TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 31.10.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
23.02.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,00
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ET La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8337 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. VINCENZO GRECO dal Parte_1
quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente all'avv. DANIELA MAZZOLA
OPPONENTE
E in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
dell'AVV. MARIA PAOLA POLIZZI, e rappr.ta e difesa dall'avv. DARIO CUSUMANO, dal quale
è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico ET La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione del sig. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1832/2022 emesso in suo danno, su istanza di Controparte_1
2) condanna a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.700,00, oltre spese borsuali documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1832/2022, emesso in suo danno su istanza di per l'asserito Controparte_1
mancato pagamento della somma di € 15.820,00 relativa al contratto di finanziamento stipulato con la Safibo s.p.a..
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, ha preliminarmente eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, assumendo l'inesistenza della prova che l'operazione di cessione in blocco intervenuta, includesse anche la pretesa vantata nei confronti dell'odierno opponente.
Resistendo all'opposizione, con comparsa del 17.05.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossile dall'opponente, e nel replicare alle affermazioni del sig. instava per la Pt_1
conferma del decreto opposto.
In diritto va evidenziato che nell'ipotesi di cessione in blocco dei crediti è onere del cessionario fornire prova che il credito per cui agisce sia stato oggetto di cessione.
Considerato che
nel caso di specie tale prova non è stata fornita l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza di merito si è pronunciata a favore del debitore ceduto stabilendo che il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco, non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati.
In merito alle cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è
sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti. L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti.
Considerato che
nel caso di specie non è
stato prodotto il contratto di cessione del credito, né tanto meno l'elenco dei crediti ceduti e non è
possibile evincersi l'assunta cessione, l'opposizione va accolta, non avendo la società opposta assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito.
Giova, al riguardo, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Considerato dunque, che nel caso di specie, a seguito delle eccezioni di parte opponente,
l'opposta non ha fornito elementi utili e sufficienti a dimostrare la titolarità del credito ingiunto in sede monitoria, la pretesa creditoria di parte opposta non può dirsi sussistente in capo alla stessa ed il decreto emesso va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 31/10/2025
Il G.O.T
ET La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice ET La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
23.02.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,00
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ET La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8337 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. VINCENZO GRECO dal Parte_1
quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente all'avv. DANIELA MAZZOLA
OPPONENTE
E in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
dell'AVV. MARIA PAOLA POLIZZI, e rappr.ta e difesa dall'avv. DARIO CUSUMANO, dal quale
è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico ET La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione del sig. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1
1832/2022 emesso in suo danno, su istanza di Controparte_1
2) condanna a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
1.700,00, oltre spese borsuali documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1832/2022, emesso in suo danno su istanza di per l'asserito Controparte_1
mancato pagamento della somma di € 15.820,00 relativa al contratto di finanziamento stipulato con la Safibo s.p.a..
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, ha preliminarmente eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, assumendo l'inesistenza della prova che l'operazione di cessione in blocco intervenuta, includesse anche la pretesa vantata nei confronti dell'odierno opponente.
Resistendo all'opposizione, con comparsa del 17.05.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossile dall'opponente, e nel replicare alle affermazioni del sig. instava per la Pt_1
conferma del decreto opposto.
In diritto va evidenziato che nell'ipotesi di cessione in blocco dei crediti è onere del cessionario fornire prova che il credito per cui agisce sia stato oggetto di cessione.
Considerato che
nel caso di specie tale prova non è stata fornita l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza di merito si è pronunciata a favore del debitore ceduto stabilendo che il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco, non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati.
In merito alle cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è
sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti. L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti.
Considerato che
nel caso di specie non è
stato prodotto il contratto di cessione del credito, né tanto meno l'elenco dei crediti ceduti e non è
possibile evincersi l'assunta cessione, l'opposizione va accolta, non avendo la società opposta assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito.
Giova, al riguardo, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Considerato dunque, che nel caso di specie, a seguito delle eccezioni di parte opponente,
l'opposta non ha fornito elementi utili e sufficienti a dimostrare la titolarità del credito ingiunto in sede monitoria, la pretesa creditoria di parte opposta non può dirsi sussistente in capo alla stessa ed il decreto emesso va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 31/10/2025
Il G.O.T
ET La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice ET La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44