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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 305/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 13/10/2025 davanti al Giudice dott. DI EL, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. CACOPARDO FRANCESCA CONCETTA;
Nessuno per parte convenuta.
L'avv. CACOPARDO richiama il ricorso e gli atti depositati;
si riporta alle conclusioni, insistendo per l'accoglimento.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
Il procuratore di parte ricorrente acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
DI EL
N. 305/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 305/2025 R.G. Lav. promossa da: (c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IZ OM, dall'avv. Daniele Verduchi e dall'Avv. Francesca Cacopardo ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Arona Via 2 Giugno n. 45, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con sede in
Torino, Via Arsenale n. 217
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, indicati in narrativa, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al risarcimento del danno dovuto in favore della Controparte_1 parte ricorrente quale sanzione conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 ovvero in base alla Direttiva Comunitaria n. 70/1999, avuto riguardo all'ultima retribuzione lorda globale di fatto corrispondente ad €. 2.288,41 nella misura di 24 mensilità ovvero secondo le diverse modalità e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato il 13.6.2025, allegava di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di religione dall'a.s. Controparte_1
2017/2018 ininterrottamente sino al 2024/2025, quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine e in assenza di ragioni giustificative.
Su queste premesse di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, per la cui quantificazione si richiamava al comma 5 dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024.
Il e del non si costituiva in giudizio e deve ritenersi Controparte_1 CP_1 pertanto contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
La ricorrente ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato in ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Tornando alla fattispecie oggetto di causa, è documentalmente provato che Pt_1
ha prestato servizio quale docente di religione dal 2017/2018 su posti vacanti in
[...] organico di diritto, ossia in virtù di supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n.124/1999. Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto le ricorrenti costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In definitiva, per l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a Parte_1
partire dall'a.s. 2020/2021 coinvolgendo 5 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, per Parte_1
in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (il cui ammontare deve intendersi sulla base della busta paga prodotta pari nella specie ad € 2.288,41), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di Pt_1
, l'importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del
[...] Trattamento di Fine Rapporto (mensilità da quantificarsi in € 2.288,41), oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge.
Verbania, 13.10.2025
Il Giudice DI EL
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 13/10/2025 davanti al Giudice dott. DI EL, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. CACOPARDO FRANCESCA CONCETTA;
Nessuno per parte convenuta.
L'avv. CACOPARDO richiama il ricorso e gli atti depositati;
si riporta alle conclusioni, insistendo per l'accoglimento.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
Il procuratore di parte ricorrente acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
DI EL
N. 305/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 305/2025 R.G. Lav. promossa da: (c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
IZ OM, dall'avv. Daniele Verduchi e dall'Avv. Francesca Cacopardo ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Arona Via 2 Giugno n. 45, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con sede in
Torino, Via Arsenale n. 217
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, indicati in narrativa, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al risarcimento del danno dovuto in favore della Controparte_1 parte ricorrente quale sanzione conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 ovvero in base alla Direttiva Comunitaria n. 70/1999, avuto riguardo all'ultima retribuzione lorda globale di fatto corrispondente ad €. 2.288,41 nella misura di 24 mensilità ovvero secondo le diverse modalità e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato il 13.6.2025, allegava di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di religione dall'a.s. Controparte_1
2017/2018 ininterrottamente sino al 2024/2025, quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine e in assenza di ragioni giustificative.
Su queste premesse di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno, per la cui quantificazione si richiamava al comma 5 dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, recentemente modificato dal D. L. n.131 del 16 settembre 2024 convertito con L. n. 166 del
14 novembre 2024.
Il e del non si costituiva in giudizio e deve ritenersi Controparte_1 CP_1 pertanto contumace.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
La ricorrente ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato in ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Tornando alla fattispecie oggetto di causa, è documentalmente provato che Pt_1
ha prestato servizio quale docente di religione dal 2017/2018 su posti vacanti in
[...] organico di diritto, ossia in virtù di supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n.124/1999. Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto le ricorrenti costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In definitiva, per l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a Parte_1
partire dall'a.s. 2020/2021 coinvolgendo 5 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, per Parte_1
in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (il cui ammontare deve intendersi sulla base della busta paga prodotta pari nella specie ad € 2.288,41), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di Pt_1
, l'importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del
[...] Trattamento di Fine Rapporto (mensilità da quantificarsi in € 2.288,41), oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge.
Verbania, 13.10.2025
Il Giudice DI EL