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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, codice fiscale Parte_1
, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Sofia Laezza, per procura allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 27.3.2024
OPPONENTE
E
codice fiscale , quale amministratore di sostegno di Controparte_1 C.F._1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.Alessia Voso, per Controparte_2 C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19751/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento n. 58389/2021 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 12.11.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Richiamato tutto quanto argomentato e prodotto con l'atto di opposizione della società
[...]
che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente, contestaste tutte le Parte_1
eccezioni formulate da controparte nella comparsa di costituzione, questa difesa si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori e insiste nell'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate da intendersi anch'esse qui di seguito per ripetute e trascritte e che la causa venga trattenuta in decisione.”
Per la parte opposta:
“Con le presenti note l'Avv. Alessia Voso, procuratore del Sig. nell'intestata Controparte_1
procedura, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto, eccepito e concluso nei propri scritti difensivi, 2
da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, precisa le proprie conclusioni come segue chiedendo, ove ritenuto necessario dal Giudice adito, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In merito all'eccepita prescrizione. Nel caso in cui un assegno circolare non venga effettivamente riscosso dal beneficiario il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del
1934.
L'eccezione pertanto risulta del tutto infondata. In merito alla carenza di legittimazione passiva di
; All'uopo non potrà non evidenziarsi il comportamento tenuto da controparte nel caso Parte_1 che ci occupa. Più precisamente, in data 13.12.2019 l'Avv. Alessia Voso inviava a Parte_1
, in nome e per conto della Sig.ra una comunicazione PEC con la quale chiedeva di
[...] CP_2 provvedere alla riemissione dell'assegno e, in data in data 16.03.2021, sempre l'Avv. Voso, in nome e per conto del Sig. nella sua qualità di Amministratore di Sostegno, inviava CP_1 un'ulteriore comunicazione PEC a con la quale rinnovava la medesima Parte_1
richiesta. Nessuna delle predette comunicazioni ebbe mai alcun riscontro da parte di Parte_1 la quale ben avrebbe potuto e dovuto comunicare all'odierno opposto di aver effettivamente provveduto a versare le predette somme al Fondo Istituito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, evitando così ben due giudizi (con spese e tempo che non solo perdeva l'odierno esponente ma anche DUE autorità giudiziarie) per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nonché per la presente opposizione. Ma vi è di più (!).
A seguito di quanto dichiarato da nell'opposizione presentata, con messaggio PEC del Parte_1
06.07.2022 (Doc. 1 dell'opposizione) che si deposita, l'Avv. Alessia Voso per conto dell'odierna opposta chiedeva al procuratore di controparte, al fine di domandare alla Consap ed al Ministero
Economia e Finanze l'emissione, in favore della Sig.ra delle somme portate dall'assegno CP_2
circolare Monte Paschi di Siena n. 751 6045965950-11 di € 11.064,29, l'attestazione formale da parte di di devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. Parte_1
“Rapporti dormienti”), di cui allegava il relativo modulo (Doc. 4 dell'opposizione che si deposita).
Senza detta attestazione, invero, risulta impossibile per la veder ricevere la propria domanda, CP_2 anche solo per l'analisi della situazione.
A detta PEC rispondeva la Collega (Doc. 2 dell'opposizione che si deposita) dichiarando di Per_1 aver fatto richiesta all'ufficio gestionale di . Stante la successiva assenza di indicazioni Parte_1
l'Avv. Voso, con messaggio PEC del 20.09.2022 (Doc. 3 dell'opposizione) che si deposita, reiterava detta richiesta la quale, tuttavia, ad oggi, rimaneva senza riscontro. 3
Atteso quanto sopra, appare evidente come controparte, nonostante quanto asserito nell'opposizione, non abbia di fatto fornito alcuna prova circa l'effettiva devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. “Rapporti dormienti”), delle somme portate dall'assegno emesso in favore della Sig.ra e dal conseguente decreto ingiuntivo impugnato. CP_2
Peraltro, come sopra specificato, senza la produzione e/o l'invio dell'attestazione formale da parte di dell'effettiva devoluzione al Fondo, la Sig.ra si trova nell'impossibilità di Parte_1 CP_2
presentare la relativa domanda.
Pertanto, stante l'assenza di prove circa la fondatezza di quanto asserito da controparte, e la conseguente mancata produzione della documentazione necessaria alla Sig.ra per accedere al CP_2
Fondo, non resta che richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte al versamento delle spese legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché la condanna al risarcimento per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore dell'odierna opposta.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 6466/2022 R.G., Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 19751/2021, emesso il 13.11.2021, con cui il
[...]
Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato l'immediato pagamento della somma di €
11.064,29 al ricorrente quale amministratore di sostegno della madre Controparte_1 CP_2
pari all'importo di cui all'assegno circolare n. 751 6045965950-11 della Banca Monte
[...]
Paschi di Siena S.p.a., valido fino al 14.9.2015 ed emesso dalla società intimata a favore di CP_2
a titolo di retribuzione connessa a un rapporto di lavoro intercorso tra loro.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso Parte_1 dell'assegno circolare, per il decorso di tre anni dalla scadenza del termine di validità del titolo, previsto dall'art. 84, comma 2°, R.D. n. 1736/1933 e dall'art. 1, commi 344 e 345-ter, L. 266/2005, ed esponeva che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato il 13.12.2019; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, assumendo che, come previsto dall'art. 1, comma
345-ter della legge n. 266/2005, la somma relativa all'assegno oggetto di causa è stata versata entro il 31.5. 2019 al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Previa sospensione dell'immediata esecutività per i motivi infra esposti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19751/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 1.12.2021, notificato in data 7.12.2021, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.” 4
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 12.4.2022.
quale amministratore di sostegno della madre si costituiva in Controparte_1 Controparte_2 giudizio il 17.4.2022 e contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Richiamato il contenuto del ricorso monitorio, deduceva che il diritto al rimborso Controparte_1 dell'assegno circolare non riscosso dal beneficiario si prescriveva nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza del termine di tre anni di cui all'art. 84 del R.D. n.
1736/1934; esponeva che non aveva risposto alle richieste di nuova emissione Parte_1 dell'assegno inoltrate mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) in date 13.12.2019 e 16.03.2021, né aveva informato l'esponente circa l'eventuale versamento dell'importo di cui all'assegno al
Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice di Pace di Roma, contrariis rejectis così provvedere: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione essendo soggetto all'ordinario termine decennale il diritto al rimborso della provvista portata dall'assegno sopra indicato, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934.
- accertare e dichiarare altresì la temerarietà del comportamento stragiudiziale tenuto da controparte dal quale derivavano ben due giudizi, con aggravio di spese e tempo trascorso per
l'ottenimento di quanto in ogni caso legittimamente dovuto dalla Sig.ra con evidente danno CP_2
in capo alla stessa nonché in danno al sistema giudiziario, in violazione del principio di economia processuale con inutile dispendio di risorse. - per l'effetto nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura come per legge in favore dell'Avv. Alessia Voso, antistatario.”
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
12.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opposta non è fondata e va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo 5
per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5889 del 12.3.2018, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv 647435-01).
Circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da va Parte_1
considerata la disciplina del fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze dalla L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 343, in relazione al tema della legittimazione passiva rispetto all'istanza di rimborso delle somme ivi confluite.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, intitolata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), all'art 1, comma 343, prevede: “Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato” e questo comma prevede: “Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.”
Questa disposizione riguarda anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736, che entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Il versamento degli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto al fondo, non pregiudica il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo nei confronti del fondo stesso.
La normativa in parola attribuisce la definizione delle modalità di rilevazione di tali conti e rapporti al regolamento di attuazione D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, il cui art. 3, rubricato Obblighi dell'intermediario prevede: “Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b),
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate 6
nell'articolo 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.”
L'art. 4 del medesimo regolamento, rubricato Modalità di devoluzione al fondo, stabilisce: “1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3. 2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo”.
Dalla disamina di questa disciplina normativa emerge che la devoluzione degli importi in questione non è automatica ed è scandita da un'apposita procedura e dall'assolvimento di obblighi di informazione incombenti sull'intermediario.
Nella specie, si è limitata a negare la propria legittimazione, assumendo di aver Parte_1 versato al Fondo Consap la somma portata dall'assegno oggetto di causa, ai sensi del comma 345 ter dell'art 1 della legge n. 266/2005, ma non ha documentato in alcun modo la controversa devoluzione dell'importo a tale fondo, né ha allegato modalità e tempo di questo eventuale adempimento.
L'opponente ha omesso di produrre la documentazione attestante la devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005, anche a seguito della richiesta formulata il 6.7.2022 con
P.e.c. dal difensore di parte opposta, cui è stato allegato il modulo intitolato “Attestazione di devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. 'Rapporti dormienti')”, necessario per proporre a Consap e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'istanza di emissione a favore di delle somme portate dall'assegno indicato nell'espositiva che Controparte_2 precede (documento depositato l'8.11.2024).
Questa reiterata richiesta di parte opposta è rimasta priva di riscontro da parte di Parte_1
che non ha dimostrato di aver versato a tale Fondo le somme portate dall'assegno de quo, né
[...] ha contestato di essere obbligata a pagare alla controparte la somma di € 11.064,29, in base a tale 7
assegno circolare, a titolo di retribuzione connessa a un rapporto di lavoro intercorso con CP_2
[...]
Per conseguenza, l'opposizione de qua deve essere respinta.
Si rileva che la domanda risarcitoria proposta da ai sensi dell'art.96 c.p.c. è rimasta Controparte_1
sfornita di prova in relazione al controverso danno;
al riguardo, va considerato che i primi due commi di questo articolo consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'istante, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza, la natura e l'entità di un danno risarcibile e del relativo elemento soggettivo, non ravvisabile nella mera proposizione di una domanda infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Alessia Voso a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
amministratore di sostegno di avverso il decreto ingiuntivo n. 19751/2021 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Roma il 13.11.2021 a definizione del procedimento n. 58389/2021 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante, a rifondere all'Avv. Alessia Voso le spese processuali, che liquida in €2.700,00 (920 fase di studio,
780 fase introduttiva, 1.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 12.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, codice fiscale Parte_1
, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Sofia Laezza, per procura allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 27.3.2024
OPPONENTE
E
codice fiscale , quale amministratore di sostegno di Controparte_1 C.F._1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.Alessia Voso, per Controparte_2 C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19751/2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento n. 58389/2021 R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 12.11.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“Richiamato tutto quanto argomentato e prodotto con l'atto di opposizione della società
[...]
che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente, contestaste tutte le Parte_1
eccezioni formulate da controparte nella comparsa di costituzione, questa difesa si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori e insiste nell'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate da intendersi anch'esse qui di seguito per ripetute e trascritte e che la causa venga trattenuta in decisione.”
Per la parte opposta:
“Con le presenti note l'Avv. Alessia Voso, procuratore del Sig. nell'intestata Controparte_1
procedura, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto, eccepito e concluso nei propri scritti difensivi, 2
da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, precisa le proprie conclusioni come segue chiedendo, ove ritenuto necessario dal Giudice adito, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In merito all'eccepita prescrizione. Nel caso in cui un assegno circolare non venga effettivamente riscosso dal beneficiario il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del
1934.
L'eccezione pertanto risulta del tutto infondata. In merito alla carenza di legittimazione passiva di
; All'uopo non potrà non evidenziarsi il comportamento tenuto da controparte nel caso Parte_1 che ci occupa. Più precisamente, in data 13.12.2019 l'Avv. Alessia Voso inviava a Parte_1
, in nome e per conto della Sig.ra una comunicazione PEC con la quale chiedeva di
[...] CP_2 provvedere alla riemissione dell'assegno e, in data in data 16.03.2021, sempre l'Avv. Voso, in nome e per conto del Sig. nella sua qualità di Amministratore di Sostegno, inviava CP_1 un'ulteriore comunicazione PEC a con la quale rinnovava la medesima Parte_1
richiesta. Nessuna delle predette comunicazioni ebbe mai alcun riscontro da parte di Parte_1 la quale ben avrebbe potuto e dovuto comunicare all'odierno opposto di aver effettivamente provveduto a versare le predette somme al Fondo Istituito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, evitando così ben due giudizi (con spese e tempo che non solo perdeva l'odierno esponente ma anche DUE autorità giudiziarie) per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nonché per la presente opposizione. Ma vi è di più (!).
A seguito di quanto dichiarato da nell'opposizione presentata, con messaggio PEC del Parte_1
06.07.2022 (Doc. 1 dell'opposizione) che si deposita, l'Avv. Alessia Voso per conto dell'odierna opposta chiedeva al procuratore di controparte, al fine di domandare alla Consap ed al Ministero
Economia e Finanze l'emissione, in favore della Sig.ra delle somme portate dall'assegno CP_2
circolare Monte Paschi di Siena n. 751 6045965950-11 di € 11.064,29, l'attestazione formale da parte di di devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. Parte_1
“Rapporti dormienti”), di cui allegava il relativo modulo (Doc. 4 dell'opposizione che si deposita).
Senza detta attestazione, invero, risulta impossibile per la veder ricevere la propria domanda, CP_2 anche solo per l'analisi della situazione.
A detta PEC rispondeva la Collega (Doc. 2 dell'opposizione che si deposita) dichiarando di Per_1 aver fatto richiesta all'ufficio gestionale di . Stante la successiva assenza di indicazioni Parte_1
l'Avv. Voso, con messaggio PEC del 20.09.2022 (Doc. 3 dell'opposizione) che si deposita, reiterava detta richiesta la quale, tuttavia, ad oggi, rimaneva senza riscontro. 3
Atteso quanto sopra, appare evidente come controparte, nonostante quanto asserito nell'opposizione, non abbia di fatto fornito alcuna prova circa l'effettiva devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. “Rapporti dormienti”), delle somme portate dall'assegno emesso in favore della Sig.ra e dal conseguente decreto ingiuntivo impugnato. CP_2
Peraltro, come sopra specificato, senza la produzione e/o l'invio dell'attestazione formale da parte di dell'effettiva devoluzione al Fondo, la Sig.ra si trova nell'impossibilità di Parte_1 CP_2
presentare la relativa domanda.
Pertanto, stante l'assenza di prove circa la fondatezza di quanto asserito da controparte, e la conseguente mancata produzione della documentazione necessaria alla Sig.ra per accedere al CP_2
Fondo, non resta che richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte al versamento delle spese legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché la condanna al risarcimento per danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore dell'odierna opposta.”
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 6466/2022 R.G., Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 19751/2021, emesso il 13.11.2021, con cui il
[...]
Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato l'immediato pagamento della somma di €
11.064,29 al ricorrente quale amministratore di sostegno della madre Controparte_1 CP_2
pari all'importo di cui all'assegno circolare n. 751 6045965950-11 della Banca Monte
[...]
Paschi di Siena S.p.a., valido fino al 14.9.2015 ed emesso dalla società intimata a favore di CP_2
a titolo di retribuzione connessa a un rapporto di lavoro intercorso tra loro.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso Parte_1 dell'assegno circolare, per il decorso di tre anni dalla scadenza del termine di validità del titolo, previsto dall'art. 84, comma 2°, R.D. n. 1736/1933 e dall'art. 1, commi 344 e 345-ter, L. 266/2005, ed esponeva che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato il 13.12.2019; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, assumendo che, come previsto dall'art. 1, comma
345-ter della legge n. 266/2005, la somma relativa all'assegno oggetto di causa è stata versata entro il 31.5. 2019 al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Previa sospensione dell'immediata esecutività per i motivi infra esposti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 19751/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 1.12.2021, notificato in data 7.12.2021, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.” 4
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 12.4.2022.
quale amministratore di sostegno della madre si costituiva in Controparte_1 Controparte_2 giudizio il 17.4.2022 e contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Richiamato il contenuto del ricorso monitorio, deduceva che il diritto al rimborso Controparte_1 dell'assegno circolare non riscosso dal beneficiario si prescriveva nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza del termine di tre anni di cui all'art. 84 del R.D. n.
1736/1934; esponeva che non aveva risposto alle richieste di nuova emissione Parte_1 dell'assegno inoltrate mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) in date 13.12.2019 e 16.03.2021, né aveva informato l'esponente circa l'eventuale versamento dell'importo di cui all'assegno al
Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia, l'Ill.mo Giudice di Pace di Roma, contrariis rejectis così provvedere: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione essendo soggetto all'ordinario termine decennale il diritto al rimborso della provvista portata dall'assegno sopra indicato, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934.
- accertare e dichiarare altresì la temerarietà del comportamento stragiudiziale tenuto da controparte dal quale derivavano ben due giudizi, con aggravio di spese e tempo trascorso per
l'ottenimento di quanto in ogni caso legittimamente dovuto dalla Sig.ra con evidente danno CP_2
in capo alla stessa nonché in danno al sistema giudiziario, in violazione del principio di economia processuale con inutile dispendio di risorse. - per l'effetto nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura come per legge in favore dell'Avv. Alessia Voso, antistatario.”
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
12.11.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opposta non è fondata e va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo 5
per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5889 del 12.3.2018, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv 647435-01).
Circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da va Parte_1
considerata la disciplina del fondo cd. rapporti dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze dalla L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 343, in relazione al tema della legittimazione passiva rispetto all'istanza di rimborso delle somme ivi confluite.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, intitolata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), all'art 1, comma 343, prevede: “Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato” e questo comma prevede: “Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.”
Questa disposizione riguarda anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736, che entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Il versamento degli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto al fondo, non pregiudica il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo nei confronti del fondo stesso.
La normativa in parola attribuisce la definizione delle modalità di rilevazione di tali conti e rapporti al regolamento di attuazione D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, il cui art. 3, rubricato Obblighi dell'intermediario prevede: “Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b),
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate 6
nell'articolo 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.”
L'art. 4 del medesimo regolamento, rubricato Modalità di devoluzione al fondo, stabilisce: “1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3. 2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo”.
Dalla disamina di questa disciplina normativa emerge che la devoluzione degli importi in questione non è automatica ed è scandita da un'apposita procedura e dall'assolvimento di obblighi di informazione incombenti sull'intermediario.
Nella specie, si è limitata a negare la propria legittimazione, assumendo di aver Parte_1 versato al Fondo Consap la somma portata dall'assegno oggetto di causa, ai sensi del comma 345 ter dell'art 1 della legge n. 266/2005, ma non ha documentato in alcun modo la controversa devoluzione dell'importo a tale fondo, né ha allegato modalità e tempo di questo eventuale adempimento.
L'opponente ha omesso di produrre la documentazione attestante la devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005, anche a seguito della richiesta formulata il 6.7.2022 con
P.e.c. dal difensore di parte opposta, cui è stato allegato il modulo intitolato “Attestazione di devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. 'Rapporti dormienti')”, necessario per proporre a Consap e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'istanza di emissione a favore di delle somme portate dall'assegno indicato nell'espositiva che Controparte_2 precede (documento depositato l'8.11.2024).
Questa reiterata richiesta di parte opposta è rimasta priva di riscontro da parte di Parte_1
che non ha dimostrato di aver versato a tale Fondo le somme portate dall'assegno de quo, né
[...] ha contestato di essere obbligata a pagare alla controparte la somma di € 11.064,29, in base a tale 7
assegno circolare, a titolo di retribuzione connessa a un rapporto di lavoro intercorso con CP_2
[...]
Per conseguenza, l'opposizione de qua deve essere respinta.
Si rileva che la domanda risarcitoria proposta da ai sensi dell'art.96 c.p.c. è rimasta Controparte_1
sfornita di prova in relazione al controverso danno;
al riguardo, va considerato che i primi due commi di questo articolo consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'istante, degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza, la natura e l'entità di un danno risarcibile e del relativo elemento soggettivo, non ravvisabile nella mera proposizione di una domanda infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv.
Alessia Voso a norma dell'art. 93 c.p.c., in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
amministratore di sostegno di avverso il decreto ingiuntivo n. 19751/2021 emesso Controparte_2
dal Tribunale di Roma il 13.11.2021 a definizione del procedimento n. 58389/2021 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante, a rifondere all'Avv. Alessia Voso le spese processuali, che liquida in €2.700,00 (920 fase di studio,
780 fase introduttiva, 1.000 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 12.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano