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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13072/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Linera-Santa Venerina, via Petrarca n. 3 - 5, presso lo studio dell'avvocato SIRAGUSA IVAN MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.11.2023, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 14.03.1994 dal quale sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
a RE (CT) il 11.11.1996 e a RE (CT) il 23.11.1993, ha dedotto il
[...] Controparte_2
venir meno dell'affectio coniugalis in ragione della incompatibilità caratteriale tra i coniugi e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza ulteriori domande.
All'udienza del 25.11.2024 è comparso il solo ricorrente personalmente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 03.02.2025 tenuta in modalità cartolare, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note telematiche in atti e la causa è stata assunta per la decisione innanzi al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, nonostante sia stata Controparte_1
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta tenuto conto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, della natura delle doglianze esposte dal ricorrente e dello stato di separazione di fatto sussistente tra i coniugi consolidato da anni, sicché risulta la intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13072/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mascalucia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 2, parte I serie A, anno 1994.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13072/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Linera-Santa Venerina, via Petrarca n. 3 - 5, presso lo studio dell'avvocato SIRAGUSA IVAN MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28.11.2023, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 14.03.1994 dal quale sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
a RE (CT) il 11.11.1996 e a RE (CT) il 23.11.1993, ha dedotto il
[...] Controparte_2
venir meno dell'affectio coniugalis in ragione della incompatibilità caratteriale tra i coniugi e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza ulteriori domande.
All'udienza del 25.11.2024 è comparso il solo ricorrente personalmente e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 03.02.2025 tenuta in modalità cartolare, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note telematiche in atti e la causa è stata assunta per la decisione innanzi al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, nonostante sia stata Controparte_1
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta tenuto conto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, della natura delle doglianze esposte dal ricorrente e dello stato di separazione di fatto sussistente tra i coniugi consolidato da anni, sicché risulta la intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13072/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mascalucia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 2, parte I serie A, anno 1994.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
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