Sentenza 28 marzo 2014
Massime • 1
Il lavoratore a domicilio non ha diritto, nei periodi di inoccupazione tra una commessa e l'altra, all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 7 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge n. 160 del 1980, e dall'art. 1 comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella legge n. 108 del 1991, a meno che non vi sia stata estinzione del rapporto di lavoro e conseguente iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, altrimenti assumendo l'indennità di disoccupazione involontaria una funzione di integrazione dei guadagni del lavoratore non sufficientemente occupato, analoga a quella delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, da cui il lavoratore a domicilio è espressamente escluso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22599/2009 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 2 9 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI DA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 955/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2009 R.G.N. 1042/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, accoglieva la domanda di PA AD, proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere, quale lavoratrice a domicilio, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'anno 1988 che l'Istituto convenuto aveva negato per la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro della sospensione dell'attività lavorativa nonostante il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, convertito nella L. n. 160 del 1980, non prevedeva alcun compimento a carico del datore di lavoro.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva alcuni principi affermati da questa Corte ed in particolare quello secondo cui in difetto di previsione diretta o di espresso rinvio non si estendono all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti i termini e le modalità che sono previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Pertanto, secondo la predetta Corte, ai fini della fruizione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non era necessario il controllo sullo stato di disoccupazione.
Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unica censura l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 44 e segg., del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma 3, art. 73, comma 2, artt. 75 e
76, in combinato disposto con l'art. 7, comma 3, del 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, pone il seguente interpello: "dichiarare se il lavoratore a domicilio abbia diritto nei periodi d'inattività lavorativa intercorrenti tra una commessa e l'altra (verificatesi nel caso di specie nell'anno 1988) all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, oppure se tali periodi d'inattività, atteso che danno luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria (peraltro non certificato dall'Autorità amministrativa) scaturente dall'estinzione del rapporto di lavoro, non consentano il riconoscimento del predetto diritto all'indennità di disoccupazione, sia con requisiti ordinari che ridotti". La censura è fondata.
È necessario premettere, che la presente fattispecie riguarda, come riportato - con riferimento al ricorso di primo grado - dall'INPS nel presente ricorso e non contestato da controparte il caso di lavoratrice a domicilio rimasta priva - nell'anno 1998 - di occupazione nei periodi di sospensione intercorrenti tra la consegna del lavoro commissionato ed un nuovo affidamento di lavori pur sempre nell'ambito di un unico rapporto di lavoro con lo stesso committente, mai risolto.
Rileva il Collegio che sulla questione sottoposta all'esame di questa Corte la Cassazione già si è pronunciata con la sentenza n. 14127 del 1 ottobre 2002, richiamata dall'INPS, con riferimento ad una fattispecie del tutto simile alla presente.
Alla soluzione allora adottata, secondo la quale il requisito contributivo ridotto, introdotto dapprima con il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, e, poi, con il D.L. n. 108 del 1991, art. 1, comma 2, non vale a superare, per i lavoratori a domicilio, la necessità, ai fini della fruizione della indennità di disoccupazione, della estinzione del rapporto di lavoro e della iscrizione alle liste di collocamento, va oggi data continuità giuridica condividendone, in assenza di diverse e convincenti prospettazioni, il Collegio le argomentazioni. Del resto, come già rilevato da questa Corte nella sentenza citata n. 14127 del 1 ottobre 2002, alle cui articolate osservazioni si rinvia senza necessità di doverle in questa sede riproporre, la diversa soluzione finirebbe per assegnare alla indennità di disoccupazione involontaria una funzione ad essa estranea: quella di integrazione dei guadagni del lavoratore a domicilio non sufficientemente occupato, una funzione, cioè, del tutto analoga a quella propria delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, dalle quali il lavoratore a domicilio è espressamente escluso (L. n. 877 del 1973, art. 9, comma 1). La sentenza impugnata,espressione di un diversa regula iuris, di conseguenza, va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va rigettata l'originaria domanda di PA ID. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del previgente art. 152 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione ratione temporis la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dalla D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda di PA AD. Nulla per le spese giudiziali dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2014