolarità per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018 e con emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale periodo dalle quali la società, che non aveva osservato il termine perentorio di quindici giorni concesso ai sensi del DM 24 ottobre 2007 (art. 7, comma
4) era decaduta, non potendo usufruire dello sgravio per il periodo in contestazione.
L'istituto aveva poi aggiunto, da un lato, che la pendenza di una lite rappresentava la condizione affinché la sussistenza di crediti dell'istituto previdenziale non ostasse al rilascio di un RC regolare e come il RC rilasciato positivamente in data 16 aprile 2018 non potesse tenere conto perciò dell'inadempienza sottesa agli avvisi di addebito per cui era causa in ragione della dilazione concessa dell'agente della riscossione in data 13 aprile 2018, dato che il RC ha valenza temporale e cioè “certifica la situazione nel breve periodo considerato e non poteva considerare gli avvisi di addebito che ci occupano, formati successivamente”.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali. con sentenza n. 923 del 6 novembre
2020, in parziale accoglimento dell'opposizione, secondo quanto esplicitato in parte motiva, aveva così statuito:
“- accerta e dichiara non dovuta la contribuzione richiesta per gli anni 2015 e 2016 e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati relativamente a tali periodi;
- accerta e dichiara dovuta la contribuzione richiesta per gli anni 2017 e 2018 e, per l'effetto, conferma gli avvisi di addebito impugnati relativamente a tali periodi;
- spese compensate”.
Il primo giudice aveva preliminarmente osservato che era pacifico tra le parti che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione fossero stati emessi in seguito alla revoca delle agevolazioni fiscali sulla
4 contribuzione del dipendente Sig. di cui aveva goduto la società per il Persona_2 CP_3 CP_ triennio 2015-2018; che in data 05.02.2018 l' avesse notificato alla un invito a CP_3 regolarizzare nei quindici giorni successivi (entro il 20 febbraio 2018) le omissioni contributive rilevate e cioè il mancato pagamento del DM/10 del novembre 2017 e il mancato pagamento dell'AVA 325 2017
0000577535 emesso per denunce mensili non pagate;
che il pagamento del DM/10 novembre 2017 fosse stato tempestivamente saldato nel termine indicato nell'invito a regolarizzare ed anche che la regolarizzazione del pagamento dell'AVA 7535 del 2017 fosse stata invece effettuata, con richiesta di rateizzazione, oltre tale termine, solo in data 13.04.2018 ed aveva, perciò, ritenuto accertato che la fosse “incorsa in irregolarità contributiva, costituita dal mancato pagamento dell'AVA CP_3
7535 del 2017”, e non avesse “provveduto a sanarla entro il termine concesso dall'invito a regolarizzare, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore”, inesorabilmente decadendo dal beneficio delle agevolazioni contributive dal momento dell'omissione contributiva.
La normativa di settore in materia era, infatti, stringente aveva rilevato il Tribunale e non lasciava spazio all'interpretazione così come evidenziato da recente orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che, per evitare l'irregolarità contributiva, era assolutamente necessario che tutte le inadempienze segnalate con l'invito a regolarizzare fossero, appunto, regolarizzate entro il termine e che la mancata o ritardata regolarizzazione, comportava, inesorabilmente, la declaratoria d'irregolarità contributiva e, conseguentemente, la revoca delle agevolazioni contributive.
Il sistema degli sgravi contributivi, aveva proseguito il primo giudice, “si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC)”.
Aveva anche aggiunto il Tribunale che “le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. CP_ RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate da un decreto ministeriale, che è ratione temporis il d.m. 30 gennaio 2015 per il caso che ci occupa”, che
“prevede (art. 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso, precisando che “da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali” e che “la sanatoria, tuttavia, avviene solo e soltanto se la regolarizzazione di tutte le inadempienze avviene nel termine di 15 giorni assegnato dall'invito a regolarizzare”.
Nel caso di specie, aveva evidenziato il primo giudice, “come visto, nel rispetto del procedimento previsto dalla normativa di settore, l rilevate le inadempienze, ha provveduto a notificare apposito invito CP_1 regolarizzare nel termine di 15 giorni” mentre la società, che pure nel termine assegnato, aveva pacificamente provveduto al pagamento del DM10 di novembre 2017, non aveva invece provveduto alla regolarizzazione dell'altra inadempienza contributiva costituita dal mancato pagamento dell'AVA 7535 del
5 2017, regolarizzato solo oltre il termine, nell'aprile del 2018, con istanza di rateizzazione e tanto bastava, aveva concluso, “per escludere l'operatività della sanatoria con conseguente revoca delle agevolazioni concesse”, revoca che peraltro poteva operare solo dal momento in cui si era realizzata l'irregolarità contributiva e non retroattivamente per le agevolazioni concesse nel periodo precedente, in ragione della semplice considerazione “che la revoca delle agevolazioni trova la sua origine, causa e giustificazione nella irregolarità contributiva e, pertanto, l'inizio della sua operatività deve necessariamente essere collegata al momento in cui è sorta l'irregolarità contributiva. Un'operatività retroattiva rispetto a tale momento, non prevista dalla legge, non ha alcuna causa giustificatrice”.
Ed in contrasto con tali principi, aveva ritenuto il Tribunale, nel caso in questione, l' aveva revocato CP_1 le agevolazioni contributive concesse alla dal marzo del 2015 al 2018 emettendo le relative CP_3 note di rettifica e, successivamente, gli AVA impugnati, senza considerare che l'irregolarità contributiva della ricorrente, tuttavia, si era realizzata solo nel 2017 con il mancato pagamento dell'AVA 7535 del 2017, irregolarità non sanata entro il termine di cui all'invito a regolarizzare e che quindi la revoca delle agevolazioni poteva operare solo dal 2017 in poi, e non per i precedenti anni 2015 e 2016, in merito ai quali non era emersa, neppure in allegazione, alcuna irregolarità contributiva della che potesse CP_3 giustificare la revoca delle agevolazioni contributive.
In assenza di contrarie e diverse allegazioni o elementi, il Tribunale aveva infatti ritenuto di poter affermare, quantomeno in via presuntiva, che l'AVA 7535 del 2017, emesso per omesse denunce mensili, fosse riferito a contribuzione del 2017, tanto più che nell'invito a regolarizzare in relazione all'inadempienza dell'AVA era genericamente indicato, come periodo di riferimento, il “2017” (anno della cartella/avviso) senza ulteriori indicazioni circa diversi periodi ed che in alcun modo era, dunque, possibile risalire a eventuali irregolarità contributive precedenti e/o riguardanti gli anni 2015 e 2016, per i quali pertanto non poteva operare la revoca e non era dovuta la maggiore contribuzione richiesta in dipendenza della “ridetta ingiustificata revoca”.
Sulla scorta di tali premesse il Tribunale aveva, quindi, parzialmente annullato gli avvisi di addebito impugnati, per la parte riferita alla contribuzione richiesta per gli anni 2015-2016, accogliendo in parte l'opposizione della società, dichiarando invece dovute le somme richieste per la contribuzione degli anni
2017-2018 alle quali era stata legittimamente applicata la revoca delle agevolazioni contributive, integralmente compensando tra le parti le spese di lite sia in ragione della soccombenza reciproca sia in ragione della particolarità della questione oggetto di causa e del fatto che l'orientamento giurisprudenziale in merito si era formato e consolidato solo recentemente. CP_ Avverso la sentenza hanno proposto appello l' e la CP_2
La società ha resistito. CP_3
* CP_ Con un unico motivo di appello l e la hanno lamentato “violazione e/o falsa applicazione CP_2 dell'art. 1, comma 1175 della l. 296/06, in combinato disposto con gli artt. 115 cpc e 2697, 2727 e 2729
c.c.”.
6 Più precisamente, hanno dedotto gli appellanti, la sentenza, inappuntabile ove aveva dichiarato dovuta la CP_ contribuzione richiesta dall per gli anni 2017 e 2018, era meritevole di riforma nella parte in cui aveva dichiarato non dovuta la contribuzione relativa agli anni 2015 e 2016.
Il Tribunale non aveva, infatti, tenuto conto del fatto che il documento di regolarità contributiva (RC) stabiliva, nel momento della sua emissione, la regolarità dell'azienda anche per i periodi precedenti e che ai fini del rilascio di tale documento per agevolazioni si consideravano, a posteriori, le inadempienze presenti al momento della richiesta, come era accaduto nel caso di specie in cui tale documento risaliva al
2 febbraio 2018 e nel medesimo si erano considerate tutte le irregolarità presenti a tale data.
Di conseguenza la verifica che aveva portato all'emissione di un RC negativo, hanno dedotto gli appellanti, aveva esteso i suoi effetti a tutti i periodi precedenti, come peraltro dedotto fin dal principio dall'istituto, al momento della costituzione in giudizio nei due procedimenti di opposizione, nei quali si era precisato che i provvedimenti opposti erano riferiti a “note di rettifica per il periodo 08/2015-02/2018, emesse per addebito delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge 296 del 27.12.2006”, che avevano portato al RC non regolare dal 2 febbraio 2018, a conferma delle irregolarità rilevate per i periodi da agosto 2015 a febbraio 2018, sanate tardivamente e fino all'integrale pagamento dei DM arretrati, coinvolgendo la revoca dei benefici tutto il periodo di accertata irregolarità (in tal senso le difese riportate alle pagine 2 e 4 della memoria depositata nel procedimento RACL n. 3322 del 2018 e così pure alla pagina
4 del giudizio iscritto con il RACL n. 4836 del 2018), circostanza questa confermata nelle note di rettifica prodotte da controparte, in gran parte sottese all'avviso di addebito ancora qui contestato (doc. 2 e 2.3).
Da tale documentazione emergeva, infatti, che l'avviso di addebito n. 32520180002861472-000 ancora controverso, scaturito dal RC per agevolazioni “non regolare” del febbraio 2018 (come peraltro il provvedimento n. 32520180003449089-000, riferito al 2018), comprendeva tutte le note di rettifica relative ai periodi da agosto 2015 a novembre 2017, mentre la società, a fronte della specifica allegazione dell'istituto secondo cui erano state contestate alla per tutto il periodo da agosto Parte_1
2015 a febbraio 2018, rilevate nel 2018, e non sanate tempestivamente, non solo non aveva ritualmente contestato quanto dedotto dall'ente, ma nemmeno aveva fornito elementi idonei a comprovare la propria correttezza contributiva e l'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata per quel periodo e si era invece limitata ad affermare, in termini tutt'altro che specifici, il proprio diritto ai predetti benefici in contrasto con l'onere probatorio a suo carico in materia di agevolazioni, in relazione alle quali sarebbe stato suo onere “allegare specificamente e quindi dimostrare la sussistenza di una causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione nella misura ordinaria”, eventualmente anche per presunzioni.
In definitiva, hanno rilevato gli appellanti, tenuto conto delle difese delle parti e della documentazione versata in atti anche dall'opponente, alla luce del corretto riparto dell'onere probatorio ed in applicazione del principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri della prova che governa il rito del lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare integralmente le avverse opposizioni in quanto fondate su generiche ed apodittiche allegazioni.
Né, in difetto di specifica allegazione dei fatti da parte dell'opponente, era possibile ricorrere alla prova
7 presuntiva, tanto più alla luce della circostanza di fatto dedotta dall che, ai fini del RC per CP_5 agevolazioni, dovessero essere considerate tutte le inadempienze presenti al momento della richiesta di rilascio del RC e quindi anche quelle relative ai precedenti periodi, come avvenuto nel caso di specie.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso di addebito 32520180002861472000 era relativo alla posizione contributiva dell'intimata sin dall'agosto 2015, ovvero alle note di rettifica per il periodo da agosto 2015 a novembre 2017 dalla medesima prodotte (doc.ti 2 e 2.3 prodotti da controparte nel primo procedimento iscritto), tanto da non potersi condividere il ragionamento del Tribunale che l'avviso di addebito 7535 del
2017, emesso per omesse denunce mensili, fosse riferito a contribuzione del 2017 e non consentisse perciò di risalire a irregolarità contributive precedenti, ovvero riguardanti gli anni 2015 e 2016, perché tale affermazione non considerava la documentazione prodotta in causa e le ricordate specifiche affermazioni CP_ dell'istituto, dalle quali emergeva chiaramente la veridicità delle circostanze dedotte dall
*
L'appello è fondato. CP_ E' ancora controverso in causa, in ragione dell'unico motivo di censura formulato dall' e dalla CP_2
il recupero delle agevolazioni per gli anni 2015 e 2016 e resta quindi da comprendere se il Tribunale,
[...] CP_ nel valutare la pretesa dell' per tali due annualità, abbia o meno applicato la normativa richiamata nella sentenza alla luce di una corretta ricostruzione degli oneri probatori che gravano sulle parti in ipotesi quale quella di specie, delle reciproche allegazioni e delle risultanze della documentazione prodotta. CP_ Va, peraltro, preliminarmente evidenziato che la sentenza risulta impugnata in via esclusiva dall e dalla e con riferimento alla contribuzione richiesta per gli anni 2015 e 2016, con riguardo alla quale CP_2 soltanto il primo giudice ha annullato, in parte, gli avvisi di addebito impugnati, dichiarando invece dovuta la contribuzione per gli anni 2017 e 2018 e confermando perciò i predetti avvisi di addebito relativamente a tali periodi, con decisione non censurata sul punto dalla società e quindi ormai definitiva per tali due anni
2017 e 2018.
E poiché il ragionamento del primo giudice è fondato sulla ritenuta esclusione nel caso di specie dell'operatività della sanatoria di cui all'art. 7 del DM 24 0ttobre 2007 (ma si veda anche l'art. 4 del DM
30 gennaio 2015), da cui è scaturita la revoca delle agevolazioni concesse, per non avere onorato la società CP_ le inadempienze segnalate dall' con l'invito a regolarizzare ricevuto il 5 febbraio 2018 entro il termine fissato, che la società non ha contestato per le annualità 2017 e 2018 ritenute dovute dal Tribunale, anche sotto tale aspetto la sentenza risulta ormai incontrovertibile, restando solo da valutare se tale esclusione di operatività della sanatoria possa essere riferita anche agli anni 2015 e 2016.
Ciò premesso appare opportuno ricordare che, come già rilevato dal primo giudice, risulta pacifico in causa che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione, e specificamente quello riferito a note di rettifica per gli anni 2015 e 2016 ancora qui controverso, ovvero l'avviso di addebito n. 32520180002861472000 (note di CP_ rettifica da agosto 2015 a novembre 2017) citato dall' nell'atto di appello, sono stati emessi in ragione della revoca delle agevolazioni fiscali sulla contribuzione del dipendente di cui la società Persona_2 aveva goduto nel triennio 2015-2018.
8 E' anche pacifico che, a seguito di interrogazione nel portale “RC on line” effettuata in data 2 febbraio CP_ 2018 dall' nei confronti della società opponente, fosse stato emesso RC non regolare “per irregolarità nel versamento di contributi ad accessori per l'importo di Euro 972,93” riferito a “Gestione Datori di lavoro con dipendenti” e che in seguito a tale accertamento fosse stato inviato alla società, in data 5 febbraio
2018, un invito a regolarizzare, che richiamava l'art. 4, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, essendo state rilevate irregolarità contributive per 457,00 euro oltre sanzioni, riferite ad “inadempienza aperta” per il mese di novembre 2017 e per 972,93 euro riferite ad un avviso di addebito emesso nel 2017 con il n. 5775 per denunce mensili non pagate, la cui regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, così come è pacifico che a seguito della notifica di tale invito la società avesse tempestivamente sanato soltanto il mancato pagamento del DM 10 di novembre
2017 e che avesse invece tardivamente saldato, oltre il termine stabilito, il pagamento dell'avviso di addebito 7535 del 2017, effettuato con richiesta di rateizzazione, solo in data 13 aprile 2018.
La società non ha, peraltro, ritenuto opportuno produrre l'avviso di addebito n. 5775 del 2017, a dire il vero nemmeno citato nei due ricorsi in opposizione, nei quali ha altresì del tutto ignorato quanto accaduto da CP_ febbraio 2018 a seguito delle verifiche amministrative operate a suo carico dall' attraverso il portale
“RC On Line”, senza offrire in merito spiegazione alcuna, benchè si trattasse di circostanze di fatto dirimenti dato che avevano portato all'emissione delle citate note di rettifica e degli avvisi di addebito opposti e benchè il secondo ricorso sia stato proposto a distanza di quattro mesi dall'altro, ovvero il 10 CP_ dicembre 2018, cioè quando già da due mesi l si era costituito nel giudizio iscritto al RACL n.
3322/2018 ed aveva dettagliatamente ricostruito il proprio operato (costituzione per la fase cautelare del 11 ottobre 2018 e per la fase di merito del 13 novembre 2018).
Anche con il secondo ricorso in opposizione, depositato a distanza di quattro mesi dall'altro, la società si è infatti limitata – senza prendere affatto posizione sui fatti che avevano caratterizzato la fase amministrativa, CP_ e già emersi nel precedente giudizio a seguito delle costituzione dell' che non poteva più ignorare - a CP_ ribadire quanto a suo tempo genericamente lamentato con il primo ricorso ovvero che l avesse formato gli avvisi di addebito contestati senza considerare l'esonero contributivo richiesto per tre anni, ai sensi della legge 190 del 2014, sulla base di numerose note di rettifica inviate nel corso del triennio durante il quale l'opponente godeva di tale beneficio contributivo e alle quali aveva fatto seguito, nel corso del triennio, il pagamento di quanto dovuto, seppure con qualche non significativo ritardo, senza tenere conto quindi della piena vigenza del regime agevolativo, illegittimamente chiedendo il contributo per intero, maggiorato delle sanzioni, senza avere adottato nessun provvedimento di revoca per qualsivoglia motivo, come avrebbe dimostrato il fatto che il 16 aprile 2018 fosse stato emesso per la società un RC regolare, che attestava l'assenza di qualsivoglia pendenza nei confronti dell'istituto.
E a fronte di tali scarne allegazioni, ad entrambi i ricorsi in opposizione la società ha accompagnato la produzione di una copia degli avvisi di addebito impugnati (doc. 1) e delle note di rettifica per il triennio
2015-2018 (doc. 2), nonché della copia del fascicolo elettronico estratto dal cassetto fiscale della società recante attestazione dei versamenti effettuati triennio, risalente alla data del 3 agosto 2018 ovvero dopo
9 l'avvenuta, seppure tardiva, regolarizzazione, (doc. 3) e del RC on line regolare al 16 aprile 2018 (doc.
4), anche questo successivo alla tardiva regolarizzazione. CP_ L' invece, fin dalla costituzione nel primo giudizio iscritto con il RACL n. 3322/2018 (ma analoghe difese ha formulato nel secondo giudizio iscritto con il RACL n. 4836/2018), ha chiarito la procedura seguita per giungere all'emissione degli avvisi di addebito opposti, precisando di avere riscontrato in data
2 febbraio 2018 omissioni contributive relative, tra le altre, al citato AVA 7535 del 2017 per denunce mensili in precedenza non pagate, imputate quindi ad omissioni contributive già rilevate a suo tempo, con note di rettifica emesse nel triennio in contestazione, a partire da agosto 2015, alle quali, come riconosciuto dalla stessa società, aveva fatto seguire il pagamento di quanto dovuto seppure “con qualche, non significativo, ritardo”.
Ed ha anche precisato che quando, in data 5 febbraio 2018, era stato notificato a l'invito a CP_3 regolarizzare nel termine di quindici giorni, il riferimento era a tale avviso di addebito del 2017, emesso CP_ con il n. 5775 per denunce mensili non pagate, per un arco temporale che era stato dall' riferito al periodo da agosto 2015, cioè quello nel quale si erano verificate le irregolarità riscontrate dalle interrogazioni del portale RC On line, rilevando fin da tale data la presenza di note di rettifica emesse con
“causale addebito ai sensi dell'art. 1 legge 296 del 2006”, che la società aveva regolarizzato solo tardivamente, come dalla medesima ammesso, tanto da portare alla definizione in quel momento, proprio per i riscontrati mancati pagamenti delle denunce mensili, di un RC con esito non regolare e a motivare la conferma dell'irregolarità per tali periodi, e fino al mese di febbraio 2018, con emissione prima di note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite in tale complessivo periodo in cui non vi era appunto la regolarità indicata e successivamente degli avvisi di addebito oggetto di opposizione in questo giudizio. CP_ L' ha quindi allegato fin dal principio di avere accertato irregolarità contributive nel triennio da agosto
2015 a febbraio 2018, non sanate nei termini concessi, come previsto dalla specifica normativa di settore, da cui era conseguita la decadenza dal beneficio delle agevolazioni contributive, decorrente dal momento in cui si era verificata l'omissione contributiva, seppure riscontrata a posteriori, nel 2018, riferita appunto nel giudizio al periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 in ragione delle consultazioni del fascicolo elettronico della società e con conseguente emissione delle relative note di rettifica per il recupero di quanto indebitamente fruito nel periodo in cui era stata riscontrata l'irregolarità, seguita da emissione del RC negativo nel mese di febbraio 2018, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nella ricostruzione della vigente normativa operata alle pagine 3 e 4 della sentenza, non impugnata sul punto, che ha infatti escluso l'operatività della sanatoria prevista, richiamando in proposito la legge 296 del 2006 e il DM 24 ottobre
2007 all'articolo 7, seppure limitandola agli anni 2017 e 2018.
A fronte di tale specifica allegazione effettuata fin dal principio dall , supportata dalle stesse note di CP_5 rettifica prodotte dalla controparte, riferite appunto al periodo da agosto 2015 a febbraio 2018 ovvero ad inadempienze rilevate nel 2018, ma riferite ad anni precedenti, e non sanate tempestivamente per quanto sopra detto, il primo giudice ha infatti ritenuto corretta la revoca delle agevolazioni contributive per gli anni
10 2017 e 2018, ma non per gli anni 2015 e 2016, ritenendo che l'irregolarità contributiva fosse stata dimostrata CP_ dall' solo dal 2017 per effetto del mancato pagamento di un AVA a tale anno riferito, irregolarità non sanata entro il termine di cui all'invito a regolarizzare, che faceva venir meno quindi le agevolazioni contributive solo da tale data.
E ciò in quanto secondo il Tribunale, a fronte della circostanza, ricavabile in via quantomeno presuntiva, CP_ da tale avviso di addebito del 2017 che la relativa pretesa fosse riferita ad omissioni del 2017, l' non aveva allegato e dimostrato che lo stesso fosse invece riferibile ad irregolarità contributive precedenti al
2017, riguardanti gli anni 2015 e 2016.
Ed essendo consentita la revoca delle agevolazioni solo dal momento in cui viene accertata l'irregolarità contributiva, trattandosi di revoca che trova la sua origine, la sua causa e la sua giustificazione proprio nell'irregolarità contributiva ed inizia quindi ad operare dal momento in cui è sorta l'irregolarità contributiva, posto che era rimasta indimostrata nel caso di specie l'esistenza di irregolarità con riferimento agli anni 2015 e 2017, nulla era dovuto per tali anni, e ciò per difetto di allegazione e prova da parte CP_ dell
Ebbene tale impostazione del primo giudice non può essere condivisa dal collegio, che ritiene corrette le CP_ censure dell in merito alla errata valutazione della normativa di riferimento per effetto di una errata considerazione da parte del Tribunale degli oneri probatori delle parti e la sentenza frutto di un non corretto riparto dell'onere probatorio.
Vertendosi in materia di agevolazioni contributive era, infatti, onere della società, a fronte delle irregolarità CP_ contestate dall' per il periodo da agosto 2015 a febbraio 2018, seppure rilevate nel 2018, come ricavabile dalle note di rettifica in atti, e non sanate tempestivamente, non solo contestare nello specifico quanto dedotto dall'ente previdenziale, e dal medesimo documentato, ma anche fornire tutte le allegazioni necessarie per comprovare la correttezza del proprio operato e l'esistenza dei presupposti per il godimento dell'agevolazione invocata per tutto quel periodo, contestando nello specifico la prospettazione dell'istituto e facendo quindi sorgere nello stesso i relativi oneri di contestazione e prova, ed invece si è CP_3 limitata a formulare, con i ricorsi in opposizione, generiche censure - ignorando quanto accaduto nella fase amministrativa da febbraio 2018 e quanto rappresentato dall'istituto con la costituzione in giudizio - non idonee a superare quanto sostenuto e documentato dall'istituto e nemmeno a far ritenere che fosse presuntivamente provata in causa, come ritenuto dal primo giudice, l'inesistenza di irregolarità riferite agli C.F. anni 2015 e 2016, ricavabile dalla circostanza che l'AVA fosse stato emesso nel 2017, per omesse denunce mensili, e fosse quindi, presuntivamente, correlato a contribuzione del 2017. CP_ In realtà l aveva fin dal principio allegato che il RC non regolare del febbraio 2018 aveva preso in considerazione tutte le inadempienze presenti al momento in cui era stato richiesto nel fascicolo informatico, che riguardavano anche periodi precedenti al 2018, decorrenti da agosto 2015, tanto più che di norma gli avvisi di addebito vengono emessi dall'Istituto per pretese contributive riferite ad annualità precedenti.
E la circostanza che a tali annualità precedenti, nel difendersi in giudizio, si fosse fin dal principio riferito
11 CP_ l che aveva anche emesso in merito congruenti e dettagliate note di rettifica, è significativa se si considera che in merito la società non ha mosso contestazione alcuna, non supportando con adeguata documentazione le proprie affermazioni ed anzi producendo le citate note di rettifica riferite appunto ai periodi di inadempienza contributiva rilevati dall'istituto dal fascicolo telematico della società, che pur precedenti risultano appunto riferite al momento in cui, nel 2018, era stata accertata, attraverso la consultazione del fascicolo telematico, l'irregolarità contributiva da agosto 2015, in quel momento esistente,
e non sanata tempestivamente, il cui inizio di operatività era stato collegato dall , proprio in linea CP_5 con quanto affermato dal primo giudice, al momento in cui era sorta l'irregolarità contributiva, ovvero a quello riportato nelle note di rettifica emesse da agosto 2015 a febbraio 2018, che attestavano per tale periodo l'irregolarità contributiva.
E da ciò era scaturita l'emissione del RC interno negativo - che riveste valore di accertamento di una irregolarità, che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi, necessariamente ex post, benché privo di valore retroattivo (cfr. Cass. 12591/2024 e n. 30723/2024) - perché l'azienda non aveva la necessaria regolarità contributiva a quella data, accertata cioè nel febbraio 2018 ma con riferimento a periodi risalenti, decorrenti dal 2015, rilevando perciò la persistenza di una situazione di irregolarità contributiva, supportata CP_ dalle note di rettifica emesse, con conseguente sussistenza del diritto dell di procedere, a partire da quando aveva riscontrato la situazione di irregolarità, a revocare gli sgravi contributivi concessi e per il periodo di perdurante irregolarità contributiva, circoscritto erroneamente ai soli anni 2017 e 2018 dal primo giudice, che ha dovuto infatti in proposito ricorrere ad un non fondato ragionamento presuntivo, e non ai precedenti anni 2015 e 2016 ai quali anche erano invece riferite le irregolarità riscontrate nel portale e le note di rettifica, senza considerare cioè gli oneri probatori gravanti sulla società, che avrebbe dovuto CP_ specificamente contrastare la pretesa dell' dimostrando in causa la sussistenza del proprio diritto a tali agevolazioni, supportando la propria regolarità contributiva per il periodo contestato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. 296/2006, che detta la regola della necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, da cui non è possibile prescindere ed in ragione del quale il riconoscimento delle agevolazioni in contestazione risulta subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, (cfr. Cass. n. 27107/2018 e le successive conformi).
Ed invece la società, che pure aveva fatto genericamente riferimento alla circostanza che nel corso del triennio fossero state emesse “numerose note di rettifica”, alle quali era sempre seguito il pagamento di quanto dovuto, seppure con qualche significativo ritardo, si era limitata ad affermare di avere diritto ai predetti benefici per il triennio controverso, senza specificare alcunchè in merito alle specifiche irregolarità rilevate.
E posto che grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, tra i quali è compresa anche la regolarità contributiva, come non avvenuto nel caso di specie per quanto sopra precisato, non risulta neppure dirimente il rilascio successivo di un RC con esito positivo, in questo caso dal 16 aprile 2018,
12 cioè dopo le tardive regolarizzazioni effettuate per il periodo agosto 2015-febbraio 2018, che nulla dice circa la sussistenza del diritto alle agevolazioni invocate nel periodo e nei termini esposti, avendo peraltro CP_ l ben spiegato, al momento della costituzione nel secondo giudizio instaurato, che il rilascio del RC positivo nel mese di aprile 2018 si spiegava agevolmente con la circostanza che la pendenza di un ricorso giurisdizionale o amministrativo rappresentasse la condizione affinché la sussistenza di crediti dell'istituto previdenziale non ostasse al rilascio di un RC regolare, rilevando anche la circostanza che il RC positivo non potesse tener conto, ratione temporis, dell'inadempienza sottesa agli avvisi di addebito oggetto di controversia, tanto più alla luce della dilazione qualche giorno prima accolta dall'agente della riscossione
(13 aprile 2018), se si considera che il RC ha valenza temporale e certifica la situazione nel breve periodo
(in tal senso l'art. 8 del DM del 24 ottobre 2007 allegato agli atti).
L'appello, in ragione di tali considerazioni, va quindi accolto e la sentenza, che non è per il resto impugnata, va in parte riformata, rigettando integralmente i ricorsi riuniti, proposti avverso gli avvisi di addebito n.
32520180002861472000, n. 32520180002861573000 (RACL 3322/2018), n. 32520180003449089000, n.
32520180003449190000 e n. 32520180003496708000 (RACL n. 4836/2018) e dichiarando perciò dovuta la contribuzione con i medesimi richiesta anche per gli anni 2015 e 2016.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto del complessivo andamento della lite e della peculiarità e complessità della questione trattata in fatto e in diritto, appare al collegio giustificato disporne la compensazione per intero tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 923 del 6/11/2020 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, rigetta i ricorsi in opposizione riuniti avverso gli avvisi di addebito n. 32520180002861472000, n. 32520180002861573000
(RACL 3322/2018), n. 32520180003449089000, n. 32520180003449190000 e n. 32520180003496708000
(RACL 4836/2018), dichiarando dovuta la contribuzione con i medesimi richiesta non solo per gli anni
2017 e 2018, ma anche per gli anni 2015 e 2016.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cagliari, 5 dicembre 2025
La Presidente relatrice
AR IS SC
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