TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11667/2024, avente ad oggetto “regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STRACUZZI MARCELLO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resi- stente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, la domanda è infondata e va accolta per quanto di ra- gione.
La ricorrente allega di aver convissuto more uxorio con il resi- stente dal gennaio 2022 al maggio 2024 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la piccola Chiede, Persona_1
quindi, di regolamentare l'affidamento della minore, conservandole un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso essa ricorrente e con il fratello avuto dalla donna da altro rapporto e tenendo altresì conto della tenera età della minore, gli incontri padre/figlia e determinare l'assegno di contributo al mantenimento da porre a carico del resi- stente.
Quest'ultimo, come detto, non si è costituito.
Esaminati gli atti prodotti e tenuto conto della tenera età della mi- nore, ritiene il collegio di regolamentare quanto richiesto nei ter- mini di cui al dispositivo, accogliendo sostanzialmente le richieste della ricorrente, avverso le quali non è stata sollevata alcuna conte- stazione, con l'unica esclusione della richiesta di assegnazione della casa coniugale, in quanto il resistente si è volontariamente al- lontanato e non vi ha fatto più ritorno.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della
2 causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.11.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza o eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
1. DISPONE che la figlia minore della coppia Persona_1
resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e prevalen- temente collocata presso la ricorrente, non essendo emersi, al- meno allo stato, elementi che inducano a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia controindicato per il corretto svi- luppo psicofisico della prole;
2. DISPONE che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordi- naria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad edu- cazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai
3 genitori di comune accordo;
3. DISPONE che il genitore non collocatario prevalente incontri e tenga con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
4. DÀ ATTO che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in par- ticolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adope- rarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5. DISPONE a carico a carico di parte resistente l'obbligo di ver- sare a favore della parte ricorrente, la somma mensile di €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pa- gamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni
4 mese per le mensilità successive. Precisa che detta somma viene determinata secondo il principio di proporzionalità, avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c.;
6. DISPONE che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia
[...]
sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla parte ricor- Per_2
rente in quanto collocataria/o prevalente.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 2.906,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11667/2024, avente ad oggetto “regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STRACUZZI MARCELLO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resi- stente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, la domanda è infondata e va accolta per quanto di ra- gione.
La ricorrente allega di aver convissuto more uxorio con il resi- stente dal gennaio 2022 al maggio 2024 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la piccola Chiede, Persona_1
quindi, di regolamentare l'affidamento della minore, conservandole un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso essa ricorrente e con il fratello avuto dalla donna da altro rapporto e tenendo altresì conto della tenera età della minore, gli incontri padre/figlia e determinare l'assegno di contributo al mantenimento da porre a carico del resi- stente.
Quest'ultimo, come detto, non si è costituito.
Esaminati gli atti prodotti e tenuto conto della tenera età della mi- nore, ritiene il collegio di regolamentare quanto richiesto nei ter- mini di cui al dispositivo, accogliendo sostanzialmente le richieste della ricorrente, avverso le quali non è stata sollevata alcuna conte- stazione, con l'unica esclusione della richiesta di assegnazione della casa coniugale, in quanto il resistente si è volontariamente al- lontanato e non vi ha fatto più ritorno.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della
2 causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.11.2024 da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza o eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
1. DISPONE che la figlia minore della coppia Persona_1
resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e prevalen- temente collocata presso la ricorrente, non essendo emersi, al- meno allo stato, elementi che inducano a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia controindicato per il corretto svi- luppo psicofisico della prole;
2. DISPONE che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordi- naria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad edu- cazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai
3 genitori di comune accordo;
3. DISPONE che il genitore non collocatario prevalente incontri e tenga con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
4. DÀ ATTO che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in par- ticolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adope- rarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
5. DISPONE a carico a carico di parte resistente l'obbligo di ver- sare a favore della parte ricorrente, la somma mensile di €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pa- gamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni
4 mese per le mensilità successive. Precisa che detta somma viene determinata secondo il principio di proporzionalità, avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV, c.p.c.;
6. DISPONE che le spese straordinarie per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia
[...]
sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla parte ricor- Per_2
rente in quanto collocataria/o prevalente.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 2.906,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5