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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14138/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14138/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIZZI MASSIMILIANO, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PIRAINO ANGELO, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2198/2017 del 03/05/2017, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 40.433,02, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza del credito traente origine dal contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice ingiunta con , oggetto di una plurima operazione di CP_2 cessione in blocco. pagina 1 di 11 A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: 1) il “difetto di legittimazione attiva” della ricorrente, denunciando la carenza di prova dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa in tutti i suoi passaggi;
2) la violazione della normativa antiusura, stante la pattuizione di interessi usurari;
3)
l'illegittimità della richiesta di pagamento anche di importi a suo tempo versati dalla debitrice ingiunta alla originaria mutuante (per n. 17 rate). CP_2
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
II. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta, nel contestare le avverse eccezioni, ha rettificato l'entità della pretesa creditoria (dando atto dell'effettivo pagamento, da parte della ingiunta, di n. 17 rate del finanziamento)
e ha dunque chiesto la condanna della opponente al pagamento del residuo debito di euro 24.999,21, oltre interessi.
III. – Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine giunta all'udienza del
26/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
IV. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
IV.1. – Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da nella dichiarata qualità Controparte_1 di cessionaria del credito vantato nei confronti della ingiunta per effetto del contratto di finanziamento dalla stessa stipulato con , rilevando, CP_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e censurando, in particolare, l'assenza, in atti, di specifica prova attestante “la cessione del rapporto de quo, in tutti i suoi passaggi”, stante la mancanza di documentazione comprovante “la plurima cessione e il pervenire in capo alla Controparte_1 dei diritti relativi al contratto in oggetto”.
[...]
Ora, giova evidenziare che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato con e posto a fondamento dalla pretesa monitoria, è stato CP_2 oggetto, secondo quanto prospettato dalla stessa opposta, di plurime cessioni in
pagina 2 di 11 blocco, unitamente ad altri rapporti giuridici, essendo stato ceduto da a CP_2
Locam, poi ad , in seguito a Npl Opportunities S.A. e, infine, alla odierna CP_3 opposta, con contratto di cessione del 17/11/2015, di cui è stato dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24/11/2015, come da estratto prodotto in atti.
Nel caso in esame, si è dunque in presenza di più cessioni in blocco succedutesi l'una alle altre (cc.dd. cessioni a catena). In tal caso, affinché l'ultimo cessionario dimostri la titolarità del credito vantato (nella specie, la ricorrente
[...]
è ovviamente necessario che offra la prova che ogni singola Controparte_1 cessione contempli il credito de quo, maturando la titolarità del credito del cessionario solo qualora il cedente sia effettivamente titolare, ab origine o per effetto di precedente cessione, del credito ceduto (così anche Cass. n.
17944/2023, per cui, in parte motiva, “Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, avrebbe ceduto il CP_4 credito alla questa lo avrebbe ceduto alla Società Parte_2
Sofigeco Crediti S.p.A.; quest'ultima, a sua volta, all'intimante Astore SPV S.r.l., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.”). Pertanto, anche qualora non venga provata una sola cessione del diritto di credito della serie si deve ritenere non assolta la dimostrazione della titolarità del medesimo diritto in capo al soggetto che assume essere l'ultimo cessionario.
Peraltro, le suddette operazioni di cessione rientrano fra quelle disciplinate dall'art. 4 della l. n. 130/1999 e dall'art. 58, commi 2 e 4, del d.gs. n. 385/1993, cui il suddetto art. 4, l. n. 130/1999, rinvia, secondo cui il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di modo che tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., derogandovi in parte qua, in ragione della complessità delle operazioni.
pagina 3 di 11 Ora, è noto che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 si occupa esclusivamente dell'aspetto relativo alla efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, ma non risulta idoneo a comprovare, altresì, la titolarità del suddetto diritto di credito in capo al cessionario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, l'opponente contesti l'inclusione della cessione del credito litigioso nell'ambito di quelli compravenduti in blocco.
In altri termini, la pubblicazione sulla Gazzetta non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non avendo valenza costitutiva né di sanatoria di eventuali vizi dell'atto sì da esulare dalla documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993,
n. 385, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016); peraltro, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
L'odierna opposta ha inteso comprovare la – contestata – vicenda traslativa producendo l'avviso relativo all'ultima operazione di cessione cronologicamente intervenuta (quella tra Npl Opportunities S.A. e e le Controparte_1
pagina 4 di 11 precedenti comunicazioni relative alle cessioni notificate alla debitrice ingiunta
(doc. 8 fasc. monitorio).
Così operando, tuttavia, la convenuta ha finito per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.
Invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Fermo quanto precede, si rileva inoltre che, nella recente Cass. n. 17944 del
2023, già citata, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato
pagina 5 di 11 che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il
pagina 6 di 11 relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi
pagina 7 di 11 allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto:
«In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
pagina 8 di 11 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Alla stregua dell'appena riportato, e qui condiviso, principio, si ritiene che benché gravata del corrispondente onere, non abbia Controparte_1 dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso dell'originaria contraente , posto che la sola descritta CP_2 documentazione dalla prima prodotta contestualmente al deposito del ricorso monitorio si rivela affatto inidonea a provare l'inclusione del credito azionato nella plurima operazione di cessione.
pagina 9 di 11 Invero, posto che le comunicazioni di cessione investono, come detto, il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, con riguardo all'ultima operazione traslativa intervenuta – l'unica per la quale è stato prodotto l'estratto dell'avviso della Gazzetta Ufficiale –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti ivi contenuta è affatto generica e inidonea a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti, annoverandosi tra i requisiti cumulativi ai quali dovevano sottostare i crediti ceduti la loro qualificazione quali crediti “non performing” (lett. e), acquistati da “rispettivamente in CP_5 data 27 dicembre 2013 e 30 gennaio 2015” (lett. f), a loro volta originati da precedenti operazioni traslative in forza di cessioni perfezionate nelle rispettive date ivi menzionate (lett. g) e meramente elencate, mancando un preciso riscontro sia in ordine alla citata classificazione che alla effettiva portata contenutistica della successione degli eventi traslativi, in difetto della specifica individuazione del perimetro complessivo delle operazioni realizzate, ossia, dell'oggetto dei singoli contratti, i quali sono stati solamente allegati dalla parte opposta, senza alcuna prova in ordine all'inclusione, di volta in volta, del credito controverso nelle varie operazioni di compravendita in blocco.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla convenuta (nell'ambito della quale non vi sono i contratti di cessione né, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto degli stessi eventualmente allegato ai medesimi), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio. Né sono stati offerti altri “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua
e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel
“blocco” dei rapporti ceduti in relazione a tutte le operazioni traslative menzionate dalla creditrice opposta (cfr. Cass. n. 24798 del 2020).
pagina 10 di 11 Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta opposta, l'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano conseguentemente assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
V. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedere in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, calcolati in base al valore della lite, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale della causa.
VI. – Non sussistono i presupposti soggettivi per l'applicabilità dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2198/2017 del 03/05/2017;
- AN la convenuta opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 286 per esborsi e in euro 6.713 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 15 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14138/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIZZI MASSIMILIANO, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PIRAINO ANGELO, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2198/2017 del 03/05/2017, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 40.433,02, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza del credito traente origine dal contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice ingiunta con , oggetto di una plurima operazione di CP_2 cessione in blocco. pagina 1 di 11 A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: 1) il “difetto di legittimazione attiva” della ricorrente, denunciando la carenza di prova dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa in tutti i suoi passaggi;
2) la violazione della normativa antiusura, stante la pattuizione di interessi usurari;
3)
l'illegittimità della richiesta di pagamento anche di importi a suo tempo versati dalla debitrice ingiunta alla originaria mutuante (per n. 17 rate). CP_2
L'opponente ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
II. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta, nel contestare le avverse eccezioni, ha rettificato l'entità della pretesa creditoria (dando atto dell'effettivo pagamento, da parte della ingiunta, di n. 17 rate del finanziamento)
e ha dunque chiesto la condanna della opponente al pagamento del residuo debito di euro 24.999,21, oltre interessi.
III. – Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine giunta all'udienza del
26/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
IV. – L'opposizione è fondata e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
IV.1. – Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da nella dichiarata qualità Controparte_1 di cessionaria del credito vantato nei confronti della ingiunta per effetto del contratto di finanziamento dalla stessa stipulato con , rilevando, CP_2 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e censurando, in particolare, l'assenza, in atti, di specifica prova attestante “la cessione del rapporto de quo, in tutti i suoi passaggi”, stante la mancanza di documentazione comprovante “la plurima cessione e il pervenire in capo alla Controparte_1 dei diritti relativi al contratto in oggetto”.
[...]
Ora, giova evidenziare che il credito nascente dal contratto di finanziamento stipulato con e posto a fondamento dalla pretesa monitoria, è stato CP_2 oggetto, secondo quanto prospettato dalla stessa opposta, di plurime cessioni in
pagina 2 di 11 blocco, unitamente ad altri rapporti giuridici, essendo stato ceduto da a CP_2
Locam, poi ad , in seguito a Npl Opportunities S.A. e, infine, alla odierna CP_3 opposta, con contratto di cessione del 17/11/2015, di cui è stato dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24/11/2015, come da estratto prodotto in atti.
Nel caso in esame, si è dunque in presenza di più cessioni in blocco succedutesi l'una alle altre (cc.dd. cessioni a catena). In tal caso, affinché l'ultimo cessionario dimostri la titolarità del credito vantato (nella specie, la ricorrente
[...]
è ovviamente necessario che offra la prova che ogni singola Controparte_1 cessione contempli il credito de quo, maturando la titolarità del credito del cessionario solo qualora il cedente sia effettivamente titolare, ab origine o per effetto di precedente cessione, del credito ceduto (così anche Cass. n.
17944/2023, per cui, in parte motiva, “Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, avrebbe ceduto il CP_4 credito alla questa lo avrebbe ceduto alla Società Parte_2
Sofigeco Crediti S.p.A.; quest'ultima, a sua volta, all'intimante Astore SPV S.r.l., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.”). Pertanto, anche qualora non venga provata una sola cessione del diritto di credito della serie si deve ritenere non assolta la dimostrazione della titolarità del medesimo diritto in capo al soggetto che assume essere l'ultimo cessionario.
Peraltro, le suddette operazioni di cessione rientrano fra quelle disciplinate dall'art. 4 della l. n. 130/1999 e dall'art. 58, commi 2 e 4, del d.gs. n. 385/1993, cui il suddetto art. 4, l. n. 130/1999, rinvia, secondo cui il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di modo che tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., derogandovi in parte qua, in ragione della complessità delle operazioni.
pagina 3 di 11 Ora, è noto che l'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 si occupa esclusivamente dell'aspetto relativo alla efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, ma non risulta idoneo a comprovare, altresì, la titolarità del suddetto diritto di credito in capo al cessionario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, l'opponente contesti l'inclusione della cessione del credito litigioso nell'ambito di quelli compravenduti in blocco.
In altri termini, la pubblicazione sulla Gazzetta non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, non avendo valenza costitutiva né di sanatoria di eventuali vizi dell'atto sì da esulare dalla documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993,
n. 385, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016); peraltro, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
L'odierna opposta ha inteso comprovare la – contestata – vicenda traslativa producendo l'avviso relativo all'ultima operazione di cessione cronologicamente intervenuta (quella tra Npl Opportunities S.A. e e le Controparte_1
pagina 4 di 11 precedenti comunicazioni relative alle cessioni notificate alla debitrice ingiunta
(doc. 8 fasc. monitorio).
Così operando, tuttavia, la convenuta ha finito per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.
Invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Fermo quanto precede, si rileva inoltre che, nella recente Cass. n. 17944 del
2023, già citata, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato
pagina 5 di 11 che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il
pagina 6 di 11 relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi
pagina 7 di 11 allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto:
«In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
pagina 8 di 11 essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Alla stregua dell'appena riportato, e qui condiviso, principio, si ritiene che benché gravata del corrispondente onere, non abbia Controparte_1 dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso dell'originaria contraente , posto che la sola descritta CP_2 documentazione dalla prima prodotta contestualmente al deposito del ricorso monitorio si rivela affatto inidonea a provare l'inclusione del credito azionato nella plurima operazione di cessione.
pagina 9 di 11 Invero, posto che le comunicazioni di cessione investono, come detto, il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, con riguardo all'ultima operazione traslativa intervenuta – l'unica per la quale è stato prodotto l'estratto dell'avviso della Gazzetta Ufficiale –
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti ivi contenuta è affatto generica e inidonea a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti, annoverandosi tra i requisiti cumulativi ai quali dovevano sottostare i crediti ceduti la loro qualificazione quali crediti “non performing” (lett. e), acquistati da “rispettivamente in CP_5 data 27 dicembre 2013 e 30 gennaio 2015” (lett. f), a loro volta originati da precedenti operazioni traslative in forza di cessioni perfezionate nelle rispettive date ivi menzionate (lett. g) e meramente elencate, mancando un preciso riscontro sia in ordine alla citata classificazione che alla effettiva portata contenutistica della successione degli eventi traslativi, in difetto della specifica individuazione del perimetro complessivo delle operazioni realizzate, ossia, dell'oggetto dei singoli contratti, i quali sono stati solamente allegati dalla parte opposta, senza alcuna prova in ordine all'inclusione, di volta in volta, del credito controverso nelle varie operazioni di compravendita in blocco.
Invero, in base alla documentazione prodotta dalla convenuta (nell'ambito della quale non vi sono i contratti di cessione né, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto degli stessi eventualmente allegato ai medesimi), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio. Né sono stati offerti altri “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua
e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel
“blocco” dei rapporti ceduti in relazione a tutte le operazioni traslative menzionate dalla creditrice opposta (cfr. Cass. n. 24798 del 2020).
pagina 10 di 11 Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta opposta, l'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano conseguentemente assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
V. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedere in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, calcolati in base al valore della lite, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione, stante il carattere documentale della causa.
VI. – Non sussistono i presupposti soggettivi per l'applicabilità dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2198/2017 del 03/05/2017;
- AN la convenuta opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 286 per esborsi e in euro 6.713 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 15 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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