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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 86 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, su ricorso proposto da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MADONNA DEL PANTANO 16 BIS GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avv.
Bruno Campione (C.F. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_1
****
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal legale rappresentante di Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società ricorrente ha dimostrato il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019, come si evince dai bilanci depositati;
- la società ricorrente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dalla esposizione costante - sin dall'esercizio 2020 – di un patrimonio netto negativo, dalla sussistenza di ingenti debiti verso i fornitori, dalla contrazione dell'attività produttiva, come dichiarato dalla stessa ricorrente e resa manifesta dalla chiusura dell'unità locale sita in Pagani. La condizione di insolvenza si appalesa irreversibile alla luce dello stato di inattività della debitrice. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Controparte_1
GIUGLIANO IN CAMPANIA alla via VIA MADONNA DEL PANTANO 16 BIS, c.f. ; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e curatore l'avv. Piergiuseppe Di Nola, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4 luglio 2025 alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 86 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, su ricorso proposto da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MADONNA DEL PANTANO 16 BIS GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avv.
Bruno Campione (C.F. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_1
****
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal legale rappresentante di Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società ricorrente ha dimostrato il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019, come si evince dai bilanci depositati;
- la società ricorrente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dalla esposizione costante - sin dall'esercizio 2020 – di un patrimonio netto negativo, dalla sussistenza di ingenti debiti verso i fornitori, dalla contrazione dell'attività produttiva, come dichiarato dalla stessa ricorrente e resa manifesta dalla chiusura dell'unità locale sita in Pagani. La condizione di insolvenza si appalesa irreversibile alla luce dello stato di inattività della debitrice. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Controparte_1
GIUGLIANO IN CAMPANIA alla via VIA MADONNA DEL PANTANO 16 BIS, c.f. ; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo e curatore l'avv. Piergiuseppe Di Nola, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4 luglio 2025 alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello