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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3212/2015 R.G., promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to ROCCO CIARDO
ATTORE
Contro
, in persona del l.r. p.t. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.03.2025
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il Parte_1 possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale, unitamente al proprio genitore fino alla morte di questi, sull'immobile sito in Lecce, Via Controparte_2
Pantelleria n. 15, meglio indicato in atto di citazione.
Esposto quanto sopra, parte attrice ha chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia
In corso di causa sono stati escussi diversi testimoni e il giudizio è stato trattenuto in decisione, con rinuncia alla concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
2 E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione
3 abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso idoneo all'usucapione ultraventennale sul bene immobile per cui è causa e ha citato in giudizio . CP_1
In corso di causa è emerso che è succeduta a nella titolarità del bene. CP_1 CP_3
In punto di fatto, parte attrice ha dedotto di aver usucapito il bene e ha sostenuto di aver versato unicamente i costi per le spese condominiali e le utenze, negando di aver versato altre somme a diverso titolo.
, vicina di casa, ha confermato che parte attrice ha Testimone_1 posseduto il bene, che l'occupazione è iniziata con fin dalla fine Controparte_2 degli anni '60 e che l'attore e la madre partecipano alle riunioni di condominio e pagano le spese condominiali.
amministratore del condominio, ha confermato il possesso dal Controparte_4
1965, la realizzazione di una veranda e il pagamento delle spese condominiali ad opera dell'attore.
Il teste ha confermato il possesso dell'immobile da parte Testimone_2 dell'attore, unitamente alla sua famiglia, e la realizzazione di una veranda presso l'immobile medesimo.
I testi e hanno a loro volta confermato un Testimone_3 Testimone_4 possesso ultraquarantennale da parte della famiglia , l'esecuzione dei lavori CP_2 di ristrutturazione e la realizzazione della veranda.
Parte attrice ha depositato un contratto di locazione della durata di anni uno, dal
1965 al 1966, e un conteggio prodotto da in cui si attesta che il canone CP_3 non è stato mai pagato, fino al 2010. Il contratto è peraltro stato stipulato con
. Controparte_2
4 , del resto, ha omesso di costituirsi in giudizio, con ciò dimostrando di non CP_1 avere nulla da eccepire.
Risulta pertanto provato che l'attore occupa da sempre l'immobile, senza aver versato alcun canone;
che ha anche modificato anche la composizione interna dell'immobile; che ha partecipato alle riunioni di condominio e pagato le relative spese.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione dell'omessa opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 3212/2015 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che l'attore è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Lecce Via Pantelleria n. 15 scala b piano V, in
NCEU alla partita 8080, fl. 239, p.lla 706, sub 46;
2. Ordina al conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 27.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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