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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/09/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 783/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA COMITA' Parte_1 P.IVA_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CAVACIOCCHI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 09/04/2024:
Il procuratore di ha insistito per l'ammissione delle prove non ammesse e ha Parte_1 concluso, nel merito, come in atti (dunque, come da atto di citazione), chiedendo, pertanto: «Nel merito ed in via principale: “accogliere la presente opposizione, dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo e privo di efficacia il decreto il decreto ingiuntivo n. r.g.
3146/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 17 gennaio 2022 a favore di titolare della Controparte_1 per tutte le causali suesposte in narrativa e quindi revocarlo , Controparte_2 accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di euro 9.060,80 erronea ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in parte narrativa e ciò per insussistenza/inesistenza del credito azionato, in quanto la ditta CP_1 ha già percepito la somma integrale per i lavori effettivamente eseguiti nei due cantieri della posti in Seano piazza IV Novembre e Prato via Bindi 19 e quindi nulla è dovuto alla Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite. - In via riconvenzionale: revocare il decreto CP_3 ingiuntivo opposto n. r.g. 3146/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 17 gennaio 2022 a favore di
[...]
titolare della e dichiarare tenuta la ditta CP_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 in persona del suo titolare e quindi condannarlo al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore della della somma di € 3.730,00 – oltre interessi legali dalla data dei pagamenti Parte_1 al saldo – o quella diversa che sarà determinata in corso di causa e/o di giustizia a seguito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta equa dal Giudice e dovuta a titolo di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al capitolato/preventivo delle opere elettriche eseguite dalla ditta convenuta opposta presso il cantiere di Seano piazza IV Novembre e Prato via Bindi 19; dichiarare tenuta la ditta , in persona del suo titolare e quindi condannarlo al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore della della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 o che verrà Parte_1 determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta equa dal Giudice, per avere il convenuto opposto fornito ed installato, negli appartamenti posti all'interno del cantiere di Seano Piazza IV Novembre e nei magazzini posti nel cantiere di via Bindi
19 in Prato, apparecchi interruttori diversi rispetto a quelli prezzati dalla stessa ditta negli accordi CP_1 scritti di cui in narrativa, obbligando la a dover provvedere al ripristino (cfr doc.2- 3). Parte_1
In entrambe le domande con compensazione, ove possibile, fino a concorrenza delle avverse richieste di pagamento/obbligazioni nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale. In ogni caso, condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ad al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione Controparte_1 risposta e prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Nel merito respingere l'opposizione tutta - comprese le domanda riconvenzionali - in quanto infondata in fatto e in diritto. Respingere la domanda di lite temeraria in quanto carente nei presupposti.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 9.060,80 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver svolto lavori per conto di su cantieri posti in Prato via Bindi, Seano, Piazza Parte_1
IV novembre, e presso la sede della in Prato, via delle Fonti 232/A; Parte_1
- di aver emesso fatture per il complessivo importo di € 24.790,80, solo parzialmente saldate;
- che il saldo dovuto ammontava ad € 9.060,80.
Ha proposto opposizione , formulando domanda riconvenzionale e concludendo Parte_1 per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alla restituzione della somma di
€ 3.730,00, versata in eccedenza rispetto al capitolato delle opere elettriche presso il cantiere di Seano, piazza IV novembre e Prato, via Bindi 19, nonché della somma di € 3.000,00 per l'installazione di interruttori diversi da quelle prezzati, con compensazione delle contrapposte poste e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Parte_1
pagina 2 di 8 - che tra le parti era intervenuto un contratto per l'esecuzione di opere elettriche all'interno delle unità mobiliari poste in Seano, che prevedeva l'installazione di frutti , per l'importo CP_4 di € 14.000,00;
- di aver corrisposto, al 22.2.21 la somma di € 14.900,00;
- di aver corrisposto, il 15.3.21 e il 16.3.21 l'ulteriore somma di € 2.830,00;
- di aver, pertanto, corrisposto una eccedenza di € 3.730,00 rispetto a quanto concordato;
- di aver, poi, appreso che le fatture 58 e 59 del 2021 erano state emesse per lavori extra capitolato
«mai concordati ed autorizzati»;
- che tra le parti era intervenuto ulteriore contratto per l'istallazione di nuovi impianti elettrici presso la sede della per la complessiva somma di € 9.000,00, comprendenti Parte_1
«l'installazione di lampade di emergenza negli appartamenti, il montaggio della serie civile fornita da e la base […], il passaggio di cavo 5G6 nei 3 magazzini Parte_1 Org_1 adiacenti per alimentazione per 25 KW di potenza»;
- che, per l'ulteriore somma di € 600,00, si impegnava a consegnare «la relativa CP_1 certificazione per i lavori elettrici eseguiti in tre magazzini, nonché si impegnava ad installare un centralino in ogni singolo magazzino, una luce emergenza e una presa 10/16 con un comando luce ed un interruttore magneto-termico al quadro per ogni magazzino»;
- che quantificato in € 10.855,00 il totale dell'importo dei lavori eseguiti, aveva chiesto, CP_1 detratti gli acconti percepiti, un saldo di € 4.355,00;
- che veva consegnato parte delle certificazioni, relative ai lavori eseguiti in Seano e in CP_1
Prato, via Bindi 19;
- di aver verbalmente richiesto la restituzione delle fatturazioni in eccesso, la sostituzione degli interruttori magneto-termici, e la consegna delle certificazioni, seguite dalla comunicazione via email del 2.6.21, con la quale era stato altresì chiesta la restituzione della somma di € 500,00 di cui alla fattura n. 43 del 31.5.21, per riparazione del motorino del cancello automatico, essendo ancora in garanzia e la consegna della certificazione dell'impianto, e contestata l'installazione di interruttori usati e richiesta la revisione degli impianti autorizzati;
- che la veva emesso una nota di credito di € 2.830,00 a storno della fattura n. 23 del 15.3.21, CP_1 emettendo una fattura in pari dati e dello stesso importo, per “acconto lavori extra”, e un'ulteriore fattura per “lavori extra” per € 4.205,80, benché la avesse precedentemente dichiarato di CP_1 essere creditrice unicamente della somma di € 2.830,00;
- di aver fatto eseguire una verifica degli apparecchi installati nel cantiere di Seano, da cui era emerso che i componenti non corrispondevano a quelli preventivati, con una differenza di valore di € 1.800,00;
- che nessun lavoro extracapitolato era mai stato autorizzato;
- che, a fronte della non conformità delle forniture a quanto previsto nel capitolato, l'opposta doveva essere condannata «al risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura non conforme e dal conseguente ripristino dell'impianto che si quantificano in euro 3.000,00»; pagina 3 di 8 - che doveva restituirsi la somma di € 3.730,00 per “lavori non effettivamente eseguiti e/o comunque mai autorizzati”;
- che la malafede della controparte giustificava UNA condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che le contestazioni della controparte erano state sollevate oltre il termine di decadenza;
- che «a fronte dei preventivi [erano] stati effettuati una serie di altri lavori extra accordi e per i quali non è intercorso alcun accordo scritto»;
- che non erano mai stati forniti i dati necessari all'Emissione delle certificazioni;
- che parte del materiale elettrico era stato fornito dalla e si trattava di materiale di Parte_1 recupero.
Svolto un tentativo di mediazione introdotto dalla convenuta, con esito infruttuoso, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
1.1. Deve, anzitutto, rammentarsi che l'oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, onde il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
1.2. Giova, dipoi, segnalare, che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo v'è un'inversione solo formale dei ruoli delle parti, essendo l'opposto attore in senso sostanziale e, pertanto, onerato di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Dunque, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore-convenuto opposto provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore-opponente provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
1.3. Tanto promesso, si osserva che, in sede monitoria, a esposto di aver eseguito “lavori” «sui CP_1 cantieri posti in Prato Via Bindi, Seano Piazza IV Novembre, nonché presso la sede stessa» ed ha chiesto il pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 12/2019, 51/2019, 78/2020, 111/2020, 134/2020,
14/2021, 42/2021, 43/2021, 58/2021, 59/2021, detratti i pagamenti ricevuti per € 15.730,00.
In dettaglio, trattasi di richieste di pagamento per:
- n. 12/2019 del 13 febbraio 2019 per « Organizzazione_2
per € 2.300;
[...]
pagina 4 di 8 - n. 51/2019 del 30 maggio 2019 per «LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO
IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 2.000,00;
- n. 78/2020 del 23 giugno 2020 per «ACCONTO PER LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI
CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 3.100,00;
- n. 111/2020 del 9 settembre 2020 per «E ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 2.000,00;
- n. 134/2020 del 12 novembre 2024 per «ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 2.000,00;
- n. 14/2021 del 22 febbraio 2021 per «E ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 1.500,00;
- n. 42/2021 del 24 maggio 2021 per «SALDO PRESSO VS. Pt_2 Parte_3
per € 4.355,00;
[...]
- n. 43/2021 del 31 maggio 2024 per «SISTEMAZIONE CANCELLO PRESSO VS. SEDE» per
€ 500,00;
- n. 58/2021 del 19 luglio 2021 per «ACCONTO PER LAVORI EXTRA PRESSO VOSTRI
CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 2.830,00;
- n. 59/2021 del 19 luglio 2024 per « PRESSO Parte_4 [...]
SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 4.205,80. Org_2
Deve, allora, procedersi al separato esame delle opere extracapitolato, delle opere eseguite nel cantiere di Seano, delle opere eseguite nel cantiere di via Bindi, e delle altre opere.
1.3.1. Quanto alle opere extracapitolato, deve rilevarsi che esse non risultano descritta dall'opposto e risultano contestate dall'opponente: avrebbe quindi dovuta dare la prova tanto del titolo CP_1 contrattuale (accordo per l'esecuzione di extracapitolato, comprensivo di accordo sul prezzo), quanto dell'esecuzione della prestazione, che non consta. La domanda originariamente svolta in via monitoria con riferimento alle opera extra deve, pertanto, essere rigettata.
1.3.2. Con riferimento al cantiere di Seano, si rileva che, a fronte di un preventivo per € 14.000,00 con indicazione di un prezzo a corpo di € 14.000,00 con «esclusione degli interruttori e delle placche che verranno scelti dalla committenza» (doc. 2 fasc. risultano emesse fatture per Parte_1
€ 14.900,00: trattasi delle fatture prodotte in sede monitoria, oltre fattura n. 59 emessa da il CP_1
30.6.19 per «ACCONTO PER LAVORAZIONI PRESSO VOSTRI CANTIERI A SAENO IN PIAZZA
4 NOVEMBRE» per € 2.000,00. (doc. 5 fasc. che trova conferma nella Parte_1 comunicazione di che indica acconti ricevuti € 14.900,00 e come “rimanenza” al 22.2.21 la CP_1 somma di € 2.830,00 (doc. 7 fasc. Dal medesimo documento emerge che tale Parte_1
“rimanenza” sia stata pagata con bonifico e che facesse riferimento a “extra del 11/09/2020” e “prev. 69 del 14/09/2020”, la cui natura non risulta illustrata dalla parte a ciò onerata (la presunta creditrice): il pagamento eseguito risulta, pertanto sine causa. pagina 5 di 8 1.3.3. Con riferimento al cantiere di via Bindi, si rileva che, a fronte di un preventivo per il cantiere di via Bindi di € 9.000,00 (doc. 3 fasc. PRATONOLEGGI) e stata prodotta una comunicazione di CP_1 che indica come acconti ricevuti € 6.500,00 e come “rimanenza” al 19.4.21, per il cantiere di via Bindi la somma di € 4.355,00 (doc. 8 fasc. PRATONOLEGGI). Osservato che non v'è prova dell'accordo per l'esecuzione di prestazioni diverse da quelle preventivate, e posto che non v'è contestazione del completamento delle prestazioni, risulterebbe ancora dovuto un corrispettivo di € 2.500,00.
1.3.4. Con riferimento, infine, alle ulteriori opere, vale a dire alla riparazione del cancello, deve segnalarsi che l'opponente non ha contestato l'esecuzione della prestazione, e il corrispettivo richiesto, ritenendo tuttavia il pagamento non dovuto in quanto da eseguirsi “in garanzia”. Poiché in alcun modo vengono esplicitati i termini della garanzia, l'eccezione deve ritenersi priva di pregio, e eve ritenersi tenuta al pagamento del corrispettivo. Parte_1
1.3.5. Dunque, valutata la documentazione contrattuale acquisita e i pagamenti provati o ammessi, nonché il credito per il pagamento della somma di € 500,00 per la riparazione testé menzionata, risulta una eccedenza di pagamento da parte della er € 730,00. Parte_1
2. Venendo a considerare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, deve segnalarsi che essa non trova il favore del diritto.
La parte attrice (così in sede conclusiva) ha, infatti, chiesto la condanna della controparte «al pagamento in favore della della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 […] per avere il convenuto Parte_1 opposto fornito ed installato, negli appartamenti posti all'interno del cantiere di Seano Piazza IV
Novembre e nei magazzini posti nel cantiere di via Bindi 19 in Prato, apparecchi interruttori diversi rispetto a quelli prezzati dalla stessa ditta negli accordi scritti di cui in narrativa, obbligando la CP_1
a dover provvedere al ripristino». Osservato che la parte attrice pare accomunare in Parte_1 un'unica domanda una richiesta di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. e una richiesta risarcitoria, deve osservarsi che nel capitolato prodotto con riferimento al cantiere di Seano (doc. 2 fasc.
v'è l'espressa indicazione che dal prezzo sono esclusi interruttori e placche: poiché Parte_1 il prezzo pattuito non comprendeva i c.d. “frutti”, non può certamente operarsi alcuna riduzione del prezzo medesimo per l'installazione di frutti che si assumono difformi da quanto pattuito. Quanto al cantiere di via Bindi, si rileva che la difformità atterebbe all'istallazione di sei interruttori magneto- termici usati (di cui non v'è menzione nella perizia di parte), ma, segnalato che nel riepilogo si fa riferimento al preventivo n. 67 per € 9.000,00 (con esclusione degli ulteriori € 600,00 integrati a mano v. doc. 3 fasc. , non è stato in alcun modo specificato in che modo l'impiego di Parte_1 materiale di recupero rappresenti un vizio, né l'opponente ha preso posizione sull'eccezione della controparte che il materiale di recupero fosse stato fornito dalla stessa Non Parte_1 risultando il vizio lamentato, non può neppure accordarsi il richiesto risarcimento, da commisurarsi, in astratto, ai costi per la sostituzione di interruttori e placche.
3. Dunque, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, disattesa l'altra domanda riconvenzionale dell'opponente, la domanda restitutoria formulata da risulta meritevole di Parte_1 accoglimento nella misura di € 730,00. A fronte della domanda di parte, sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma di € 1.330,00 (16.4.21), che in parte deve restituirsi, al saldo.
pagina 6 di 8 Risulta, invece, assorbita, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in quanto il rimedio ex art. 1460 c.c. non ha effetti liberatori o restitutori, ma solo sospensivi, in quanto «è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: [1]) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
[2]) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, all'adempimento; il quale sarà perciò obbligato [3]) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale» (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019).
4. Conclusivamente, accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando integralmente soddisfatto il credito dell'opposta (nei limiti in cui si è reputato provato), ed essendo emersi pagamenti sine titulo per € 730,00, deve essere condannato alla restituzione. Controparte_1
5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite debbono integralmente compensarsi tra le parti.
6. Quanto, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, si osserva, in linea generale, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, «richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). Nel caso di specie la parte istante nulla ha allegato con riferimento ad il danno patito, onde, per ciò solo la richiesta non può trovare accoglimento.
Sotto altro profilo, con riferimento ad una possibile applicazione del comma 3 della disposizione, deve segnalarsi che, come osservato dalla giurisprudenza «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del
11/02/2022). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sussista una condotta di abuso del processo, vale a dire di sviamento dello stesso dalla sua finalità tipica, non essendo a ciò sufficiente la circostanza che la domanda proposta originariamente in sede monitoria non abbia trovato accoglimento all'esito del giudizio, dovendosi rilevare che, nel caso di specie, la domanda è stata disattesa per un difetto di prova, difetto che può ben spiegarsi in ragione dei rapporti (olim) cordiali tra le parti, e della mancanza precostituzione di una prova scritta del contratto con riferimento alle opere extra. Pertanto, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 50/2022 pronunciato il 17 gennaio 2022;
- condanna la a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 730,00 oltre interessi al tasso legale dal 16 aprile 2021 al saldo;
- rigetta, nel resto, le domande delle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 26 settembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 783/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA COMITA' Parte_1 P.IVA_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CAVACIOCCHI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 09/04/2024:
Il procuratore di ha insistito per l'ammissione delle prove non ammesse e ha Parte_1 concluso, nel merito, come in atti (dunque, come da atto di citazione), chiedendo, pertanto: «Nel merito ed in via principale: “accogliere la presente opposizione, dichiarandola ammissibile e fondata e per l'effetto dichiarare inammissibile, nullo e privo di efficacia il decreto il decreto ingiuntivo n. r.g.
3146/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 17 gennaio 2022 a favore di titolare della Controparte_1 per tutte le causali suesposte in narrativa e quindi revocarlo , Controparte_2 accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di euro 9.060,80 erronea ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in parte narrativa e ciò per insussistenza/inesistenza del credito azionato, in quanto la ditta CP_1 ha già percepito la somma integrale per i lavori effettivamente eseguiti nei due cantieri della posti in Seano piazza IV Novembre e Prato via Bindi 19 e quindi nulla è dovuto alla Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite. - In via riconvenzionale: revocare il decreto CP_3 ingiuntivo opposto n. r.g. 3146/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 17 gennaio 2022 a favore di
[...]
titolare della e dichiarare tenuta la ditta CP_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 in persona del suo titolare e quindi condannarlo al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore della della somma di € 3.730,00 – oltre interessi legali dalla data dei pagamenti Parte_1 al saldo – o quella diversa che sarà determinata in corso di causa e/o di giustizia a seguito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta equa dal Giudice e dovuta a titolo di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al capitolato/preventivo delle opere elettriche eseguite dalla ditta convenuta opposta presso il cantiere di Seano piazza IV Novembre e Prato via Bindi 19; dichiarare tenuta la ditta , in persona del suo titolare e quindi condannarlo al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore della della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 o che verrà Parte_1 determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, a seguito della espletanda istruttoria o che sarà ritenuta equa dal Giudice, per avere il convenuto opposto fornito ed installato, negli appartamenti posti all'interno del cantiere di Seano Piazza IV Novembre e nei magazzini posti nel cantiere di via Bindi
19 in Prato, apparecchi interruttori diversi rispetto a quelli prezzati dalla stessa ditta negli accordi CP_1 scritti di cui in narrativa, obbligando la a dover provvedere al ripristino (cfr doc.2- 3). Parte_1
In entrambe le domande con compensazione, ove possibile, fino a concorrenza delle avverse richieste di pagamento/obbligazioni nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale. In ogni caso, condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ad al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione Controparte_1 risposta e prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: «Nel merito respingere l'opposizione tutta - comprese le domanda riconvenzionali - in quanto infondata in fatto e in diritto. Respingere la domanda di lite temeraria in quanto carente nei presupposti.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 9.060,80 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- di aver svolto lavori per conto di su cantieri posti in Prato via Bindi, Seano, Piazza Parte_1
IV novembre, e presso la sede della in Prato, via delle Fonti 232/A; Parte_1
- di aver emesso fatture per il complessivo importo di € 24.790,80, solo parzialmente saldate;
- che il saldo dovuto ammontava ad € 9.060,80.
Ha proposto opposizione , formulando domanda riconvenzionale e concludendo Parte_1 per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alla restituzione della somma di
€ 3.730,00, versata in eccedenza rispetto al capitolato delle opere elettriche presso il cantiere di Seano, piazza IV novembre e Prato, via Bindi 19, nonché della somma di € 3.000,00 per l'installazione di interruttori diversi da quelle prezzati, con compensazione delle contrapposte poste e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato e dedotto: Parte_1
pagina 2 di 8 - che tra le parti era intervenuto un contratto per l'esecuzione di opere elettriche all'interno delle unità mobiliari poste in Seano, che prevedeva l'installazione di frutti , per l'importo CP_4 di € 14.000,00;
- di aver corrisposto, al 22.2.21 la somma di € 14.900,00;
- di aver corrisposto, il 15.3.21 e il 16.3.21 l'ulteriore somma di € 2.830,00;
- di aver, pertanto, corrisposto una eccedenza di € 3.730,00 rispetto a quanto concordato;
- di aver, poi, appreso che le fatture 58 e 59 del 2021 erano state emesse per lavori extra capitolato
«mai concordati ed autorizzati»;
- che tra le parti era intervenuto ulteriore contratto per l'istallazione di nuovi impianti elettrici presso la sede della per la complessiva somma di € 9.000,00, comprendenti Parte_1
«l'installazione di lampade di emergenza negli appartamenti, il montaggio della serie civile fornita da e la base […], il passaggio di cavo 5G6 nei 3 magazzini Parte_1 Org_1 adiacenti per alimentazione per 25 KW di potenza»;
- che, per l'ulteriore somma di € 600,00, si impegnava a consegnare «la relativa CP_1 certificazione per i lavori elettrici eseguiti in tre magazzini, nonché si impegnava ad installare un centralino in ogni singolo magazzino, una luce emergenza e una presa 10/16 con un comando luce ed un interruttore magneto-termico al quadro per ogni magazzino»;
- che quantificato in € 10.855,00 il totale dell'importo dei lavori eseguiti, aveva chiesto, CP_1 detratti gli acconti percepiti, un saldo di € 4.355,00;
- che veva consegnato parte delle certificazioni, relative ai lavori eseguiti in Seano e in CP_1
Prato, via Bindi 19;
- di aver verbalmente richiesto la restituzione delle fatturazioni in eccesso, la sostituzione degli interruttori magneto-termici, e la consegna delle certificazioni, seguite dalla comunicazione via email del 2.6.21, con la quale era stato altresì chiesta la restituzione della somma di € 500,00 di cui alla fattura n. 43 del 31.5.21, per riparazione del motorino del cancello automatico, essendo ancora in garanzia e la consegna della certificazione dell'impianto, e contestata l'installazione di interruttori usati e richiesta la revisione degli impianti autorizzati;
- che la veva emesso una nota di credito di € 2.830,00 a storno della fattura n. 23 del 15.3.21, CP_1 emettendo una fattura in pari dati e dello stesso importo, per “acconto lavori extra”, e un'ulteriore fattura per “lavori extra” per € 4.205,80, benché la avesse precedentemente dichiarato di CP_1 essere creditrice unicamente della somma di € 2.830,00;
- di aver fatto eseguire una verifica degli apparecchi installati nel cantiere di Seano, da cui era emerso che i componenti non corrispondevano a quelli preventivati, con una differenza di valore di € 1.800,00;
- che nessun lavoro extracapitolato era mai stato autorizzato;
- che, a fronte della non conformità delle forniture a quanto previsto nel capitolato, l'opposta doveva essere condannata «al risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura non conforme e dal conseguente ripristino dell'impianto che si quantificano in euro 3.000,00»; pagina 3 di 8 - che doveva restituirsi la somma di € 3.730,00 per “lavori non effettivamente eseguiti e/o comunque mai autorizzati”;
- che la malafede della controparte giustificava UNA condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che le contestazioni della controparte erano state sollevate oltre il termine di decadenza;
- che «a fronte dei preventivi [erano] stati effettuati una serie di altri lavori extra accordi e per i quali non è intercorso alcun accordo scritto»;
- che non erano mai stati forniti i dati necessari all'Emissione delle certificazioni;
- che parte del materiale elettrico era stato fornito dalla e si trattava di materiale di Parte_1 recupero.
Svolto un tentativo di mediazione introdotto dalla convenuta, con esito infruttuoso, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
1.1. Deve, anzitutto, rammentarsi che l'oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, onde il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
1.2. Giova, dipoi, segnalare, che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo v'è un'inversione solo formale dei ruoli delle parti, essendo l'opposto attore in senso sostanziale e, pertanto, onerato di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Dunque, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore-convenuto opposto provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore-opponente provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
1.3. Tanto promesso, si osserva che, in sede monitoria, a esposto di aver eseguito “lavori” «sui CP_1 cantieri posti in Prato Via Bindi, Seano Piazza IV Novembre, nonché presso la sede stessa» ed ha chiesto il pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 12/2019, 51/2019, 78/2020, 111/2020, 134/2020,
14/2021, 42/2021, 43/2021, 58/2021, 59/2021, detratti i pagamenti ricevuti per € 15.730,00.
In dettaglio, trattasi di richieste di pagamento per:
- n. 12/2019 del 13 febbraio 2019 per « Organizzazione_2
per € 2.300;
[...]
pagina 4 di 8 - n. 51/2019 del 30 maggio 2019 per «LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO
IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 2.000,00;
- n. 78/2020 del 23 giugno 2020 per «ACCONTO PER LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI
CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 3.100,00;
- n. 111/2020 del 9 settembre 2020 per «E ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 2.000,00;
- n. 134/2020 del 12 novembre 2024 per «ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 2.000,00;
- n. 14/2021 del 22 febbraio 2021 per «E ACCONTO STATO AVANZAMENTO PER
LAVORAZIONE PRESSO VOSTRI CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per
€ 1.500,00;
- n. 42/2021 del 24 maggio 2021 per «SALDO PRESSO VS. Pt_2 Parte_3
per € 4.355,00;
[...]
- n. 43/2021 del 31 maggio 2024 per «SISTEMAZIONE CANCELLO PRESSO VS. SEDE» per
€ 500,00;
- n. 58/2021 del 19 luglio 2021 per «ACCONTO PER LAVORI EXTRA PRESSO VOSTRI
CANTIERI A SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 2.830,00;
- n. 59/2021 del 19 luglio 2024 per « PRESSO Parte_4 [...]
SEANO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE» per € 4.205,80. Org_2
Deve, allora, procedersi al separato esame delle opere extracapitolato, delle opere eseguite nel cantiere di Seano, delle opere eseguite nel cantiere di via Bindi, e delle altre opere.
1.3.1. Quanto alle opere extracapitolato, deve rilevarsi che esse non risultano descritta dall'opposto e risultano contestate dall'opponente: avrebbe quindi dovuta dare la prova tanto del titolo CP_1 contrattuale (accordo per l'esecuzione di extracapitolato, comprensivo di accordo sul prezzo), quanto dell'esecuzione della prestazione, che non consta. La domanda originariamente svolta in via monitoria con riferimento alle opera extra deve, pertanto, essere rigettata.
1.3.2. Con riferimento al cantiere di Seano, si rileva che, a fronte di un preventivo per € 14.000,00 con indicazione di un prezzo a corpo di € 14.000,00 con «esclusione degli interruttori e delle placche che verranno scelti dalla committenza» (doc. 2 fasc. risultano emesse fatture per Parte_1
€ 14.900,00: trattasi delle fatture prodotte in sede monitoria, oltre fattura n. 59 emessa da il CP_1
30.6.19 per «ACCONTO PER LAVORAZIONI PRESSO VOSTRI CANTIERI A SAENO IN PIAZZA
4 NOVEMBRE» per € 2.000,00. (doc. 5 fasc. che trova conferma nella Parte_1 comunicazione di che indica acconti ricevuti € 14.900,00 e come “rimanenza” al 22.2.21 la CP_1 somma di € 2.830,00 (doc. 7 fasc. Dal medesimo documento emerge che tale Parte_1
“rimanenza” sia stata pagata con bonifico e che facesse riferimento a “extra del 11/09/2020” e “prev. 69 del 14/09/2020”, la cui natura non risulta illustrata dalla parte a ciò onerata (la presunta creditrice): il pagamento eseguito risulta, pertanto sine causa. pagina 5 di 8 1.3.3. Con riferimento al cantiere di via Bindi, si rileva che, a fronte di un preventivo per il cantiere di via Bindi di € 9.000,00 (doc. 3 fasc. PRATONOLEGGI) e stata prodotta una comunicazione di CP_1 che indica come acconti ricevuti € 6.500,00 e come “rimanenza” al 19.4.21, per il cantiere di via Bindi la somma di € 4.355,00 (doc. 8 fasc. PRATONOLEGGI). Osservato che non v'è prova dell'accordo per l'esecuzione di prestazioni diverse da quelle preventivate, e posto che non v'è contestazione del completamento delle prestazioni, risulterebbe ancora dovuto un corrispettivo di € 2.500,00.
1.3.4. Con riferimento, infine, alle ulteriori opere, vale a dire alla riparazione del cancello, deve segnalarsi che l'opponente non ha contestato l'esecuzione della prestazione, e il corrispettivo richiesto, ritenendo tuttavia il pagamento non dovuto in quanto da eseguirsi “in garanzia”. Poiché in alcun modo vengono esplicitati i termini della garanzia, l'eccezione deve ritenersi priva di pregio, e eve ritenersi tenuta al pagamento del corrispettivo. Parte_1
1.3.5. Dunque, valutata la documentazione contrattuale acquisita e i pagamenti provati o ammessi, nonché il credito per il pagamento della somma di € 500,00 per la riparazione testé menzionata, risulta una eccedenza di pagamento da parte della er € 730,00. Parte_1
2. Venendo a considerare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, deve segnalarsi che essa non trova il favore del diritto.
La parte attrice (così in sede conclusiva) ha, infatti, chiesto la condanna della controparte «al pagamento in favore della della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 […] per avere il convenuto Parte_1 opposto fornito ed installato, negli appartamenti posti all'interno del cantiere di Seano Piazza IV
Novembre e nei magazzini posti nel cantiere di via Bindi 19 in Prato, apparecchi interruttori diversi rispetto a quelli prezzati dalla stessa ditta negli accordi scritti di cui in narrativa, obbligando la CP_1
a dover provvedere al ripristino». Osservato che la parte attrice pare accomunare in Parte_1 un'unica domanda una richiesta di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. e una richiesta risarcitoria, deve osservarsi che nel capitolato prodotto con riferimento al cantiere di Seano (doc. 2 fasc.
v'è l'espressa indicazione che dal prezzo sono esclusi interruttori e placche: poiché Parte_1 il prezzo pattuito non comprendeva i c.d. “frutti”, non può certamente operarsi alcuna riduzione del prezzo medesimo per l'installazione di frutti che si assumono difformi da quanto pattuito. Quanto al cantiere di via Bindi, si rileva che la difformità atterebbe all'istallazione di sei interruttori magneto- termici usati (di cui non v'è menzione nella perizia di parte), ma, segnalato che nel riepilogo si fa riferimento al preventivo n. 67 per € 9.000,00 (con esclusione degli ulteriori € 600,00 integrati a mano v. doc. 3 fasc. , non è stato in alcun modo specificato in che modo l'impiego di Parte_1 materiale di recupero rappresenti un vizio, né l'opponente ha preso posizione sull'eccezione della controparte che il materiale di recupero fosse stato fornito dalla stessa Non Parte_1 risultando il vizio lamentato, non può neppure accordarsi il richiesto risarcimento, da commisurarsi, in astratto, ai costi per la sostituzione di interruttori e placche.
3. Dunque, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, disattesa l'altra domanda riconvenzionale dell'opponente, la domanda restitutoria formulata da risulta meritevole di Parte_1 accoglimento nella misura di € 730,00. A fronte della domanda di parte, sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma di € 1.330,00 (16.4.21), che in parte deve restituirsi, al saldo.
pagina 6 di 8 Risulta, invece, assorbita, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in quanto il rimedio ex art. 1460 c.c. non ha effetti liberatori o restitutori, ma solo sospensivi, in quanto «è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: [1]) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
[2]) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, all'adempimento; il quale sarà perciò obbligato [3]) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale» (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019).
4. Conclusivamente, accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando integralmente soddisfatto il credito dell'opposta (nei limiti in cui si è reputato provato), ed essendo emersi pagamenti sine titulo per € 730,00, deve essere condannato alla restituzione. Controparte_1
5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite debbono integralmente compensarsi tra le parti.
6. Quanto, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, si osserva, in linea generale, che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, «richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e che, «pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni» (Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). Nel caso di specie la parte istante nulla ha allegato con riferimento ad il danno patito, onde, per ciò solo la richiesta non può trovare accoglimento.
Sotto altro profilo, con riferimento ad una possibile applicazione del comma 3 della disposizione, deve segnalarsi che, come osservato dalla giurisprudenza «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del
11/02/2022). Nel caso di specie ritiene il Tribunale che non sussista una condotta di abuso del processo, vale a dire di sviamento dello stesso dalla sua finalità tipica, non essendo a ciò sufficiente la circostanza che la domanda proposta originariamente in sede monitoria non abbia trovato accoglimento all'esito del giudizio, dovendosi rilevare che, nel caso di specie, la domanda è stata disattesa per un difetto di prova, difetto che può ben spiegarsi in ragione dei rapporti (olim) cordiali tra le parti, e della mancanza precostituzione di una prova scritta del contratto con riferimento alle opere extra. Pertanto, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 50/2022 pronunciato il 17 gennaio 2022;
- condanna la a restituire alla la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 730,00 oltre interessi al tasso legale dal 16 aprile 2021 al saldo;
- rigetta, nel resto, le domande delle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Prato il giorno 26 settembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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