Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383
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Sentenza 28 marzo 2014

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Il lavoratore a domicilio non ha diritto, nei periodi di inoccupazione tra una commessa e l'altra, all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 7 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge n. 160 del 1980, e dall'art. 1 comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella legge n. 108 del 1991, a meno che non vi sia stata estinzione del rapporto di lavoro e conseguente iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, altrimenti assumendo l'indennità di disoccupazione involontaria una funzione di integrazione dei guadagni del lavoratore non sufficientemente occupato, analoga a quella delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, da cui il lavoratore a domicilio è espressamente escluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7383
    Data del deposito : 28 marzo 2014

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