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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3682/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3682/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1101/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.3.2022, nei procedimenti riuniti n. 10451/2017, 10453/2017 e 10748 R.G. - vertenti
tra
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in
Napoli, Via A. Diaz, n. 11;
appellante
e
EN RG ([...]), rappresentata e difesa dagli Avvocati
Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Caserta, Corso Trieste, n. 116; appellata nonché
EN AN ([...]), rappresentato e difeso dagli Avvocati
Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Caserta, Corso Trieste n. 116; appellato nonché
Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del legale pagina 1 di 15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Figurelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Parco Grifeo
28, n.11; appellata
CONCLUSIONI
Per Agenzia delle Entrate: come da note di trattazione scritta.
Per EN AN e EN RG: come da note di trattazione scritta;
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo di primo grado
L'agenzia delle Entrate appellante ha allegato che: a) con decreto del Presidente della
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania del 29.5.2001 veniva autorizzato, in favore dell'Agenzia delle Entrate, il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di lire 9.361.377.000, nei confronti del sig. EN AN, sul seguente bene: “appartamento sito in località Baia Domizia al Viale degli Olmi, Sessa Aurunca
(CE), fabbricato A int. 3, in catasto alla partita 281, foglio 196, sub. 2 categ. A/2 (6 vani), di cui alla nota di trascrizione n. reg. gen. 12744 e reg. part. 10311 del 2.06.93”;
b) l'immobile risultava acquistato da EN AN con atto del 12.05.1993, rep. n.
15303, in regime di separazione di beni con il proprio coniuge;
c) con ordinanza n.
043/01 del 12.7.2001, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania - disponeva la conferma del sequestro;
d) il provvedimento di sequestro veniva trascritto il 7.06.2001 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta, registro generale 16935, registro particolare 13974; e) con sentenza n. 1310/2011 del 19.7.2001,
EN AN veniva condannato al pagamento di euro 3.975.302,00 – in solido con i sigg. IO CE, RE PE e UC RI – da addebitarsi al medesimo EN AN fino alla concorrenza di € 494.226,01, oltre accessori;
f) avvenuta ex lege, per effetto della sentenza di condanna, la conversione del sequestro in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., si instaurava procedura esecutiva presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'annotazione, a margine della trascrizione del sequestro, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta, della sentenza di condanna esecutiva in oggetto (al n. registro generale 36940, e n. registro particolare 5902); g) la procedura espropriativa veniva sospesa per effetto della proposizione d'appello da parte del Sig. EN avverso la sentenza di condanna di primo grado;
h) a seguito della pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte dei
Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 495 del 15 ottobre 2015, di rigetto dell'impugnazione, in data 11.02.2016, la sentenza veniva notificata,
pagina 2 di 15 unitamente ad atto di intimazione di pagamento;
i) proposta dall'Agenzia delle Entrate istanza per la prosecuzione del procedimento espropriativo, con decreto del 17.05.2017, il G.E., nel fissare l'udienza ex art. 569 cpc per il giorno 14.09.2017, onerava il creditore procedente alla notifica, nei confronti dell'esecutato, di atto recante l'ingiunzione e le avvertenze ex artt. 555 e 492 cpc e al deposito di eventuale avviso ex art. 498 cpc ai creditori iscritti e avviso e/o invito a comparire all'udienza, ex artt. 599 e
600, ai comproprietari;
l) dall'ispezione ipocatastale effettuata nelle more dall'Amministrazione, emergeva che era stata rettificata la particella catastale dell'immobile pignorato (fermi gli altri identificativi: foglio 196, sub. 2 categ. A/2 - 6 vani), individuata come particella 881 in luogo della 281 originariamente indicata nel titolo di provenienza del bene del 12.05.1993; m) l'atto recante l'ingiunzione, con le avvertenze ex artt. 555 e 492 cpc, notificato al debitore-esecutato, riportava il dato catastale rettificato, unitamente agli altri invariati dati dell'immobile pignorato;
n) con ricorso in opposizione di terzo, notificato il 23.08.2017, in uno a pedissequo decreto di fissazione, la Sig.ra EN RG, figlia di EN AN, premettendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile pignorato, deduceva “la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e relativa nota di trascrizione e del secondo atto di pignoramento e dell'eventuale seconda nota di trascrizione”, sulla base dell'unico motivo dell'asserita inesatta identificazione, sul piano catastale, del bene sottoposto ad esecuzione;
o) l'opponente, sulla premessa che l'immobile, nella titolarità del padre
AN EN alla data del sequestro cautelare, le era pervenuto in forza di donazione del 20/04/2006, sosteneva che detto bene non poteva ritenersi assoggettato ai vincoli di alla procedura n. 908/2011 di cui era venuta a conoscenza con la notifica nei confronti del padre, in quanto gli atti della detta procedura, “pur facendo riferimento al diritto e ai soggetti creditore – debitore”, erano privi “della compiuta indicazione del bene che solo oggi - nel 2017 - viene individuato in quello appartenente all'esponente”;
p) essendo stata riportata erroneamente la particella catastale dell'immobile di proprietà del padre (281, anziché 881), si era colpito un bene diverso (quello distinto con la particella 281 è bene sito in altro luogo e di pertinenza di altri); q) l'opponente chiedeva, previa sospensione della procedura esecutiva, “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento immobiliare per avere colpito beni di proprietà esclusiva della ricorrente e ormai estranei al patrimonio del debitore
Conseguentemente, estinguere la procedura esecutiva ed ordinare al creditore procedente alla cancellazione del pignoramento trascritto sul bene di proprietà della ricorrente”; r) si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto;
s) con ricorso del 3.08.2017, EN AN proponeva opposizione pagina 3 di 15 avverso gli atti della procedura esecutiva, riproponendo, nella sostanza, gli stessi motivi a supporto dell'opposizione di terzo articolata dalla figlia;
anche in questo giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate;
t) con ordinanza del 22/09/2017, il G.E. accoglieva l'istanza di EN RG e sospendeva la procedura esecutiva, dichiarando il non luogo a provvedere su quella di EN AN e assegnando i termini per l'introduzione dei giudizi di merito;
u) avverso detta ordinanza l'Agenzia delle Entrate proponeva reclamo che veniva rigettato con ordinanza collegiale dell'8.11.2017/25.01.2018.
1.2 Con atti di citazione del 14.11.2017, EN AN e EN RG provvedevano, rispettivamente, all'instaurazione del giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione di terzo (R.G. 10451/17 e
10453/17). EN AN e EN RG intervenivano rispettivamente nell'opposizione di terzo e nell'opposizione agli atti esecutivi.
1.3 Con atto di citazione del 20.11.2017 l'Agenzia delle Entrata provvedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 624, III co. c.p.c., all'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione di terzo proposta da EN RG (RG 10748/17).
2. La sentenza
2.1 Disposta la riunione dei tre giudizi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'opposizione di terzo, dichiarando “la nullità dell'atto introduttivo della procedura avente RGE 908/11 in quanto avente ad oggetto un bene alieno rispetto alla titolarità del debitore esecutato” (cfr. pag. 9).
2.2 Il Tribunale ha qualificato come opposizione di terzo all'esecuzione quella proposta da EN RG e come opposizione agli atti esecutivi, quella articolata da
EN AN.
Esaminata preventivamente l'opposizione all'esecuzione, per il Tribunale, “essendo esistente la particella 281 all'atto della trascrizione del sequestro conservativo ed essendo la detta particella nella titolarità di un soggetto estraneo alla procedura, il sequestro e tutti gli atti conseguenziali risultano irrimediabilmente viziati da incertezza giuridica sull'immobile oggetto degli stessi.
Sul punto, devono qui richiamarsi i principi generali enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla identificazione per il tramite dei dati catastali di cui all'art.2826 c.c., per i quali principi si richiama in questa sede la Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11272 del
2014 che in motivazione così si esprime << per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli
pagina 4 di 15 estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo" (ex multis Cass. 10 aprile 1986, n. 2051; Cass.
14 ottobre 1991, n. 10774; successivamente: Cass. 22 aprile 1997, n. 3477; Cass. 31 agosto 2009, n. 18892). Ne consegue che il dato catastale risultante dalla nota è rilevante ai fini di decidere dell'opponibilità della trascrizione del pignoramento ai terzi, mentre è irrilevante il titolo (in tema di rilevanza degli errori, ad esempio e tra le ultime, si vedano, dipendendo l'apparente diversità delle soluzioni dall'evidente diversificazione delle fattispecie concrete, Cass. 8 febbraio 2013, n. 3075 e Cass. 7 giugno 2013, n. 14440)…”.
“…E però, deve ritenersi sussistente l'interesse della sig. EN RG, terzo opponente, ad agire per contrastare la prosecuzione dell'esecuzione, atteso che viene paventato – nello “atto di ingiunzione in procedura di esproprio”, l'ingiunzione di astenersi da atti diretti a sottrarre la garanzia del credito ( qualificato credito per cui si procede), l'immobile pignorato sito in località Baia Domitia al Viale degli Olmi
Sessa Aurunca (CE), fabbricato A int. 3 in catasto alla partita 881 ( già 281) foglio
196, sub 2 categoria A/2 ( 6 vani) – un pericolo serio di vincolo per l'immobile di sua proprietà. In tale atto, infatti, viene riportato come oggetto del pignoramento e dunque del vincolo, il bene del terzo, che dunque vanta un interesse concreto ed attuale a vedere riconosciuto come prevalente il suo diritto rispetto all'esecuzione forzata.
Ne discende che deve essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo della procedura di espropriazione avente rge 908 2011 in quanto avente ad oggetto un bene alieno rispetto alla titolarità del debitore esecutato”.
Ancora, per il Tribunale, “i rilievi esposti da EN RG, sono in buona sostanza veicolati anche nell'opposizione agli atti esecutivi spiegata da EN AN, al quale in data 26 luglio 2017 è stato notificato un atto di ingiunzione in procedura di esproprio, con l'ingiunzione di astenersi da atti diretti a sottrarre la garanzia del credito per cui si procede, l'immobile pignorato sito in località Baia Domitia al Viale degli Olmi Sessa Aurunca (CE), fabbricato A int. 3 in catasto alla partita 881 ( già
281) foglio 196, sub 2 categoria A/2 (6 vani)”.
Secondo il Giudice di prime cure era emerso che: “1) al momento della trascrizione del sequestro il bene sottoposto a vincolo era il bene censito al foglio 196, particella 281 sub 2, alieno al debitore EN AN;
b) l'annotazione della sentenza di condanna, ossia il momento della conversione del sequestro ha sempre interessato la detta particella 281 appartenente a terzi;
c) l'ulteriore atto di esproprio, notificata al debitore EN AN nel 2017, colpiva ancora una volta un bene alieno, questa volta individuato dalla particela 881; c) dall'incrocio di dati, come documentato,
pagina 5 di 15 emerge che è sempre esistita sia la particella 281 sia quella 881, identificative ciascuna di distinti beni”.
Al giudizio di primo grado ha partecipato anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, seppure non indicata in epigrafe della sentenza, ma solo in motivazione (cfr. pag. 2).
3 Il Giudizio di appello
3.1 Avverso la sentenza, con atto dell'1.9.2022, l'Agenzia delle Entrate ha promosso appello, costituendosi in data 7.9.2022.
Pur citando anche EN AN, l'Agenzia ha precisato di contestare la statuizione del giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, aggiungendo che “quanto all'opposizione agli atti esecutivi proposta dal EN AN, il Tribunale provvedeva con decisione nella sostanza riproduttiva della statuizione principale sull'opposizione ex art. 619 cpc, il cui regime di impugnabilità, come noto, è diverso da quello ordinario
(art. 618 II co. cpc)” (su quest'aspetto, subito infra).
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale e processuale - motivazione apparente – perplessa e illogica – in subordine – travisamento risultanze processuali”, allegando, tra l'altro, che all'atto della trascrizione del sequestro conservativo, in data 7.06.2001 presso l'Agenzia del territorio – Ufficio Provinciale di Caserta (registro generale 16935, registro particolare 13974), per la quota di 1/1, l'immobile sequestrato risultava censito come riportato nel titolo di provenienza e relativa nota di trascrizione e tali dati erano stati pedissequamente riportati nella nota di trascrizione del sequestro conservativo.
Con il secondo motivo, ha allegato la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale - motivazione apparente –perplessa e illogica”, precisando che il ragionamento seguito dal Tribunale, a parte le evidenziate ragioni di illegittimità, contrasta con i principi generali che informano il nostro sistema di pubblicità immobiliare.
L'appellante ha evidenziato che il bene immobile viene individuato principalmente attraverso l'indicazione dei confini e/o toponimi - che concernono punti oggettivi di riferimento esterni – aventi valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, tra cui i dati catastali che, avendo finalità di natura tributaria, hanno carattere meramente sussidiario.
L'istante ha poi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in caso di erronea indicazione di elementi catastali.
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale - omesso esame risultanze istruttorie - motivazione carente”, specificando che il primo Giudice ha omesso di considerare che il bene risulta pagina 6 di 15 essere stato oggetto di tre atti notarili successivi alla trascrizione del sequestro;
“trattasi di atti notarili dei quali il primo, quello di rettifica dei dati catastali, risulta redatto ed autenticato dal medesimo notaio ( dr. Pasquale Liotti) che ha redatto anche i successivi atti: il secondo, con cui il debitore ha trasferito il bene alla consorte, il terzo, con cui quest'ultima, dopo circa 5 anni, ha alienato per donazione il bene alla figlia”, sostenendo che, “con elevato grado di presunzione ex art. 2729cc, può senz'altro reputarsi, in via sussidiaria e fermo quanto sopra dedotto, che anche le dinamiche comunicative intrafamiliari erano certamente idonee a far conoscere
l'effettiva sussistenza del gravame sul bene via via ceduto all'interno della famiglia, nel verosimile tentativo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dell'erario, nella pendenza del giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di EN
A”.
Si sono costituiti EN AN e EN RG, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Secondo gli appellati, non è ravvisabile alcuna continuità poiché i dati catastali riportati nella nota di trascrizione del sequestro e nell'annotazione del titolo, in sede di conversione del pignoramento, attengono a bene diverso, alieno, sito nello stesso
Comune, avente caratteristiche diverse, appartenente a terzo estraneo alla persona del debitore e suo avente causa.
Di conseguenza, il vincolo non è opponibile al terzo per acquisto trascritto in epoca successiva al sequestro ma anteriore al pignoramento (vincolo mai posto sulla particella
881) e tenuto conto che è dall'ottenimento della sentenza esecutiva di condanna che si ha la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686
c.p.c., e da questo momento ha inizio il processo esecutivo.
A tal fine ha richiamato due pronunce della Suprema Corte – 54/2016 e 3058/76 – secondo le quali “il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (articolo 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare”.
Infine, parte appellata ha dedotto che l'Agenzia, nel prosieguo, avrebbe dovuto verificare la correttezza dei dati, sempre possibile, stante le forme di pubblicità previste.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Questioni preliminari
In via preliminare, va detto che l'Agenzia ha trasmesso ordinanza della Suprema Corte del 7.2.2024, n 3500, con la quale, tra l'altro, in ordine all'opposizione agli atti esecutivi spiegata da EN AN (per la quale il Tribunale si è pure pronunciato),
pagina 7 di 15 vi è stata cassazione, senza rinvio, per effetto di rilievo di ufficio: “deve, quindi, ritenersi che AN EN non era legittimato alla proposizione dell'opposizione volta a fare valere sostanzialmente l'altruità del bene immobile, sulla quale si è innestata l'opposizione di terzo della di lui figlia, divenuta successivamente proprietaria dello stesso immobile;
a prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l'opposizione del debitore esecutato non poteva essere proposta, mentre quella della figlia EN RG, qualificabile come opposizione di terzo, non può essere esaminata nella presente sede, per essere il relativo capo della sentenza del tribunale soggetto esclusivamente ad appello (mezzo di impugnazione che, oltretutto, si deduce essere stato esperito); il rilievo, d'ufficio, della questione della carenza di legittimazione ad agire con
l'opposizione, al fine di far valere l'altruità del bene, da parte del debitore esecutato, ha quale conseguenza in diritto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'azione non poteva essere proposta;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio in ordine all'opposizione esecutiva dispiegata da EN AN;
ma va dato atto dell'estraneità al presente giudizio di legittimità della separata opposizione di terzo dispiegata da EN RG e della conseguente inammissibilità del ricorso, unitariamente formato dall'Agenzia, nei confronti di costei”.
Orbene, è noto che qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass. civ., VI-III
11/02/2020, n. 3166).
Il presente giudizio verte quindi sulla sola opposizione di terzo, vieppiù valutabile in questa sede, stante anche i rilievi di mero rito svolti dalla Suprema Corte.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di rituale impugnazione, principale o incidentale, deve reputarsi coperta dal giudicato.
5. Il Merito
I motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Vale riportare nuovamente un passo della sentenza impugnata di richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, “per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il
pagina 8 di 15 contenuto del titolo" (ex multis Cass. 10 aprile 1986, n. 2051; Cass. 14 ottobre 1991, n.
10774; successivamente: Cass. 22 aprile 1997, n. 3477; Cass. 31 agosto 2009, n.
18892)”.
Questa giurisprudenza si è consolidata anche successivamente con le pronunce Cass. civ., II, 19/02/2019, n. 4842 e Cass. civ., II, 26/04/2024, n. 11213.
Ebbene, proprio la giurisprudenza richiamata, ad avviso del Collegio, rende avvertiti della correttezza dell'azione esecutiva posta in essere da parte appellante.
Ed infatti, va ulteriormente chiarito che la nota di trascrizione del sequestro riporta i dati contenuti nell'atto di provenienza del bene in favore di EN AN e nella nota riferita a quest'ultimo atto, e cioè foglio 196, particella 281, sub. 2 (cfr. nota di trascrizione del sequestro 16935/13974 e nota di trascrizione della vendita
12744/10311, nonché atto di vendita in favore di EN AN del 12.5.1993).
E in entrambe le note vi è anche richiamo alla natura del bene (A2), alla consistenza (6 vani) e alla località (Sessa Aurunca;
nell'atto di vendita vi è scritto Sessa Aurunca, ora
Cellole, località Baia Domizia).
Nella nota del sequestro vi è anche richiamo all'indirizzo (Via Degli Olmi, Loc. Baia
Domizia, Edificio A;
nell'atto di vendita vi è scritto Fabbricato A) e si fa riferimento sia all'atto (il sequestro), sia al bene, almeno com'era identificato, anche catastalmente, un tempo.
Ed infatti, solo successivamente, sia all'atto di vendita, sia alla trascrizione del sequestro (quest'ultima avvenuta in data 7.6.2001), e cioè in data 18.7.2001, fu stipulato atto di rettifica rispetto all'atto di provenienza (da particella 281, sub 2, a particelle 881 sub 2 e 885: appartamento con giardino).
Ancora, con atto redatto il medesimo giorno, EN AN e UE EN, coniugi, nel premettere l'esistenza di azione promossa dalla IG UE volta a far dichiarare l'esistenza di un'interposizione di persona (con atto trascritto nel marzo
2001, ancora con riguardo alla particella 281), a titolo transattivo convenivano la vendita del bene in favore della IG UE che poi, con atto del 20.4.2006, lo donava alla figlia EN RG.
Si tratta, quindi, di rettifica intervenuta successivamente alla trascrizione del vincolo.
Questa è già una considerazione dirimente.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente,
pagina 9 di 15 l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza (Cass. civ. II,
08/02/2013, n. 3075).
In ogni caso, va ribadito che dalla nota di trascrizione del sequestro si evince:
• l'indicazione del titolo e cioè il decreto di sequestro conservativo;
• l'Autorità che lo ha emesso e cioè la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della
Campania;
• il soggetto destinatario del provvedimento e cioè EN AN;
• la data dell'atto e cioè il 29.5.2001 (cfr. pag. 11 dell'ordinanza della Corte dei Conti del 12.7.2001 che richiama il detto decreto del 29.5.2001, contenuta nella produzione dell'Agenzia);
• come visto, il richiamo a tutti gli altri elementi distintivi dell'immobile, compreso quello alla particella 281 comunque contenuta nell'atto di provenienza e nella relativa nota (prima della rettifica).
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili - e a "fortiori"
l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del contratto (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato la nullità della nota di trascrizione relativa ad un capannone perché identificato con i soli dati catastali del terreno su cui insisteva, sebbene la sua ubicazione e consistenza fossero chiaramente desumibili dal quadro D della medesima nota) (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/07/2019, n. 20543).
Ancora: “ai sensi dell'art. 2665 cod. civ. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili non determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione, atteso che
l'eventuale carenza di detti estremi non assume rilievo se non induce incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sia, per contro, consentito di individuare senza possibilità di equivoci gli elementi essenziali del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 11/04/2006, n. 8460; cfr. anche Cass. civ., VI-III, 30/05/2018, n. 13543, secondo cui, in forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto).
Dunque, seppure vi siano state modifiche successive, la formalità si reputa sia idonea a rendere sufficiente certezza.
pagina 10 di 15 Ma vi sono altre valutazioni che inducono la Corte ad accogliere l'appello.
Si è già detto che la trascrizione del sequestro è avvenuta in maniera corrispondente ai dati riportati nella nota di trascrizione riferita all'acquisto in favore di EN
AN.
In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare (Cass. civ., III, 07/03/2022, n. 7342).
Ebbene, dalla produzione allegata dall'Agenzia delle Entrate (c.d. certificato ipotecario riferito proprio a EN AN, seppure mancante di alcune pagine, nonché ulteriore produzione offerta), si desumono le seguenti note di trascrizione (in parte già viste e che si riportano qui in sequenza):
1) del 2.6.1993 - 12744 reg. generale e 10311 reg. particolare - riferita ad atto di compravendita in favore di EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella 281, sub 2; va qui aggiunto che, a pag. 10 del certificato ipotecario, si desume annotazione con riguardo proprio alla nota relativa all'atto di vendita ed in cui, alla sezione Rettifiche, si legge: “trascrizione presentata il
26/07/2001 registro particolare 18866 registro generale 22944…”;
2) del 22.3.2001 (presentazione n. 171), riferita a domanda giudiziale promossa da
UE EN
contro
EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella 281, sub 2 (dunque, anche l'azione intentata dalla moglie ebbe come riferimento la particella 281);
3) del 7.6.2001 (presentazione n. 30) – 16935 reg. generale e 13974 reg. particolare –
contro
EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella
281, sub 2, relativa al sequestro già citato;
4) del 26.7.2001 (presentazione n. 64), riferita ad atto di rettifica (registro particolare
18866 - registro generale 22944), per come si desume dalla sezione D della nota e già indicata al punto n. 1), riferita al bene in questione, con il quale, appunto, vi è stata rettifica della particella: da 281 a 881;
5) del 26.7.2001 (presentazione n. 65), riferita ad atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso (e cioè la transazione mediante trasferimento di diritti del 18.7.2001;
pagina 11 di 15 registro particolare 18867 - registro generale 22945), avente ad oggetto il bene in questione, come rettificato, tra EN AN e UE EN;
6) del 9.5.2006 (presentazione n. 232) riferita ad atto di donazione, avente ad oggetto il bene in questione, come rettificato, tra EN AN e UE EN.
Dunque, non solo la rettifica è successiva al primo atto trascritto, non solo gli altri richiami appaiono riferiti all'immobile in questione, ma lo stesso atto di rettifica della particella - da 281 a 881 - si salda proprio all'originaria nota del 1993 in favore di
EN AN.
Alla luce di questi dati, complessivamente considerati, l'errore descrittivo inerente alla particella non può assumere la rilevanza voluta dall'opponente, neppure se, come nella specie, la particella 281 sia effettivamente riferita ad altro bene, stante la ritenuta continuità esistente tra i vari passaggi, assicurata dalle indicate annotazioni.
In ogni caso, anche a non volere aderire all'indicata impostazione, queste annotazioni escludono non solo la dedotta incertezza, ma anche, conseguentemente, qualsivoglia profilo di inopponibilità al terzo.
Peraltro, per compiutezza si rileva che questi, in sede di acquisto, avrebbe potuto facilmente verificare l'eventuale esistenza di gravami sul bene distinto con l'originaria particella, come peraltro si desume dalla stessa visione dell'atto di donazione in suo favore, in cui, all'art. 2, si legge che le parti - e dunque anche EN RG - fanno espresso riferimento, per quanto concerne l'ulteriore provenienza, alla scrittura privata del 18.7.2001, trascritta al 22945; ebbene, in quest'ultimo atto si legge che “l'unità immobiliare - per mero errore materiale – veniva identificata catastalmente con i seguenti dati…foglio 196, particelle 281/sub. 2…”.
Ciò posto, qui si aggiunge che la terza sezione della Corte di cassazione, con ordinanza
19123/2020, ha stabilito che “in tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore - nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno - non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita”.
In motivazione si legge: “…questa Corte ha già affermato che l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014, Rv. 629847 - 01; v. pure Sez. 3,
Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142 - 01). Il ricorso in esame non offre alcun argomento per superare il citato orientamento di legittimità, con il quale neppure si
pagina 12 di 15 confronta, sebbene lo stesso sia stato espressamente citato a fondamento della decisione della Corte d'appello.
Al contempo, il ricorso neppure intercetta la vera ratio decidendi della sentenza impugnata che, facendo corretta applicazione dei principi di diritto testé citati, evidenzia come, a fronte dell'errore formale contenuto nell'atto di pignoramento (della cui sussistenza le parti danno pacificamente atto), alcuna incertezza si sia verificata né in capo all'opponente, né in relazione all'operato dell'esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell'immobile pignorato;
né incertezze di tal fatta potranno determinarsi nel prosieguo dell'espropriazione forzata, dal momento che, individuato
l'errore, i successivi atti, ad iniziare dall'avviso di vendita, riporteranno i dati catastali corretti.
La sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui - in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali - non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi…”.
Le considerazioni sin qui rese si reputano già risolventi.
Solo per completezza si rileva che neppure coglie nel segno, quantomeno in questa sede, il richiamo operato da parte appellata alla dedotta non retroattività del pignoramento alla misura cautelare del sequestro conservativo.
Nella pronuncia da questi citata, la 54/2016, la Corte, appunto, ha richiamato la decisione n. 3058/1976 che ha chiarito le differenze, in termini di effetti, tra i soggetti della procedura: “il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione”, per poi ribadire che
“non si rinviene norma né principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l'unica norma applicabile è quella dell'art 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante”.
pagina 13 di 15 Del resto, quest'ultima norma stabilisce che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento”.
Dunque, solo per mera completezza, tenuto conto anche dei motivi di impugnazione e del thema decidendum, si rileva che eventuali profili di opponibilità riferita a soggetti diversi dal creditore sequestrante non possono essere fatti valere in questa sede.
Ancora, seppure la questione non sia stata sottoposta al dibattito processuale, sempre per doverosa completezza va detto che, sia nell'ordinanza che richiama e conferma il decreto di sequestro (per la posizione di EN AN), sia nella stessa sentenza impugnata, vi è erroneo utilizzo del termine partita in luogo di particella, ma la nota di trascrizione del sequestro reca corretta indicazione (appunto, particella 281) ed è questa e solo questa che rileva (Cass. civ., II, 19/02/2019, n. 4842; Cass. civ., II, 26/04/2024,
n. 11213).
6. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi accolto e la pronuncia va limitata al rigetto dell'opposizione promossa da EN RG, con conseguente travolgimento delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, posto che le ulteriori richieste (dichiarando la piena validità del sequestro conservativo trascritto sull'immobile de quo il 7.06.2001 e del susseguente atto introduttivo della procedura esecutiva, avente n. R.G.E. 908/11) sono comunque meramente consequenziali al rigetto della detta opposizione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nei rapporti tra l'appellante e EN RG le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Medesime considerazioni vanno fatte per la posizione dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, alla quale comunque, sempre in questa sede, giova l'impugnazione promossa.
In quelli con EN AN (per l'opposizione agli atti esecutivi si è già visto che la
Corte non ha alcuna possibilità di esame), la mancanza di sostanziale impugnazione induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1101/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.3.2022, nei procedimenti riuniti n. 10451/2017, 10453/2017 e 10748 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione promossa da EN RG;
• condanna EN RG al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• condanna EN RG al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra parte appellante e EN AN.
Così deciso, in Napoli, in data 13.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3682/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1101/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.3.2022, nei procedimenti riuniti n. 10451/2017, 10453/2017 e 10748 R.G. - vertenti
tra
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in
Napoli, Via A. Diaz, n. 11;
appellante
e
EN RG ([...]), rappresentata e difesa dagli Avvocati
Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Caserta, Corso Trieste, n. 116; appellata nonché
EN AN ([...]), rappresentato e difeso dagli Avvocati
Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Caserta, Corso Trieste n. 116; appellato nonché
Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del legale pagina 1 di 15 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Figurelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Parco Grifeo
28, n.11; appellata
CONCLUSIONI
Per Agenzia delle Entrate: come da note di trattazione scritta.
Per EN AN e EN RG: come da note di trattazione scritta;
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo di primo grado
L'agenzia delle Entrate appellante ha allegato che: a) con decreto del Presidente della
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania del 29.5.2001 veniva autorizzato, in favore dell'Agenzia delle Entrate, il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di lire 9.361.377.000, nei confronti del sig. EN AN, sul seguente bene: “appartamento sito in località Baia Domizia al Viale degli Olmi, Sessa Aurunca
(CE), fabbricato A int. 3, in catasto alla partita 281, foglio 196, sub. 2 categ. A/2 (6 vani), di cui alla nota di trascrizione n. reg. gen. 12744 e reg. part. 10311 del 2.06.93”;
b) l'immobile risultava acquistato da EN AN con atto del 12.05.1993, rep. n.
15303, in regime di separazione di beni con il proprio coniuge;
c) con ordinanza n.
043/01 del 12.7.2001, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania - disponeva la conferma del sequestro;
d) il provvedimento di sequestro veniva trascritto il 7.06.2001 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta, registro generale 16935, registro particolare 13974; e) con sentenza n. 1310/2011 del 19.7.2001,
EN AN veniva condannato al pagamento di euro 3.975.302,00 – in solido con i sigg. IO CE, RE PE e UC RI – da addebitarsi al medesimo EN AN fino alla concorrenza di € 494.226,01, oltre accessori;
f) avvenuta ex lege, per effetto della sentenza di condanna, la conversione del sequestro in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., si instaurava procedura esecutiva presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'annotazione, a margine della trascrizione del sequestro, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta, della sentenza di condanna esecutiva in oggetto (al n. registro generale 36940, e n. registro particolare 5902); g) la procedura espropriativa veniva sospesa per effetto della proposizione d'appello da parte del Sig. EN avverso la sentenza di condanna di primo grado;
h) a seguito della pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte dei
Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 495 del 15 ottobre 2015, di rigetto dell'impugnazione, in data 11.02.2016, la sentenza veniva notificata,
pagina 2 di 15 unitamente ad atto di intimazione di pagamento;
i) proposta dall'Agenzia delle Entrate istanza per la prosecuzione del procedimento espropriativo, con decreto del 17.05.2017, il G.E., nel fissare l'udienza ex art. 569 cpc per il giorno 14.09.2017, onerava il creditore procedente alla notifica, nei confronti dell'esecutato, di atto recante l'ingiunzione e le avvertenze ex artt. 555 e 492 cpc e al deposito di eventuale avviso ex art. 498 cpc ai creditori iscritti e avviso e/o invito a comparire all'udienza, ex artt. 599 e
600, ai comproprietari;
l) dall'ispezione ipocatastale effettuata nelle more dall'Amministrazione, emergeva che era stata rettificata la particella catastale dell'immobile pignorato (fermi gli altri identificativi: foglio 196, sub. 2 categ. A/2 - 6 vani), individuata come particella 881 in luogo della 281 originariamente indicata nel titolo di provenienza del bene del 12.05.1993; m) l'atto recante l'ingiunzione, con le avvertenze ex artt. 555 e 492 cpc, notificato al debitore-esecutato, riportava il dato catastale rettificato, unitamente agli altri invariati dati dell'immobile pignorato;
n) con ricorso in opposizione di terzo, notificato il 23.08.2017, in uno a pedissequo decreto di fissazione, la Sig.ra EN RG, figlia di EN AN, premettendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile pignorato, deduceva “la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e relativa nota di trascrizione e del secondo atto di pignoramento e dell'eventuale seconda nota di trascrizione”, sulla base dell'unico motivo dell'asserita inesatta identificazione, sul piano catastale, del bene sottoposto ad esecuzione;
o) l'opponente, sulla premessa che l'immobile, nella titolarità del padre
AN EN alla data del sequestro cautelare, le era pervenuto in forza di donazione del 20/04/2006, sosteneva che detto bene non poteva ritenersi assoggettato ai vincoli di alla procedura n. 908/2011 di cui era venuta a conoscenza con la notifica nei confronti del padre, in quanto gli atti della detta procedura, “pur facendo riferimento al diritto e ai soggetti creditore – debitore”, erano privi “della compiuta indicazione del bene che solo oggi - nel 2017 - viene individuato in quello appartenente all'esponente”;
p) essendo stata riportata erroneamente la particella catastale dell'immobile di proprietà del padre (281, anziché 881), si era colpito un bene diverso (quello distinto con la particella 281 è bene sito in altro luogo e di pertinenza di altri); q) l'opponente chiedeva, previa sospensione della procedura esecutiva, “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento immobiliare per avere colpito beni di proprietà esclusiva della ricorrente e ormai estranei al patrimonio del debitore
Conseguentemente, estinguere la procedura esecutiva ed ordinare al creditore procedente alla cancellazione del pignoramento trascritto sul bene di proprietà della ricorrente”; r) si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando l'avverso dedotto;
s) con ricorso del 3.08.2017, EN AN proponeva opposizione pagina 3 di 15 avverso gli atti della procedura esecutiva, riproponendo, nella sostanza, gli stessi motivi a supporto dell'opposizione di terzo articolata dalla figlia;
anche in questo giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate;
t) con ordinanza del 22/09/2017, il G.E. accoglieva l'istanza di EN RG e sospendeva la procedura esecutiva, dichiarando il non luogo a provvedere su quella di EN AN e assegnando i termini per l'introduzione dei giudizi di merito;
u) avverso detta ordinanza l'Agenzia delle Entrate proponeva reclamo che veniva rigettato con ordinanza collegiale dell'8.11.2017/25.01.2018.
1.2 Con atti di citazione del 14.11.2017, EN AN e EN RG provvedevano, rispettivamente, all'instaurazione del giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione di terzo (R.G. 10451/17 e
10453/17). EN AN e EN RG intervenivano rispettivamente nell'opposizione di terzo e nell'opposizione agli atti esecutivi.
1.3 Con atto di citazione del 20.11.2017 l'Agenzia delle Entrata provvedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 624, III co. c.p.c., all'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione di terzo proposta da EN RG (RG 10748/17).
2. La sentenza
2.1 Disposta la riunione dei tre giudizi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'opposizione di terzo, dichiarando “la nullità dell'atto introduttivo della procedura avente RGE 908/11 in quanto avente ad oggetto un bene alieno rispetto alla titolarità del debitore esecutato” (cfr. pag. 9).
2.2 Il Tribunale ha qualificato come opposizione di terzo all'esecuzione quella proposta da EN RG e come opposizione agli atti esecutivi, quella articolata da
EN AN.
Esaminata preventivamente l'opposizione all'esecuzione, per il Tribunale, “essendo esistente la particella 281 all'atto della trascrizione del sequestro conservativo ed essendo la detta particella nella titolarità di un soggetto estraneo alla procedura, il sequestro e tutti gli atti conseguenziali risultano irrimediabilmente viziati da incertezza giuridica sull'immobile oggetto degli stessi.
Sul punto, devono qui richiamarsi i principi generali enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla identificazione per il tramite dei dati catastali di cui all'art.2826 c.c., per i quali principi si richiama in questa sede la Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11272 del
2014 che in motivazione così si esprime << per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli
pagina 4 di 15 estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo" (ex multis Cass. 10 aprile 1986, n. 2051; Cass.
14 ottobre 1991, n. 10774; successivamente: Cass. 22 aprile 1997, n. 3477; Cass. 31 agosto 2009, n. 18892). Ne consegue che il dato catastale risultante dalla nota è rilevante ai fini di decidere dell'opponibilità della trascrizione del pignoramento ai terzi, mentre è irrilevante il titolo (in tema di rilevanza degli errori, ad esempio e tra le ultime, si vedano, dipendendo l'apparente diversità delle soluzioni dall'evidente diversificazione delle fattispecie concrete, Cass. 8 febbraio 2013, n. 3075 e Cass. 7 giugno 2013, n. 14440)…”.
“…E però, deve ritenersi sussistente l'interesse della sig. EN RG, terzo opponente, ad agire per contrastare la prosecuzione dell'esecuzione, atteso che viene paventato – nello “atto di ingiunzione in procedura di esproprio”, l'ingiunzione di astenersi da atti diretti a sottrarre la garanzia del credito ( qualificato credito per cui si procede), l'immobile pignorato sito in località Baia Domitia al Viale degli Olmi
Sessa Aurunca (CE), fabbricato A int. 3 in catasto alla partita 881 ( già 281) foglio
196, sub 2 categoria A/2 ( 6 vani) – un pericolo serio di vincolo per l'immobile di sua proprietà. In tale atto, infatti, viene riportato come oggetto del pignoramento e dunque del vincolo, il bene del terzo, che dunque vanta un interesse concreto ed attuale a vedere riconosciuto come prevalente il suo diritto rispetto all'esecuzione forzata.
Ne discende che deve essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo della procedura di espropriazione avente rge 908 2011 in quanto avente ad oggetto un bene alieno rispetto alla titolarità del debitore esecutato”.
Ancora, per il Tribunale, “i rilievi esposti da EN RG, sono in buona sostanza veicolati anche nell'opposizione agli atti esecutivi spiegata da EN AN, al quale in data 26 luglio 2017 è stato notificato un atto di ingiunzione in procedura di esproprio, con l'ingiunzione di astenersi da atti diretti a sottrarre la garanzia del credito per cui si procede, l'immobile pignorato sito in località Baia Domitia al Viale degli Olmi Sessa Aurunca (CE), fabbricato A int. 3 in catasto alla partita 881 ( già
281) foglio 196, sub 2 categoria A/2 (6 vani)”.
Secondo il Giudice di prime cure era emerso che: “1) al momento della trascrizione del sequestro il bene sottoposto a vincolo era il bene censito al foglio 196, particella 281 sub 2, alieno al debitore EN AN;
b) l'annotazione della sentenza di condanna, ossia il momento della conversione del sequestro ha sempre interessato la detta particella 281 appartenente a terzi;
c) l'ulteriore atto di esproprio, notificata al debitore EN AN nel 2017, colpiva ancora una volta un bene alieno, questa volta individuato dalla particela 881; c) dall'incrocio di dati, come documentato,
pagina 5 di 15 emerge che è sempre esistita sia la particella 281 sia quella 881, identificative ciascuna di distinti beni”.
Al giudizio di primo grado ha partecipato anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, seppure non indicata in epigrafe della sentenza, ma solo in motivazione (cfr. pag. 2).
3 Il Giudizio di appello
3.1 Avverso la sentenza, con atto dell'1.9.2022, l'Agenzia delle Entrate ha promosso appello, costituendosi in data 7.9.2022.
Pur citando anche EN AN, l'Agenzia ha precisato di contestare la statuizione del giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, aggiungendo che “quanto all'opposizione agli atti esecutivi proposta dal EN AN, il Tribunale provvedeva con decisione nella sostanza riproduttiva della statuizione principale sull'opposizione ex art. 619 cpc, il cui regime di impugnabilità, come noto, è diverso da quello ordinario
(art. 618 II co. cpc)” (su quest'aspetto, subito infra).
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale e processuale - motivazione apparente – perplessa e illogica – in subordine – travisamento risultanze processuali”, allegando, tra l'altro, che all'atto della trascrizione del sequestro conservativo, in data 7.06.2001 presso l'Agenzia del territorio – Ufficio Provinciale di Caserta (registro generale 16935, registro particolare 13974), per la quota di 1/1, l'immobile sequestrato risultava censito come riportato nel titolo di provenienza e relativa nota di trascrizione e tali dati erano stati pedissequamente riportati nella nota di trascrizione del sequestro conservativo.
Con il secondo motivo, ha allegato la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale - motivazione apparente –perplessa e illogica”, precisando che il ragionamento seguito dal Tribunale, a parte le evidenziate ragioni di illegittimità, contrasta con i principi generali che informano il nostro sistema di pubblicità immobiliare.
L'appellante ha evidenziato che il bene immobile viene individuato principalmente attraverso l'indicazione dei confini e/o toponimi - che concernono punti oggettivi di riferimento esterni – aventi valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, tra cui i dati catastali che, avendo finalità di natura tributaria, hanno carattere meramente sussidiario.
L'istante ha poi richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in caso di erronea indicazione di elementi catastali.
Infine, con il terzo motivo, ha dedotto la “manifesta illegittimità e ingiustizia - violazione di legge sostanziale - omesso esame risultanze istruttorie - motivazione carente”, specificando che il primo Giudice ha omesso di considerare che il bene risulta pagina 6 di 15 essere stato oggetto di tre atti notarili successivi alla trascrizione del sequestro;
“trattasi di atti notarili dei quali il primo, quello di rettifica dei dati catastali, risulta redatto ed autenticato dal medesimo notaio ( dr. Pasquale Liotti) che ha redatto anche i successivi atti: il secondo, con cui il debitore ha trasferito il bene alla consorte, il terzo, con cui quest'ultima, dopo circa 5 anni, ha alienato per donazione il bene alla figlia”, sostenendo che, “con elevato grado di presunzione ex art. 2729cc, può senz'altro reputarsi, in via sussidiaria e fermo quanto sopra dedotto, che anche le dinamiche comunicative intrafamiliari erano certamente idonee a far conoscere
l'effettiva sussistenza del gravame sul bene via via ceduto all'interno della famiglia, nel verosimile tentativo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dell'erario, nella pendenza del giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di EN
A”.
Si sono costituiti EN AN e EN RG, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Secondo gli appellati, non è ravvisabile alcuna continuità poiché i dati catastali riportati nella nota di trascrizione del sequestro e nell'annotazione del titolo, in sede di conversione del pignoramento, attengono a bene diverso, alieno, sito nello stesso
Comune, avente caratteristiche diverse, appartenente a terzo estraneo alla persona del debitore e suo avente causa.
Di conseguenza, il vincolo non è opponibile al terzo per acquisto trascritto in epoca successiva al sequestro ma anteriore al pignoramento (vincolo mai posto sulla particella
881) e tenuto conto che è dall'ottenimento della sentenza esecutiva di condanna che si ha la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686
c.p.c., e da questo momento ha inizio il processo esecutivo.
A tal fine ha richiamato due pronunce della Suprema Corte – 54/2016 e 3058/76 – secondo le quali “il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (articolo 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare”.
Infine, parte appellata ha dedotto che l'Agenzia, nel prosieguo, avrebbe dovuto verificare la correttezza dei dati, sempre possibile, stante le forme di pubblicità previste.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Questioni preliminari
In via preliminare, va detto che l'Agenzia ha trasmesso ordinanza della Suprema Corte del 7.2.2024, n 3500, con la quale, tra l'altro, in ordine all'opposizione agli atti esecutivi spiegata da EN AN (per la quale il Tribunale si è pure pronunciato),
pagina 7 di 15 vi è stata cassazione, senza rinvio, per effetto di rilievo di ufficio: “deve, quindi, ritenersi che AN EN non era legittimato alla proposizione dell'opposizione volta a fare valere sostanzialmente l'altruità del bene immobile, sulla quale si è innestata l'opposizione di terzo della di lui figlia, divenuta successivamente proprietaria dello stesso immobile;
a prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l'opposizione del debitore esecutato non poteva essere proposta, mentre quella della figlia EN RG, qualificabile come opposizione di terzo, non può essere esaminata nella presente sede, per essere il relativo capo della sentenza del tribunale soggetto esclusivamente ad appello (mezzo di impugnazione che, oltretutto, si deduce essere stato esperito); il rilievo, d'ufficio, della questione della carenza di legittimazione ad agire con
l'opposizione, al fine di far valere l'altruità del bene, da parte del debitore esecutato, ha quale conseguenza in diritto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'azione non poteva essere proposta;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio in ordine all'opposizione esecutiva dispiegata da EN AN;
ma va dato atto dell'estraneità al presente giudizio di legittimità della separata opposizione di terzo dispiegata da EN RG e della conseguente inammissibilità del ricorso, unitariamente formato dall'Agenzia, nei confronti di costei”.
Orbene, è noto che qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass. civ., VI-III
11/02/2020, n. 3166).
Il presente giudizio verte quindi sulla sola opposizione di terzo, vieppiù valutabile in questa sede, stante anche i rilievi di mero rito svolti dalla Suprema Corte.
Infine, va chiarito che ogni questione non oggetto di rituale impugnazione, principale o incidentale, deve reputarsi coperta dal giudicato.
5. Il Merito
I motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Vale riportare nuovamente un passo della sentenza impugnata di richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, “per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il
pagina 8 di 15 contenuto del titolo" (ex multis Cass. 10 aprile 1986, n. 2051; Cass. 14 ottobre 1991, n.
10774; successivamente: Cass. 22 aprile 1997, n. 3477; Cass. 31 agosto 2009, n.
18892)”.
Questa giurisprudenza si è consolidata anche successivamente con le pronunce Cass. civ., II, 19/02/2019, n. 4842 e Cass. civ., II, 26/04/2024, n. 11213.
Ebbene, proprio la giurisprudenza richiamata, ad avviso del Collegio, rende avvertiti della correttezza dell'azione esecutiva posta in essere da parte appellante.
Ed infatti, va ulteriormente chiarito che la nota di trascrizione del sequestro riporta i dati contenuti nell'atto di provenienza del bene in favore di EN AN e nella nota riferita a quest'ultimo atto, e cioè foglio 196, particella 281, sub. 2 (cfr. nota di trascrizione del sequestro 16935/13974 e nota di trascrizione della vendita
12744/10311, nonché atto di vendita in favore di EN AN del 12.5.1993).
E in entrambe le note vi è anche richiamo alla natura del bene (A2), alla consistenza (6 vani) e alla località (Sessa Aurunca;
nell'atto di vendita vi è scritto Sessa Aurunca, ora
Cellole, località Baia Domizia).
Nella nota del sequestro vi è anche richiamo all'indirizzo (Via Degli Olmi, Loc. Baia
Domizia, Edificio A;
nell'atto di vendita vi è scritto Fabbricato A) e si fa riferimento sia all'atto (il sequestro), sia al bene, almeno com'era identificato, anche catastalmente, un tempo.
Ed infatti, solo successivamente, sia all'atto di vendita, sia alla trascrizione del sequestro (quest'ultima avvenuta in data 7.6.2001), e cioè in data 18.7.2001, fu stipulato atto di rettifica rispetto all'atto di provenienza (da particella 281, sub 2, a particelle 881 sub 2 e 885: appartamento con giardino).
Ancora, con atto redatto il medesimo giorno, EN AN e UE EN, coniugi, nel premettere l'esistenza di azione promossa dalla IG UE volta a far dichiarare l'esistenza di un'interposizione di persona (con atto trascritto nel marzo
2001, ancora con riguardo alla particella 281), a titolo transattivo convenivano la vendita del bene in favore della IG UE che poi, con atto del 20.4.2006, lo donava alla figlia EN RG.
Si tratta, quindi, di rettifica intervenuta successivamente alla trascrizione del vincolo.
Questa è già una considerazione dirimente.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente,
pagina 9 di 15 l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza (Cass. civ. II,
08/02/2013, n. 3075).
In ogni caso, va ribadito che dalla nota di trascrizione del sequestro si evince:
• l'indicazione del titolo e cioè il decreto di sequestro conservativo;
• l'Autorità che lo ha emesso e cioè la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della
Campania;
• il soggetto destinatario del provvedimento e cioè EN AN;
• la data dell'atto e cioè il 29.5.2001 (cfr. pag. 11 dell'ordinanza della Corte dei Conti del 12.7.2001 che richiama il detto decreto del 29.5.2001, contenuta nella produzione dell'Agenzia);
• come visto, il richiamo a tutti gli altri elementi distintivi dell'immobile, compreso quello alla particella 281 comunque contenuta nell'atto di provenienza e nella relativa nota (prima della rettifica).
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili - e a "fortiori"
l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del contratto (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato la nullità della nota di trascrizione relativa ad un capannone perché identificato con i soli dati catastali del terreno su cui insisteva, sebbene la sua ubicazione e consistenza fossero chiaramente desumibili dal quadro D della medesima nota) (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/07/2019, n. 20543).
Ancora: “ai sensi dell'art. 2665 cod. civ. l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili non determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione, atteso che
l'eventuale carenza di detti estremi non assume rilievo se non induce incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sia, per contro, consentito di individuare senza possibilità di equivoci gli elementi essenziali del contratto” (Cass. civ., Sez. II, 11/04/2006, n. 8460; cfr. anche Cass. civ., VI-III, 30/05/2018, n. 13543, secondo cui, in forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto).
Dunque, seppure vi siano state modifiche successive, la formalità si reputa sia idonea a rendere sufficiente certezza.
pagina 10 di 15 Ma vi sono altre valutazioni che inducono la Corte ad accogliere l'appello.
Si è già detto che la trascrizione del sequestro è avvenuta in maniera corrispondente ai dati riportati nella nota di trascrizione riferita all'acquisto in favore di EN
AN.
In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare (Cass. civ., III, 07/03/2022, n. 7342).
Ebbene, dalla produzione allegata dall'Agenzia delle Entrate (c.d. certificato ipotecario riferito proprio a EN AN, seppure mancante di alcune pagine, nonché ulteriore produzione offerta), si desumono le seguenti note di trascrizione (in parte già viste e che si riportano qui in sequenza):
1) del 2.6.1993 - 12744 reg. generale e 10311 reg. particolare - riferita ad atto di compravendita in favore di EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella 281, sub 2; va qui aggiunto che, a pag. 10 del certificato ipotecario, si desume annotazione con riguardo proprio alla nota relativa all'atto di vendita ed in cui, alla sezione Rettifiche, si legge: “trascrizione presentata il
26/07/2001 registro particolare 18866 registro generale 22944…”;
2) del 22.3.2001 (presentazione n. 171), riferita a domanda giudiziale promossa da
UE EN
contro
EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella 281, sub 2 (dunque, anche l'azione intentata dalla moglie ebbe come riferimento la particella 281);
3) del 7.6.2001 (presentazione n. 30) – 16935 reg. generale e 13974 reg. particolare –
contro
EN AN, avente ad oggetto il bene distinto al foglio 196, particella
281, sub 2, relativa al sequestro già citato;
4) del 26.7.2001 (presentazione n. 64), riferita ad atto di rettifica (registro particolare
18866 - registro generale 22944), per come si desume dalla sezione D della nota e già indicata al punto n. 1), riferita al bene in questione, con il quale, appunto, vi è stata rettifica della particella: da 281 a 881;
5) del 26.7.2001 (presentazione n. 65), riferita ad atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso (e cioè la transazione mediante trasferimento di diritti del 18.7.2001;
pagina 11 di 15 registro particolare 18867 - registro generale 22945), avente ad oggetto il bene in questione, come rettificato, tra EN AN e UE EN;
6) del 9.5.2006 (presentazione n. 232) riferita ad atto di donazione, avente ad oggetto il bene in questione, come rettificato, tra EN AN e UE EN.
Dunque, non solo la rettifica è successiva al primo atto trascritto, non solo gli altri richiami appaiono riferiti all'immobile in questione, ma lo stesso atto di rettifica della particella - da 281 a 881 - si salda proprio all'originaria nota del 1993 in favore di
EN AN.
Alla luce di questi dati, complessivamente considerati, l'errore descrittivo inerente alla particella non può assumere la rilevanza voluta dall'opponente, neppure se, come nella specie, la particella 281 sia effettivamente riferita ad altro bene, stante la ritenuta continuità esistente tra i vari passaggi, assicurata dalle indicate annotazioni.
In ogni caso, anche a non volere aderire all'indicata impostazione, queste annotazioni escludono non solo la dedotta incertezza, ma anche, conseguentemente, qualsivoglia profilo di inopponibilità al terzo.
Peraltro, per compiutezza si rileva che questi, in sede di acquisto, avrebbe potuto facilmente verificare l'eventuale esistenza di gravami sul bene distinto con l'originaria particella, come peraltro si desume dalla stessa visione dell'atto di donazione in suo favore, in cui, all'art. 2, si legge che le parti - e dunque anche EN RG - fanno espresso riferimento, per quanto concerne l'ulteriore provenienza, alla scrittura privata del 18.7.2001, trascritta al 22945; ebbene, in quest'ultimo atto si legge che “l'unità immobiliare - per mero errore materiale – veniva identificata catastalmente con i seguenti dati…foglio 196, particelle 281/sub. 2…”.
Ciò posto, qui si aggiunge che la terza sezione della Corte di cassazione, con ordinanza
19123/2020, ha stabilito che “in tema di pignoramento immobiliare, l'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo a nullità dell'atto nella misura in cui tale errore - nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno - non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell'avviso di vendita”.
In motivazione si legge: “…questa Corte ha già affermato che l'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2110 del 31/01/2014, Rv. 629847 - 01; v. pure Sez. 3,
Sentenza n. 6833 del 03/04/2015, Rv. 635142 - 01). Il ricorso in esame non offre alcun argomento per superare il citato orientamento di legittimità, con il quale neppure si
pagina 12 di 15 confronta, sebbene lo stesso sia stato espressamente citato a fondamento della decisione della Corte d'appello.
Al contempo, il ricorso neppure intercetta la vera ratio decidendi della sentenza impugnata che, facendo corretta applicazione dei principi di diritto testé citati, evidenzia come, a fronte dell'errore formale contenuto nell'atto di pignoramento (della cui sussistenza le parti danno pacificamente atto), alcuna incertezza si sia verificata né in capo all'opponente, né in relazione all'operato dell'esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell'immobile pignorato;
né incertezze di tal fatta potranno determinarsi nel prosieguo dell'espropriazione forzata, dal momento che, individuato
l'errore, i successivi atti, ad iniziare dall'avviso di vendita, riporteranno i dati catastali corretti.
La sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui - in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali - non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi…”.
Le considerazioni sin qui rese si reputano già risolventi.
Solo per completezza si rileva che neppure coglie nel segno, quantomeno in questa sede, il richiamo operato da parte appellata alla dedotta non retroattività del pignoramento alla misura cautelare del sequestro conservativo.
Nella pronuncia da questi citata, la 54/2016, la Corte, appunto, ha richiamato la decisione n. 3058/1976 che ha chiarito le differenze, in termini di effetti, tra i soggetti della procedura: “il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione”, per poi ribadire che
“non si rinviene norma né principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l'unica norma applicabile è quella dell'art 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante”.
pagina 13 di 15 Del resto, quest'ultima norma stabilisce che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento”.
Dunque, solo per mera completezza, tenuto conto anche dei motivi di impugnazione e del thema decidendum, si rileva che eventuali profili di opponibilità riferita a soggetti diversi dal creditore sequestrante non possono essere fatti valere in questa sede.
Ancora, seppure la questione non sia stata sottoposta al dibattito processuale, sempre per doverosa completezza va detto che, sia nell'ordinanza che richiama e conferma il decreto di sequestro (per la posizione di EN AN), sia nella stessa sentenza impugnata, vi è erroneo utilizzo del termine partita in luogo di particella, ma la nota di trascrizione del sequestro reca corretta indicazione (appunto, particella 281) ed è questa e solo questa che rileva (Cass. civ., II, 19/02/2019, n. 4842; Cass. civ., II, 26/04/2024,
n. 11213).
6. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi accolto e la pronuncia va limitata al rigetto dell'opposizione promossa da EN RG, con conseguente travolgimento delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, posto che le ulteriori richieste (dichiarando la piena validità del sequestro conservativo trascritto sull'immobile de quo il 7.06.2001 e del susseguente atto introduttivo della procedura esecutiva, avente n. R.G.E. 908/11) sono comunque meramente consequenziali al rigetto della detta opposizione.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nei rapporti tra l'appellante e EN RG le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
Medesime considerazioni vanno fatte per la posizione dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, alla quale comunque, sempre in questa sede, giova l'impugnazione promossa.
In quelli con EN AN (per l'opposizione agli atti esecutivi si è già visto che la
Corte non ha alcuna possibilità di esame), la mancanza di sostanziale impugnazione induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1101/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
30.3.2022, nei procedimenti riuniti n. 10451/2017, 10453/2017 e 10748 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione promossa da EN RG;
• condanna EN RG al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• condanna EN RG al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida: a) per il primo grado, in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra parte appellante e EN AN.
Così deciso, in Napoli, in data 13.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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