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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 633/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo CRISCI e Parte_3 C.F._3
Fabrizio CRISCI;
domicilio digitale: Email_1 Email_2
= appellanti =;
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 952/2022, pubblicata in data 5.4.2022, non notificata, emessa nella causa civile R.G. 80001302/2006. contro
P. IVA , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. avv. Oreste Vigorito, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea
ABBAMONTE – C.F. Giovanna FUCCI – C.F. Alessandra CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
MUCIACCIA – C.F. e presso quest'ultima elettivamente domiciliati in Bari alla via C.F._6
Pasquale Fiore n. 14; domicili digitali: Email_3
Email_4 Email_5 nonché nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso i propri Controparte_3 C.F._7 procuratori avv. CRISCI FABRIZIO e avv. CRISCI LUCIO;
* * **** All'udienza collegiale del 25.02.2025, svolta in presenza, vista l'assenza delle parti, la causa è stata riservata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.11.2006, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio la società
[...] Parte_3 Controparte_3
quali proprietari di due fondi agricoli ubicati nel Comune di Alberona, l'uno in Controparte_1 località Montagna confinante con proprietà di tal , distinto in catasto al foglio 33, Persona_1
p.lla 72, e l'altro in località Pagliarone, confinante con proprietà di ed , Per_2 Persona_3 distinto in catasto al foglio 30, p.lla 84.
Gli attori deducevano che:
✓ sui propri fondi non esistevano costruzioni, né gli stessi erano gravati da servitù;
✓ nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con e con Persona_1 [...]
un contratto misto di costituzione di servitù, locazione e costituzione Parte_4 di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sui fondi di loro proprietà, in virtù del quale la società convenuta aveva realizzato tre aerogeneratori contraddistinti con sigla C44, C43 e C34;
✓ gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine (ex art. 873 c.c.,
L. 1150/42, L. 765/67, Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G. del
Comune di Alberona), occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo degli attori poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.), producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo degli attori, limitavano la possibilità di sfruttare l'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
✓ la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, agli attori la possibilità di identico sfruttamento dei propri fondi, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine installate dalla società convenuta, così annichilendo e/o limitando il diritto all'edificazione e/o installazione di altro aerogeneratore nella contrattazione del regime di libero mercato.
Concludevano, pertanto, per la condanna della società convenuta:
a) alla rimozione ed allo spostamento degli aerogeneratori per mancato rispetto delle distanze;
b) alla rimozione delle nove pale eoliche rotanti dei tre tralicci per la parte invadente la colonna d'aria dei fondi attorei creando esse un peso indebito sulla proprietà attorea, limitando e/o annichilendo il diritto all'edificazione e/o di installazione di proprio aerogeneratore e alla commercializzazione;
c) al pagamento in favore degli attori - a titolo di risarcimento - di tutti danni specificati e specificandi, nella misura complessiva che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
d) al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario.
Controparte_ Costituitasi la deduceva a sua volta che:
✓ con istanza del 12/05/2006, avvalendosi della norma di cui all'art. 43 comma 6 bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n.
327/2001, aveva chiesto al di imporre, a favore del proprio Parte_5 patrimonio, la servitù sui fondi indicati nell'allegato piano particellare descrittivo di esproprio, e di approvare le indennità calcolate come per legge a favore dei proprietari dei fondi serventi, tra i quali gli odierni attori – istanza successivamente reiterata in data 31.1.2007;
✓ trattandosi di vero e proprio esproprio a favore di un'opera pubblica era inammissibile la domanda di rimozione dell'aerogeneratore o anche delle sole pale, così come inammissibile era la doglianza del privato al rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche di contenuto integrativo;
✓ l'impianto eolico era stato realizzato in forza di una legittima convenzione pubblica stipulata tra il Comune di Alberona ed essa convenuta, onde a fronte dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa e della dichiarazione espressa di pubblica utilità dell'opera era preclusa al giudice ordinario l'adozione di un provvedimento di rimozione del traliccio o delle pale;
✓ le torri eoliche sfuggivano del tutto al concetto di costruzione indicato nell'articolo
873 c.c., onde non erano invocabili ed applicabili le norme in tema di distanze legali;
✓ in base alle disposizioni del P.U.G. del Comune di Alberona i terreni di parte attrice ricadevano in zona e ad uso prevalentemente agricolo, e la distanza di 5 m dal confine prevista per detta zona era stata rispettata;
✓ secondo le previsioni del piano urbanistico generale del Comune di Alberona per la zona E, l'altezza massima consentita per le abitazioni era di m 7.50, assolutamente non pregiudicata dalla proiezione delle pale della torre (che avveniva da oltre 50 m dal suolo), onde nessun nocumento poteva derivare all'attore nella utilizzazione e nello sfruttamento agricolo e/o edificatorio dei fondi;
✓ un eventuale diritto al risarcimento del danno era prescritto ai sensi dell'articolo 2947
c.c. essendo decorso un quinquennio dall'esecuzione dell'impianto;
✓ le immissioni di rumore dell'impianto eolico rientravano nei limiti indicati dalla normativa di settore, e non sussisteva l'impossibilità per gli attori di realizzare sul proprio fondo analogo impianto atteso che la normativa vigente non disponeva fasce di rispetto tra impianti eolici.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 30-1/2-2/2009, promesso che, nelle more del giudizio, la società convenuta aveva ottenuto, con decreto emesso dall'Autorità competente, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001 su suolo di proprietà degli attori, e che questi ultimi avevano impugnato il decreto dinanzi al TAR Puglia, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del suddetto giudizio amministrativo.
Riassunto il giudizio da parte attrice sul presupposto del dichiarato annullamento del decreto di acquisizione emesso dal ex art. 43 DPR 327/01, con sentenza del Parte_5
Consiglio di Stato n. 2089/2010 passata in giudicato, con ordinanza del 23/06/2011 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, alla quale si dava corso. A seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti in attesa della definizione di altro giudizio amministrativo, intrapreso dagli attori avverso il provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. 627/2001, emesso dal Parte_5 nel 2013 (considerato che anche l'esito di detto giudizio avrebbe condizionato il merito della causa), veniva disposta nuova sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per la revocazione della sentenza n. 941/2017 C. di S.
Con ricorso depositato l'11.1.2021 gli attori riassumevano il giudizio, allegando l'avvenuta definizione di quello amministrativo (Ordinanza Cass. 16260/2020 e Sentenza Cons. di Stato
8397/2020).
Con sentenza n. 952/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
2) dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”.
Il primo giudice respingeva la domanda degli attori, di condanna all'arretramento per violazione delle distanze legali, in considerazione della natura di pubblico interesse dell'impianto e dichiarava improcedibili le ulteriori domande proposte da parte attrice in ragione del consolidamento del decreto adottato ex art. 42 bis TUES. Avverso la sentenza n. 952/22 del Tribunale di Foggia, , Parte_1 Parte_3
e , hanno proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della
[...] Parte_2 decisione, e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con riforma delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario, ivi incluse le spese di CTU e di CTP.
Costituitasi, la ha chiesto il rigetto del gravame avversario. CP_1
Dopo diverse richieste di rinvio provenienti dalle parti per la definizione bonaria della controversia, all'udienza collegiale del 4.02.2025 svolta mediante trattazione scritta il cui avviso è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti, la causa è stata rinviata ex art. 309 cpc ad altra udienza, considerato il mancato deposito di note scritte o istanze di rinvio.
All'udienza collegiale del 25.02.2025 svolta in presenza, constatato l'assenza delle parti costituite, con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 221 comma 4 del decreto- legge n.34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77/2020, e dall' art. 127 ter come introdotto dal Dgls 149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche, l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che “se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
11. – All'udienza del 25.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti è stata presente.
12. – Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
13. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
Per tali motivi va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla si dispone per spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_3 Parte_2
952/2022, pubblicata in data 5.4.2022, non notificata, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso, il 25.02.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel.
dott. Michele Prencipe - Consigliere
dott. ssa Alessandra Piliego - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 633/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo CRISCI e Parte_3 C.F._3
Fabrizio CRISCI;
domicilio digitale: Email_1 Email_2
= appellanti =;
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 952/2022, pubblicata in data 5.4.2022, non notificata, emessa nella causa civile R.G. 80001302/2006. contro
P. IVA , in persona del suo legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t. avv. Oreste Vigorito, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea
ABBAMONTE – C.F. Giovanna FUCCI – C.F. Alessandra CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
MUCIACCIA – C.F. e presso quest'ultima elettivamente domiciliati in Bari alla via C.F._6
Pasquale Fiore n. 14; domicili digitali: Email_3
Email_4 Email_5 nonché nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso i propri Controparte_3 C.F._7 procuratori avv. CRISCI FABRIZIO e avv. CRISCI LUCIO;
* * **** All'udienza collegiale del 25.02.2025, svolta in presenza, vista l'assenza delle parti, la causa è stata riservata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.11.2006, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio la società
[...] Parte_3 Controparte_3
quali proprietari di due fondi agricoli ubicati nel Comune di Alberona, l'uno in Controparte_1 località Montagna confinante con proprietà di tal , distinto in catasto al foglio 33, Persona_1
p.lla 72, e l'altro in località Pagliarone, confinante con proprietà di ed , Per_2 Persona_3 distinto in catasto al foglio 30, p.lla 84.
Gli attori deducevano che:
✓ sui propri fondi non esistevano costruzioni, né gli stessi erano gravati da servitù;
✓ nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con e con Persona_1 [...]
un contratto misto di costituzione di servitù, locazione e costituzione Parte_4 di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sui fondi di loro proprietà, in virtù del quale la società convenuta aveva realizzato tre aerogeneratori contraddistinti con sigla C44, C43 e C34;
✓ gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine (ex art. 873 c.c.,
L. 1150/42, L. 765/67, Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G. del
Comune di Alberona), occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo degli attori poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.), producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo degli attori, limitavano la possibilità di sfruttare l'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
✓ la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, agli attori la possibilità di identico sfruttamento dei propri fondi, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine installate dalla società convenuta, così annichilendo e/o limitando il diritto all'edificazione e/o installazione di altro aerogeneratore nella contrattazione del regime di libero mercato.
Concludevano, pertanto, per la condanna della società convenuta:
a) alla rimozione ed allo spostamento degli aerogeneratori per mancato rispetto delle distanze;
b) alla rimozione delle nove pale eoliche rotanti dei tre tralicci per la parte invadente la colonna d'aria dei fondi attorei creando esse un peso indebito sulla proprietà attorea, limitando e/o annichilendo il diritto all'edificazione e/o di installazione di proprio aerogeneratore e alla commercializzazione;
c) al pagamento in favore degli attori - a titolo di risarcimento - di tutti danni specificati e specificandi, nella misura complessiva che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
d) al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario.
Controparte_ Costituitasi la deduceva a sua volta che:
✓ con istanza del 12/05/2006, avvalendosi della norma di cui all'art. 43 comma 6 bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n.
327/2001, aveva chiesto al di imporre, a favore del proprio Parte_5 patrimonio, la servitù sui fondi indicati nell'allegato piano particellare descrittivo di esproprio, e di approvare le indennità calcolate come per legge a favore dei proprietari dei fondi serventi, tra i quali gli odierni attori – istanza successivamente reiterata in data 31.1.2007;
✓ trattandosi di vero e proprio esproprio a favore di un'opera pubblica era inammissibile la domanda di rimozione dell'aerogeneratore o anche delle sole pale, così come inammissibile era la doglianza del privato al rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche di contenuto integrativo;
✓ l'impianto eolico era stato realizzato in forza di una legittima convenzione pubblica stipulata tra il Comune di Alberona ed essa convenuta, onde a fronte dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa e della dichiarazione espressa di pubblica utilità dell'opera era preclusa al giudice ordinario l'adozione di un provvedimento di rimozione del traliccio o delle pale;
✓ le torri eoliche sfuggivano del tutto al concetto di costruzione indicato nell'articolo
873 c.c., onde non erano invocabili ed applicabili le norme in tema di distanze legali;
✓ in base alle disposizioni del P.U.G. del Comune di Alberona i terreni di parte attrice ricadevano in zona e ad uso prevalentemente agricolo, e la distanza di 5 m dal confine prevista per detta zona era stata rispettata;
✓ secondo le previsioni del piano urbanistico generale del Comune di Alberona per la zona E, l'altezza massima consentita per le abitazioni era di m 7.50, assolutamente non pregiudicata dalla proiezione delle pale della torre (che avveniva da oltre 50 m dal suolo), onde nessun nocumento poteva derivare all'attore nella utilizzazione e nello sfruttamento agricolo e/o edificatorio dei fondi;
✓ un eventuale diritto al risarcimento del danno era prescritto ai sensi dell'articolo 2947
c.c. essendo decorso un quinquennio dall'esecuzione dell'impianto;
✓ le immissioni di rumore dell'impianto eolico rientravano nei limiti indicati dalla normativa di settore, e non sussisteva l'impossibilità per gli attori di realizzare sul proprio fondo analogo impianto atteso che la normativa vigente non disponeva fasce di rispetto tra impianti eolici.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 30-1/2-2/2009, promesso che, nelle more del giudizio, la società convenuta aveva ottenuto, con decreto emesso dall'Autorità competente, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001 su suolo di proprietà degli attori, e che questi ultimi avevano impugnato il decreto dinanzi al TAR Puglia, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del suddetto giudizio amministrativo.
Riassunto il giudizio da parte attrice sul presupposto del dichiarato annullamento del decreto di acquisizione emesso dal ex art. 43 DPR 327/01, con sentenza del Parte_5
Consiglio di Stato n. 2089/2010 passata in giudicato, con ordinanza del 23/06/2011 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, alla quale si dava corso. A seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti in attesa della definizione di altro giudizio amministrativo, intrapreso dagli attori avverso il provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. 627/2001, emesso dal Parte_5 nel 2013 (considerato che anche l'esito di detto giudizio avrebbe condizionato il merito della causa), veniva disposta nuova sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per la revocazione della sentenza n. 941/2017 C. di S.
Con ricorso depositato l'11.1.2021 gli attori riassumevano il giudizio, allegando l'avvenuta definizione di quello amministrativo (Ordinanza Cass. 16260/2020 e Sentenza Cons. di Stato
8397/2020).
Con sentenza n. 952/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
2) dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”.
Il primo giudice respingeva la domanda degli attori, di condanna all'arretramento per violazione delle distanze legali, in considerazione della natura di pubblico interesse dell'impianto e dichiarava improcedibili le ulteriori domande proposte da parte attrice in ragione del consolidamento del decreto adottato ex art. 42 bis TUES. Avverso la sentenza n. 952/22 del Tribunale di Foggia, , Parte_1 Parte_3
e , hanno proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della
[...] Parte_2 decisione, e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con riforma delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario, ivi incluse le spese di CTU e di CTP.
Costituitasi, la ha chiesto il rigetto del gravame avversario. CP_1
Dopo diverse richieste di rinvio provenienti dalle parti per la definizione bonaria della controversia, all'udienza collegiale del 4.02.2025 svolta mediante trattazione scritta il cui avviso è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti, la causa è stata rinviata ex art. 309 cpc ad altra udienza, considerato il mancato deposito di note scritte o istanze di rinvio.
All'udienza collegiale del 25.02.2025 svolta in presenza, constatato l'assenza delle parti costituite, con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 221 comma 4 del decreto- legge n.34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77/2020, e dall' art. 127 ter come introdotto dal Dgls 149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche, l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che “se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
11. – All'udienza del 25.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti è stata presente.
12. – Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
13. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
Per tali motivi va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla si dispone per spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_3 Parte_2
952/2022, pubblicata in data 5.4.2022, non notificata, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso, il 25.02.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)