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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2024, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Monica Montante Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr. Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 9457 dell'anno2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...], (Avv. DI MATTIA Parte_1
GAETANO);
– ricorrente –
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
1 CONCLUSIONI: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza del 23.09.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Trapani il 4.8.2022
( 4) e notificato il 29 giugno 2023, con il quale ha rigettato la CodiceFiscale_1
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32comma 3 del
D.lgs 25/2008.
2. Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Trapani che, esaminato il parere negativo della Commissione territoriale di Trapani del 30.12.2021, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 26.02.2024 con la quale ha CP_1
prodotto documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto ed ha insistito nelle motivazioni poste a fondamento del diniego adottato.
All'udienza del 23.09.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa verifica del deposito di note scritte.
--------------------------
3) In via preliminare dev'essere revocata la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente.
4) Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
2 1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
E' stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n. 29460/2019 del
13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 6.05.2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2015.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione socio-lavorativa, il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso introduttivo, la comunicazione obbligatoria Unilav dell'8.6.2022, relativa al rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta “Veneto Produce“ di TA IO, con sede a Trapani (dal 9.6.2022 al 9.6.2023 ) e n. 3 buste paga.
In quella sede ha prodotto anche il verbale di Pronto Soccorso del 3.9.2015 ed il certificato di visita medica specialistica-neurologica datato 17.9.2015 sulla scorta dei quali la Commissione
Territoriale di Trapani, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, aveva ritenuto necessario concedere una tutela residuale di tipo sanitario riconoscendogli il beneficio della protezione umanitaria con provvedimento reso il 22.2.2016.
Con le successive note depositate il 19.09.2024 il ricorrente ha altresì prodotto comunicazione
Unilav del 1.06.2024, relativa al nuovo contratto di lavoro, dal 3/6/2024 al 3/6/2025 alle dipendenze della medesima “Veneto Produce” di TA IO e la busta paga relativa al mese di agosto 2024.
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “Decreto Cutro”,
4 comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto Legislativo n.
286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
5. Spese processuali
Avuto, infine, riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente;
2. dichiara che il ricorrente , sopra meglio generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
3. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata “Protezione
Internazionale” del Tribunale, in data 23.09.24.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Monica Montante Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr. Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 9457 dell'anno2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...], (Avv. DI MATTIA Parte_1
GAETANO);
– ricorrente –
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
1 CONCLUSIONI: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza del 23.09.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Trapani il 4.8.2022
( 4) e notificato il 29 giugno 2023, con il quale ha rigettato la CodiceFiscale_1
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32comma 3 del
D.lgs 25/2008.
2. Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Trapani che, esaminato il parere negativo della Commissione territoriale di Trapani del 30.12.2021, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 26.02.2024 con la quale ha CP_1
prodotto documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto ed ha insistito nelle motivazioni poste a fondamento del diniego adottato.
All'udienza del 23.09.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa verifica del deposito di note scritte.
--------------------------
3) In via preliminare dev'essere revocata la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente.
4) Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
2 1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
E' stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica
(nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n. 29460/2019 del
13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 6.05.2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2015.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione socio-lavorativa, il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso introduttivo, la comunicazione obbligatoria Unilav dell'8.6.2022, relativa al rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta “Veneto Produce“ di TA IO, con sede a Trapani (dal 9.6.2022 al 9.6.2023 ) e n. 3 buste paga.
In quella sede ha prodotto anche il verbale di Pronto Soccorso del 3.9.2015 ed il certificato di visita medica specialistica-neurologica datato 17.9.2015 sulla scorta dei quali la Commissione
Territoriale di Trapani, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, aveva ritenuto necessario concedere una tutela residuale di tipo sanitario riconoscendogli il beneficio della protezione umanitaria con provvedimento reso il 22.2.2016.
Con le successive note depositate il 19.09.2024 il ricorrente ha altresì prodotto comunicazione
Unilav del 1.06.2024, relativa al nuovo contratto di lavoro, dal 3/6/2024 al 3/6/2025 alle dipendenze della medesima “Veneto Produce” di TA IO e la busta paga relativa al mese di agosto 2024.
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “Decreto Cutro”,
4 comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto Legislativo n.
286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
5. Spese processuali
Avuto, infine, riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente;
2. dichiara che il ricorrente , sopra meglio generalizzato, ha il diritto di Parte_1
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
3. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata “Protezione
Internazionale” del Tribunale, in data 23.09.24.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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