Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DA BBLICA ITALIANA "ESENTE 3-5-1967 N LEGG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02075/03 LAC NE Oggetto vcuprinstala Composta dagli ll. Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21140/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Cron.Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere 4754 Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 20/09/2002RAGONESI Consigliere Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI MO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato € difeso dall'avvocato giusta delega a margine del MASSIMO RICCI MACCARINI, ricor50; ricorrente
contro
PREFETTO DI RAVENNA;
- intimato avverso l'ordinanza n. del Tribunale di RAVENNA, emessa 27/09/00 , № 3210/99 R. Cont.). – 2002 1 1656 ucita la relazione della causa svo ta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI} udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato re Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso pcr 1'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 AR RE proponeva ricorso al Tribunale di Ravenna avverso un'odinanza-ingiunzione del 23 marzo 1999 del Prefetto di Ravenna, con la quale gli era sta- ta irrogata la sospensione provvisoria della patente per il periodo di un mese, per avere violato l'art. 142, comma 9, sel codice della strada. Instauratosi il procedimento, il Tribunale di Ra- venta, con ordinanza 27 settembre 2000, convalidava il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, per non essere nessuno comparso all'udienza tenutasi in tale data. Avverso detto provvedimento il AR ha propo- sto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 24 ottobre 2000 al Prefetto di Ravenna. La parte intimata non ha cont.rodedotto. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la 1 violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in quanto tale norma prevede la convalida del provvedimen- to impugnato unicamente per il caso di mancata compari- zione dell'opponente alla prima udienza, mentre nel ca- 30 di specie l'opponente era comparso alla prima udien- za e l'ordinanza fu emanata nell'udienza successiva. Il ricorso é fondato. Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, nel caso di specie il provvedimento impugnato ri- sulta adcttaco nella seconda udienza di trattazione, mentre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte 'art. 23 della logge n. 689 dl 1981 conserte al giudice di convalidare con ordinanza il provvedimento dimancata comparizione оɔposto solo nel cago dell'opponente c del suo procuratore alla prima udien za. La norma, infatti, ha carattere eccezionale e è applicabile a fattispecie diverse da quella con- non siderata, cosicché qualora 1' opponente, ritualmente comparso come nel caso di spocie alla prima udien- za, non compaia all'udienza successiva, il giudice non può emettere ordinanza di convalida, ma deve procedere secondo ]e norme generali che regolano il processo di primo grado ( Cass. 4 gennaio 2002, n. 48 13 dicembre 2000, n. 15747; 4 giugno 1996, г. 5123). L'ordinanza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della cauza Ravenna,al Tribunale di Che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002, neila camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti} (Giovanni Losavic] Prelevis chath. y IL CANCELLERE SO HA CORTE SUPROWADI AZIONE Deposlato in Qat arla 12 FEB. 2003 告 IL CANGA