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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2024, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Catanzaro Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Teresa Barillari Presidente, dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere, avv. Nicola Tallarida Giudice Ausiliario rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193/2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8.3.2022, vertente tra
in persona dei liquidatori e lega- Parte_1
li rappresentanti, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullon. 88, presso lo studio dell'avv. Vittorio Gallucci che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Tanza giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello in foglio separato appellante contro
in persona del suo legale rappresentante, rappre- Controparte_1
sentato elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Iannone n.43 presso lo studio avv. Francesco Sacchi che, tanto congiuntamente quanto separatamente all'avv. Sal vatore Perugini, la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla compar- sa di costituzione e di risposta in foglio separato appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma CORTE , ogni contraria istanza, eccezione Parte_2
e difesa respinta, accogliere il gravame con il presente atto proposto avverso la sentenza par-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 1 zialmente impugnata, in epigrafe indicata, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge per i motivi spiegati, e cosi provvedere:
1) riformare l'impugnata sentenza nel capo in motiva ove dichiara inammissibile la do- manda per essere il rapporto di conto corrente oggetto di causa ancora in corso;
2) Conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame, Voglia questa Ecc.ma Corte
d'Appello accertare e dichiarare la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impu- gnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultra- legale, dell'anatocismo trimestrale, della CMS, delle valute fittizie e delle spese forfetarie;
nonché accertare e dichiarare per l'effetto, considerata la terza ipotesi di calcolo riportata nella c.t.u. di primo grado, che l'esatto dare avere tra le parti in causa è pari ad Euro
83.996,91 in favore dell'appellante, salvo diversa maggiore o minore somma si ritenga di giustizia;
3) condannare, riformando la statuizione della appellata sentenza sul punto, parte appel- lata al pagamento delle spese di c.t.u. e delle spese e competenze di entrambi i giudizi, in fa- vore dei sottoscritti difensori che si dichiarano all'uopo anticipatari;
"
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
a) rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata perché inammissibile ed infondato;
b) confermare l'impugnata sentenza n. 1181/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
c) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- = =
Così, il Tribunale riassumeva i fatti di causa:
“Parte attrice conveniva in giudizio , al fine di: accertare e Controparte_1
dichiarare l'invalidità e la nullità del rapporto tra le parti, in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e all'applicazione di interessi ultralegali;
determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati di ricalcolo da effettuare in sede di CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
condannare la convenuta banca alla restituzione della somma indebitamente addebitata e/o riscossa, oltre interessi legali creditorie maggior danno.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di cita- Controparte_2
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 2 zione ex art, 163 n. 3 e n. 4 c,p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attore.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.”
Tanto premesso, reputava il Tribunale che la domanda fosse inammissibile in quanto l'attrice aveva agito per la ripetizione dell'indebito nonostante il rapporto con- trattuale con la banca convenuta, alla data di proposizione del giudizio, fosse ancora in corso e che quindi alcun pagamento solutorio poteva essere stato effettuato dal-
l'attrice.
- = =
Su tali presupposti il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, con sen- tenza nr. 1881/17 del 26.11.2017, depositata in cancelleria il 19.12.2017, cosi deci- deva:
“Il Tribunale di Catanzaro - Seconda Sezione Civile - in persona del giudice onorario … (.)
..., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda attrice;
Compensa le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU.”
- = =
Avverso tale decisione proponeva appello la Controparte_3
eccependo l'erroneità della sentenza e chiedendone la riforma
[...]
per i motivi che, come di seguito, possono essere riassunti.
= 1 =
La sentenza era errata avendo il primo giudice aveva qualificato l'azione propo- sta con l'atto introduttivo del giudizio come ripetizione d'indebito mentre avrebbe do- vuto correttamente qualificarla ome di accertamento negativo, a mezzo di opportuno ricalcolo, dell'esatto dare/avere tra le parti e quindi l'esatto saldo contabile finalizzato a soddisfare l'interesse dell'attrice di avere la disponibilità di una maggiore provvista.
La sentenza impugnata non era, dunque, conforme al principio di diritto enun- ciato dalle SS.UU. con la decisione nr. 24428/2010 e dalla giurisprudenza successi- va e più recente.
Precisava l'appellante che la sua domanda era finalizzata all'annullamento di al- cune clausole del contratto bancario in essere tra le parti (interessi ultralegali, capitaliz-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- Parte_3 Controparte_1 3 zazione trimestrale di interessi composti, c.d. giorni valuta fittizi, commissioni di massimo sco perto trimestrale, spese forfettarie) con conseguentemente “accertamento negativo del saldo finale relativamente alle operazioni non solutorie, con contestuale richiesta di messa a disposizione del saldo positivo reale alla data dell'atto di citazione o del deposito del-
l'elaborato peritale.”
= 2 =
Nel merito sostanzialmente eccepiva l'omessa motivazione della domanda intro duttiva del giudizio in ordine alle dedotte nullità contrattuali ed in particolare ripropo- neva le domande e le eccezioni spiegate in primo grado in ordine alla nullità di deter- minazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, all'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse com- po sto, all'inammissibilità delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, all'inva- lidità dei c.d. giorni valuta fittizi, all'illegittimità della clausola concernente le “spese for- fettarie”.
= 3 =
La sentenza impugnata era errata anche perché il Tribunale, conseguentemen- te alla statuizione di inammissibilità della domanda, non aveva tenuto conto gli esiti dell'indagine peritale e, segnatamente, della risposta al terzo quesito dove il il c.t.u. aveva accertato un saldo in favore del correntista pari ad € 83.996,91.
- = =
Si costituiva in giudizio il per resistere alla domanda de- Controparte_1 gli appellanti deducendo l'infondatezza del gravame preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345 c.p.c. per avere l'appellante modificato le conclusioni rassegnate in primo grado deducendo in particolare che:
“Nel primo grado l'attore ha formulato domanda di condanna restitutoria dell'indebito, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime. Nel Secondo grado l'attore elimina ed espunge la domanda restitutoria dell'indebito ed introduce una nuova, autonoma ed inammissibile domanda di accertamento”.
Aggiungeva, l'appellata, che l'appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando l'unico profilo motivazionale basato sull'inammissibilità del-
l'azione di ripetizione d'indebito non avendo l'attrice dimostrato “.. di aver saldato il de- bito e di avere chiuso il rapporto” così che la stessa appellante aveva prestato acquie- scenza relativamente all'unica statuizione della decisione impugnata violando l'art.
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_4 4
[...] 342 c.p.c. e decadendo dalle domande non riproposte e perciò da intendersi rinun- ciate ex art. 346 stesso codice di rito onde, sotto tale profilo, l'appello era anche da ritenersi inammissibile per carenza d'interesse.
Nel merito, riproponeva – mediante integrale trascrizione - quanto già eccepito, dedotto, richiesto e domandato con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado rinviando alle conclusioni ivi rassegnate.
- = =
All'udienza dell'8.3.2022, le parti precisavano le conclusioni come integralmente trascritte in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nel termine assegnato entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata e più volte ribadita nel- la sua comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione deve essere rigettata in quanto i motivi di gravame non peccano quanto a specificità e chiarezza e consentono di cogliere le censure con le quali l'ap- pellante ha confutato la sentenza impugnata sia in ordine alla ricostruzione dei fatti sia in ordine a vari profili di erroneità oggetto di contestazione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale qualificato l'azione esperita come ripetizione di indebito ogget- tivo e quindi dichiarato inammissibile la domanda introduttiva essendo stata proposta quando ancora il contratto bancario intercorrente tra le parti era in essere.
Sostiene l'appellante (anche facendo riferimento alla celebre sentenza della
Suprema Corte a SS.UU. 24418/2010) di non aver proposto un'azione di ripetizione d'indebito bensì di aver agito al solo fine ottenere una rettifica in suo favore del saldo del conto corrente affidato a lei intestato previa dichiarazione di nullità delle clausole
(titoli) sottesi agli addebiti in conto, azione questa da ritenersi ammissibile ed esperi- bile anche prima della chiusura del conto corrente.
Osserva il Collegio, che il giudice a quo, nella estremamente sintetica motiva- zione della decisione impugnata, ha ritenuto -” … da una lettura complessiva dell'atto ...”
- che la domanda attorea doveva essere qualificata come ripetizione d'indebito e che, come tale, essa fosse inammissibile poiché esperita in costanza rapporto di
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 5 conto corrente durante il quale nessun pagamento solutorio poteva ipotizzarsi.
- = =
Dal canto suo, l'appellata, con la comparsa di costituzione e di risposta, eccepi- va l'inammissibilità dell'appello asserendo che l'appellante Parte_1
aveva abbandonato l'originaria domanda di ripetizione d'indebito
[...]
sostituendola, in violazione dell'art. 345 c.p.c., con la diversa ed inammissibile nuova domanda di accertamento negativo del saldo contabile del rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
Osserva il Collegio che l'attrice, nel giudizio di primo grado, ai numeri da 1 a 7 delle conclusioni aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità degli addebiti effet- tuati dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi e applicazione delle non convenute commissioni di massimo scoperto e che, quindi, fosse accertato, previa determinazione del TEG, l'esatto dare/avere tra le parti, come di seguito formulando il nr. "8." delle conclusioni rassegnate nel giu- dizio di primo grado:
"8. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebita-te e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (Cassazione
Sezione Uni-te civili, sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale;
maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo";
Invece ed in maniera alquanto diversa, come di seguito, formula le conclusioni nell'atto di citazione in appello:
"1) riformare l'impugnata sentenza nel capo in motiva ove dichiara inammissibile la do- manda per essere il rapporto di conto corrente oggetto di causa ancora in corso;
2) Conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame, Voglia questa Ecc.ma Corte
d'Appello accertare e dichiarare la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impu- gnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultra- legale, dell'anatocismo trimestrale, della CMS, delle valute fittizie e delle spese forfetarie;
nonché accertare e dichiarare per l'effetto, considerata la terza ipotesi di calcolo riportata nella c.t.u. di primo grado, che l'esatto dare avere tra le parti in causa è pari ad Euro
83.996,91 in favore dell'appellante, salvo diversa maggiore o minore somma si ritenga di giu- stizia;
".
La sostanziale e non indifferente diversità tra le due domande appare evidente dato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha chiesto la "resti-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 6 tuzione" delle somme asseritamente pretese ed ottenute in pagamento dalla banca convenuta mentre, con l'atto di citazione in appello, non chiede più la restituzione di tale somma ma solo che il saldo conto, sia aggiornato in suo favore in ragione di €
83.996,91 secondo la terza ipotesi di calcolo di cui alla c.t.u.
Orbene, appare indubbio che il termine "restituzione" descriva il fatto della ricon- segna all'avente diritto di un bene da questi spontaneamente donato, ovvero illegitti- mamente preteso in esito ad un ingiustizia, pregressa o ancora in corso, perpetrata dalla parte che tale bene abbia ricevuto nell'ambito di un rapporto caratterizzato da assiomatica reciprocità quale, appunto, è il conto corrente bancario con affidamento in essere tra le parti al momento della domanda introduttiva del giudizio.
Può, dunque, dirsi che, nel linguaggio della scienza del diritto, il termine "restitu- zione" è sinonimo di "risarcimento in forma specifica" ex art. 2058 c.c. ovvero di "ripetizi- one d'indebito oggettivo" di cui all'art. 2033 c.c.
L'iter argomentativo della citata sentenza delle SS.UU. del 2010 (alla quale l'appellante fa riferimento) e la giurisprudenza di legittimità ad essa sopraggiunta, trovano un significativo, ulteriore, arresto nella sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024 con la quale la Suprema Corte ha nuovamente precisato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo può essere validamente esperita solo nel caso in cui il rapporto di conto corrente bancario sia stato estinto mentre, quando esso è ancora in corso, il correntista, il quale comunque mantiene un precipuo interesse a proporre un'azione di accertamento negativo, può chiedere l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole illegittime (anatocismo, interessi ultralegali, cms ecc.) nonché il ricalcolo del saldo parziale e il riaccredito sul conto delle somme illecitamente addebitategli dalla banca.
Tanto però non significa che l'azione di ripetizione d'indebito sia sempre preclu- sa anche in costanza del rapporto bancario.
Precisa, a tal proposito, la citata sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024 che "In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamen to, occorre che quel versamento abbia natura solutoria."
Invero, la distinzione tra pagamenti solutori e pagamenti ripristinatori non è mai
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 7 stata sollevata in primo grado dalla società attrice né il Tribunale ha, in tal senso, for- mulato i quesiti al c.t.u. ed anzi l'incarico a questi conferito ha la connotazione di un incarico finalizzato a verificare la fondatezza di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo senza tenere in considerazione né che il rapporto contrattuale fosse ancora in vita né dell'eventuale presenza di pagamenti solutori.
Conseguentemente deve concordarsi con il Tribunale che la domanda, così co- me formulata dall'odierna appellante, sia da ritenere inammissibile in quanto qualifi- cabile come ripetizione di indebito oggettivo esperita quando ancora il conto corrente era in essere.
L'appello è, pertanto, infondato e non merita accoglimento non essendo idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
Ogni altro argomento deve ritenersi assorbito e le questioni trattate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del processo cosicché i profili di doglianza non espressamente esaminati devono ritenersi assorbiti perché ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comun- que inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Per le superiori argomentazioni la Corte rigetta l'appello confermando la senten- za impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riferi- mento a quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, atteso il valore della domanda e della complessità delle questioni devolute.
Vista la notificazione dell'atto d'appello avvenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 24.12.2012, n. 228 e succ. mod., deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto notificato in data 15.6.2018, depositato in cancelleria il
22 successivo, da in persona dei Parte_1
liquidatori e legali rappresentanti contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, avverso e per la riforma della sentenza nr. 1881/17, pronun- ciata dal Tribunale di Catanzaro in data 26.11.2017, pubblicata il 19.12.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1
8 - condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata delle spese del pre- sente grado che liquida in complessive € 7.160,00 oltre spese generali in misura del
15 %, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Nicola Tallarida Dott.ssa Teresa Barillari
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 CP_1 Controparte_1 9
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193/2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8.3.2022, vertente tra
in persona dei liquidatori e lega- Parte_1
li rappresentanti, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullon. 88, presso lo studio dell'avv. Vittorio Gallucci che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Tanza giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello in foglio separato appellante contro
in persona del suo legale rappresentante, rappre- Controparte_1
sentato elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Iannone n.43 presso lo studio avv. Francesco Sacchi che, tanto congiuntamente quanto separatamente all'avv. Sal vatore Perugini, la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla compar- sa di costituzione e di risposta in foglio separato appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma CORTE , ogni contraria istanza, eccezione Parte_2
e difesa respinta, accogliere il gravame con il presente atto proposto avverso la sentenza par-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 1 zialmente impugnata, in epigrafe indicata, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge per i motivi spiegati, e cosi provvedere:
1) riformare l'impugnata sentenza nel capo in motiva ove dichiara inammissibile la do- manda per essere il rapporto di conto corrente oggetto di causa ancora in corso;
2) Conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame, Voglia questa Ecc.ma Corte
d'Appello accertare e dichiarare la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impu- gnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultra- legale, dell'anatocismo trimestrale, della CMS, delle valute fittizie e delle spese forfetarie;
nonché accertare e dichiarare per l'effetto, considerata la terza ipotesi di calcolo riportata nella c.t.u. di primo grado, che l'esatto dare avere tra le parti in causa è pari ad Euro
83.996,91 in favore dell'appellante, salvo diversa maggiore o minore somma si ritenga di giustizia;
3) condannare, riformando la statuizione della appellata sentenza sul punto, parte appel- lata al pagamento delle spese di c.t.u. e delle spese e competenze di entrambi i giudizi, in fa- vore dei sottoscritti difensori che si dichiarano all'uopo anticipatari;
"
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
a) rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata perché inammissibile ed infondato;
b) confermare l'impugnata sentenza n. 1181/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
c) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- = =
Così, il Tribunale riassumeva i fatti di causa:
“Parte attrice conveniva in giudizio , al fine di: accertare e Controparte_1
dichiarare l'invalidità e la nullità del rapporto tra le parti, in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e all'applicazione di interessi ultralegali;
determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati di ricalcolo da effettuare in sede di CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
condannare la convenuta banca alla restituzione della somma indebitamente addebitata e/o riscossa, oltre interessi legali creditorie maggior danno.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di cita- Controparte_2
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 2 zione ex art, 163 n. 3 e n. 4 c,p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte dall'attore.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.”
Tanto premesso, reputava il Tribunale che la domanda fosse inammissibile in quanto l'attrice aveva agito per la ripetizione dell'indebito nonostante il rapporto con- trattuale con la banca convenuta, alla data di proposizione del giudizio, fosse ancora in corso e che quindi alcun pagamento solutorio poteva essere stato effettuato dal-
l'attrice.
- = =
Su tali presupposti il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, con sen- tenza nr. 1881/17 del 26.11.2017, depositata in cancelleria il 19.12.2017, cosi deci- deva:
“Il Tribunale di Catanzaro - Seconda Sezione Civile - in persona del giudice onorario … (.)
..., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda attrice;
Compensa le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU.”
- = =
Avverso tale decisione proponeva appello la Controparte_3
eccependo l'erroneità della sentenza e chiedendone la riforma
[...]
per i motivi che, come di seguito, possono essere riassunti.
= 1 =
La sentenza era errata avendo il primo giudice aveva qualificato l'azione propo- sta con l'atto introduttivo del giudizio come ripetizione d'indebito mentre avrebbe do- vuto correttamente qualificarla ome di accertamento negativo, a mezzo di opportuno ricalcolo, dell'esatto dare/avere tra le parti e quindi l'esatto saldo contabile finalizzato a soddisfare l'interesse dell'attrice di avere la disponibilità di una maggiore provvista.
La sentenza impugnata non era, dunque, conforme al principio di diritto enun- ciato dalle SS.UU. con la decisione nr. 24428/2010 e dalla giurisprudenza successi- va e più recente.
Precisava l'appellante che la sua domanda era finalizzata all'annullamento di al- cune clausole del contratto bancario in essere tra le parti (interessi ultralegali, capitaliz-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- Parte_3 Controparte_1 3 zazione trimestrale di interessi composti, c.d. giorni valuta fittizi, commissioni di massimo sco perto trimestrale, spese forfettarie) con conseguentemente “accertamento negativo del saldo finale relativamente alle operazioni non solutorie, con contestuale richiesta di messa a disposizione del saldo positivo reale alla data dell'atto di citazione o del deposito del-
l'elaborato peritale.”
= 2 =
Nel merito sostanzialmente eccepiva l'omessa motivazione della domanda intro duttiva del giudizio in ordine alle dedotte nullità contrattuali ed in particolare ripropo- neva le domande e le eccezioni spiegate in primo grado in ordine alla nullità di deter- minazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, all'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse com- po sto, all'inammissibilità delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, all'inva- lidità dei c.d. giorni valuta fittizi, all'illegittimità della clausola concernente le “spese for- fettarie”.
= 3 =
La sentenza impugnata era errata anche perché il Tribunale, conseguentemen- te alla statuizione di inammissibilità della domanda, non aveva tenuto conto gli esiti dell'indagine peritale e, segnatamente, della risposta al terzo quesito dove il il c.t.u. aveva accertato un saldo in favore del correntista pari ad € 83.996,91.
- = =
Si costituiva in giudizio il per resistere alla domanda de- Controparte_1 gli appellanti deducendo l'infondatezza del gravame preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 345 c.p.c. per avere l'appellante modificato le conclusioni rassegnate in primo grado deducendo in particolare che:
“Nel primo grado l'attore ha formulato domanda di condanna restitutoria dell'indebito, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime. Nel Secondo grado l'attore elimina ed espunge la domanda restitutoria dell'indebito ed introduce una nuova, autonoma ed inammissibile domanda di accertamento”.
Aggiungeva, l'appellata, che l'appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando l'unico profilo motivazionale basato sull'inammissibilità del-
l'azione di ripetizione d'indebito non avendo l'attrice dimostrato “.. di aver saldato il de- bito e di avere chiuso il rapporto” così che la stessa appellante aveva prestato acquie- scenza relativamente all'unica statuizione della decisione impugnata violando l'art.
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_4 4
[...] 342 c.p.c. e decadendo dalle domande non riproposte e perciò da intendersi rinun- ciate ex art. 346 stesso codice di rito onde, sotto tale profilo, l'appello era anche da ritenersi inammissibile per carenza d'interesse.
Nel merito, riproponeva – mediante integrale trascrizione - quanto già eccepito, dedotto, richiesto e domandato con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado rinviando alle conclusioni ivi rassegnate.
- = =
All'udienza dell'8.3.2022, le parti precisavano le conclusioni come integralmente trascritte in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nel termine assegnato entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata e più volte ribadita nel- la sua comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione deve essere rigettata in quanto i motivi di gravame non peccano quanto a specificità e chiarezza e consentono di cogliere le censure con le quali l'ap- pellante ha confutato la sentenza impugnata sia in ordine alla ricostruzione dei fatti sia in ordine a vari profili di erroneità oggetto di contestazione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale qualificato l'azione esperita come ripetizione di indebito ogget- tivo e quindi dichiarato inammissibile la domanda introduttiva essendo stata proposta quando ancora il contratto bancario intercorrente tra le parti era in essere.
Sostiene l'appellante (anche facendo riferimento alla celebre sentenza della
Suprema Corte a SS.UU. 24418/2010) di non aver proposto un'azione di ripetizione d'indebito bensì di aver agito al solo fine ottenere una rettifica in suo favore del saldo del conto corrente affidato a lei intestato previa dichiarazione di nullità delle clausole
(titoli) sottesi agli addebiti in conto, azione questa da ritenersi ammissibile ed esperi- bile anche prima della chiusura del conto corrente.
Osserva il Collegio, che il giudice a quo, nella estremamente sintetica motiva- zione della decisione impugnata, ha ritenuto -” … da una lettura complessiva dell'atto ...”
- che la domanda attorea doveva essere qualificata come ripetizione d'indebito e che, come tale, essa fosse inammissibile poiché esperita in costanza rapporto di
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- = =
Dal canto suo, l'appellata, con la comparsa di costituzione e di risposta, eccepi- va l'inammissibilità dell'appello asserendo che l'appellante Parte_1
aveva abbandonato l'originaria domanda di ripetizione d'indebito
[...]
sostituendola, in violazione dell'art. 345 c.p.c., con la diversa ed inammissibile nuova domanda di accertamento negativo del saldo contabile del rapporto di conto corrente intrattenuto con la convenuta.
Osserva il Collegio che l'attrice, nel giudizio di primo grado, ai numeri da 1 a 7 delle conclusioni aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità degli addebiti effet- tuati dalla banca convenuta a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi e applicazione delle non convenute commissioni di massimo scoperto e che, quindi, fosse accertato, previa determinazione del TEG, l'esatto dare/avere tra le parti, come di seguito formulando il nr. "8." delle conclusioni rassegnate nel giu- dizio di primo grado:
"8. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebita-te e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (Cassazione
Sezione Uni-te civili, sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale;
maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo";
Invece ed in maniera alquanto diversa, come di seguito, formula le conclusioni nell'atto di citazione in appello:
"1) riformare l'impugnata sentenza nel capo in motiva ove dichiara inammissibile la do- manda per essere il rapporto di conto corrente oggetto di causa ancora in corso;
2) Conseguentemente in accoglimento del motivo di gravame, Voglia questa Ecc.ma Corte
d'Appello accertare e dichiarare la nullità parziale del modulo contrattuale regolante l'impu- gnato rapporto di apercredito nelle clausole relative alla determinazione dell'interesse ultra- legale, dell'anatocismo trimestrale, della CMS, delle valute fittizie e delle spese forfetarie;
nonché accertare e dichiarare per l'effetto, considerata la terza ipotesi di calcolo riportata nella c.t.u. di primo grado, che l'esatto dare avere tra le parti in causa è pari ad Euro
83.996,91 in favore dell'appellante, salvo diversa maggiore o minore somma si ritenga di giu- stizia;
".
La sostanziale e non indifferente diversità tra le due domande appare evidente dato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha chiesto la "resti-
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 6 tuzione" delle somme asseritamente pretese ed ottenute in pagamento dalla banca convenuta mentre, con l'atto di citazione in appello, non chiede più la restituzione di tale somma ma solo che il saldo conto, sia aggiornato in suo favore in ragione di €
83.996,91 secondo la terza ipotesi di calcolo di cui alla c.t.u.
Orbene, appare indubbio che il termine "restituzione" descriva il fatto della ricon- segna all'avente diritto di un bene da questi spontaneamente donato, ovvero illegitti- mamente preteso in esito ad un ingiustizia, pregressa o ancora in corso, perpetrata dalla parte che tale bene abbia ricevuto nell'ambito di un rapporto caratterizzato da assiomatica reciprocità quale, appunto, è il conto corrente bancario con affidamento in essere tra le parti al momento della domanda introduttiva del giudizio.
Può, dunque, dirsi che, nel linguaggio della scienza del diritto, il termine "restitu- zione" è sinonimo di "risarcimento in forma specifica" ex art. 2058 c.c. ovvero di "ripetizi- one d'indebito oggettivo" di cui all'art. 2033 c.c.
L'iter argomentativo della citata sentenza delle SS.UU. del 2010 (alla quale l'appellante fa riferimento) e la giurisprudenza di legittimità ad essa sopraggiunta, trovano un significativo, ulteriore, arresto nella sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024 con la quale la Suprema Corte ha nuovamente precisato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo può essere validamente esperita solo nel caso in cui il rapporto di conto corrente bancario sia stato estinto mentre, quando esso è ancora in corso, il correntista, il quale comunque mantiene un precipuo interesse a proporre un'azione di accertamento negativo, può chiedere l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole illegittime (anatocismo, interessi ultralegali, cms ecc.) nonché il ricalcolo del saldo parziale e il riaccredito sul conto delle somme illecitamente addebitategli dalla banca.
Tanto però non significa che l'azione di ripetizione d'indebito sia sempre preclu- sa anche in costanza del rapporto bancario.
Precisa, a tal proposito, la citata sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024 che "In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamen to, occorre che quel versamento abbia natura solutoria."
Invero, la distinzione tra pagamenti solutori e pagamenti ripristinatori non è mai
N. 1193/2018 R.G.A.C.- vs Parte_1 Controparte_1 7 stata sollevata in primo grado dalla società attrice né il Tribunale ha, in tal senso, for- mulato i quesiti al c.t.u. ed anzi l'incarico a questi conferito ha la connotazione di un incarico finalizzato a verificare la fondatezza di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo senza tenere in considerazione né che il rapporto contrattuale fosse ancora in vita né dell'eventuale presenza di pagamenti solutori.
Conseguentemente deve concordarsi con il Tribunale che la domanda, così co- me formulata dall'odierna appellante, sia da ritenere inammissibile in quanto qualifi- cabile come ripetizione di indebito oggettivo esperita quando ancora il conto corrente era in essere.
L'appello è, pertanto, infondato e non merita accoglimento non essendo idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
Ogni altro argomento deve ritenersi assorbito e le questioni trattate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del processo cosicché i profili di doglianza non espressamente esaminati devono ritenersi assorbiti perché ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comun- que inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Per le superiori argomentazioni la Corte rigetta l'appello confermando la senten- za impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riferi- mento a quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, atteso il valore della domanda e della complessità delle questioni devolute.
Vista la notificazione dell'atto d'appello avvenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 24.12.2012, n. 228 e succ. mod., deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto notificato in data 15.6.2018, depositato in cancelleria il
22 successivo, da in persona dei Parte_1
liquidatori e legali rappresentanti contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, avverso e per la riforma della sentenza nr. 1881/17, pronun- ciata dal Tribunale di Catanzaro in data 26.11.2017, pubblicata il 19.12.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
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8 - condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata delle spese del pre- sente grado che liquida in complessive € 7.160,00 oltre spese generali in misura del
15 %, IVA e CPA come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Nicola Tallarida Dott.ssa Teresa Barillari
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