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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12298/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FARINA ERIKA JOLANDA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FARINA ERIKA JOLANDA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/07/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Seniga-BS in data 11.12.2002 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontevico-BS al numero 16, parte II, serie B, dell'anno 2002), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) l'abitazione di Pontevico in strada Bettegno numero 33, condotta in locazione dal signor viene Controparte_1 assegnata allo stesso con tutto l'arredamento, ad eccezione dei beni personali della signora , la quale sarà Parte_1 autorizzata a prelevarli dalla predetta abitazione, qualora non siano ancora entrati in suo possesso alla data di
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sottoscrizione del presente atto;
3) in relazione al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1 ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della stessa durante il periodo in cui la ha con sé;
4) le spese scolastiche e mediche non mutuabili relative alla figlia sono a carico di entrambi i genitori nella Per_1 percentuale del 50%;
5) entrambi i coniugi danno atto che con la sottoscrizione del presente atto non avranno più nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione, salvo il puntuale perfetto adempimento di tutte le clausole del presente ricorso;
6) i coniugi dichiarano di aver già suddiviso i beni mobili di comune proprietà e di essere soddisfatti;
7) nessun assegno sarà posto a carico o a favore dei coniugi che dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8) le parti dichiarano di aver già regolato tra di loro ogni rapporto di tipo economico e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altra essendo ciascun economicamente autosufficiente»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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