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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11727/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Rai n 11/12 cf , rappresentato e difeso, in virtù di mandato su foglio CodiceFiscale_1
separato allegato al presente atto, dall'avv. Gerardo Coralluzzo ed elett.te dom.to presso il suo studio di Battipaglia alla via Olevano 267;
- ATTORE-
CONTRO con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini CP_2 Controparte_3
( ) del Foro di Prato in forza di procura generale alle liti allegata sub CodiceFiscale_2
B) all'originale del presente atto, che elegge domicilio presso lo studio del secondo in,
Galleria Mediterraneo-Via San Leonardo n.52, Salerno;
- CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via
[...]
istruttoria 1) ordinare ai sensi dell'art 210 cpc alla banca convenuta di produrre tutta la documentazione relativa al contratto di finanziamento;
2) ammettersi CTU contabile , per la ricostruzione contabile del rapporto di finanziamento, per accertare fenomeni di errata applicazione di interessi, applicazione di commissioni e spese non pattuite, ovvero lo sconfinamento degli stessi ai sensi della legge 108/96 e art. 644 cp e art. 1815 cod civ.
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione di legge e norme imperative del contratto di finanziamento, anche alla luce della recente normativa d.lgs del
4.3.2014 n. 44 e art. 6 comma 2 –bis del TUF, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo, oltre alle competenze professionali;
emettere ogni altro provvedimento secondo giustizia. Parte attrice eccepiva di aver stipulato un contratto di finanziamento con la contestando l'applicazione degli interessi Controparte_1
pattuiti, commissioni praticate e spese di finanziamento rimborso rata, che, se considerati unitamente, oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e Legge n.108/96.
In data 02.07.2020 si costituiva la contestando integralmente il Controparte_1
contenuto dell'atto di citazione, in quanto generico, pretestuoso, ancor prima che infondato sia in fatto che in diritto, eccependo l'infondatezza delle doglianze sollevate.
Rilevava preliminarmente: l'improcedibilità dell'azione; la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163, 3 comma, n.n. 3 e 4) c.p.c.; evidenziando che il riferimento al TUF è – in generale - del tutto inconferente con i contratti stipulati da
. Controparte_1
Nel merito eccepiva la genericità delle doglianze attoree circa la contestazione della presunta violazione dell'art. 644 cp e della L. n. 108/1996 nonché inammissibilità dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Instaurato il contradditorio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda e merito
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c. avendo parte attrice esplicitato correttamente l'oggetto della domanda ed esposto i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda stessa tanto da consentire all'istituto convenuto di formulare adeguatamente le proprie difese.
Venendo al merito, parte attrice agisce per l'accertamento dell'esatto dare/avere derivante tra le parti e per la condanna della convenuta alla esatta rideterminazione del saldo dovuto.
Ebbene, in via generale, costituisce principio consolidato quello per cui in tema di azione di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. tra le tante Cass. Civ. 13/11/2003 n.
1146, Cass. Civ. 10/11/2010 n. 22872).
Ne deriva pertanto l'onere in capo al cliente debitore di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornirne la prova, dovendo questi produrre sia il contratto che costituisce titolo del rapporto controverso che la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione dell'andamento del rapporto bancario nel tempo.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata, attesa l'estrema genericità e la carenza sotto il profilo documentale. Difatti, la domanda attrice è insanabilmente carente sotto il profilo probatorio, mancando la documentazione contrattuale inerente il contratto di finanziamento stipulato.
In ogni caso, parte attrice, al fine di colmare le carenze documentali, avanzava nel proprio atto di citazione richiesta di consegna sia del contratto di mutuo che del certificato di deposito di garanzia ai sensi dell'art. 210 CPC
Come correttamente eccepito dalla convenuta, la richiesta ex art. 210 CPC avanzata direttamente al momento dell'instaurazione del giudizio, risulta inammissibile. La giurisprudenza di legittimità maggioritaria (cfr. ex multis Cass. n. 24941/2021) ha dichiarato che la richiesta di consegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. può essere esercitata in concorso dei presupposti previsti dalla norma, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperata. L'art. 119 co. 4 TUB costituisce difatti uno strumento extraprocessuale di natura sostanziale, un diritto potestativo sotteso ad una situazione giuridica finale che si sostanzia nell'obbligazione della banca alla consegna della documentazione bancaria a semplice richiesta del cliente o di uno degli altri soggetti individuati dalla norma, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c.
La richiesta di consegna della documentazione ex art 119 co. 4 TUB assume i connotati di un'azione di adempimento, esercitabile difatti solo quando l'inadempimento della banca sia divenuto attuale;
circostanza questa che può
realizzarsi solo ove la richiesta ex art. 119 co. 4 TUB abbia preceduto l'introduzione del giudizio, e quindi in presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale alla consegna della documentazione bancaria.
In caso di inadempimento della banca dell'obbligo di consegna ex art. 119 co. 4 TUB,
una volta introdotto il giudizio, il cliente potrà richiedere la documentazione richiesta in sede giudiziale con l'istanza ex art. 210 c.p.c. sussistendo la situazione di eccezionalità collegata alla impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio. Una diversa conclusione, d'altronde, avallerebbe un'illegittima inversione dell'onere della prova, che sarebbe difatti sostenuto dall'istituto di credito convenuto in giudizio.
Nel caso in esame non risulta formulata alcun richiesta ex art 119 TUB .
In ogni caso la domanda è carente anche sotto il profilo assertivo non avendo parte attrice specificato con precisione quali sarebbero le clausole del contratto inficiate di nullità limitandosi a richiamare genericamente concetti quali “interessi pattuiti,
commissioni praticate e spese di finanziamento rimborso rata, potrebbero essere, se considerate unitamente, oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e legge n.108/96……
normativa d.lgs del 4.3.2014 n. 44 e art. 6 comma 2 –bis del TUF” (cfr. atto di citazione).
Invero nelle liti afferenti alla spettanza ed alla misura degli interessi, a norma dell'
art. 2697 cod. civ. ,l'onere della prova si atteggia nel senso che il debitore che vuole far valere l'applicazione dei medesimi in misura usuraria nel corso del rapporto deve dedurlo in maniera specifica, anche attraverso dettagliata relazione peritale.
In assenza di specifiche contestazioni la domanda deve essere rigettata .
Le spese
Le spese di giudizio sono poste a carico di parte attrice, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 2.540 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200 a 26.000 ) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.540 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Istruttoria € 840, Fase Decisoria 850),
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11727/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Rai n 11/12 cf , rappresentato e difeso, in virtù di mandato su foglio CodiceFiscale_1
separato allegato al presente atto, dall'avv. Gerardo Coralluzzo ed elett.te dom.to presso il suo studio di Battipaglia alla via Olevano 267;
- ATTORE-
CONTRO con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48 (Cod. Controparte_1
Fisc. e P. Iva ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini CP_2 Controparte_3
( ) del Foro di Prato in forza di procura generale alle liti allegata sub CodiceFiscale_2
B) all'originale del presente atto, che elegge domicilio presso lo studio del secondo in,
Galleria Mediterraneo-Via San Leonardo n.52, Salerno;
- CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale adito per sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via
[...]
istruttoria 1) ordinare ai sensi dell'art 210 cpc alla banca convenuta di produrre tutta la documentazione relativa al contratto di finanziamento;
2) ammettersi CTU contabile , per la ricostruzione contabile del rapporto di finanziamento, per accertare fenomeni di errata applicazione di interessi, applicazione di commissioni e spese non pattuite, ovvero lo sconfinamento degli stessi ai sensi della legge 108/96 e art. 644 cp e art. 1815 cod civ.
Nel merito: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione di legge e norme imperative del contratto di finanziamento, anche alla luce della recente normativa d.lgs del
4.3.2014 n. 44 e art. 6 comma 2 –bis del TUF, conseguentemente condannare la banca alla rideterminazione del saldo, oltre alle competenze professionali;
emettere ogni altro provvedimento secondo giustizia. Parte attrice eccepiva di aver stipulato un contratto di finanziamento con la contestando l'applicazione degli interessi Controparte_1
pattuiti, commissioni praticate e spese di finanziamento rimborso rata, che, se considerati unitamente, oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e Legge n.108/96.
In data 02.07.2020 si costituiva la contestando integralmente il Controparte_1
contenuto dell'atto di citazione, in quanto generico, pretestuoso, ancor prima che infondato sia in fatto che in diritto, eccependo l'infondatezza delle doglianze sollevate.
Rilevava preliminarmente: l'improcedibilità dell'azione; la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163, 3 comma, n.n. 3 e 4) c.p.c.; evidenziando che il riferimento al TUF è – in generale - del tutto inconferente con i contratti stipulati da
. Controparte_1
Nel merito eccepiva la genericità delle doglianze attoree circa la contestazione della presunta violazione dell'art. 644 cp e della L. n. 108/1996 nonché inammissibilità dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Instaurato il contradditorio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda e merito
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione come sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c. avendo parte attrice esplicitato correttamente l'oggetto della domanda ed esposto i fatti e gli elementi di diritto a fondamento della domanda stessa tanto da consentire all'istituto convenuto di formulare adeguatamente le proprie difese.
Venendo al merito, parte attrice agisce per l'accertamento dell'esatto dare/avere derivante tra le parti e per la condanna della convenuta alla esatta rideterminazione del saldo dovuto.
Ebbene, in via generale, costituisce principio consolidato quello per cui in tema di azione di ripetizione di indebito, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. tra le tante Cass. Civ. 13/11/2003 n.
1146, Cass. Civ. 10/11/2010 n. 22872).
Ne deriva pertanto l'onere in capo al cliente debitore di allegare in maniera specifica i fatti posti a fondamento della domanda e di fornirne la prova, dovendo questi produrre sia il contratto che costituisce titolo del rapporto controverso che la documentazione bancaria necessaria alla ricostruzione dell'andamento del rapporto bancario nel tempo.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata, attesa l'estrema genericità e la carenza sotto il profilo documentale. Difatti, la domanda attrice è insanabilmente carente sotto il profilo probatorio, mancando la documentazione contrattuale inerente il contratto di finanziamento stipulato.
In ogni caso, parte attrice, al fine di colmare le carenze documentali, avanzava nel proprio atto di citazione richiesta di consegna sia del contratto di mutuo che del certificato di deposito di garanzia ai sensi dell'art. 210 CPC
Come correttamente eccepito dalla convenuta, la richiesta ex art. 210 CPC avanzata direttamente al momento dell'instaurazione del giudizio, risulta inammissibile. La giurisprudenza di legittimità maggioritaria (cfr. ex multis Cass. n. 24941/2021) ha dichiarato che la richiesta di consegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. può essere esercitata in concorso dei presupposti previsti dalla norma, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperata. L'art. 119 co. 4 TUB costituisce difatti uno strumento extraprocessuale di natura sostanziale, un diritto potestativo sotteso ad una situazione giuridica finale che si sostanzia nell'obbligazione della banca alla consegna della documentazione bancaria a semplice richiesta del cliente o di uno degli altri soggetti individuati dalla norma, in attuazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c.
La richiesta di consegna della documentazione ex art 119 co. 4 TUB assume i connotati di un'azione di adempimento, esercitabile difatti solo quando l'inadempimento della banca sia divenuto attuale;
circostanza questa che può
realizzarsi solo ove la richiesta ex art. 119 co. 4 TUB abbia preceduto l'introduzione del giudizio, e quindi in presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale alla consegna della documentazione bancaria.
In caso di inadempimento della banca dell'obbligo di consegna ex art. 119 co. 4 TUB,
una volta introdotto il giudizio, il cliente potrà richiedere la documentazione richiesta in sede giudiziale con l'istanza ex art. 210 c.p.c. sussistendo la situazione di eccezionalità collegata alla impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio. Una diversa conclusione, d'altronde, avallerebbe un'illegittima inversione dell'onere della prova, che sarebbe difatti sostenuto dall'istituto di credito convenuto in giudizio.
Nel caso in esame non risulta formulata alcun richiesta ex art 119 TUB .
In ogni caso la domanda è carente anche sotto il profilo assertivo non avendo parte attrice specificato con precisione quali sarebbero le clausole del contratto inficiate di nullità limitandosi a richiamare genericamente concetti quali “interessi pattuiti,
commissioni praticate e spese di finanziamento rimborso rata, potrebbero essere, se considerate unitamente, oltre ai limiti consentiti dall'art. 644 cp e legge n.108/96……
normativa d.lgs del 4.3.2014 n. 44 e art. 6 comma 2 –bis del TUF” (cfr. atto di citazione).
Invero nelle liti afferenti alla spettanza ed alla misura degli interessi, a norma dell'
art. 2697 cod. civ. ,l'onere della prova si atteggia nel senso che il debitore che vuole far valere l'applicazione dei medesimi in misura usuraria nel corso del rapporto deve dedurlo in maniera specifica, anche attraverso dettagliata relazione peritale.
In assenza di specifiche contestazioni la domanda deve essere rigettata .
Le spese
Le spese di giudizio sono poste a carico di parte attrice, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 2.540 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200 a 26.000 ) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
2.540 (Fase Studio € 460, Fase Introduttiva € 389, Fase Istruttoria € 840, Fase Decisoria 850),
oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara