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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/06/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6872/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/RESPONSABILE DELLA C.F._1
SOCIETÀ , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Tornabene, d'intesa con Parte_2
l'avv. Luca Saglimbene, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catania via Alberto Mario n. 87, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1
il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, d'intesa P.IVA_1
con gli avv.ti Pierluigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela
Marchese e Valentina Schilirò, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti CP_2
telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.. Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.07.2024, , quale legale Parte_1
rappresentante e responsabile della società ha impugnato l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n.OI- 001730755, con la quale l' gli ha ingiunto per l'annualità 2017 il CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 2.256,48, assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) sulla scorta dell'asserita notifica dell'atto di accertamento avente n. di prot.
.2100.20/02/2019.0089070 del 20.02.2019. CP_1
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha dedotto:
- che non è stato comunicato alcun atto di accertamento ciò generando la nullità del titolo opposto e la decadenza dell'ente previdenziale ad esercitare il potere di sanzionare la presunta omissione delle ritenute contributive ai sensi dell'art. 14 l. n.689/1981;
- che, inoltre, l'ordinanza ingiunzione è illegittima in quanto contiene una motivazione generica per relationem ad altro atto non allegato ad essa in violazione del disposto dell'art. 7 comma 1 parte 2 della l. n.212/2000;
- che comunque è insussistente la pretesa impositiva, avendo versato lo stesso, nella qualità di rappresentante legale/responsabile della società tutto quanto dovuto a titolo Parte_2
di ritenute previdenziali e assistenziali sulle base delle effettive retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, durante la propria carica, ragion per cui nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti della società e/o del legale rappresentante p.t. con l'ordinanza ingiunzione de quo;
- che, ancora, il titolo oggetto di causa è stato emesso in violazione del principio di proporzionalità e del disposto dell'art. 3 comma 6 del d.lgs. n.8/2016 stante la mancanza di colpevolezza in capo allo stesso;
- che, ad ogni modo, è ampiamente decorso il termine prescrizionale entro cui era legittimo sanzionare l'asserita violazione.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di “… dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per mancata notifica dei presupposti atti di accertamento, comunicazione e/o contestazione delle irregolarità, Violazione dell'art 14 L.689/1981; … dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della l. n.212/2000, e/o l'infondatezza, nel merito, delle pretese di cui
Pagina 2 all'atto impugnato, e per l'effetto, dichiarare non dovuta somma alcuna;
- In via principale, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza, nel merito, per insussistenza della pretesa impositiva e carenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. Violazione dell'art. 3 del D.lgs 689/1981 e dell'art 3, comma 6 D.Lgs 8/2016. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa.; - In via subordinata, accertare, ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione, per l'effetto, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace l'atto opposto;
- In via ulteriormente subordinata, disporre la rimessione in termini di parte ricorrente per il pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui agli atti presupposti l'atto impugnato, entro il termine che sarà ritenuto congruo;
Il tutto con vittoria di spese e compensi da volersi distrarre in favore dei … procuratori antistatari”.
In data 24.04.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che “ha avviato il procedimento per
l'annullamento in autotutela della suddetta o.i.”, chiedendo perciò di “dichiarare cessata la materia del contendere con ogni conseguente statuizione e con integrale compensazione delle spese di lite”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 20.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
___________________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione che ci occupa, essendo provato in atti che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata notificata in data 15.06.2024
e dai registri di consolle risulta che il ricorso è stato depositato il 13.07.2024.
Nel merito, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
1.09.2011 n.150, giova ricordare che il giudizio di opposizione instaura un ordinario processo di cognizione a parti invertite, nel quale l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, sicché spetta ad essa, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre è onere dell'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, fornire la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. 07.03.2007 n. 5277).
Il principio di legalità, peraltro, in materia di sanzioni amministrative, impone non solo la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della
Pagina 3 sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma anche di modellare la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere e ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale (Corte Cost. 12.07.2021 n.151)
In questa prospettiva, va rilevato che l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nella fattispecie concreta, con riferimento all'ordinanza ingiunzione OI- 001730755, nel costituirsi nel presente giudizio, l'Amministrazione previdenziale ha depositato la proposta di annullamento in autotutela del titolo in parola, “Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso;
- posto che l'avviso di accertamento
Pagina 4 prodromico all'emissione della OI opposta risulta consegnato all'agente notificatore in data
23.02.2019, oltre i termini di legge ex art.14 l.689/1981”, restando onerata con provvedimento del 9.05.2025 di produrre il provvedimento di annullamento del titolo in parola.
Tale onere è rimasto disatteso non avendo fornito l' dati di riscontro del dedotto CP_1
annullamento sicché, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, considerato che nella fattispecie concreta non sussistono elementi sufficienti a comprovare la legittimità della reazione sanzionatoria adottata a carico del ricorrente, la predetta ordinanza di ingiunzione va annullata.
Le spese processuali sono compensate per un terzo alla luce della condotta processuale non oppositiva assunta dall' rispetto alle difese e alle domande spiegate dal ricorrente e per i CP_1
restanti due terzi, secondo il principio della causalità che informa la regola della soccombenza, poste a carico del primo e, in concreto, liquidate in favore del secondo avuto riguardo alla domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso e tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'intervenuto arresto del procedimento alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM
n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione OI-
, che, per l'effetto, annulla P.IVA_2
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in euro 730,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei relativi procuratori antistatari
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 21.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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