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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 144/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente rel. dr. Massimo De Cesare Consigliere dr. Emanuela Vitello Consigliere all'udienza di discussione del 29/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANZI ANGELO
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MORETTI LEONARDO LUCIO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 266/2023 in data 2 novembre 2023 del Tribunale di
Lanciano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Lanciano ha rigettato la domanda proposta da , artigiano costruttore e montatore, con la quale, Parte_1 evocando in giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale CP_1 delle malattie “tendinopatia cronica con microcalcificazioni a livello dei gomiti bilateralmente, nonché tendinopatia degenerativa nelle inserzioni sui trocanteri bilateralmente, con severa degenerazione coxoarticolare”, da cui era affetto. Il Giudice di primo grado ne ha escluso la natura professionale motivando la propria decisione sulla base delle conclusioni della CTU espletata in corso di causa.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , chiedendo, a seguito Parte_1 di preliminare rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della pronuncia con l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “A) condannare l'
[...]
a corrispondere in Controparte_2 CP_1 favore di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato
D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 con decorrenza a far data dalla data di presentazione della CP_3 domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
B) condannare l' Controparte_4
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame, chiedendone il CP_1 rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato una acritica adesione del primo giudice alle motivazioni della perizia, evidenziando una erronea applicazione del principio di efficienza causale, a seguito dell'impossibilità, secondo le risultanze peritali, di una relazione causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta, in quanto trattandosi di patologia di tipo multifattoriale, la causa lavorativa non ne rappresenterebbe la causa né l'origine, ma piuttosto ne favorirebbe la manifestazione sintomatologica.
Ha evidenziato l'appellante che l'epicondilite bilaterale dei gomiti, rientrando nella categoria delle malattie tabellate di cui al D.M. 09/04/2008, alla voce M77.0, è assistita dalla cd. presunzione legale di origine professionale, tale per cui il rapporto di causalità tra patologia ed esposizione a rischio è presunto iuris et de iure. Inoltre, il ha Pt_1 lamentato anche il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado, in relazione alla mancata applicazione della regola della efficienza causale ex art. 41 c.p., secondo la quale essa deve essere riconosciuta ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta o remota all'eziopatogesi della malattia.
Espletata nuova CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 2/5 L'appello è fondato.
È stata disposta nel corso del presente grado nuova CTU medico legale, all'esito della quale il dr. ha concluso che, in conseguenza dell'attività lavorativa prestata Persona_1 il sig. è affetto da “epicondilite bilaterale di origine professionale, Parte_1 oggettivamente documentata agli atti e constata nell'attuale obiettività clinica nella sua reale espressività, … presente sin dalla data della domanda amministrativa del settembre 2020 ed assimilabile, sulla base di quanto previsto nella – tabella delle menomazioni – di cui al D.M.
12.07.2000 alla voce tabellare n° 232 con conseguente grado di DB nella misura del 5%; coxalgia bilaterale ad impegno funzionale da artrite ed entesopatie diffuse, RMN accertate.
Per analogia clinica nella valutazione verrà utilizzata la voce tabellare n° 271 (anchilosi completa della coxo femorale con arto in posizione favorevole, fisso 30%) per cui l'attuale danno bilaterale è congruamente valutabile nella misura del 6%”.
Il perito ha precisato che “globalmente le due affezioni determinano un grado di inabilità permanente al lavoro che, dopo riduzione proporzionalistica, è quantificabile nella misura del 10%”. Pertanto, “unificando il predetto grado di IP a quello già riconosciuto in precedenza (24%), sempre dopo riduzione proporzionalistica, ne otterremo uno nella misura complessiva del 32%.”
Il sig. , come emerge dall'anamnesi lavorativa della perizia, ha prestato attività Pt_1 lavorativa come artigiano costruttore e montatore di addobbi e luminarie per feste civili e religiose, dal 1977 al 2019, periodo lavorativo confermato dall'estratto conto previdenziale in atti. Durante il predetto arco temporale, si è occupato della realizzazione, del montaggio, della verifica, del collaudo e dello smontaggio di festoni sospesi, rosoni ed archi luminosi, ed “ è stato continuamente costretto a trasportare manualmente ed a spalla i materiali utilizzati del peso variabile da pochi Kg ad alcune decine di Kg, sia nello scarico e ricarico dal camion e nel trasporto fino alla sede del montaggio, come anche durante l'atto di salire e scendere le scale a pioli ( che erano alte fino al 5 metri ) ed anche dal pianale dei camion.”
Il perito ha evidenziato, inoltre, che il durante il montaggio del materiale Pt_1 pesante, da lui sostenuto, era costretto il più delle volte ad essere sospeso sulle scale a pioli per un periodo variabile da alcuni minuti ad alcune decine di minuti, in posture incorgrue per le anche che quindi venivano ipersollecitate;
che non infrequentemente nella immediatezza del montaggio, dopo essere sceso dalle scale, avvertiva intenso dolore alle anche. Per il trasporto del materiale utilizzato, per molti anni, ha utilizzato un autocarro FIAT 642, privo di cambio elettroidraulico e di servofreno, che lo ha costretto ad effettuare continuamente le cosiddette “doppiette”, con ripetuti schiacciamenti dei pedali della frizione e dell'acceleratore, oltre che alla forte pressione del pedale del freno nelle fasi di rallentamento e/o di arresto del veicolo, circostanza che ulteriormente ipersollecitava l'articolazione delle anche. Per quanto riguarda gli sforzi ai gomiti, oltre al trasporto del materiale che presupponeva prese di forza protratte, durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle luminarie utilizzava attrezzi pag. 3/5 vibranti, quali trapani ed avvitatori, oltre ad attrezzi manuali, quali tenaglie e pinze, con continuo impegno dei gomiti e degli avambracci e con movimenti di forza di torsione.
La prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria di primo grado ha confermato che il ricorrente, per oltre 40 anni, ha svolto l'attività di artigiano costruttore e montatore di palchi, casse armoniche, addobbi e luminarie per feste civili e religiose, ribadendo i testi le tipologie di attività svolte quotidianamente dal ricorrente, con movimenti ripetuti e prolungati a carico della spalla, dell'avambraccio e della mano, con il mantenimento di posture incongrue e azioni di presa con l'uso della forza, oltre all'uso di strumenti vibranti.
Per quanto concerne l'epicondilite, documentalmente accertata, dal referto ecografia ai gomiti effettuata presso la Casa di Cura Spatocco il 24.09.2024 emerge una grave patologia degenerativo-calcifica, bilaterale, dei tendini estensori comuni delle dita e dei tricipitali.
Pertanto, secondo le conclusioni del CTU, può affermarsi che “rapportando il dato anamnestico lavorativo è possibile sostenere che sussista nel caso in esame un effettivo rischio specifico per la genesi della malattia epicondilare rappresentato da sforzi e movimenti ripetuti, prese di forza protratte ed esposizione ad agenti fisici meccanici
(vibrazioni) e termici (ambienti freddi e/o umidi predisponenti).”
Diversamente, avendo riguardo alla patologia alle anche “il dato patologico più significativo ci viene fornito dal referto RMN del 2021 - Referto RMN Bacino, Casa di Cura
Villa Pini d'Abruzzo, del 20 marzo 2021- in cui a fenomeni di tipo artrosico degenerativo si sovrappongono elementi patologici che invece possono rappresentare un danno da traumatismo cronico.” Sicché, anche in questo caso “rapportando il dato anamnestico con quello documentale oggettivo è possibile sostenere che sussistano dei concreti fattori di rischio (ripetute salite e discese dalle scale a pioli anche con il trasporto di gravi, posture incongrue mantenute sulle scale a pioli anche sostenendo pesi, esposizione ad agenti climatici sfavorevoli)”.
In definitiva, da questo resoconto si può dedurre, in termini di ragionevolezza clinica, che i dati strumentali esaminati abbiamo evidenziato aspetti patologici la cui genesi è da ricondurre a microtraumi polifattoriali. Da una ponderata e attenta analisi dell'attività lavorativa svolta dal periziando, il CTU ha concluso per la effettiva emergenza di un rischio lavorativo che è certamente in grado di assumere rilievo causale sia in termini qualitativi che quantitativi ai fini della eziopatogenesi delle infermità denunciate, le quali pertanto potranno essere riguardate come malattie di origine professionale.
A tali risultanze peritali l' ha fatto pervenire note scritte nelle quali contestava la CP_1 carenza di elementi caratterizzanti la quali-quantificazione del rischio professionale, non potendo sostenere che nel caso di specie sussista un effettivo rischio specifico per la genesi delle malattie in esame. Il perito ha risposto, evidenziando che non è possibile considerare in modo dettagliato e specifico le attività che hanno comportato la genesi delle malattie pag. 4/5 professionali riconosciute, per cui obbligatoriamente si deve ricorrere ad un criterio ampiamente consolidato in medicina legale che è quello della ragionevole probabilità clinica.
Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Tenuto conto del danno biologico pari al 24% di cui il periziando risultava essere CP_1 già titolare, come emerge dalla relazione medica dell' del 31 maggio 2022, deve essere CP_1 aggiunto il grado di inabilità permanente al lavoro relativo alle due affezioni che, dopo riduzione proporzionalistica, è quantificabile nella misura del 10%.
In definitiva, dunque, risulta accertata a carico di il grado complessivo Parte_1 invalidante ascendente al 32 % (trentadue per cento), previa unifica con il predetto grado di invalidità permanente a quello già riconosciuto in precedenza (24%).
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese di lite che in concreto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
Le spese delle CCTTUU restano definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara che è affetto da epicondilite bilaterale di origine Parte_1 professionale e da coxalgia bilaterale ad impegno funzionale da artrite ed entesopatie diffuse, globalmente determinando un grado di inabilità permanente al lavoro nella misura del 10%, a decorrere dalla data delle domande amministrative;
- Condanna l' alla corresponsione in favore dell'appellante dell'indennizzo CP_1 dovuto, commisurato in misura del 32%, previa unificazione con il grado di inabilità del 24% già in precedenza riconosciuto per altra causa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
- Condanna alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellante CP_5 delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per compensi professionali per il primo grado in € 1.864 e per il secondo grado in € 1.983 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU per CP_1 entrambi i gradi di giudizio .
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 144/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Anna Maria Tracanna Presidente rel. dr. Massimo De Cesare Consigliere dr. Emanuela Vitello Consigliere all'udienza di discussione del 29/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MANZI ANGELO
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MORETTI LEONARDO LUCIO
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 266/2023 in data 2 novembre 2023 del Tribunale di
Lanciano in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Lanciano ha rigettato la domanda proposta da , artigiano costruttore e montatore, con la quale, Parte_1 evocando in giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale CP_1 delle malattie “tendinopatia cronica con microcalcificazioni a livello dei gomiti bilateralmente, nonché tendinopatia degenerativa nelle inserzioni sui trocanteri bilateralmente, con severa degenerazione coxoarticolare”, da cui era affetto. Il Giudice di primo grado ne ha escluso la natura professionale motivando la propria decisione sulla base delle conclusioni della CTU espletata in corso di causa.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , chiedendo, a seguito Parte_1 di preliminare rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della pronuncia con l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “A) condannare l'
[...]
a corrispondere in Controparte_2 CP_1 favore di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato
D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 con decorrenza a far data dalla data di presentazione della CP_3 domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
B) condannare l' Controparte_4
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame, chiedendone il CP_1 rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato una acritica adesione del primo giudice alle motivazioni della perizia, evidenziando una erronea applicazione del principio di efficienza causale, a seguito dell'impossibilità, secondo le risultanze peritali, di una relazione causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta, in quanto trattandosi di patologia di tipo multifattoriale, la causa lavorativa non ne rappresenterebbe la causa né l'origine, ma piuttosto ne favorirebbe la manifestazione sintomatologica.
Ha evidenziato l'appellante che l'epicondilite bilaterale dei gomiti, rientrando nella categoria delle malattie tabellate di cui al D.M. 09/04/2008, alla voce M77.0, è assistita dalla cd. presunzione legale di origine professionale, tale per cui il rapporto di causalità tra patologia ed esposizione a rischio è presunto iuris et de iure. Inoltre, il ha Pt_1 lamentato anche il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado, in relazione alla mancata applicazione della regola della efficienza causale ex art. 41 c.p., secondo la quale essa deve essere riconosciuta ad ogni antecedente che abbia contribuito anche in maniera indiretta o remota all'eziopatogesi della malattia.
Espletata nuova CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 2/5 L'appello è fondato.
È stata disposta nel corso del presente grado nuova CTU medico legale, all'esito della quale il dr. ha concluso che, in conseguenza dell'attività lavorativa prestata Persona_1 il sig. è affetto da “epicondilite bilaterale di origine professionale, Parte_1 oggettivamente documentata agli atti e constata nell'attuale obiettività clinica nella sua reale espressività, … presente sin dalla data della domanda amministrativa del settembre 2020 ed assimilabile, sulla base di quanto previsto nella – tabella delle menomazioni – di cui al D.M.
12.07.2000 alla voce tabellare n° 232 con conseguente grado di DB nella misura del 5%; coxalgia bilaterale ad impegno funzionale da artrite ed entesopatie diffuse, RMN accertate.
Per analogia clinica nella valutazione verrà utilizzata la voce tabellare n° 271 (anchilosi completa della coxo femorale con arto in posizione favorevole, fisso 30%) per cui l'attuale danno bilaterale è congruamente valutabile nella misura del 6%”.
Il perito ha precisato che “globalmente le due affezioni determinano un grado di inabilità permanente al lavoro che, dopo riduzione proporzionalistica, è quantificabile nella misura del 10%”. Pertanto, “unificando il predetto grado di IP a quello già riconosciuto in precedenza (24%), sempre dopo riduzione proporzionalistica, ne otterremo uno nella misura complessiva del 32%.”
Il sig. , come emerge dall'anamnesi lavorativa della perizia, ha prestato attività Pt_1 lavorativa come artigiano costruttore e montatore di addobbi e luminarie per feste civili e religiose, dal 1977 al 2019, periodo lavorativo confermato dall'estratto conto previdenziale in atti. Durante il predetto arco temporale, si è occupato della realizzazione, del montaggio, della verifica, del collaudo e dello smontaggio di festoni sospesi, rosoni ed archi luminosi, ed “ è stato continuamente costretto a trasportare manualmente ed a spalla i materiali utilizzati del peso variabile da pochi Kg ad alcune decine di Kg, sia nello scarico e ricarico dal camion e nel trasporto fino alla sede del montaggio, come anche durante l'atto di salire e scendere le scale a pioli ( che erano alte fino al 5 metri ) ed anche dal pianale dei camion.”
Il perito ha evidenziato, inoltre, che il durante il montaggio del materiale Pt_1 pesante, da lui sostenuto, era costretto il più delle volte ad essere sospeso sulle scale a pioli per un periodo variabile da alcuni minuti ad alcune decine di minuti, in posture incorgrue per le anche che quindi venivano ipersollecitate;
che non infrequentemente nella immediatezza del montaggio, dopo essere sceso dalle scale, avvertiva intenso dolore alle anche. Per il trasporto del materiale utilizzato, per molti anni, ha utilizzato un autocarro FIAT 642, privo di cambio elettroidraulico e di servofreno, che lo ha costretto ad effettuare continuamente le cosiddette “doppiette”, con ripetuti schiacciamenti dei pedali della frizione e dell'acceleratore, oltre che alla forte pressione del pedale del freno nelle fasi di rallentamento e/o di arresto del veicolo, circostanza che ulteriormente ipersollecitava l'articolazione delle anche. Per quanto riguarda gli sforzi ai gomiti, oltre al trasporto del materiale che presupponeva prese di forza protratte, durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle luminarie utilizzava attrezzi pag. 3/5 vibranti, quali trapani ed avvitatori, oltre ad attrezzi manuali, quali tenaglie e pinze, con continuo impegno dei gomiti e degli avambracci e con movimenti di forza di torsione.
La prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria di primo grado ha confermato che il ricorrente, per oltre 40 anni, ha svolto l'attività di artigiano costruttore e montatore di palchi, casse armoniche, addobbi e luminarie per feste civili e religiose, ribadendo i testi le tipologie di attività svolte quotidianamente dal ricorrente, con movimenti ripetuti e prolungati a carico della spalla, dell'avambraccio e della mano, con il mantenimento di posture incongrue e azioni di presa con l'uso della forza, oltre all'uso di strumenti vibranti.
Per quanto concerne l'epicondilite, documentalmente accertata, dal referto ecografia ai gomiti effettuata presso la Casa di Cura Spatocco il 24.09.2024 emerge una grave patologia degenerativo-calcifica, bilaterale, dei tendini estensori comuni delle dita e dei tricipitali.
Pertanto, secondo le conclusioni del CTU, può affermarsi che “rapportando il dato anamnestico lavorativo è possibile sostenere che sussista nel caso in esame un effettivo rischio specifico per la genesi della malattia epicondilare rappresentato da sforzi e movimenti ripetuti, prese di forza protratte ed esposizione ad agenti fisici meccanici
(vibrazioni) e termici (ambienti freddi e/o umidi predisponenti).”
Diversamente, avendo riguardo alla patologia alle anche “il dato patologico più significativo ci viene fornito dal referto RMN del 2021 - Referto RMN Bacino, Casa di Cura
Villa Pini d'Abruzzo, del 20 marzo 2021- in cui a fenomeni di tipo artrosico degenerativo si sovrappongono elementi patologici che invece possono rappresentare un danno da traumatismo cronico.” Sicché, anche in questo caso “rapportando il dato anamnestico con quello documentale oggettivo è possibile sostenere che sussistano dei concreti fattori di rischio (ripetute salite e discese dalle scale a pioli anche con il trasporto di gravi, posture incongrue mantenute sulle scale a pioli anche sostenendo pesi, esposizione ad agenti climatici sfavorevoli)”.
In definitiva, da questo resoconto si può dedurre, in termini di ragionevolezza clinica, che i dati strumentali esaminati abbiamo evidenziato aspetti patologici la cui genesi è da ricondurre a microtraumi polifattoriali. Da una ponderata e attenta analisi dell'attività lavorativa svolta dal periziando, il CTU ha concluso per la effettiva emergenza di un rischio lavorativo che è certamente in grado di assumere rilievo causale sia in termini qualitativi che quantitativi ai fini della eziopatogenesi delle infermità denunciate, le quali pertanto potranno essere riguardate come malattie di origine professionale.
A tali risultanze peritali l' ha fatto pervenire note scritte nelle quali contestava la CP_1 carenza di elementi caratterizzanti la quali-quantificazione del rischio professionale, non potendo sostenere che nel caso di specie sussista un effettivo rischio specifico per la genesi delle malattie in esame. Il perito ha risposto, evidenziando che non è possibile considerare in modo dettagliato e specifico le attività che hanno comportato la genesi delle malattie pag. 4/5 professionali riconosciute, per cui obbligatoriamente si deve ricorrere ad un criterio ampiamente consolidato in medicina legale che è quello della ragionevole probabilità clinica.
Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Tenuto conto del danno biologico pari al 24% di cui il periziando risultava essere CP_1 già titolare, come emerge dalla relazione medica dell' del 31 maggio 2022, deve essere CP_1 aggiunto il grado di inabilità permanente al lavoro relativo alle due affezioni che, dopo riduzione proporzionalistica, è quantificabile nella misura del 10%.
In definitiva, dunque, risulta accertata a carico di il grado complessivo Parte_1 invalidante ascendente al 32 % (trentadue per cento), previa unifica con il predetto grado di invalidità permanente a quello già riconosciuto in precedenza (24%).
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese di lite che in concreto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
Le spese delle CCTTUU restano definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara che è affetto da epicondilite bilaterale di origine Parte_1 professionale e da coxalgia bilaterale ad impegno funzionale da artrite ed entesopatie diffuse, globalmente determinando un grado di inabilità permanente al lavoro nella misura del 10%, a decorrere dalla data delle domande amministrative;
- Condanna l' alla corresponsione in favore dell'appellante dell'indennizzo CP_1 dovuto, commisurato in misura del 32%, previa unificazione con il grado di inabilità del 24% già in precedenza riconosciuto per altra causa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
- Condanna alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellante CP_5 delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per compensi professionali per il primo grado in € 1.864 e per il secondo grado in € 1.983 oltre spese generali IVA e
CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU per CP_1 entrambi i gradi di giudizio .
IL PRESIDENTE est.
Anna Maria Tracanna
pag. 5/5