Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n° 135/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Ortona, in via G. Bernabeo n. 6, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Luigi D'Alessandro che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente-
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...]
in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Raffaele Esposito;
-resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso di aver svolto, dal 1980, le mansioni di apprendista falegname e, a partire dal 1989, quelle di artigiano restauratore e di aver utilizzato macchine fresatrici, pialle, molatrici e seghe a nastro per la lavorazione del legno, nonché smalti tossici per la verniciatura e rifinitura dei manufatti, il tutto all'interno di un unico ambiente ove si diffondevano polveri del legno e fumi delle vernici, senza l'utilizzo di efficaci dispositivi di protezione;
che tali mansioni venivano svolte dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, nonché il sabato mattina, dalle 07.30 alle 13.00; di essere stato
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24/05/2022), ma che la domanda è stata rigettata, ha adito l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di rigetto emesso in via amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso che: “Il ricorrente Pt_1
è affetto dalla denunciata infermità “Esiti di pneumonectomia sinistra con
[...]
linfadenectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare” la quale NON può essere riguardata come una malattia di origine professionale”.
Nel dettaglio, il CTU ha esposto che: “Nel merito si rileva come la malattia denunciata, come tutte le neoplasie, a livello epidemiologico riconosce fattori etiologici non limitati all'ambito lavorativo ma diffusi anche nella popolazione generale. Si tratta di malattie a genesi multifattoriale, per le quali è necessaria, pertanto, un'attenta valutazione dei fattori di rischio lavorativi ed extralavorativi.
In particolare, l'adenocarcinoma polmonare è il più comune tra i tumori maligni del polmone. Tra i fattori di rischio più importanti per questo tipo di neoplasia i dati epidemiologici indicano il fumo di sigaretta, sia passivo che attivo, ma anche l'esposizione all'amianto o ad altri agenti pesanti quali ad esempio l'arsenico, il radon o il nichel.
I dati epidemiologici disponibili rilevano inoltre come la frazione di tumori in generale attribuibile alle esposizioni professionali nelle nazioni industrializzate, considerando insieme uomini e donne, è dell'ordine del 4-5% [1-3]1. Si tratta di un dato certamente non trascurabile, anche se molto inferiore rispetto a quella attribuibile al fumo di tabacco, che da solo è responsabile del 25-40% dell'insieme dei tumori.
2 Tornando al caso di specie si precisa come la malattia denunciata, alla luce delle caratteristiche clinico-epidemiologiche ed istopatologiche e tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato (falegname artigiano), non risulta inquadrabile nell'ambito delle malattie professionali tabellate di cui al D.M. 9 aprile 2008. Pertanto, la valutazione del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata dovrà essere effettuata secondo una scrupolosa e attenta criteriologia valutativa che tenga conto:
della effettiva sussistenza e della efficacia lesiva del fattore di rischio professionale;
del ruolo eziologico dei fattori extra professionali;
dei riscontri della letteratura scientifica in ambito epidemiologico (criterio epidemiologico).
In relazione al primo criterio di valutazione si rileva come l'attività lavorativa di falegname sia caratterizzata da una indubbia variabilità delle lavorazioni della materia prima (legno) quali ad esempio la levigatura, il taglio, l'assemblaggio, il trattamento e la verniciatura.
Pertanto, l'adotta esposizione a sostanze potenzialmente tossiche/mutagene derivanti dalle attività di verniciatura riveste un carattere non prevalente nell'ambito del turno lavorativo e in ogni caso non continuativo.
Tali circostanze lavorative acquisiscono indubbio rilievo sulla valutazione quantitativa e dunque sulla effettiva efficienza lesiva del rischio lavorativo in questione nella causazione della malattia.
Inoltre, passando al secondo criterio di valutazione, nel caso del periziando ricorre un fattore extralavorativo (l'abitudine tabagica) che di per sé stesso rappresenta una condizione sufficiente nella causazione del tumore polmonare.
Ulteriore elemento di valutazione, sempre di tipo epidemiologico, è che le sostanze potenzialmente tossiche a cui è stato eventualmente esposto il periziando non rientrano tra quelle per cui è stata acclarata un'azione sinergica tra l'esposizione lavorativa a taluni agenti cancerogeni e il fumo di tabacco, come ad esempio nel caso dell'amianto Infine il rischio lavorativo oggetto di valutazione non risulta essere ricompreso, tra quelli classificati, con evidenza epidemiologica forte, in termini di cancerogeni professionali accertati o altamente probabili, come ad esempio vale per le seguenti lavorazioni: produzione dell'alluminio; arsenico e suoi composti;
asbesto; berillio;
cadmio e suoi composti;
composti del cromo esavalente;
gasificazione del carbone, produzione del carbone;
miniere di ematite sotterranee con esposizione a radon;
fumo passivo;
radiazioni ionizzanti;
fonderie di ferro e acciaio;
composti selezionati del nickel, incluse le combinazioni di ossidi di nichel e solfuri nelle industrie di raffinazione del nichel;
silice cristallina;
fuliggine; talco contenete fibre
3 asbestiformi. In buona sostanza, ed in parte riassumendo, il caso in esame si caratterizza per il riscontro di una malattia non tabellata, in presenza di un rischio lavorativo aspecifico e non continuativo, caratterizzato dalla eposizione a sostanze la cui evidenza cancerogena si colloca nell'ambito della esclusiva possibilità e che pertanto non assumono un significativo ruolo causale o concausale nella insorgenza malattia denunciata (adenocarcinoma polmonare). E ciò sia in termini di efficienza lesiva sia per la impossibile esclusione di altre cause come quella di per sé sufficiente rivestita dal fumo di tabacco. In tal senso, pertanto, la malattia denunciata non potrà essere riguardata come una vera e propria tecnopatia”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa e dal CTP di parte ricorrente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha ribadito come:
“nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una malattia non tabellata, in presenza di un rischio lavorativo aspecifico e non continuativo, caratterizzato dalla esposizione a sostanze la cui evidenza cancerogena si colloca nell'ambito della esclusiva possibilità e che pertanto non
è in grado di assumere un significativo ruolo causale o concausale nella insorgenza malattia denunciata (adenocarcinoma polmonare). E ciò sia in termini di efficienza lesiva sia per la impossibilità di escludere altre cause (extralavorative) di per sé sufficienti in via autonoma ed esclusiva allo sviluppo della patologia oncologica denunciata”.
Deve, quindi, escludersi l'indennizzabilità delle patologie sofferte, dovendosi condividere il giudizio espresso dal CTU.
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma rilevato che la stessa non può essere onerata delle spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della temerarietà o manifesta infondatezza dell'azione da essa proposta, s'intendono integralmente compensate tra le parti.
Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata CTU come CP_1
liquidate in corso di causa.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa tra le parti le spese del giudizio;
4 -pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso il 14.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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