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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2257/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Aniello Annunziata, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 1 , a far data dalla revisione amministrativa del 20.6.2023.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nella presente fattispecie, preliminarmente va considerato che il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il requisito sanitario utile alla pensione d'inabilità civile. Il ctu dott. , con ampia ed esaustiva argomentazione, ha ritenuto Per_1
l'istante non necessitante del beneficio richiesto. Nel dettaglio, all'esito della visita del 18.6.2024, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «• Esiti di amputazione al III medio del braccio sx (sarcoma epitelioide del gomito) • Ipotiroidismo post chirurgico (Tiroidectomia per gozzo multinodulare) • Cardiopatia ipertensiva (I. cl NYHA)». Dopodiché il ctu ha attribuito una percentuale invalidante a ciascuna patologia indicata. Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «la prima infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 7425 (“Amputazione terzo superiore o medio del braccio”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 65%, che appare compatibile con quanto emerso dallo studio della documentazione clinica allegata agli Atti, nonché dalle risultanze delle operazioni peritali. Si stabilisce pertanto per tale condizione un tasso di invalidità pari al 65% (sessantacinque per cento). In merito alla seconda infermità occorre fare delle precisazioni, dal momento in cui non risulta tabellata (Tabelle DM 1992). Per tale motivo in alternativa si farà
2 riferimento alle “Linee Guida ”, che seguono un sistema internazionale di CP_1 classificazione delle malattie (ICD-9- CM -International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification): alla voce ICD9-CM 244 corrisponde “Ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva” per la quale è previsto un tasso di invalidità fisso al 10% (dieci per cento), che appare compatibile con quanto emerso dallo studio della documentazione clinica allegata agli Atti, nonché dalle risultanze delle operazioni peritali. La terza infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I CL NYHA)”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Sulla scorta dello studio della documentazione clinica allegata agli Atti, nonché delle operazioni peritali è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 30% (trenta per cento)». Ciò posto, il ctu ha così concluso: «tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che il sig. sia un Parte_1 soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” nella misura dell'85% (ottantacinque per cento), a decorrere dalla data della visita di revisione». Ad abundantiam, si osserva che il ctu ha avuto modo di confermare le proprie conclusioni anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni avanzate dalla parte. Al riguardo il dott. ha specificato quanto segue: «in relazione alle Per_1 osservazioni mosse si evidenzia lo scrivente CTU si è attenuto ai valori espressi dalle tabelle, applicando il massimo valore previsto per ogni voce tabellare. Pertanto, si conferma che il sig. sia un soggetto “invalido Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” nella misura dell'85% (ottantacinque per cento), a decorrere dalla data della visita di revisione». Ebbene, il ricorrente nell'atto di opposizione si è limitato a ripercorrere l'iter della precedente fase processuale, non deducendo alcuna specifica contestazione medico legale rispetto ai risultati a cui è giunto il Dott. . Per_1
Appare evidente, dunque, come la parte abbia omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, limitandosi semplicemente a riportare proprie valutazioni soggettive (“[…] Benché non più affetto dalla malignità del sarcoma, il convive tutt'ora con gli esiti di quella patologia che, si ritiene, Pt_1 presentano una gravità pari alla patologia stessa. I due terzi dell'arto sinistro del
sono amputati. Ora, non è evidente che ciò comporti severi Pt_1 impedimenti nelle quotidiane attività e nel lavoro? Non è evidente che, in confronto a un individuo privo di tale disabilità, uno che invece ne è affetto debba affrontare ostacoli e difficoltà per compiere i più semplici gesti del vivere giornaliero? Non è, insomma, lapalissiano che una tale condizione sia ancora associabile a uno stato di invalidità totale? Una condizione, si aggiunge e si sottolinea, aggravata ulteriormente da patologie coesistenti); mancano inoltre
3 nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche da cui evincere la non correttezza della perizia. In conclusione, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 10.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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