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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2024
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 552/2024, promossa da in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Massimo Calia Di Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
, in Controparte_1 persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoletano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Oggetto: appello in materia di inefficacia ex art. 64 L.F.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 09.12.2025.
Motivi della decisione.
Con atto di appello notificato in data 22.04.2024, Parte_1 impugnava la sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 26.10.2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda di inefficacia ex art. 64
L.F. dei pagamenti effettuati dalla (in bonis) in favore Controparte_1 della proposta dalla Curatela del Fallimento Parte_1
pagina 1 di 4 “ ”, per l'effetto condannando la società Controparte_1 convenuta al pagamento in favore della attrice del corrispondente importo di €
14.204,45, oltre interessi dalle date dei singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo e alle spese di lite.
All'uopo, elaborava un unico motivo d'appello, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 1, L.F., per aver il Tribunale accolto la domanda senza rilevare la totale assenza di prova – il cui onere gravava sull'attrice - sulla circostanza che i pagamenti di cui ai vaglia postali prodotti fossero stati effettuati dalla società che non Controparte_1 aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con la e Parte_1 che, quindi, tali pagamenti fossero avvenuti ad estinzione del debito di un terzo, dando così vita ad atti a titolo gratuito.
Nella specie, sosteneva che la Curatela del si era limitata a depositare i CP_1 quattro vaglia circolari per complessivi € 14.204,45, dai quali, tuttavia, non risultava che fossero stati emessi su richiesta della e con Controparte_1 provvista proveniente dal suo patrimonio, nonostante le contestazioni di parte avversa (e sebbene la stessa Curatela avesse prodotto la corrispondenza intervenuta il 23.10.2019 tra il Curatore e la . Parte_1
Da tale corrispondenza risultava che la società beneficiaria dei pagamenti aveva negato di averli ricevuti dalla non avendo mai intrapreso Controparte_1 rapporti di natura commerciale con la stessa e non avendo mai emesso fatture nei suoi confronti, bensì nei confronti della “Madogas Oil Non Oil S.r.l.”
Tanto premesso, previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata, chiedeva, in accoglimento dell'appello, di rigettare la domanda ex art. 64 L.F., con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Curatela del Fallimento “ Controparte_1
”, la quale, in via preliminare, eccepiva la manifesta infondatezza
[...] dell'appello, per effetto invocando il conseguenziale provvedimento di fissazione della discussione orale ai sensi dell'art. 350 c.p.c., giusto disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
pagina 2 di 4 Nel merito, evidenziava che dalla produzione documentale poteva agevolmente evincersi: che il soggetto richiedente quei vaglia era la Controparte_1 che il soggetto beneficiario era la Parte_1 che il c/c di addebito (provenienza denaro) era il n. 58167057 intestato a con sede in Corato alla S.P. 231 Km. 34,200; Controparte_1 che la causale era il pagamento di fatture della Madogas Oil.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Con le note scritte del 30.09.2024 per l'udienza del 01.10.2024, l'appellante riferiva di aver trasmesso in data 17 settembre una proposta di definizione bonaria della controversia, per cui chiedeva un rinvio della causa, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di conoscere le determinazioni degli Organi della procedura e, comunque, pendendo trattative di bonario componimento.
Con le note del 01.10.2024, l'appellante, per le ragioni richiamate, rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con provvedimento del 07.10.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024, la Corte, preso atto della suddetta rinuncia, dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 gg prima per depositare brevi note conclusionali.
All'udienza del 28.10.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs. n. 149/2022, condotta inerte che equivale alla loro mancata presenza;
pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 09.12.2025, durante la quale nessuna delle parti
è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo pagina 3 di 4 a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 26.10.2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Trani, nel giudizio R.G. n. 5668/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. Rg. 552/2024, promossa da in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Massimo Calia Di Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
, in Controparte_1 persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napoletano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Oggetto: appello in materia di inefficacia ex art. 64 L.F.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 09.12.2025.
Motivi della decisione.
Con atto di appello notificato in data 22.04.2024, Parte_1 impugnava la sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 26.10.2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda di inefficacia ex art. 64
L.F. dei pagamenti effettuati dalla (in bonis) in favore Controparte_1 della proposta dalla Curatela del Fallimento Parte_1
pagina 1 di 4 “ ”, per l'effetto condannando la società Controparte_1 convenuta al pagamento in favore della attrice del corrispondente importo di €
14.204,45, oltre interessi dalle date dei singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo e alle spese di lite.
All'uopo, elaborava un unico motivo d'appello, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 1, L.F., per aver il Tribunale accolto la domanda senza rilevare la totale assenza di prova – il cui onere gravava sull'attrice - sulla circostanza che i pagamenti di cui ai vaglia postali prodotti fossero stati effettuati dalla società che non Controparte_1 aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con la e Parte_1 che, quindi, tali pagamenti fossero avvenuti ad estinzione del debito di un terzo, dando così vita ad atti a titolo gratuito.
Nella specie, sosteneva che la Curatela del si era limitata a depositare i CP_1 quattro vaglia circolari per complessivi € 14.204,45, dai quali, tuttavia, non risultava che fossero stati emessi su richiesta della e con Controparte_1 provvista proveniente dal suo patrimonio, nonostante le contestazioni di parte avversa (e sebbene la stessa Curatela avesse prodotto la corrispondenza intervenuta il 23.10.2019 tra il Curatore e la . Parte_1
Da tale corrispondenza risultava che la società beneficiaria dei pagamenti aveva negato di averli ricevuti dalla non avendo mai intrapreso Controparte_1 rapporti di natura commerciale con la stessa e non avendo mai emesso fatture nei suoi confronti, bensì nei confronti della “Madogas Oil Non Oil S.r.l.”
Tanto premesso, previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata, chiedeva, in accoglimento dell'appello, di rigettare la domanda ex art. 64 L.F., con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la Curatela del Fallimento “ Controparte_1
”, la quale, in via preliminare, eccepiva la manifesta infondatezza
[...] dell'appello, per effetto invocando il conseguenziale provvedimento di fissazione della discussione orale ai sensi dell'art. 350 c.p.c., giusto disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.
pagina 2 di 4 Nel merito, evidenziava che dalla produzione documentale poteva agevolmente evincersi: che il soggetto richiedente quei vaglia era la Controparte_1 che il soggetto beneficiario era la Parte_1 che il c/c di addebito (provenienza denaro) era il n. 58167057 intestato a con sede in Corato alla S.P. 231 Km. 34,200; Controparte_1 che la causale era il pagamento di fatture della Madogas Oil.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Con le note scritte del 30.09.2024 per l'udienza del 01.10.2024, l'appellante riferiva di aver trasmesso in data 17 settembre una proposta di definizione bonaria della controversia, per cui chiedeva un rinvio della causa, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di conoscere le determinazioni degli Organi della procedura e, comunque, pendendo trattative di bonario componimento.
Con le note del 01.10.2024, l'appellante, per le ragioni richiamate, rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con provvedimento del 07.10.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.10.2024, la Corte, preso atto della suddetta rinuncia, dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 gg prima per depositare brevi note conclusionali.
All'udienza del 28.10.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs. n. 149/2022, condotta inerte che equivale alla loro mancata presenza;
pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 09.12.2025, durante la quale nessuna delle parti
è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo pagina 3 di 4 a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 1564/2023, pubblicata il 26.10.2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Trani, nel giudizio R.G. n. 5668/2021, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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