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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott.ssa Alessia De Durante Giudice dott. Luca Pruneti Giudice relatore
Viste le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato (19.03.2025), nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies, iscritto al n. R.G. 275/2025 avverso l'ordinanza emessa in data 17.01.2025 nel procedimento RG n. 3280/2024 avente ad oggetto
“Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.” promosso da:
(P. IVA ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Marri e Tania
Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marri in Pisa, Via degli Oleandri, n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Pietro Gustinucci e Chiara Olivieri, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di cui agli indirizzi e Email_1 Email_2
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso del 03.02.2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa emessa in data 17.01.2025 (RG n. 3280/2024), con la quale è stato rigettato il ricorso cautelare ante causam per sequestro conservativo dalla stessa domandato con riferimento all'immobile sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina al foglio 20 particella 208 sub 13 graffata alla particella 598 sub 10, di proprietà della reclamata.
A fondamento dell'impugnazione, ha allegato:
1. che ha eseguito importanti opere di ristrutturazione conservativa dell'immobile di proprietà della reclamata, sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, maturando un credito dell'importo complessivo di € 311.850,00;
2. che i lavori sono consistiti nella completa ristrutturazione di fabbricato fatiscente;
3. che il pagamento del suddetto importo è stato richiesto con raccomandate A/R in data
24.08.2024 e in data 20.09.2024, rimaste prive di riscontro;
4. che è stato, pertanto, depositato ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal Tribunale di
Pisa in data 05.11.2024;
5. che, nelle more della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, parte reclamata ha posto in vendita l'immobile de quo, al prezzo di € 495.000,00;
6. che risulta proprietaria del solo immobile per cui è causa e non svolge CP_1
attività lavorativa tale da garantire il pagamento del credito azionato;
7. che sussistono, pertanto, i presupposti per il richiesto provvedimento di sequestro;
8. che non ha contestato l'entità delle opere eseguite sul fabbricato, CP_1
limitandosi a rilevare che il socio accomandatario della società ricorrente era suo marito e che i lavori di ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa familiare, sono stati eseguiti in economia dal marito, che non è mai stato concluso un contratto di appalto con la
Società, che ha contratto un finanziamento di € 78.000,00 per lo svolgimento dei lavori e che l'azione promossa dalla ricorrente si incardina nell'ambito della separazione personale tra i coniugi;
9. che la società, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha rappresentato l'esistenza di legami personali e societari tra le parti, tali da aver determinato il differimento nel tempo della richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto;
10. che il Giudice ha erroneamente ritenuto insussistente il fumus della pretesa creditoria, ritenendo non provata l'esistenza del contratto di appalto e, invece, verosimile che i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti nell'ambito dei rapporti familiari;
11. che parte reclamata ha riconosciuto che i lavori sono stati svolti dalla Parte_1
con la partecipazione dei soci e fratelli e non essendo Parte_1 CP_2 possibile individuare quali attività siano state svolte “in proprio” e quali come soci della ricorrente;
12. che tutta la documentazione tecnica presente presso l'Amministrazione Comunale e il
Genio Civile è stata debitamente sottoscritta dalla resistente in qualità di committente, risultando la quale ditta esecutrice, e in essa non risulta spuntata la Parte_1 casella relativa all'esecuzione dei lavori “in proprio”;
13. che è, pertanto, pacifica l'esistenza di un contratto di appalto e la rilevante entità delle opere realizzate, in ogni caso non contestate;
14. che la quantificazione delle opere è stata indicata in complessivi € 311.850,00 a seguito di specifica valutazione di stima da parte del Geometra professionista che ha redatto CP_3
la relazione tecnica presentata al Comune;
15. che il medesimo professionista è stato incaricato dalla committente anche della redazione dell'attestato di prestazione energetica con riferimento all'immobile per cui è causa;
16. che la reclamata ha ammesso di aver effettuato pagamenti in favore della società ricorrente mediante bonifici per complessivi € 9.503,75;
17. che il credito controverso è stato riconosciuto dalla reclamata mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile n. 0918853476-08 tratto su Banca Monte dei Paschi di
Siena, dell'importo di € 90.000,00;
18. che le vicende personali tra i coniugi non possono interferire con il diritto di credito vantato dalla Società per la ristrutturazione dell'immobile;
19. che non è corretta la motivazione dell'ordinanza reclamata, che considera le opere quali prestazioni eseguite in adempimento di un'obbligazione naturale tra coniugi;
20. che è, nel caso di specie, sussistente il requisito del fumus boni iuris;
21. che sussiste, altresì, il periculum in mora, avendo la reclamata confermato la volontà di porre in vendita l'unico bene di cui risulta proprietaria, ciò che, unitamente all'assenza di redditi idonei a garantire il pagamento, costituirebbe concreto pericolo per la ricorrente di perdere definitivamente la possibilità di recuperare le somme dovute a titolo di corrispettivo delle opere eseguite.
Ha, quindi, concluso per la revoca del provvedimento cautelare impugnato, con conseguente autorizzazione del sequestro conservativo sull'immobile di proprietà della resistente.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del reclamo e CP_1
chiedendone la reiezione. In particolare, ha sostenuto:
1. che gli interventi per cui è causa sono stati svolti in economia da , legale Parte_1
rappresentante della società ricorrente e marito della resistente, utilizzando il finanziamento di € 78.000,00 concesso a quest'ultima dalla Banca MPS S.p.a.; 2. che sia il ricorso per decreto ingiuntivo, sia quello per sequestro sono stati depositati dopo l'allontanamento di dalla casa familiare e a seguito della separazione Parte_1 personale dei coniugi, nell'ambito della quale il principale oggetto del contendere è rappresentato dall'effettiva titolarità della casa familiare;
3. che i suddetti lavori sono stati eseguiti negli anni 2016-2018, senza che la società reclamante abbia mai chiesto alcun acconto e/o anticipo per l'acquisto dei materiali;
4. che solo a distanza di nove anni, nell'anno 2024, è stata emessa una fattura unica e onnicomprensiva di € 311.850,00;
5. che avrebbe avuto tutto l'interesse ad effettuare bonifici parlanti in favore della reclamante, al fine di accedere a benefici e detrazioni fiscali, come avvenuto con riferimento al bonifico effettuato in favore del progettista e Direttore dei Lavori Geom.
[...]
; Pt_2
6. che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a provare l'esistenza del credito vantato;
7. che la perizia di stima, datata 30.06.2018, è stata inviata con raccomandata del
24.08.2024 e risulta effettuata su incarico della Controparte_4
che, tuttavia, non esisteva nel 2018, esistendo a quel tempo la Controparte_5
trasformata in solo nell'anno 2022;
[...] Pt_1
8. che l'assegno di € 90.000,00 asseritamente consegnato, in occasione della cessione delle quote della società in data 10.02.2021, a titolo di riconoscimento di debito e a garanzia dei pagamenti eseguiti, risulta in realtà datato 16.08.2024 e intestato alla
[...]
, che, al 10.2.2021, non esisteva;
Controparte_4
9. che, in ogni caso, la reclamata, in data 24.08.2024, prima della pendenza degli attuali procedimenti, ha denunciato lo smarrimento di assegno firmato in bianco, non intestato, senza data e senza importo;
10. che i complessi lavori strutturali indicati dalla ricorrente, secondo quanto riportato dalla documentazione in atti, sarebbero stati eseguiti, completati e collaudati in meno di due settimane;
11. che, in realtà, i lavori sono stati svolti in proprio da , con l'aiuto del fratello, Parte_1
mentre la società ricorrente si è limitata ad acquistare ed a fornire il materiale necessario;
12. che dagli estratti conto risulta una assoluta permeabilità tra i conti dei coniugi e quelli della Società e che, nel periodo dei lavori, sono stati effettuati a favore della Parte_1 almeno quattro bonifici per complessivi € 19.503,75 con causale “giroconto”, oltre
[...]
a pagamenti a mezzo assegno;
13. che l'esistenza dei bonifici conferma il contributo prestato dalla reclamata ai lavori di ristrutturazione.
Ha, quindi, concluso per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Con decreto presidenziale del 04.02.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il giorno 19.03.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte.
Rilevato
Il reclamo merita l'accoglimento, nei limiti di cui a seguire.
Reputa il Collegio che sia stata raggiunta la dimostrazione, in termini di verosimiglianza, del titolo contrattuale in forza del quale la chiede il Parte_1
provvedimento cautelare.
Innanzitutto, è noto che il contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta, e che in carenza di previsione del corrispettivo lo stesso possa essere determinato ai sensi dei criteri di cui all'art. 1657 c.c.
Orbene, incontestato il fatto che i lavori (la cui portata è eloquente dal report fotografico) siano stati eseguiti, è significativa, allo stato degli atti, l'indicazione della predetta società di persone quale impresa esecutrice dei lavori nella corposa documentazione tecnica relativa alle opere eseguite e trasmessa agli enti pubblici preposti, (docc. 23, 24, 26, 29), cui si accompagna il coinvolgimento di tecnici, quali l'ingegnere e il geom. che per CP_6 CP_3
conto della proprietaria hanno curato gli adempimenti normativamente richiesti dalla tipologia di intervento sull'immobile sito in Cascina (PI).
La presunzione, forte, della sussistenza di un vincolo non è vinta dalle difese della resistente.
Prova troppo l'argomento per il quale, in ragione del rapporto di coniugio tra e CP_1
il socio accomandatario della le opere sarebbero state eseguite in economia Parte_1 da in proprio, nell'interesse della famiglia nucleare, sovrapponendosi la persona Parte_1
fisica a quella, formale, della società: la portata inferenziale della chiosa è, infatti, confutata sia dal rilievo della personalità giuridica dell'ente, sia, soprattutto, dalla circostanza che la compagine sociale (era ed) è composta, oltre che dal marito di , dal di lui CP_1 fratello. Tra l'altro, che la società abbia partecipato ai lavori è riconosciuto dalla stessa reclamata, nonostante sia sminuita sul piano quantitativo la portata del contributo della società ed evidenziata la difficoltà di individuare il confine tra opere svolte in proprio e opere eseguite in esecuzione di un incarico conferito alla società.
In contesto siffatto non è significativa la precedente partecipazione della reclamata alla società (cfr. visura storica agli atti), rispetto alla quale non sono allegate in dettaglio né tantomeno sono sviluppate le vicende che hanno portato all'esclusione di dalla CP_1
stessa. Parimenti, la compenetrazione – episodica e parziale, per quanto asseverato – tra i patrimoni dei coniugi e tra e la società non giustifica la CP_1 Parte_1 vestizione meramente formale dell'impianto documentale esposto.
Anzi, i bonifici effettuati in favore della società, per almeno € 9.503,75 costituiscono – si ribadisce, allo stato degli atti – indizi di una forma, pur parziale, di remunerazione dei lavori effettuati, accantonando l'aspetto dell'assegno bancario emesso, nella prospettiva della società, a garanzia del rimborso di una quota dei costi dei lavori.
Non è, invece, asseverata, per quanto emerge in atti e a fronte della contestazione della reclamante, la circostanza che il capitale residuo di cui al mutuo ipotecario in data 15.5.2018 sia stato destinato a coprire i costi della ristrutturazione.
Né appare corretto, alla luce di una delibazione sommaria, il richiamo all'istituto delle obbligazioni naturali tra coniugi. Nel ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento di diritto vivente per il quale «un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens» (Cass. civ., n. 3713/2003; Cass. civ. n.23177/2014; Cass. civ., n. 11303/2020), il
Collegio osserva che i presupposti oggettivi e soggettivi per l'operatività dell'istituto non sono stati tema di indagine nel processo cautelare, e appaiono smentiti dal contesto emerso.
Appurata la verosimile sussistenza di un titolo contrattuale dal quale sorge un credito pecuniario esigibile, si tratta di stabilirne il quantum. L'incertezza determinata dall'assenza del corrispettivo indicato a misura o a corpo, di un computo metrico e di ulteriori documenti
(fatture per acquisto materiali) non può essere sanata dalla stima del geometra che su incarico della società ha redatto la perizia (doc. 10), trattandosi di documentazione di parte oggetto di specifica contestazione. D'altro canto, l'entità, notevole, delle opere eseguite si evince dalla ricca documentazione fotografica agli atti.
In tema, si reputa di valorizzare le stesse allegazioni della reclamante, laddove asserisce che successivamente alla cessione delle quote della società, le ha consegnato a CP_1 garanzia del pagamento dei lavori eseguiti sull'immobile un assegno bancario dell'importo di
€ 90.000,00.
Ora, a tacersi delle questioni sollevate dalla reclamata, tanto sotto il profilo – apparentemente smentito – dell'errore nella denominazione della società, quanto sotto quello della denuncia di smarrimento degli assegni – la cui tempistica è invero singolare – deve valorizzarsi il fatto che nella prospettazione della in un momento in cui i lavori erano stati terminati Parte_1 e era uscita dalla compagine sociale, è stato rilasciato un titolo dell'importo predetto, in CP_1 qualche modo satisfattivo di un assetto tra le parti. L'importo di € 90.000,00, alla stregua di una delibazione sommaria, propria della sede cautelare, è dunque assunto come parametro per la commisurazione del provvedimento cautelare.
Quanto al periculum in mora, lo stesso si evince dalle pacifiche circostanze agli atti, ossia l'oggettivo rischio che , spogliandosi dell'unico bene di sua proprietà – oggetto CP_1
di annunci di vendita – non abbia risorse sufficienti – sul punto non vi sono state efficaci difese della reclamata – per far fronte alle richieste della società.
In definitiva, sussistente il periculum e accertato il fumus limitatamente alla pretesa di €
90.000,00, il sequestro conservativo viene concesso per una somma pari al predetto importo sul bene immobile sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, vista l'espressa indicazione del bene da sottoporre a vincolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in applicazione dei parametri medi per le fasi studio e introduttiva, minima l'istruttoria, elisa la decisoria, con riguardo al giudizio dinanzi al giudice monocratico e collegiale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma della reclamata ordinanza in data 17.1.2025:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il sequestro conservativo sul bene immobile indicato fino all'importo di € 90.000,00;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di metà delle spese del reclamo, liquidate per l'intero in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge, sia per la fase monocratica, che per quella collegiale.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Laghezza Presidente dott.ssa Alessia De Durante Giudice dott. Luca Pruneti Giudice relatore
Viste le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato (19.03.2025), nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies, iscritto al n. R.G. 275/2025 avverso l'ordinanza emessa in data 17.01.2025 nel procedimento RG n. 3280/2024 avente ad oggetto
“Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.” promosso da:
(P. IVA ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Marri e Tania
Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marri in Pisa, Via degli Oleandri, n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Pietro Gustinucci e Chiara Olivieri, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di cui agli indirizzi e Email_1 Email_2
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso del 03.02.2025, ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa emessa in data 17.01.2025 (RG n. 3280/2024), con la quale è stato rigettato il ricorso cautelare ante causam per sequestro conservativo dalla stessa domandato con riferimento all'immobile sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina al foglio 20 particella 208 sub 13 graffata alla particella 598 sub 10, di proprietà della reclamata.
A fondamento dell'impugnazione, ha allegato:
1. che ha eseguito importanti opere di ristrutturazione conservativa dell'immobile di proprietà della reclamata, sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, maturando un credito dell'importo complessivo di € 311.850,00;
2. che i lavori sono consistiti nella completa ristrutturazione di fabbricato fatiscente;
3. che il pagamento del suddetto importo è stato richiesto con raccomandate A/R in data
24.08.2024 e in data 20.09.2024, rimaste prive di riscontro;
4. che è stato, pertanto, depositato ricorso per decreto ingiuntivo, accolto dal Tribunale di
Pisa in data 05.11.2024;
5. che, nelle more della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, parte reclamata ha posto in vendita l'immobile de quo, al prezzo di € 495.000,00;
6. che risulta proprietaria del solo immobile per cui è causa e non svolge CP_1
attività lavorativa tale da garantire il pagamento del credito azionato;
7. che sussistono, pertanto, i presupposti per il richiesto provvedimento di sequestro;
8. che non ha contestato l'entità delle opere eseguite sul fabbricato, CP_1
limitandosi a rilevare che il socio accomandatario della società ricorrente era suo marito e che i lavori di ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa familiare, sono stati eseguiti in economia dal marito, che non è mai stato concluso un contratto di appalto con la
Società, che ha contratto un finanziamento di € 78.000,00 per lo svolgimento dei lavori e che l'azione promossa dalla ricorrente si incardina nell'ambito della separazione personale tra i coniugi;
9. che la società, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha rappresentato l'esistenza di legami personali e societari tra le parti, tali da aver determinato il differimento nel tempo della richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto;
10. che il Giudice ha erroneamente ritenuto insussistente il fumus della pretesa creditoria, ritenendo non provata l'esistenza del contratto di appalto e, invece, verosimile che i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti nell'ambito dei rapporti familiari;
11. che parte reclamata ha riconosciuto che i lavori sono stati svolti dalla Parte_1
con la partecipazione dei soci e fratelli e non essendo Parte_1 CP_2 possibile individuare quali attività siano state svolte “in proprio” e quali come soci della ricorrente;
12. che tutta la documentazione tecnica presente presso l'Amministrazione Comunale e il
Genio Civile è stata debitamente sottoscritta dalla resistente in qualità di committente, risultando la quale ditta esecutrice, e in essa non risulta spuntata la Parte_1 casella relativa all'esecuzione dei lavori “in proprio”;
13. che è, pertanto, pacifica l'esistenza di un contratto di appalto e la rilevante entità delle opere realizzate, in ogni caso non contestate;
14. che la quantificazione delle opere è stata indicata in complessivi € 311.850,00 a seguito di specifica valutazione di stima da parte del Geometra professionista che ha redatto CP_3
la relazione tecnica presentata al Comune;
15. che il medesimo professionista è stato incaricato dalla committente anche della redazione dell'attestato di prestazione energetica con riferimento all'immobile per cui è causa;
16. che la reclamata ha ammesso di aver effettuato pagamenti in favore della società ricorrente mediante bonifici per complessivi € 9.503,75;
17. che il credito controverso è stato riconosciuto dalla reclamata mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile n. 0918853476-08 tratto su Banca Monte dei Paschi di
Siena, dell'importo di € 90.000,00;
18. che le vicende personali tra i coniugi non possono interferire con il diritto di credito vantato dalla Società per la ristrutturazione dell'immobile;
19. che non è corretta la motivazione dell'ordinanza reclamata, che considera le opere quali prestazioni eseguite in adempimento di un'obbligazione naturale tra coniugi;
20. che è, nel caso di specie, sussistente il requisito del fumus boni iuris;
21. che sussiste, altresì, il periculum in mora, avendo la reclamata confermato la volontà di porre in vendita l'unico bene di cui risulta proprietaria, ciò che, unitamente all'assenza di redditi idonei a garantire il pagamento, costituirebbe concreto pericolo per la ricorrente di perdere definitivamente la possibilità di recuperare le somme dovute a titolo di corrispettivo delle opere eseguite.
Ha, quindi, concluso per la revoca del provvedimento cautelare impugnato, con conseguente autorizzazione del sequestro conservativo sull'immobile di proprietà della resistente.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del reclamo e CP_1
chiedendone la reiezione. In particolare, ha sostenuto:
1. che gli interventi per cui è causa sono stati svolti in economia da , legale Parte_1
rappresentante della società ricorrente e marito della resistente, utilizzando il finanziamento di € 78.000,00 concesso a quest'ultima dalla Banca MPS S.p.a.; 2. che sia il ricorso per decreto ingiuntivo, sia quello per sequestro sono stati depositati dopo l'allontanamento di dalla casa familiare e a seguito della separazione Parte_1 personale dei coniugi, nell'ambito della quale il principale oggetto del contendere è rappresentato dall'effettiva titolarità della casa familiare;
3. che i suddetti lavori sono stati eseguiti negli anni 2016-2018, senza che la società reclamante abbia mai chiesto alcun acconto e/o anticipo per l'acquisto dei materiali;
4. che solo a distanza di nove anni, nell'anno 2024, è stata emessa una fattura unica e onnicomprensiva di € 311.850,00;
5. che avrebbe avuto tutto l'interesse ad effettuare bonifici parlanti in favore della reclamante, al fine di accedere a benefici e detrazioni fiscali, come avvenuto con riferimento al bonifico effettuato in favore del progettista e Direttore dei Lavori Geom.
[...]
; Pt_2
6. che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a provare l'esistenza del credito vantato;
7. che la perizia di stima, datata 30.06.2018, è stata inviata con raccomandata del
24.08.2024 e risulta effettuata su incarico della Controparte_4
che, tuttavia, non esisteva nel 2018, esistendo a quel tempo la Controparte_5
trasformata in solo nell'anno 2022;
[...] Pt_1
8. che l'assegno di € 90.000,00 asseritamente consegnato, in occasione della cessione delle quote della società in data 10.02.2021, a titolo di riconoscimento di debito e a garanzia dei pagamenti eseguiti, risulta in realtà datato 16.08.2024 e intestato alla
[...]
, che, al 10.2.2021, non esisteva;
Controparte_4
9. che, in ogni caso, la reclamata, in data 24.08.2024, prima della pendenza degli attuali procedimenti, ha denunciato lo smarrimento di assegno firmato in bianco, non intestato, senza data e senza importo;
10. che i complessi lavori strutturali indicati dalla ricorrente, secondo quanto riportato dalla documentazione in atti, sarebbero stati eseguiti, completati e collaudati in meno di due settimane;
11. che, in realtà, i lavori sono stati svolti in proprio da , con l'aiuto del fratello, Parte_1
mentre la società ricorrente si è limitata ad acquistare ed a fornire il materiale necessario;
12. che dagli estratti conto risulta una assoluta permeabilità tra i conti dei coniugi e quelli della Società e che, nel periodo dei lavori, sono stati effettuati a favore della Parte_1 almeno quattro bonifici per complessivi € 19.503,75 con causale “giroconto”, oltre
[...]
a pagamenti a mezzo assegno;
13. che l'esistenza dei bonifici conferma il contributo prestato dalla reclamata ai lavori di ristrutturazione.
Ha, quindi, concluso per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Con decreto presidenziale del 04.02.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per il giorno 19.03.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte.
Rilevato
Il reclamo merita l'accoglimento, nei limiti di cui a seguire.
Reputa il Collegio che sia stata raggiunta la dimostrazione, in termini di verosimiglianza, del titolo contrattuale in forza del quale la chiede il Parte_1
provvedimento cautelare.
Innanzitutto, è noto che il contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta, e che in carenza di previsione del corrispettivo lo stesso possa essere determinato ai sensi dei criteri di cui all'art. 1657 c.c.
Orbene, incontestato il fatto che i lavori (la cui portata è eloquente dal report fotografico) siano stati eseguiti, è significativa, allo stato degli atti, l'indicazione della predetta società di persone quale impresa esecutrice dei lavori nella corposa documentazione tecnica relativa alle opere eseguite e trasmessa agli enti pubblici preposti, (docc. 23, 24, 26, 29), cui si accompagna il coinvolgimento di tecnici, quali l'ingegnere e il geom. che per CP_6 CP_3
conto della proprietaria hanno curato gli adempimenti normativamente richiesti dalla tipologia di intervento sull'immobile sito in Cascina (PI).
La presunzione, forte, della sussistenza di un vincolo non è vinta dalle difese della resistente.
Prova troppo l'argomento per il quale, in ragione del rapporto di coniugio tra e CP_1
il socio accomandatario della le opere sarebbero state eseguite in economia Parte_1 da in proprio, nell'interesse della famiglia nucleare, sovrapponendosi la persona Parte_1
fisica a quella, formale, della società: la portata inferenziale della chiosa è, infatti, confutata sia dal rilievo della personalità giuridica dell'ente, sia, soprattutto, dalla circostanza che la compagine sociale (era ed) è composta, oltre che dal marito di , dal di lui CP_1 fratello. Tra l'altro, che la società abbia partecipato ai lavori è riconosciuto dalla stessa reclamata, nonostante sia sminuita sul piano quantitativo la portata del contributo della società ed evidenziata la difficoltà di individuare il confine tra opere svolte in proprio e opere eseguite in esecuzione di un incarico conferito alla società.
In contesto siffatto non è significativa la precedente partecipazione della reclamata alla società (cfr. visura storica agli atti), rispetto alla quale non sono allegate in dettaglio né tantomeno sono sviluppate le vicende che hanno portato all'esclusione di dalla CP_1
stessa. Parimenti, la compenetrazione – episodica e parziale, per quanto asseverato – tra i patrimoni dei coniugi e tra e la società non giustifica la CP_1 Parte_1 vestizione meramente formale dell'impianto documentale esposto.
Anzi, i bonifici effettuati in favore della società, per almeno € 9.503,75 costituiscono – si ribadisce, allo stato degli atti – indizi di una forma, pur parziale, di remunerazione dei lavori effettuati, accantonando l'aspetto dell'assegno bancario emesso, nella prospettiva della società, a garanzia del rimborso di una quota dei costi dei lavori.
Non è, invece, asseverata, per quanto emerge in atti e a fronte della contestazione della reclamante, la circostanza che il capitale residuo di cui al mutuo ipotecario in data 15.5.2018 sia stato destinato a coprire i costi della ristrutturazione.
Né appare corretto, alla luce di una delibazione sommaria, il richiamo all'istituto delle obbligazioni naturali tra coniugi. Nel ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento di diritto vivente per il quale «un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens» (Cass. civ., n. 3713/2003; Cass. civ. n.23177/2014; Cass. civ., n. 11303/2020), il
Collegio osserva che i presupposti oggettivi e soggettivi per l'operatività dell'istituto non sono stati tema di indagine nel processo cautelare, e appaiono smentiti dal contesto emerso.
Appurata la verosimile sussistenza di un titolo contrattuale dal quale sorge un credito pecuniario esigibile, si tratta di stabilirne il quantum. L'incertezza determinata dall'assenza del corrispettivo indicato a misura o a corpo, di un computo metrico e di ulteriori documenti
(fatture per acquisto materiali) non può essere sanata dalla stima del geometra che su incarico della società ha redatto la perizia (doc. 10), trattandosi di documentazione di parte oggetto di specifica contestazione. D'altro canto, l'entità, notevole, delle opere eseguite si evince dalla ricca documentazione fotografica agli atti.
In tema, si reputa di valorizzare le stesse allegazioni della reclamante, laddove asserisce che successivamente alla cessione delle quote della società, le ha consegnato a CP_1 garanzia del pagamento dei lavori eseguiti sull'immobile un assegno bancario dell'importo di
€ 90.000,00.
Ora, a tacersi delle questioni sollevate dalla reclamata, tanto sotto il profilo – apparentemente smentito – dell'errore nella denominazione della società, quanto sotto quello della denuncia di smarrimento degli assegni – la cui tempistica è invero singolare – deve valorizzarsi il fatto che nella prospettazione della in un momento in cui i lavori erano stati terminati Parte_1 e era uscita dalla compagine sociale, è stato rilasciato un titolo dell'importo predetto, in CP_1 qualche modo satisfattivo di un assetto tra le parti. L'importo di € 90.000,00, alla stregua di una delibazione sommaria, propria della sede cautelare, è dunque assunto come parametro per la commisurazione del provvedimento cautelare.
Quanto al periculum in mora, lo stesso si evince dalle pacifiche circostanze agli atti, ossia l'oggettivo rischio che , spogliandosi dell'unico bene di sua proprietà – oggetto CP_1
di annunci di vendita – non abbia risorse sufficienti – sul punto non vi sono state efficaci difese della reclamata – per far fronte alle richieste della società.
In definitiva, sussistente il periculum e accertato il fumus limitatamente alla pretesa di €
90.000,00, il sequestro conservativo viene concesso per una somma pari al predetto importo sul bene immobile sito in Cascina (PI), Fraz. Visignano, Via di Pratale n. 26, vista l'espressa indicazione del bene da sottoporre a vincolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in applicazione dei parametri medi per le fasi studio e introduttiva, minima l'istruttoria, elisa la decisoria, con riguardo al giudizio dinanzi al giudice monocratico e collegiale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma della reclamata ordinanza in data 17.1.2025:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il sequestro conservativo sul bene immobile indicato fino all'importo di € 90.000,00;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di metà delle spese del reclamo, liquidate per l'intero in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge, sia per la fase monocratica, che per quella collegiale.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Luca Pruneti Dott. Giuseppe Laghezza