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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2294/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2294/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. INNANGI CESARE ELIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 01/04/1984 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1495/2023 pubbl. il 14/11/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: CP_1 CP_2
OMOLOGA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/04/1984, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 3 Comune di PESCARA, nell'anno 1984 atto numero 45 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, la Sig.ra presso CP_2
l'appartamento sito in Pescara alla Via Di Girolamo, n. 72, ove da tempo abita insieme ai figli e , e il Sig. presso Persona_1 Persona_2 CP_1
l'appartamento sito in Pescara (Pe) alla Via delle Poste, n. 2;
2. i coniugi convengono di rinunciare reciprocamente all'attribuzione di un importo a titolo di mantenimento mensile, uno in favore dell'altro;
3. nessun importo è stabilito a carico dei coniugi per il mantenimento dei figli, tutti da tempo maggiorenni ed autonomi;
4. i coniugi stabiliranno tra loro un rapporto improntato al rispetto reciproco, nell'interesse proprio e della loro discendenza;
5. ogni eventuale spesa relativa al presente procedimento, sarà in parti uguali suddivisi tra entrambi i ricorrenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/12/2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2294/2024 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], CP_1
e nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. INNANGI CESARE ELIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 01/04/1984 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1495/2023 pubbl. il 14/11/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: CP_1 CP_2
OMOLOGA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/04/1984, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 3 Comune di PESCARA, nell'anno 1984 atto numero 45 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, la Sig.ra presso CP_2
l'appartamento sito in Pescara alla Via Di Girolamo, n. 72, ove da tempo abita insieme ai figli e , e il Sig. presso Persona_1 Persona_2 CP_1
l'appartamento sito in Pescara (Pe) alla Via delle Poste, n. 2;
2. i coniugi convengono di rinunciare reciprocamente all'attribuzione di un importo a titolo di mantenimento mensile, uno in favore dell'altro;
3. nessun importo è stabilito a carico dei coniugi per il mantenimento dei figli, tutti da tempo maggiorenni ed autonomi;
4. i coniugi stabiliranno tra loro un rapporto improntato al rispetto reciproco, nell'interesse proprio e della loro discendenza;
5. ogni eventuale spesa relativa al presente procedimento, sarà in parti uguali suddivisi tra entrambi i ricorrenti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/12/2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3