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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 977 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
DANILO PORTAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Nuoro in Via Matteotti n. 15;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, rassegnate con note di trattazione scritta per l'udienza del
4.2.2025:
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 19.12.2015, tra sig.ra Pt_1
e sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale
[...] Parte_2 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 Persona_3 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Nuoro Via Pasquale Tola n. 13. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Par
3) per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con i figli dal giorno del 23 dicembre fino al 30 dicembre, mentre staranno con la madre dal 31 dicembre fino al 6 Gennaio con alternanza per l'anno successivo. Relativamente alle vacanze pasquali, si stabilisce che i figli possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e TT con la madre e l'anno successivo con il padre.
1 4) In ordine alle vacanze estive, il SI. potrà trascorrere tutto il mese di Luglio con Parte_2
i figli e portarli nel paese natio sito in Puglia e la madre il mese di Agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
5) Il SI. continua a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300,00 (euro trecento, 00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
6) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su
c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 25 di ogni Parte_1 mese solare.
7) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_2 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie della stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
8) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente da ». Parte_1
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 19.10.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, depositato il 6.11.2024, Pt_1
e hanno esposto di aver contratto matrimonio con il rito civile il
[...] Parte_2
19/12/2015; che dall'unione sono nati tre figli: nato il [...], Persona_1 [...]
, nato il [...] e , nata il [...]; che i ricorrenti si sono separati Per_2 Persona_3 consensualmente con decreto di omologa n. 841/2022, emesso in data 6.7.2022, dal Tribunale di
Nuoro e che, da allora, i coniugi hanno interrotto ogni forma di convivenza.
Le parti, con il ricorso congiunto, si erano accordate per la collocazione del figlio Persona_1 presso il padre e che padre e figlio si sarebbero trasferiti in Puglia.
Fissata udienza per la comparizione delle parti e per l'ascolto del minore in ordine al trasferimento in
Puglia, le parti hanno modificato le conclusioni congiunte, concordando che anche il figlio
[...]
, di anni 15, sarebbe rimasto collocato in via prevalente presso la madre, residente a [...]. Per_1
All'udienza del 23.1.2025, il Giudice, vista la modifica delle conclusioni in relazione al trasferimento del minore in Puglia, ha invitato l'Avv. Portas a rassegnare le proprie conclusioni Persona_1 che sono state ulteriormente integrate, prevedendo che la madre , presso cui i tre figli Parte_1 sono prevalentemente collocati, avrebbe percepito integralmente l'assegno unico per i figli.
2. All'udienza del 4/02/2025 sostituita con il deposito di note scritte, sono state depositate le conclusioni, come rassegnate all'udienza del 23.1.2025, personalmente sottoscritte dalle parti.
*****
4. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo siano conformi all'interesse dei figli minori e che non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
2 Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale per l'omologa della separazione e dal conseguente decreto di omologa, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge.
Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Di conseguenza, deve essere sciolto il matrimonio civile contratto dai coniugi in data 19.12.2015.
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, e Persona_1 Persona_2
, considerata l'età degli stessi e rilevato che anche rimarrà collocato Persona_3 Persona_1 presso la madre, si ritiene che le condizioni indicate nelle conclusioni rassegnate per l'udienza del
4.2.2025 corrispondano al loro interesse. Si ritiene, altresì, che la disciplina concordata per il mantenimento dei figli minori sia congrua, tenuto conto della situazione economica del padre: egli è titolare di quote di due beni immobili e ha percepito, per attività di lavoro autonomo, redditi molto bassi per il 2023 e redditi pari a zero per il 2022 e il 2021 (cfr. CU 2024, CU 2023, CU 2022). Inoltre, il padre ha, comunque, dato l'assenso affinché la madre, presso cui i minori sono prevalentemente collocati, percepisca integralmente l'assegno unico per i figli. Visto l'accordo fra i genitori e rilevato che non si trasferirà più in Puglia, si ritiene Persona_1 non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di divorzio, come modificate all'udienza del 23.1.2025, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le spese di lite, vista la natura della causa, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, così giudica:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto il 19.12.2015 e trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di SE (LE), atto n. 18, parte I, anno 2015, tra , nata Parte_1
a Nuoro il 22/07/1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 riportate in epigrafe e rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.2.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 977 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
DANILO PORTAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Nuoro in Via Matteotti n. 15;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, rassegnate con note di trattazione scritta per l'udienza del
4.2.2025:
«1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 19.12.2015, tra sig.ra Pt_1
e sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale
[...] Parte_2 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 Persona_3 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Nuoro Via Pasquale Tola n. 13. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Par
3) per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con i figli dal giorno del 23 dicembre fino al 30 dicembre, mentre staranno con la madre dal 31 dicembre fino al 6 Gennaio con alternanza per l'anno successivo. Relativamente alle vacanze pasquali, si stabilisce che i figli possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua e TT con la madre e l'anno successivo con il padre.
1 4) In ordine alle vacanze estive, il SI. potrà trascorrere tutto il mese di Luglio con Parte_2
i figli e portarli nel paese natio sito in Puglia e la madre il mese di Agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
5) Il SI. continua a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 300,00 (euro trecento, 00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
6) Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su
c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 25 di ogni Parte_1 mese solare.
7) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_2 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie della stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
8) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente da ». Parte_1
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 19.10.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, depositato il 6.11.2024, Pt_1
e hanno esposto di aver contratto matrimonio con il rito civile il
[...] Parte_2
19/12/2015; che dall'unione sono nati tre figli: nato il [...], Persona_1 [...]
, nato il [...] e , nata il [...]; che i ricorrenti si sono separati Per_2 Persona_3 consensualmente con decreto di omologa n. 841/2022, emesso in data 6.7.2022, dal Tribunale di
Nuoro e che, da allora, i coniugi hanno interrotto ogni forma di convivenza.
Le parti, con il ricorso congiunto, si erano accordate per la collocazione del figlio Persona_1 presso il padre e che padre e figlio si sarebbero trasferiti in Puglia.
Fissata udienza per la comparizione delle parti e per l'ascolto del minore in ordine al trasferimento in
Puglia, le parti hanno modificato le conclusioni congiunte, concordando che anche il figlio
[...]
, di anni 15, sarebbe rimasto collocato in via prevalente presso la madre, residente a [...]. Per_1
All'udienza del 23.1.2025, il Giudice, vista la modifica delle conclusioni in relazione al trasferimento del minore in Puglia, ha invitato l'Avv. Portas a rassegnare le proprie conclusioni Persona_1 che sono state ulteriormente integrate, prevedendo che la madre , presso cui i tre figli Parte_1 sono prevalentemente collocati, avrebbe percepito integralmente l'assegno unico per i figli.
2. All'udienza del 4/02/2025 sostituita con il deposito di note scritte, sono state depositate le conclusioni, come rassegnate all'udienza del 23.1.2025, personalmente sottoscritte dalle parti.
*****
4. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo siano conformi all'interesse dei figli minori e che non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
2 Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale per l'omologa della separazione e dal conseguente decreto di omologa, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge.
Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Di conseguenza, deve essere sciolto il matrimonio civile contratto dai coniugi in data 19.12.2015.
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, e Persona_1 Persona_2
, considerata l'età degli stessi e rilevato che anche rimarrà collocato Persona_3 Persona_1 presso la madre, si ritiene che le condizioni indicate nelle conclusioni rassegnate per l'udienza del
4.2.2025 corrispondano al loro interesse. Si ritiene, altresì, che la disciplina concordata per il mantenimento dei figli minori sia congrua, tenuto conto della situazione economica del padre: egli è titolare di quote di due beni immobili e ha percepito, per attività di lavoro autonomo, redditi molto bassi per il 2023 e redditi pari a zero per il 2022 e il 2021 (cfr. CU 2024, CU 2023, CU 2022). Inoltre, il padre ha, comunque, dato l'assenso affinché la madre, presso cui i minori sono prevalentemente collocati, percepisca integralmente l'assegno unico per i figli. Visto l'accordo fra i genitori e rilevato che non si trasferirà più in Puglia, si ritiene Persona_1 non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di divorzio, come modificate all'udienza del 23.1.2025, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le spese di lite, vista la natura della causa, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, così giudica:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto il 19.12.2015 e trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di SE (LE), atto n. 18, parte I, anno 2015, tra , nata Parte_1
a Nuoro il 22/07/1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 riportate in epigrafe e rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.2.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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