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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/09/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NZ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NZ-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice (Gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG N 970 /2017 vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...]L, Parte_1 C.F._1
NZ, per la cartella di pagamento n. 092 2016 00094234 66;
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Traversa via Giardino n.7, in qualità di erede della sig.ra (C.F. Persona_1
), per la cartella di pagamento n. 092 2016 00094254 86 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano ZOTTA giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati sito in via Cavour 27 NZ presso lo studio del difensore.
ATTORI E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Salvatore De Bonis giusta procura a margine dell'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato in NZ alla via Sabbioneta, 42 presso lo studio del difensore
CONVENUTO Nonché
– Agente della riscossione con sede in Controparte_2
NZ, in persona del legale rappresentante p.t., CONVENUTO – non costituito
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, formulando opposizioni distinte tra loro, hanno impugnato le cartelle di pagamento, distintamente indicate innanzi e emesse da
[...]
VI di NZ ( odierna Controparte_3 [...]
) nei loro confronti e depositate in atti, con le quali si precettava a Controparte_4 ciascun attore il pagamento, in favore del , di somme a titolo di Controparte_1 canoni di “natura enfiteutica”, per gli anni 2007-2012, in relazione alle particelle nella disponibilità di ognuno di loro indicate sulle rispettive cartelle e considerate “allodio affrancabile”. Nelle opposizioni, gli attori, articolando molteplici motivi a supporto della domanda e in contestazione della pretesa creditoria e chiedevano l'annullamento di ogni cartella emessa rispettivamente nei confronti di ciascun opponente. In particolare, gli attori si opponevano alla pretesa creditoria sostenendo che il
[...]
non aveva alcun titolo per richiedere i canoni e censi, non avendo mai costituito, CP_1 in qualità di concedente, né con loro né con i loro rispettivi danti causa, alcun rapporto di enfiteusi. Inoltre, deducevano l'usucapione ultraventennale nonché l'estinzione dei canoni enfiteutici vantatati per intervenuta prescrizione. Si costituiva il , che con molteplici argomentazioni, contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie, e, comunque, nelle note ex art 183 cpc esponeva che il aveva CP_1 provveduto in autotutela allo sgravio delle cartelle opposte e al loro discarico e depositata relativa documentazione. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'azione perché intempestiva stante la notifica delle cartelle avvenuta il 1 e 2 febbraio 2016 e le opposizioni erano state tutte notificate tra il 10-14 marzo 2017 e iscritte il 16.03.2017, quindi oltre i trenta giorni. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta e comunque ed in ogni caso la pronuncia di rigetto dell'opposizione. Va subito evidenziato che in ogni caso l'eccezione sollevata dal predetto ente convenuto non è fondata. Nel caso di specie la domanda è tempestiva posto che la stessa deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ad esecuzione non ancora iniziata ex art 615 cpc perché la materia del contendere riguarda proprio l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente al pagamento di un canone o di una prestazione pecuniaria e alla sua corretta determinazione fondata sull'esistenza di un rapporto di natura enfiteutica su un suolo originariamente appartenente al demanio comunale e assegnato o ceduto ( cd. allodio) ad un privato con l'onere di versare un canone. L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., non è, infatti, assoggettata al rispetto di termini di decadenza e può essere proposta fino alla definizione del processo esecutivo con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione della somma pignorata o della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, circostanza questa non ancora verificatasi nel caso in esame. Non si costituiva in giudizio , ora Controparte_5 [...]
, di NZ, regolarmente citata, Controparte_6 Tanto premesso, vi è da rilevare che la pretesa creditoria avanzata dall'ente comunale con le cartelle di pagamento impugnate, era già stata oggetto di un avviso di pagamento emesso dal responsabile dell'area tecnica del nei confronti delle stesse parti CP_1 CP_1 attrici, con i quali era stato evidenziato che le somme da versare erano dovute a titolo di canoni di “natura enfiteutica” disciplinati dalla legge n. 1766/1927 e dal Regio Decreto n.332/1928. In particolare, nel già menzionato avviso veniva rappresentato che il Comune di Pietragalla, quale concedente, aveva costituito in passato diversi rapporti di natura enfiteutica mediante la cessione di terre civiche (terreni demaniali) a lavoratori agricoli (enfiteuti o livellari) con l'imposizione di un canone (livello o censo) di natura enfiteutica. Gli usi civici, retaggio di una società feudale e immediatamente post-feudale, rappresentano una categoria giuridica difficilmente inquadrabile all'interno degli istituti giuridici moderni, così, specie in dottrina, si è scritto di diritti collettivi d'uso, di condomini per facoltà separate e quant'altro. Attraverso tale uso della terra intere collettività avevano tratto il loro sostentamento, nonostante il dominio del latifondista (già signore feudale) su ampie aree del territorio agricolo. Nel diciannovesimo secolo, venuto meno definitivamente il controllo feudale, divisi i vasti latifondi fra più proprietari terrieri ed avviati metodi moderni di sfruttamento agricolo, la piena permanenza in vita dei diritti d'uso civico fu ritenuta incompatibile con le esigenze della modernità, in quanto d'ostacolo al pieno sfruttamento agricolo, creando pesi di natura reale esercitabili da una intera collettività, non sempre esattamente identificabile, e serie difficoltà alla libera circolazione dei possedimenti. Da qui le leggi eversive della feudalità (L. 01 settembre 1806, art. 32 R.D. 03 dicembre 1808, art. 182 L. 12 dicembre 1816, art. 1 R.D. 03 luglio 1861), in forza delle quali la proprietà venne trasferita al momento dell'ordinanza di quotizzazione, e contemporaneamente venne imposto un canone di natura enfiteutica, analogo al canone imposto nelle ordinanze di legittimazione, affrancabile con provvedimento comunale. Tali leggi avevano lo scopo di liquidare gli usi civici così come anche la successiva legge n. 1766 del 16/6/1927 e il regolamento d'attuazione, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. La liquidazione era praticata mediante scorporo di una parte del fondo da assegnare in piena proprietà alla collettività che vanta l'uso civico, oppure attraverso il compenso di un canone enfiteutico, posto a carico del proprietario del fondo, che così si liberava dell'onere dell'uso civico. La controversia relativa all'occupazione di terre ad uso civico, nella quale il privato, come nel caso in esame, contesti la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da esso dovuti nonché la determinazione dei canoni medesimi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario a norma dell'art 5, comma 2, L. n.1034/1971 ( come modificato dall'art. 33 del Dlgs n.80/1998), essendo in discussione il diritto soggettivo perfetto del destinatario a non essere sottoposto, da parte dell'ente pubblico, all'imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge ed a far valere l'eventuale avvenuto adempimento della relativa obbligazione ( v. Cass. S.U. n. 16165/2002; SU n.9286/2004; Cass. Sez. U. n. 12164/1993; n. 10383/1993; n. 5974/1991). La materia del contendere nel caso concreto riguarda proprio l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente al pagamento di un canone o di una prestazione pecuniaria e alla sua corretta determinazione fondata sull'esistenza di un rapporto di natura enfiteutica su un suolo originariamente appartenente al demanio comunale e assegnato o ceduto ( cd. allodio) ad un privato con l'onere di versare un canone. Nello specifico, il comune di Pietragalla ingiungeva a ciascun opponente il pagamento di una somma di denaro a titolo di “natura enfiteutica” ( così espressamente qualificato dallo stesso ente) in relazione alle particelle ivi descritte, sulla base del presupposto che le stesse siano detenute da ciascun attore a seguito di assegnazione senza che questi ultimi abbiano proceduto all'affrancazione (diventandone in tal modo pieni proprietari), circostanza questa che sarebbe emersa dalle verifiche documentali eseguite dall'ente. Orbene, dalla lettura dei provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione comunale, dall'esame delle cartelle di pagamento impugnate e dei suoi allegati, appare evidente che quest'ultimo abbia ingiunto il pagamento di una prestazione economica assimilabile al canone enfiteutico che, lungi dal costituire una pretesa di natura tributaria, rientra nella categoria entrata di natura di entrata patrimoniale. D'altra parte, la natura del diritto dei cittadini, titolari di terreni allodiali (essendo così espressamente qualificati dallo stesso ente pubblico nell'avviso di pagamento), è assimilabile a quella dell'enfiteusi. Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto, tutelabile in quanto tale davanti al giudice ordinario ( v. cass n.64/1997) In questa ottica si giustifica la formula legislativa che prevede l'imposizione, a carico dei fondi, di un "canone enfiteutico", che in tanto è - anche in termini di teoria generale - configurabile in quanto esiste un diritto reale di enfiteusi.
Ciò posto, passando ad esaminare le domande degli attori si ritiene che le stesse siano fondate per l'assorbente motivo dell'avvenuta iscrizione a ruolo dei censi e canoni in assenza di un titolo avente efficacia esecutiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate degli enti pubblici di natura patrimoniale e non tributaria subordinando la loro iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. Posto che le entrate per canoni di natura enfiteutica integrano entrate di natura non tributaria, il poteva affidare al concessionario del servizio di riscossione la CP_1 esazione delle stesse in via coattiva soltanto ove il relativo credito fosse derivato da un titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c., titolo che nel caso di specie manca con la conseguenza che il non avrebbe potuto riscuotere tramite ruolo i CP_1 canoni non evasi. Alla luce delle precedenti considerazioni, con assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione, le domande meritano accoglimento e le cartelle impugnate devono essere annullate. Nel caso di specie, vi è dichiarazione del , documentata, che stesse Controparte_1 cartelle sono state già in autotutela sgravate dallo stesso ente, , ma di fatto lo sgravio documentato si appalesa per somme inferiori a quelle documentate in ogni cartella e pertanto le stesse vanno annullate nelle somme residue. La obiettiva complessità delle questioni trattate, la innegabile controvertibilità delle stesse, l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali editi, l'avvenuto sgravio, almeno parziale, delle cartelle in autotutela nei confronti degli attori tutti, costituiscono eccezionali motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di NZ-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice ( Gop) Dott.ssa Mariella Elena Cirillo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Annulla tutte le cartelle di pagamento opposte;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso NZ lì 05.09.2025
Il Giudice (Gop)
Dott.ssa Mariella Elena Cirillo