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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1155 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. NANNI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA LAMARMORA, 42
20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROSSI DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIALE MELLUSI,
36 82100 BENEVENTO;
- parte appellata
Oggetto: finanziamento al consumatore.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
- Respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal Sig.
nei confronti di nel procedimento di primo grado Controparte_1 Parte_1
e accolte dal Tribunale,
In ogni caso:
- disporre l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di
[...]
dalla futura sentenza e disporre altresì che la Cancelleria provveda, ai sensi Parte_1 dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di
[...]
Parte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di causa da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario, con sentenza munita di clausola”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso, in qualità di consumatore, in data 11.05.2017 con Controparte_1 il contratto di prestito personale n. 17605137 per l'importo Pt_1 Parte_1 complessivo di € 15.889,64, da restituirsi in n. 60 rate di importo di € 263,39 ciascuna;
il testo contrattuale riporta un TAN fisso del 12,45%, un TAEG pari al 14,18%, un TEG del
16,62%.
Unitamente al contratto di finanziamento, il mutuatario concludeva il contratto di assicurazione n. 17605137 per il rischio decesso, invalidità permanente o temporanea o perdita involontaria del lavoro con METLIFE EUROPE, in forza della convenzione di quest'ultima compagnia con la polizza, di durata pari a quella del Parte_1
finanziamento e comunque non superiore ai 120 mesi, e con estinzione prevista nel caso di
2 estinzione anticipata dello stesso, prevedeva, a fronte di un premio unico di € 550,60 più spese commissioni per € 164,82, il rimborso al beneficiario della somma capitale residua nei casi di decesso e inabilità totale permanente, il rimborso della rata mensile al momento del sinistro nel caso di inabilità totale temporanea e il rimborso delle rate mensili in scadenza durante il periodo di disoccupazione nel caso di perdita dell'impiego; il premio risulta anticipato da e “ribaltato” sul cliente come “costo connesso” ai sensi del punto Pt_1
3.1 delle Informazioni europee sul credito ai consumatori, del punto A – prospetto delle condizioni finanziarie del modulo raccolta dati e dell'art. 3 delle condizioni generali di finanziamento.
1.2 - ha agito contro con ricorso ex art. 702 bis Controparte_1 Parte_1
c.p.c. al Tribunale di Ivrea, chiedendo, previa declaratoria di nullità del TAEG:
- rideterminare l'originario piano di ammortamento per € 15.889,64, applicando all'intero rapporto il tasso sostitutivo BOT ex art. 125 bis, co. 7, lett. a), TUB;
- dichiarare non dovuti gli interessi in eccesso previsti sulle rate a scadere dalla n.33 in poi, pari ad € 936,85;
- condannare la società finanziaria a restituire gli interessi in eccesso già pagati sulle rate scadute fino alla n. 33, nonché delle spese e costi non correttamente inclusi nel TAEG, per un totale complessivo di € 3.701,55.
Il mutuatario lamentava che nel calcolo del TAEG la finanziaria non aveva incluso il costo del premio della polizza assicurativa: nel testo del contratto veniva indicato un TAEG pari al
14,18%, mentre il TAEG reale, calcolato includendovi le spese di assicurazione, ammontava al 16,661%, ed era, quindi, difforme da quello contrattualizzato e pubblicizzato, in violazione di quanto prescritto dall'art. 125 bis, co. 6, TUB. La polizza assicurativa non poteva ritenersi meramente facoltativa: essa era contestuale alla erogazione del credito e il programma di assicurazione era stato pattuito per la stessa durata del finanziamento e senza possibilità del contraente di esercitare il diritto di recesso per i successivi cinque anni, ossia con una tempistica sostanzialmente convergente alla durata del finanziamento di sessanta mesi, ad esclusione dello ius poenitendi; inoltre, la finanziaria aveva percepito rilevanti provvigioni per il collocamento della polizza (€ 164,62) che “rappresentano il 29,6% del costo complessivo della polizza pagato dall'assicurato”, pari ad € 555,60, ciò che rafforzava la convinzione che il prodotto assicurativo era inscindibilmente connesso alla concessione del credito;
vi erano infine alcune circostanze aventi valore indiziario che dimostravano lo stretto collegamento tra assicurazione e finanziamento, e dunque: “(i) l'indennizzo in caso di morte
3 è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale – al netto di eventuali rate insolute risultante alla data del decesso dell'assicurato, (ii) l'indennizzo per invalidità totale permanente è pari al debito di cui alla lettera precedente alla data di riconoscimento dell'invalidità totale permanente;
(iii) l'indennità per inabilità totale temporanea è pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento al momento del sinistro, (iv) l'indennità per perdita di impiego è pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione”.
1.3 – ha contestato l'avversaria domanda come infondata in fatto e in Parte_1
diritto: al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, il CP_1
veniva informato della possibilità di aderire a una polizza stipulata in base alla convenzione assicurativa con METLIFE EUROPE, avente ad oggetto la copertura del rischio del debito derivante dal finanziamento in caso di decesso, invalidità totale permanente, inabilità lavorativa temporanea, perdita d'impiego e malattia grave;
il mutuatario, avendo ricevuto tutto il fascicolo precontrattuale contenente il documento “Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori” e il fascicolo informativo completo di METLIFE relativo alla polizza assicurativa, era a conoscenza che l'adesione alla polizza non era obbligatoria;
in particolare, nel modulo “Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori”, che costituiva il frontespizio del contratto del finanziamento, era chiaramente specificato, all'ultimo riquadro a pag. 1 che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere nessun tipo di assicurazione”; al primo riquadro di pag. 2, nella sezione 3.1. “Costi Connessi”, alla voce “Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito” era inserito anche il costo della polizza METLIFE, specificando ancora una volta come trattavasi di “Coperture Assicurative Facoltative
Finanziate”; ancora, a pag. 3 della domanda di prestito, nella sezione “Prospetto delle condizioni finanziarie”, la polizza METLIFE era indicata come servizio aggiuntivo facoltativo;
da ultimo, all'art. 3 delle condizioni generali di finanziamento (pag. 5), rubricato come
“Coperture assicurative facoltative finanziate” era precisato che “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”.
Non vi era, quindi, alcuna difformità tra il TAEG contrattualizzato e quello reale, perché nel costo di quest'ultimo non si doveva tener conto dei costi dell'assicurazione; non ricorreva, di conseguenza, la nullità lamentata dal mutuatario.
4 1.4 - Alla prima udienza, disconosceva il doc. prodotto ex Controparte_1 Pt_2
adverso sub 4, asserendo di non avere mai ricevuto quel modello e che quello a lui consegnato era il testo prodotto al proprio doc. A 1.
Il giudice disponeva il mutamento del rito.
1.5 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attore – a fronte dell'obiezione della finanziaria che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 24.10.2019, in corrispondenza della 30^ rata e che, a seguito di ciò, aveva provveduto a Pt_1
stornare gli interessi sulle rate a scadere e gli ulteriori oneri connaturati alla durata del contratto - riduceva la pretesa restitutoria, indicando in € 2.869,45 la somma complessiva degli interessi pagati in eccesso rispetto al tasso BOT.
1.6 - Con sent. n. 771/2022, pubblicata in data 30.06.2022, il Tribunale di Ivrea ha accolto le domande di parte attrice, e per l'effetto ha accertato la difformità del TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 17605137 dell'11.05.2017 e la conseguente nullità del tasso;
ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di € 2.869,45 oltre interessi legali sino al saldo;
ha respinto, infine, la richiesta di anonimizzazione dei dati formulata dalla convenuta.
Questi i rilievi del Tribunale:
- sebbene il contratto di finanziamento concluso con qualificasse Pt_1
espressamente la polizza assicurativa come facoltativa, il solo dato formale di tale qualificazione non era di per sé sufficiente e decisivo per considerare tale la polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 TUB: si doveva piuttosto considerare come indici, da apprezzare unitariamente, il fatto che la polizza fosse connessa all'erogazione del credito (a), che vi fosse stata contestualità della sottoscrizione (b), che fosse prevista una pari durata dell'ammortamento e della copertura assicurativa (c), che l'intermediario risultasse contraente beneficiario della polizza (d) e che fosse stabilita una eventuale remunerazione significativa dell'intermediario per il collocamento della polizza sul mercato (e);
- nel caso esaminato, ricorrevano quasi tutti gli indici presuntivi da considerare, ossia: (a) il costo della polizza era stato anticipato da ed appariva del tutto avulsa dal Pt_1
programma negoziale perseguito dal mutuatario;
(b) la durata del programma assicurativo era del tutto sovrapponibile a quella del finanziamento, ossia 60 le rate mensili previste per la restituzione del capitale e interessi finanziati e 60 mesi la durata
5 del programma assicurativo con METLIFE;
(c) il costo assicurativo era causalmente correlato a coprire e garantire il rimborso totale o parziale del credito erogato, ed infatti, dalla stessa compilazione del questionario emergeva che lo scopo della assicurazione fosse quello di far fronte (in caso di eventi avversi gravi alla salute ostativi alla produzione di reddito) alle sopravvenute difficoltà conservando una stabilità economica e dunque consentire la riscossione del premio anticipato. Sussisteva, in particolare, quel rapporto di connessione particolarmente elevato tra la polizza e il finanziamento, secondo l'art. 121, co. 2, TUB, che consentiva di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, poiché la somma rimborsabile in caso di perdita involontaria del lavoro appariva parametrata alla somma delle rate mensili di finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che avevano scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato;
- il c.d. modulo SECCI prodotto da parte attrice era diverso da quello prodotto da poiché diverse erano le indicazioni in merito al costo assicurativo e senza il Pt_1
raffronto con i costi comparativi, e recava in calce (modulo di raccolta dati e sottoscrizione richiesta) la firma del;
la produzione in giudizio della CP_1 finanziaria era quindi inopponibile all'attore, gravando sulla stessa convenuta l'onere probatorio di dimostrare di aver consegnato proprio quel modulo in luogo di quello prodotto dal consumatore, il quale in calce recava la sua firma autografa e aveva continuità di pagine numeriche in progressione. Spettava infatti alla finanziaria di dare prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla sua controparte di addivenire ad una scelta consapevole sull'impegno assunto con il contratto di credito. La clausola inserita nei contratti di credito al consumo con cui il cliente attestava di aver ricevuto le informazioni e di averne preso conoscenza poteva valere, al più, quale mero indice presuntivo dell'assolvimento di tale obbligo;
ma nel caso in esame, il doc. A1 prodotto dal mutuatario si apriva con il modulo di informazioni europee di base (mod. sul credito ai consumatori, lo stesso che poi Pt_2
il consumatore dichiarava di avere ricevuto, il quale, a differenza di quello prodotto dalla finanziaria sub doc.4, non recava il calcolo esatto del TAEG e non riportava il raffronto fra i costi del credito;
dunque, non vi era prova che il modulo consegnato al consumatore fosse proprio quello prodotto da e non quello allegato al contratto con Pt_1
numerazione progressiva crescente;
- non era dirimente la produzione da parte della convenuta di alcuni contratti stipulati con altri soggetti finanziati conclusi nel medesimo periodo temporale, senza alcuna copertura
6 assicurativa: i contratti prodotti nulla dicevano relativamente al merito creditizio e ciò non consentiva al giudicante di apprezzare se per uguali condizioni reddituali e/o di status famigliare fosse stato praticato un analogo trattamento;
- in applicazione dell'art. 125 bis TUB, il TAEG indicato in contratto doveva essere sostituito con il tasso sostitutivo BOT e nessuna altra somma era dovuta dal consumatore a titolo di interesse, commissioni o altre spese;
- l'importo pagato in eccesso era stato riquantificato dall'attore nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in risposta all'obiezione di per cui il finanziamento era Pt_1 stato estinto anticipatamente, riducendo l'importo del quale si chiedeva la restituzione in
€ 2.869,45; poiché non aveva sollevato alcuna specifica contestazione su Pt_1
tale nuova quantificazione, il quantum così rideterminato doveva ritenersi corretto;
- non sussistevano i presupposti per disporre ex art. 52 d.lgs. 196/2003 l'anonimizzazione dei dati in sentenza, giacché non erano state documentate obiettive e gravi ragioni per le quali il pronunciamento doveva essere reso anonimo;
inoltre, come chiarito dalla S.C., la norma in esame era applicabile alle sole persone fisiche, come risultava dall'art. 4, lett. b) e i) dello stesso, come modificati dall'art. 40 d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, che avevano soppresso ogni riferimento alle persone giuridiche nella definizione dell'“interessato” alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati.
2. – L'appello di motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che la polizza assicurativa METLIFE EUROPE fosse da includere nel calcolo del
TAEG – normativa applicabile e facoltatività della polizza – omessa motivazione e omesso esame della documentazione allegata agli atti di causa”), l'appellante premette che, per includere nel calcolo del TAEG le spese per le polizze assicurative, è necessario che le polizze siano state imposte dal creditore o fossero obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
nel caso in esame, la documentazione prodotta in primo grado escluderebbe l'imposizione al cliente da parte di essa società come condizione per la stipula del contratto di assicurazione. In particolare:
a) la facoltatività della polizza era nota al cliente ed era stata specificata sia nel modulo
“Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori” (il c.d. mod. “SECCI”) contenuto nel fascicolo precontrattuale, consegnato prima della sottoscrizione del contratto, sia nel
7 modulo SECCI inserito nel contratto, sia nel corpo del regolamento negoziale;
a sua volta, il mutuatario ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza della non obbligatorietà della polizza in sede di sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo, dove dice di “essere a conoscenza che l'adesione al Programma Assicurativo è facoltativa
e che posso pertanto procurarmi una copertura alternativa, ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini dell'erogazione del finanziamento”;
b) beneficiario della copertura assicurativa era il cliente o i suoi eredi, e non la società finanziaria;
c) le condizioni di polizza prevedevano la facoltà di recesso ad nutum dell'assicurato entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto, senza nessun effetto sulle condizioni del contratto di finanziamento, ossia senza che si determinasse alcuna variazione delle condizioni contrattuali già pattuite;
d) né né avevano interesse a far sottoscrivere al cliente Pt_1 CP_2
una polizza assicurativa a tutela del rischio di insolvenza.
Aggiunge la società appellante di aver fornito ulteriori elementi probatori a sostegno delle proprie difese, producendo in giudizio due finanziamenti, aventi analoghe caratteristiche di quello oggetto di causa, stipulati nel medesimo periodo temporale da mutuatari aventi lo stesso merito creditizio di controparte, ai quali non era associata nessuna polizza assicurativa, e si trattava di prestiti che prevedevano TAN e TAEG identici a quelli pattuiti con l'appellato, per identico importo e identica durata, e che non contemplavano l'intervento di un garante (al pari del prestito concesso al ). Si richiama, al riguardo, CP_1
l'orientamento dell'ABF e della giurisprudenza di merito, per cui per contrastare il valore probatorio delle presunzioni fornite dal mutuatario circa l'obbligatorietà di una polizza collegata ad un finanziamento, l'istituto mutuante può fornire prova contraria, tra l'altro, documentando “di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”.
2.2 - Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha compreso la differenza tra il mod. recontrattuale e il mod. nserito nel Pt_2 Pt_2
contratto di finanziamento, ritenendo che non abbia fornito prova Pt_1 dell'adempimento degli obblighi di informazione a tutela della trasparenza bancaria”),
l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che essa società finanziaria non avesse consegnato il mod. ossia il documento informativo Pt_2
obbligatorio contenente le informazioni contrattuali da portare a conoscenza del
8 consumatore), sostenendo che il modello prodotto al proprio doc. 4, non sottoscritto, presentasse delle differenze sostanziali rispetto a quello prodotto dal cliente, al proprio all.
A1.
Il modello prodotto al doc. A1 di parte appellata costituisce il frontespizio del contratto di finanziamento, ossia è una parte del contratto di finanziamento, mentre il mod. Pt_2
prodotto dalla appellante al proprio doc. 3 appartiene al fascicolo precontrattuale consegnato dagli incaricati di essa società finanziaria al cliente prima della sottoscrizione del contratto. I due documenti contengono gli stessi dati: identico importo totale del credito, comprensivo del capitale richiesto e delle spese assicurative;
identico importo e numero delle rate, con la stessa modalità di imputazione;
identico montante (importo totale dovuto dal consumatore); identica indicazione di TAN e TAEG (nel SECCI precontrattuale venivano indicati anche il TAEG minimo e massimo applicabili, non essendo ancora stati inseriti tutti i parametri finanziari del cliente, come invece avviene in sede di finanziamento); stesso importo della polizza METLIFE.
Le uniche differenze si rinvengono nella terza pagina dei due documenti, che nel doc. A1 fasc. contiene i dati del mutuatario e le condizioni economiche, mentre nel CP_1
doc. 4 fasc. COMPASS, trattandosi di informativa precontrattuale, contiene le c.d.
“informazioni aggiuntive”, tra le quali si evince la comparazione del costo del finanziamento con e senza polizza assicurativa.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere che, non essendovi sottoscrizione sul doc. 4 prodotto da la finanziaria non avesse fornito prova dell'avvenuta consegna del Pt_1 modulo al mutuatario;
al contrario, quest'ultimo, al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto “prima della firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996); di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento
“Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
2.3 - Con il terzo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che non avesse svolto una specifica contestazione in merito al quantum Pt_1 indicato da controparte a titolo di importo oggetto della domanda di restituzione”),
l'appellante riferisce, a proposito del quantum della domanda restitutoria, di aver prodotto
9 con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., la perizia redatta dal proprio CTP, nella quale venivano spiegati i passaggi del calcolo del TAEG utilizzando correttamente la formula indicata dalla Banca d'Italia.
Era perciò onere del cliente provare la fondatezza dei propri assunti, a seguito di quanto rilevato dall'esponente, o, in difetto, il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU contabile.
2.4 - Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, anche le spese di lite debbono essere poste a carico dell'appellato.
Non si tratta, propriamente, di un motivo di impugnazione, dal momento che con esso non si contesta la decisione sulle spese, nell'an o nel quantum liquidato, bensì si invoca una conseguenza automatica (ex art. 336, 1° co., c.p.c.) dell'accoglimento del gravame e della riforma della decisione di primo grado impugnata.
Da ultimo, l'appellante propone istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003, ricordando che ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario procedente, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato e che detta norma non ha subito variazioni a seguito dell'applicazione del Reg. UE 2016/679.
3. – Segue, l'appello di L'esame, con effetti assorbenti, del primo Parte_1
motivo.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alla facoltatività della polizza assicurativa ai fini del calcolo del TAEG, si rivela fondato.
3.1 - L'art. 121, co. 2, TUB, a proposito dei contratti di credito ai consumatori, prevede:
“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Il par.
2 - sezione VII delle Istruzioni della Banca d'Italia del 29.7.2009 (modificate prima con il provvedimento del febbraio del 2011 e poi con provvedimento del marzo 2019) definisce
“servizio accessorio connesso con il contratto di credito” come il servizio obbligatorio offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito;
a sua volta, il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il consumatore non può
10 stipulare il contratto di credito senza stipulare anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (a), oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni se non stipulando anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio, giacchè diversamente le condizioni contrattuali del finanziamento sarebbero diverse (b), oppure ancora quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (c).
Tale ultima situazione è evidentemente simmetrica e speculare a quella sub (b): cioè a dire
– e riferendosi al caso dell'assicurazione sul credito – così come la polizza assicurativa è un “servizio accessorio connesso” quando il consumatore non avrebbe potuto ottenere il credito a date condizioni se non concludendo anche la polizza, allo stesso modo la polizza
è “servizio accessorio connesso” al finanziamento quando il recesso da essa da parte del consumatore, in vigenza del contratto di credito, produce delle modificazioni dello stesso contratto di credito, in quanto viene meno un presupposto fondamentale che aveva determinato l'applicazione originaria, da parte dell'intermediario, di quelle specifiche condizioni contrattuali.
Ragionando a contrario, ne viene che la polizza è facoltativa, ossia non è stata imposta dal mutuante al consumatore come condizione per poter accedere al finanziamento o per accedervi a quelle condizioni (secondo la dizione dell'art. 121, co. 2, TUB), allorquando, tra l'altro, sia assicurato al consumatore un diritto di recesso senza conseguenze sulle condizioni del finanziamento al consumo.
La semplice contestualità dei contratti di finanziamento e per la prestazione del servizio accessorio è requisito necessario ma non sufficiente per affermare che il secondo sia
“servizio connesso” al finanziamento. L'art. 121, co. 2, TUB usa infatti la locuzione “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”, sicchè per stabilire la connessione qualificata tra i due rapporti non basta che essi siano conclusi nello stesso momento, come viceversa si ritiene in via presuntiva ai fini del computo del costo del servizio accessorio nel calcolo del tasso-soglia (dove, in effetti, viene in rilievo il diverso referente normativo costituito dall'art. 644, 4° co., c.p.).
3.2 – Sulla scorta di tali indicazioni della Banca d'Italia, la giurisprudenza dell'ABF (vds.
[...]
, collegio di coordinamento, 5.11.2021, n. 22.821; in termini analoghi CP_3 CP_4
collegio di coordinamento, decc. nn. 4655/2022 e 4657/2022) ha bensì riconosciuto che la prova, incombente sul mutuatario che invoca le conseguenze dell'art. 125 bis, co. 6 e 7,
11 TUB, che la polizza abbinata ad un contratto di credito al consumatore ai fini dell'individuazione del TAEG può essere fornita per presunzioni, individuando come indici presuntivi il fatto che la polizza abbia funzione di copertura del credito (1), che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata (2) e che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (3); ma ha altresì affermato che, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l'intermediario può fornire la prova contraria dimostrando, tra l'altro, che è stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Ciò evidentemente perché (conforme il par. 2 – sez. VII delle Istruzioni della Banca d'Italia del 29.7.2009 e s.m.i.) in caso di recesso dalla polizza non cambiano le condizioni del finanziamento, in particolare queste non divengono deteriori per il consumatore perché maggiore, con il venir meno dell'assicurazione, diviene il rischio di incapacità di esso mutuatario a restituire la somma al verificarsi di eventi che incidono significativamente sulla sua capacità di produrre reddito.
3.3 – Ora, nella fattispecie, l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di assicurazione concluso dal con la METLIFE EUROPE consente all'assicurato un CP_1
incondizionato diritto di recesso, con rimborso di parte del premio finanziato e non goduto al netto delle imposte, ma il parallelo contratto di finanziamento non prevede, in tale caso, alcuna modificazione delle condizioni del prestito;
il che consente di affermare che la polizza
ASSICURATIVA con la METLIFE non può essere ritenuta alla stregua di “servizio accessorio connesso” ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 2, TUB e che, quindi, il costo di essa non deve essere computato nel calcolo del TAEG.
L'assunto di parte appellata per cui è errato il TAEG indicato nel contratto di finanziamento da lui stipulato con con le conseguenze previste dall'art. 125 bis, co. 6 e 7, TUB, Pt_1
si rivela, in questo modo, errato.
3.4 – L'accoglimento del primo motivo di appello determina di per sé solo l'accoglimento del gravame, con effetti assorbenti sugli altri motivi.
4. – Le spese. La richiesta di anominizzazione della sentenza.
12 La completa assenza di precedenti di legittimità sull'argomento trattato costituisce motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003 della sentenza, avanzata da deve essere rigettata. Pt_1
Come affermato dalla Cass., 21.03.2025, n. 7558, “l'oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 par. 1 CEDU
e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial, rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie;
la menzionata regola è sancita anche nell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui "Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo", e
l'eccezione – contemplata dall'art. 52 del medesimo decreto legislativo – richiede … la sussistenza di "motivi legittimi" a sostegno dell'istanza di parte”.
Nel caso in esame non si ravvisano motivi legittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 (e neppure, del resto, vengono allegati dalla difesa appellante), per giustificare un provvedimento che renda anonima la sentenza quanto alle parti: la materia della controversia non può di per sé definirsi sensibile (si tratta di una normale controversia in tema di finanziamento al consumatore), né tantomeno è caratterizzata in sé da una particolare delicatezza, ed il tenore delle difese esclude che si debba tutelare l'interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
771/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 30.06.2022, con atto di citazione notificato in data 3.09.2022:
13 a) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
contro CP_1 Parte_1
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) rigetta l'istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 193/2003 della sentenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1155 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. NANNI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA LAMARMORA, 42
20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROSSI DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIALE MELLUSI,
36 82100 BENEVENTO;
- parte appellata
Oggetto: finanziamento al consumatore.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale:
- Respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal Sig.
nei confronti di nel procedimento di primo grado Controparte_1 Parte_1
e accolte dal Tribunale,
In ogni caso:
- disporre l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di
[...]
dalla futura sentenza e disporre altresì che la Cancelleria provveda, ai sensi Parte_1 dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di
[...]
Parte_1 con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di causa da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario, con sentenza munita di clausola”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso, in qualità di consumatore, in data 11.05.2017 con Controparte_1 il contratto di prestito personale n. 17605137 per l'importo Pt_1 Parte_1 complessivo di € 15.889,64, da restituirsi in n. 60 rate di importo di € 263,39 ciascuna;
il testo contrattuale riporta un TAN fisso del 12,45%, un TAEG pari al 14,18%, un TEG del
16,62%.
Unitamente al contratto di finanziamento, il mutuatario concludeva il contratto di assicurazione n. 17605137 per il rischio decesso, invalidità permanente o temporanea o perdita involontaria del lavoro con METLIFE EUROPE, in forza della convenzione di quest'ultima compagnia con la polizza, di durata pari a quella del Parte_1
finanziamento e comunque non superiore ai 120 mesi, e con estinzione prevista nel caso di
2 estinzione anticipata dello stesso, prevedeva, a fronte di un premio unico di € 550,60 più spese commissioni per € 164,82, il rimborso al beneficiario della somma capitale residua nei casi di decesso e inabilità totale permanente, il rimborso della rata mensile al momento del sinistro nel caso di inabilità totale temporanea e il rimborso delle rate mensili in scadenza durante il periodo di disoccupazione nel caso di perdita dell'impiego; il premio risulta anticipato da e “ribaltato” sul cliente come “costo connesso” ai sensi del punto Pt_1
3.1 delle Informazioni europee sul credito ai consumatori, del punto A – prospetto delle condizioni finanziarie del modulo raccolta dati e dell'art. 3 delle condizioni generali di finanziamento.
1.2 - ha agito contro con ricorso ex art. 702 bis Controparte_1 Parte_1
c.p.c. al Tribunale di Ivrea, chiedendo, previa declaratoria di nullità del TAEG:
- rideterminare l'originario piano di ammortamento per € 15.889,64, applicando all'intero rapporto il tasso sostitutivo BOT ex art. 125 bis, co. 7, lett. a), TUB;
- dichiarare non dovuti gli interessi in eccesso previsti sulle rate a scadere dalla n.33 in poi, pari ad € 936,85;
- condannare la società finanziaria a restituire gli interessi in eccesso già pagati sulle rate scadute fino alla n. 33, nonché delle spese e costi non correttamente inclusi nel TAEG, per un totale complessivo di € 3.701,55.
Il mutuatario lamentava che nel calcolo del TAEG la finanziaria non aveva incluso il costo del premio della polizza assicurativa: nel testo del contratto veniva indicato un TAEG pari al
14,18%, mentre il TAEG reale, calcolato includendovi le spese di assicurazione, ammontava al 16,661%, ed era, quindi, difforme da quello contrattualizzato e pubblicizzato, in violazione di quanto prescritto dall'art. 125 bis, co. 6, TUB. La polizza assicurativa non poteva ritenersi meramente facoltativa: essa era contestuale alla erogazione del credito e il programma di assicurazione era stato pattuito per la stessa durata del finanziamento e senza possibilità del contraente di esercitare il diritto di recesso per i successivi cinque anni, ossia con una tempistica sostanzialmente convergente alla durata del finanziamento di sessanta mesi, ad esclusione dello ius poenitendi; inoltre, la finanziaria aveva percepito rilevanti provvigioni per il collocamento della polizza (€ 164,62) che “rappresentano il 29,6% del costo complessivo della polizza pagato dall'assicurato”, pari ad € 555,60, ciò che rafforzava la convinzione che il prodotto assicurativo era inscindibilmente connesso alla concessione del credito;
vi erano infine alcune circostanze aventi valore indiziario che dimostravano lo stretto collegamento tra assicurazione e finanziamento, e dunque: “(i) l'indennizzo in caso di morte
3 è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale – al netto di eventuali rate insolute risultante alla data del decesso dell'assicurato, (ii) l'indennizzo per invalidità totale permanente è pari al debito di cui alla lettera precedente alla data di riconoscimento dell'invalidità totale permanente;
(iii) l'indennità per inabilità totale temporanea è pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento al momento del sinistro, (iv) l'indennità per perdita di impiego è pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione”.
1.3 – ha contestato l'avversaria domanda come infondata in fatto e in Parte_1
diritto: al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, il CP_1
veniva informato della possibilità di aderire a una polizza stipulata in base alla convenzione assicurativa con METLIFE EUROPE, avente ad oggetto la copertura del rischio del debito derivante dal finanziamento in caso di decesso, invalidità totale permanente, inabilità lavorativa temporanea, perdita d'impiego e malattia grave;
il mutuatario, avendo ricevuto tutto il fascicolo precontrattuale contenente il documento “Informazioni Europee di base sul
Credito ai Consumatori” e il fascicolo informativo completo di METLIFE relativo alla polizza assicurativa, era a conoscenza che l'adesione alla polizza non era obbligatoria;
in particolare, nel modulo “Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori”, che costituiva il frontespizio del contratto del finanziamento, era chiaramente specificato, all'ultimo riquadro a pag. 1 che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere nessun tipo di assicurazione”; al primo riquadro di pag. 2, nella sezione 3.1. “Costi Connessi”, alla voce “Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito” era inserito anche il costo della polizza METLIFE, specificando ancora una volta come trattavasi di “Coperture Assicurative Facoltative
Finanziate”; ancora, a pag. 3 della domanda di prestito, nella sezione “Prospetto delle condizioni finanziarie”, la polizza METLIFE era indicata come servizio aggiuntivo facoltativo;
da ultimo, all'art. 3 delle condizioni generali di finanziamento (pag. 5), rubricato come
“Coperture assicurative facoltative finanziate” era precisato che “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”.
Non vi era, quindi, alcuna difformità tra il TAEG contrattualizzato e quello reale, perché nel costo di quest'ultimo non si doveva tener conto dei costi dell'assicurazione; non ricorreva, di conseguenza, la nullità lamentata dal mutuatario.
4 1.4 - Alla prima udienza, disconosceva il doc. prodotto ex Controparte_1 Pt_2
adverso sub 4, asserendo di non avere mai ricevuto quel modello e che quello a lui consegnato era il testo prodotto al proprio doc. A 1.
Il giudice disponeva il mutamento del rito.
1.5 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attore – a fronte dell'obiezione della finanziaria che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 24.10.2019, in corrispondenza della 30^ rata e che, a seguito di ciò, aveva provveduto a Pt_1
stornare gli interessi sulle rate a scadere e gli ulteriori oneri connaturati alla durata del contratto - riduceva la pretesa restitutoria, indicando in € 2.869,45 la somma complessiva degli interessi pagati in eccesso rispetto al tasso BOT.
1.6 - Con sent. n. 771/2022, pubblicata in data 30.06.2022, il Tribunale di Ivrea ha accolto le domande di parte attrice, e per l'effetto ha accertato la difformità del TAEG indicato nel contratto di prestito personale n. 17605137 dell'11.05.2017 e la conseguente nullità del tasso;
ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 di € 2.869,45 oltre interessi legali sino al saldo;
ha respinto, infine, la richiesta di anonimizzazione dei dati formulata dalla convenuta.
Questi i rilievi del Tribunale:
- sebbene il contratto di finanziamento concluso con qualificasse Pt_1
espressamente la polizza assicurativa come facoltativa, il solo dato formale di tale qualificazione non era di per sé sufficiente e decisivo per considerare tale la polizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 TUB: si doveva piuttosto considerare come indici, da apprezzare unitariamente, il fatto che la polizza fosse connessa all'erogazione del credito (a), che vi fosse stata contestualità della sottoscrizione (b), che fosse prevista una pari durata dell'ammortamento e della copertura assicurativa (c), che l'intermediario risultasse contraente beneficiario della polizza (d) e che fosse stabilita una eventuale remunerazione significativa dell'intermediario per il collocamento della polizza sul mercato (e);
- nel caso esaminato, ricorrevano quasi tutti gli indici presuntivi da considerare, ossia: (a) il costo della polizza era stato anticipato da ed appariva del tutto avulsa dal Pt_1
programma negoziale perseguito dal mutuatario;
(b) la durata del programma assicurativo era del tutto sovrapponibile a quella del finanziamento, ossia 60 le rate mensili previste per la restituzione del capitale e interessi finanziati e 60 mesi la durata
5 del programma assicurativo con METLIFE;
(c) il costo assicurativo era causalmente correlato a coprire e garantire il rimborso totale o parziale del credito erogato, ed infatti, dalla stessa compilazione del questionario emergeva che lo scopo della assicurazione fosse quello di far fronte (in caso di eventi avversi gravi alla salute ostativi alla produzione di reddito) alle sopravvenute difficoltà conservando una stabilità economica e dunque consentire la riscossione del premio anticipato. Sussisteva, in particolare, quel rapporto di connessione particolarmente elevato tra la polizza e il finanziamento, secondo l'art. 121, co. 2, TUB, che consentiva di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, poiché la somma rimborsabile in caso di perdita involontaria del lavoro appariva parametrata alla somma delle rate mensili di finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che avevano scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato;
- il c.d. modulo SECCI prodotto da parte attrice era diverso da quello prodotto da poiché diverse erano le indicazioni in merito al costo assicurativo e senza il Pt_1
raffronto con i costi comparativi, e recava in calce (modulo di raccolta dati e sottoscrizione richiesta) la firma del;
la produzione in giudizio della CP_1 finanziaria era quindi inopponibile all'attore, gravando sulla stessa convenuta l'onere probatorio di dimostrare di aver consegnato proprio quel modulo in luogo di quello prodotto dal consumatore, il quale in calce recava la sua firma autografa e aveva continuità di pagine numeriche in progressione. Spettava infatti alla finanziaria di dare prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla sua controparte di addivenire ad una scelta consapevole sull'impegno assunto con il contratto di credito. La clausola inserita nei contratti di credito al consumo con cui il cliente attestava di aver ricevuto le informazioni e di averne preso conoscenza poteva valere, al più, quale mero indice presuntivo dell'assolvimento di tale obbligo;
ma nel caso in esame, il doc. A1 prodotto dal mutuatario si apriva con il modulo di informazioni europee di base (mod. sul credito ai consumatori, lo stesso che poi Pt_2
il consumatore dichiarava di avere ricevuto, il quale, a differenza di quello prodotto dalla finanziaria sub doc.4, non recava il calcolo esatto del TAEG e non riportava il raffronto fra i costi del credito;
dunque, non vi era prova che il modulo consegnato al consumatore fosse proprio quello prodotto da e non quello allegato al contratto con Pt_1
numerazione progressiva crescente;
- non era dirimente la produzione da parte della convenuta di alcuni contratti stipulati con altri soggetti finanziati conclusi nel medesimo periodo temporale, senza alcuna copertura
6 assicurativa: i contratti prodotti nulla dicevano relativamente al merito creditizio e ciò non consentiva al giudicante di apprezzare se per uguali condizioni reddituali e/o di status famigliare fosse stato praticato un analogo trattamento;
- in applicazione dell'art. 125 bis TUB, il TAEG indicato in contratto doveva essere sostituito con il tasso sostitutivo BOT e nessuna altra somma era dovuta dal consumatore a titolo di interesse, commissioni o altre spese;
- l'importo pagato in eccesso era stato riquantificato dall'attore nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in risposta all'obiezione di per cui il finanziamento era Pt_1 stato estinto anticipatamente, riducendo l'importo del quale si chiedeva la restituzione in
€ 2.869,45; poiché non aveva sollevato alcuna specifica contestazione su Pt_1
tale nuova quantificazione, il quantum così rideterminato doveva ritenersi corretto;
- non sussistevano i presupposti per disporre ex art. 52 d.lgs. 196/2003 l'anonimizzazione dei dati in sentenza, giacché non erano state documentate obiettive e gravi ragioni per le quali il pronunciamento doveva essere reso anonimo;
inoltre, come chiarito dalla S.C., la norma in esame era applicabile alle sole persone fisiche, come risultava dall'art. 4, lett. b) e i) dello stesso, come modificati dall'art. 40 d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, che avevano soppresso ogni riferimento alle persone giuridiche nella definizione dell'“interessato” alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati.
2. – L'appello di motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che la polizza assicurativa METLIFE EUROPE fosse da includere nel calcolo del
TAEG – normativa applicabile e facoltatività della polizza – omessa motivazione e omesso esame della documentazione allegata agli atti di causa”), l'appellante premette che, per includere nel calcolo del TAEG le spese per le polizze assicurative, è necessario che le polizze siano state imposte dal creditore o fossero obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
nel caso in esame, la documentazione prodotta in primo grado escluderebbe l'imposizione al cliente da parte di essa società come condizione per la stipula del contratto di assicurazione. In particolare:
a) la facoltatività della polizza era nota al cliente ed era stata specificata sia nel modulo
“Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori” (il c.d. mod. “SECCI”) contenuto nel fascicolo precontrattuale, consegnato prima della sottoscrizione del contratto, sia nel
7 modulo SECCI inserito nel contratto, sia nel corpo del regolamento negoziale;
a sua volta, il mutuatario ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza della non obbligatorietà della polizza in sede di sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo, dove dice di “essere a conoscenza che l'adesione al Programma Assicurativo è facoltativa
e che posso pertanto procurarmi una copertura alternativa, ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini dell'erogazione del finanziamento”;
b) beneficiario della copertura assicurativa era il cliente o i suoi eredi, e non la società finanziaria;
c) le condizioni di polizza prevedevano la facoltà di recesso ad nutum dell'assicurato entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto, senza nessun effetto sulle condizioni del contratto di finanziamento, ossia senza che si determinasse alcuna variazione delle condizioni contrattuali già pattuite;
d) né né avevano interesse a far sottoscrivere al cliente Pt_1 CP_2
una polizza assicurativa a tutela del rischio di insolvenza.
Aggiunge la società appellante di aver fornito ulteriori elementi probatori a sostegno delle proprie difese, producendo in giudizio due finanziamenti, aventi analoghe caratteristiche di quello oggetto di causa, stipulati nel medesimo periodo temporale da mutuatari aventi lo stesso merito creditizio di controparte, ai quali non era associata nessuna polizza assicurativa, e si trattava di prestiti che prevedevano TAN e TAEG identici a quelli pattuiti con l'appellato, per identico importo e identica durata, e che non contemplavano l'intervento di un garante (al pari del prestito concesso al ). Si richiama, al riguardo, CP_1
l'orientamento dell'ABF e della giurisprudenza di merito, per cui per contrastare il valore probatorio delle presunzioni fornite dal mutuatario circa l'obbligatorietà di una polizza collegata ad un finanziamento, l'istituto mutuante può fornire prova contraria, tra l'altro, documentando “di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”.
2.2 - Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha compreso la differenza tra il mod. recontrattuale e il mod. nserito nel Pt_2 Pt_2
contratto di finanziamento, ritenendo che non abbia fornito prova Pt_1 dell'adempimento degli obblighi di informazione a tutela della trasparenza bancaria”),
l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che essa società finanziaria non avesse consegnato il mod. ossia il documento informativo Pt_2
obbligatorio contenente le informazioni contrattuali da portare a conoscenza del
8 consumatore), sostenendo che il modello prodotto al proprio doc. 4, non sottoscritto, presentasse delle differenze sostanziali rispetto a quello prodotto dal cliente, al proprio all.
A1.
Il modello prodotto al doc. A1 di parte appellata costituisce il frontespizio del contratto di finanziamento, ossia è una parte del contratto di finanziamento, mentre il mod. Pt_2
prodotto dalla appellante al proprio doc. 3 appartiene al fascicolo precontrattuale consegnato dagli incaricati di essa società finanziaria al cliente prima della sottoscrizione del contratto. I due documenti contengono gli stessi dati: identico importo totale del credito, comprensivo del capitale richiesto e delle spese assicurative;
identico importo e numero delle rate, con la stessa modalità di imputazione;
identico montante (importo totale dovuto dal consumatore); identica indicazione di TAN e TAEG (nel SECCI precontrattuale venivano indicati anche il TAEG minimo e massimo applicabili, non essendo ancora stati inseriti tutti i parametri finanziari del cliente, come invece avviene in sede di finanziamento); stesso importo della polizza METLIFE.
Le uniche differenze si rinvengono nella terza pagina dei due documenti, che nel doc. A1 fasc. contiene i dati del mutuatario e le condizioni economiche, mentre nel CP_1
doc. 4 fasc. COMPASS, trattandosi di informativa precontrattuale, contiene le c.d.
“informazioni aggiuntive”, tra le quali si evince la comparazione del costo del finanziamento con e senza polizza assicurativa.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere che, non essendovi sottoscrizione sul doc. 4 prodotto da la finanziaria non avesse fornito prova dell'avvenuta consegna del Pt_1 modulo al mutuatario;
al contrario, quest'ultimo, al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto “prima della firma di questo contratto, il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996); di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento
“Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
2.3 - Con il terzo motivo (“erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che non avesse svolto una specifica contestazione in merito al quantum Pt_1 indicato da controparte a titolo di importo oggetto della domanda di restituzione”),
l'appellante riferisce, a proposito del quantum della domanda restitutoria, di aver prodotto
9 con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., la perizia redatta dal proprio CTP, nella quale venivano spiegati i passaggi del calcolo del TAEG utilizzando correttamente la formula indicata dalla Banca d'Italia.
Era perciò onere del cliente provare la fondatezza dei propri assunti, a seguito di quanto rilevato dall'esponente, o, in difetto, il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU contabile.
2.4 - Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, anche le spese di lite debbono essere poste a carico dell'appellato.
Non si tratta, propriamente, di un motivo di impugnazione, dal momento che con esso non si contesta la decisione sulle spese, nell'an o nel quantum liquidato, bensì si invoca una conseguenza automatica (ex art. 336, 1° co., c.p.c.) dell'accoglimento del gravame e della riforma della decisione di primo grado impugnata.
Da ultimo, l'appellante propone istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003, ricordando che ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario procedente, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato e che detta norma non ha subito variazioni a seguito dell'applicazione del Reg. UE 2016/679.
3. – Segue, l'appello di L'esame, con effetti assorbenti, del primo Parte_1
motivo.
Il primo motivo di impugnazione, relativo alla facoltatività della polizza assicurativa ai fini del calcolo del TAEG, si rivela fondato.
3.1 - L'art. 121, co. 2, TUB, a proposito dei contratti di credito ai consumatori, prevede:
“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Il par.
2 - sezione VII delle Istruzioni della Banca d'Italia del 29.7.2009 (modificate prima con il provvedimento del febbraio del 2011 e poi con provvedimento del marzo 2019) definisce
“servizio accessorio connesso con il contratto di credito” come il servizio obbligatorio offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito;
a sua volta, il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il consumatore non può
10 stipulare il contratto di credito senza stipulare anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (a), oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni se non stipulando anche il contratto avente a oggetto il servizio accessorio, giacchè diversamente le condizioni contrattuali del finanziamento sarebbero diverse (b), oppure ancora quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (c).
Tale ultima situazione è evidentemente simmetrica e speculare a quella sub (b): cioè a dire
– e riferendosi al caso dell'assicurazione sul credito – così come la polizza assicurativa è un “servizio accessorio connesso” quando il consumatore non avrebbe potuto ottenere il credito a date condizioni se non concludendo anche la polizza, allo stesso modo la polizza
è “servizio accessorio connesso” al finanziamento quando il recesso da essa da parte del consumatore, in vigenza del contratto di credito, produce delle modificazioni dello stesso contratto di credito, in quanto viene meno un presupposto fondamentale che aveva determinato l'applicazione originaria, da parte dell'intermediario, di quelle specifiche condizioni contrattuali.
Ragionando a contrario, ne viene che la polizza è facoltativa, ossia non è stata imposta dal mutuante al consumatore come condizione per poter accedere al finanziamento o per accedervi a quelle condizioni (secondo la dizione dell'art. 121, co. 2, TUB), allorquando, tra l'altro, sia assicurato al consumatore un diritto di recesso senza conseguenze sulle condizioni del finanziamento al consumo.
La semplice contestualità dei contratti di finanziamento e per la prestazione del servizio accessorio è requisito necessario ma non sufficiente per affermare che il secondo sia
“servizio connesso” al finanziamento. L'art. 121, co. 2, TUB usa infatti la locuzione “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito,
o per ottenerlo alle condizioni offerte”, sicchè per stabilire la connessione qualificata tra i due rapporti non basta che essi siano conclusi nello stesso momento, come viceversa si ritiene in via presuntiva ai fini del computo del costo del servizio accessorio nel calcolo del tasso-soglia (dove, in effetti, viene in rilievo il diverso referente normativo costituito dall'art. 644, 4° co., c.p.).
3.2 – Sulla scorta di tali indicazioni della Banca d'Italia, la giurisprudenza dell'ABF (vds.
[...]
, collegio di coordinamento, 5.11.2021, n. 22.821; in termini analoghi CP_3 CP_4
collegio di coordinamento, decc. nn. 4655/2022 e 4657/2022) ha bensì riconosciuto che la prova, incombente sul mutuatario che invoca le conseguenze dell'art. 125 bis, co. 6 e 7,
11 TUB, che la polizza abbinata ad un contratto di credito al consumatore ai fini dell'individuazione del TAEG può essere fornita per presunzioni, individuando come indici presuntivi il fatto che la polizza abbia funzione di copertura del credito (1), che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata (2) e che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (3); ma ha altresì affermato che, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l'intermediario può fornire la prova contraria dimostrando, tra l'altro, che è stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Ciò evidentemente perché (conforme il par. 2 – sez. VII delle Istruzioni della Banca d'Italia del 29.7.2009 e s.m.i.) in caso di recesso dalla polizza non cambiano le condizioni del finanziamento, in particolare queste non divengono deteriori per il consumatore perché maggiore, con il venir meno dell'assicurazione, diviene il rischio di incapacità di esso mutuatario a restituire la somma al verificarsi di eventi che incidono significativamente sulla sua capacità di produrre reddito.
3.3 – Ora, nella fattispecie, l'art. 6 delle condizioni generali del contratto di assicurazione concluso dal con la METLIFE EUROPE consente all'assicurato un CP_1
incondizionato diritto di recesso, con rimborso di parte del premio finanziato e non goduto al netto delle imposte, ma il parallelo contratto di finanziamento non prevede, in tale caso, alcuna modificazione delle condizioni del prestito;
il che consente di affermare che la polizza
ASSICURATIVA con la METLIFE non può essere ritenuta alla stregua di “servizio accessorio connesso” ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, co. 2, TUB e che, quindi, il costo di essa non deve essere computato nel calcolo del TAEG.
L'assunto di parte appellata per cui è errato il TAEG indicato nel contratto di finanziamento da lui stipulato con con le conseguenze previste dall'art. 125 bis, co. 6 e 7, TUB, Pt_1
si rivela, in questo modo, errato.
3.4 – L'accoglimento del primo motivo di appello determina di per sé solo l'accoglimento del gravame, con effetti assorbenti sugli altri motivi.
4. – Le spese. La richiesta di anominizzazione della sentenza.
12 La completa assenza di precedenti di legittimità sull'argomento trattato costituisce motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003 della sentenza, avanzata da deve essere rigettata. Pt_1
Come affermato dalla Cass., 21.03.2025, n. 7558, “l'oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 par. 1 CEDU
e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial, rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie;
la menzionata regola è sancita anche nell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui "Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo", e
l'eccezione – contemplata dall'art. 52 del medesimo decreto legislativo – richiede … la sussistenza di "motivi legittimi" a sostegno dell'istanza di parte”.
Nel caso in esame non si ravvisano motivi legittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 (e neppure, del resto, vengono allegati dalla difesa appellante), per giustificare un provvedimento che renda anonima la sentenza quanto alle parti: la materia della controversia non può di per sé definirsi sensibile (si tratta di una normale controversia in tema di finanziamento al consumatore), né tantomeno è caratterizzata in sé da una particolare delicatezza, ed il tenore delle difese esclude che si debba tutelare l'interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. Parte_1 Controparte_1
771/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 30.06.2022, con atto di citazione notificato in data 3.09.2022:
13 a) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
contro CP_1 Parte_1
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) rigetta l'istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 193/2003 della sentenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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