Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/01/2002, n. 8881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8881 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Marvulli - Presidente -
1. Dott. Umberto Papadia - Consigliere -
2. " Bruno Frangini - Consigliere -
3. " Mariano Battisti - Consigliere -
4. " Giuseppe Cosentino - Consigliere -
5. " Giovanni De Roberto - Consigliere -
6. " Giovanni Silvestri - Consigliere -
7. " Pierluigi Onorato - Consigliere -
8. " Giuliana Ferrua (rel.) - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NO nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 13-4-01 dal Tribunale di Padova. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 14-3-01 il Tribunale di Padova rigettò l'istanza di riesame avanzata da AT NO avverso il decreto, emesso dal Gip il 10-3-01, di convalida del sequestro probatorio effettuato l'8-3-01 dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto tre apparecchiature di intrattenimento (tipo video poker) detenute nell'esercizio commerciale di Biasin Sandra ed a questa noleggiate dall'istante, essendo i nominati soggetti indagati per i reati di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 t.u l.p.s.. La riportata decisione è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dal AT per i seguenti motivi:
1 - Erronea applicazione dell'art. 324 c. 6 c.p.p., in quanto all'udienza dell'11-4-01, fissata dal Tribunale per il riesame, avendo il difensore dedotto che la notifica del relativo avviso all'indagato era avvenuta senza il rispetto del termine dei tre giorni liberi previsto dalla richiamata norma, era stato disposto un rinvio al 13-4-01, così nuovamente eludendosi il precetto legislativo.
2 - Erronea applicazione dell'art. 157 c. 1 c.p.p., in quanto l'avviso all'imputato per la nuova udienza era stato notificato a mani di "Bilato Ada, nella sua qualità di madre", omettendosi ogni altra indicazione e non potendosi, alla luce dell'età anagrafica del ricorrente (anni 40), presumere un rapporto di convivenza.
3 - Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze probatorie.
4 - Errata applicazione degli artt. 718, 110 t.u.l.p.s e vizio di motivazione in ordine alla supposta configurazione dei reati contestati.
Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione penale ed il collegio, considerata l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto sulla questione prospettata con il primo motivo, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite concerne dunque la disciplina da applicarsi nel caso in cui, a fronte della inosservanza del termine di tre giorni liberi e consecutivi - che secondo il dettato dell'art. 324 c. 6 c.p.p. deve intercorrere tra l'udienza per il riesame di un provvedimento di sequestro e la comunicazione o la notifica del relativo avviso - la parte compaia e dichiari di essere intervenuta al solo fine di eccepire l'irritualità della notificazione o della comunicazione. Premesso che identico problema si profila in materia di riesame di una misura coercitiva personale con riguardo all'art. 309 c. 8 c.p.p., va segnalato che contrastanti decisioni sono emerse nella giurisprudenza di questa Corte.
Va innanzitutto rilevato che questa Corte ha costantemente ribadito che la violazione dell'art. 309 c. 8 c.p.p. attiene all'intervento ed alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocatio in iudicium dell'imputato o dell'indagato e perciò comporta una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c. e 180 c.p.p., che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie contemplate dagli artt. 180, 182, 183, 184 c.p.p., nullità che se invece è tempestivamente dedotta, non è sanata, ma addirittura si riversa sull'ordinanza conclusiva del procedimento, pur senza determinare l'inefficacia della misura (in tema di custodia cautelare: Cass. S.U. 6-5-93 n. 0000 2 RV. 193413; Cass. S.U. 3-7-9 6 n. 00006 RV. 205254 e successivamente: Cass 7-3-00 n. 00 511 RV. 215656; Cass. 11-2-00 n. 0 6242 RV. 216245; in tema di sequestro:
Cass. 20-5-93 n. 00 886 RV. 194713; Cass. 6-9-93 n. 0 2761 RV. 194980;
Cass. 28-11-96 n. 0 3366 RV. 206373; Cass. 28-11-96 n. 0 3366 RV. 206373; Cass. 31-1-01 RV. 218536). Ne deriva che, verificatasi la suddetta inosservanza, qualora la parte interessata non compaia e ciononostante l'udienza venga tenuta, la nullità potrà essere eccepita proponendo, ex artt. 311, 325 c.p.p, ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata sul riesame;
ove la parte compaia senza nulla eccepire, l'invalidità risulterà sanata alla luce dell'art. 184 c. 1 c.p.p.. Divergenti posizioni si registrano proprio con specifico riferimento all'ipotesi sopra delineata.
Varie sentenze si sono espresse nel senso che la mancata osservanza dell'intervallo postulato dagli artt. 309 c. 8 e 324 c. 6 c.p.p. può essere sanata accordando alla parte, comparsa al fine di eccepirla, un termine a difesa che, sommato al precedente, renda lo spazio temporale complessivo conforme a quello minimo di 3 giorni, dalla legge richiesto. A sostegno di tale soluzione è stato evidenziato che la regola stabilita dall'art. 184 c. 2 c.p.p., che garantisce quantomeno 5 giorni, deve essere adattata alla procedura del riesame la quale è caratterizzata da termini brevissimi sia per la notifica dell'avviso, sia per la decisione ad opera del Tribunale:
altrimenti, il risultato sarebbe quello di frustrare - nell'impossibilità, che quasi sempre si verificherebbe, per il giudice di merito, di emanare una decisione tempestiva - proprio la finalità cui è indirizzata la sanatoria. (Cass. 8-2-92 n. 0 3938 RV. 189054; Cass. 30-9-93 n. 0 2877 RV. 195195; Cass. 25-6-93 n. 0 1086 RV. 195132; Cass. 18-6-93 n. 0 1806 RV. 197706; Cass. 11-10-96 n. 0 4700 RV. 205752; Cass. 4-12-96 n. 0 5539 RV. 206189; Cass. 30-10-96 n. 0 4153 RV. 206420; Cass. 20-9-96 n. 0 3055 RV. 206544; Cass. 3-7-00 n. 0 2618 RV. 217537). In base ad analoghe ragioni, in altre due pronunce si è affermato che la comparizione del difensore sana il vizio inerente al mancato rispetto dei tre giorni richiesti dall'art. 309 c. 8 c.p.p., dovendo essere concesso alla parte interessata un termine che il giudice determinerà di volta in volta, contestualmente valutando le esigenze difensive e quelle processuali. (Cass. 18-12-92 n. 0 4014 RV. 195098;
Cass. 22-3-93 n. 00 443 RV. 193393). Alle suddette soluzioni si contrappone l'orientamento secondo cui, pur riconoscendosi la necessità di adeguare la previsione dell'art.184 c. 2 c.p.p. alle peculiarità del procedimento del riesame, il termine a difesa non può essere inferiore ai tre giorni, trattandosi di termine autonomo e non essendo utilizzabile quello contenuto in un atto nullo (Cass. 21-5-92 n. 0 1897 RV. 190391; Cass. 9-11-92 n. 0 1859 RV. 192328). Queste Sezioni Unite osservano in via preliminare che il primo comma dell'art. 184 c.p.p. sancisce la sanatoria delle nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni ogniqualvolta la parte interessata compaia o rinunci a comparire;
il campo di applicazione di questa disposizione viene delimitato e specificato dai commi successivi nei quali è disposto che, se la comparizione avviene al solo fine di eccepire la irritualità, perchè si produca la sanatoria, bisognerà assicurare alla parte un termine a difesa non inferiore a giorni 5 (c. 2), salvo che la nullità concerna la citazione a comparire al dibattimento perchè allora il termine non potrà essere inferiore a quello dell'art. 429 c.p.p., ossia a giorni 20 (c. 3).
È indubbio che la risposta al quesito per cui si discute passa attraverso la verifica circa l'operatività o no, nel procedimento per il riesame, della sanatoria tramite concessione del termine a difesa.
Gli indirizzi giurisprudenziali che sono stati illustrati, partono tutti dal presupposto dell'applicabilità dell'istituto ed il contrasto tra di essi riguarda, dunque, esclusivamente l'entità del termine da accordare.
A seguito di attenta disamina e di raffronto delle norme che qui interessano, si ritiene che siffatta impostazione vada disattesa. Occorre puntualizzare che la sanatoria di una nullità, in presenza e nonostante tempestiva eccezione, costituisce deroga al principio generale, ricavabile dal nostro sistema in tema di invalidità, del diritto della parte ad ottenere la ripetizione dell'atto con modalità immuni dal vizio denunciato: pertanto le regole particolari - che prevedono forme specifiche di sanatoria - non possono essere estese in forma generalizzata, al di là della specifica previsione normativa.
Orbene il termine di cui all'art. 184 c. 2 c.p.p. è, all'evidenza incompatibile con il procedimento del riesame in quanto sarebbe irragionevole la concessione di un lasso di tempo superiore a quello originario (di giorni 3); nè l'individuazione di un più congruo termine pare praticabile ai sensi di tale articolo.
Precipuamente si sottolinea che la soluzione proposta dall'orientamento maggioritario è priva di qualsiasi aggancio normativo e soprattutto introduce un criterio (quello dell'integrazione del termine) in contrasto con l'intento legislativo: infatti l'art. 184 c. 2 c.p.p., fissando autonomamente il termine di 5 giorni non si preoccupa che esso, unito ai giorni già decorsi, possa essere superiore od inferiore a quello originario;
a sua volta il comma 3, nel rimandare al termine inizialmente disposto, evidenzia la volontà di non considerare, in tema di sanatoria, i giorni irritualmente concessi. D'altro canto neppure potrebbe farsi riferimento, nell'ottica dell'orientamento minoritario, al menzionato metodo di determinazione del termine cui si ispira il citato terzo comma che in realtà riguarda un'ipotesi ben precisa e diversa, cioè la citazione per il dibattimento, alla quale non può certamente assimilarsi l'avviso per l'udienza camerale.
Escluso, dunque, per gli svolti argomenti, che la disciplina del c. 2 e c. 3 dell'art. 184 c.p.p. possa riguardare il procedimento per il riesame, deve ritenersi che nell'ambito di quest'ultimo la nullità della notifica dell'avviso per l'udienza camerale, se determinata dal mancato rispetto del termine di cui agli artt. 309 c. 8 e 309 c. 6 c.p.p. e se validamente eccepita, non sia suscettibile di sanatoria: conseguentemente il giudice è tenuto a provvedere, ex art. 185 c.p.p., alla rinnovazione dell'atto nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi.
Nè vale obiettare che la conclusione alla quale si è pervenuti potrebbe compromettere la tempestiva emissione della decisone sul riesame con le conseguenze dell'art. 309 c. 10 c.p.p.: basti rilevare che l'eventuale inefficacia della misura, posta a tutela del soggetto da essa colpito, non può essere impedita interpretando a scapito del medesimo la normativa che assicura non solo la sua comparizione all'udienza del riesame, ma anche, e soprattutto, la possibilità concreta dell'esercizio al diritto di difesa. A ciò aggiungasi che le esigenze di celerità del processo sono state valutate a monte dal legislatore nel momento in cui ha stabilito un termine a disposizione delle parti assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 c.p.p.: poichè detto termine per la parte privata è funzionale non solo all'intervento all'udienza, ma altresì a consentire la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi (cit. Cass. 93/02 761), va negato che una sua ulteriore compressione, ai fini di fare scattare una sanatoria che non si armonizza con la peculiarità del procedimento, possa essere attuata dall'interprete.
Venendo al caso in esame, risulta che tra l'udienza fissata per il riesame e la notifica dell'avviso all'indagato non intercorse il termine legale;
nè incide la circostanza che la notifica fosse regolarmente avvenuta per il difensore che aveva sottoscritto l'istanza nell'interesse del AT posto che, anche nel procedimento incidentale del riesame di una misura cautelare reale, l'indagato o l'imputato ha diritto all'avviso dell'udienza camerale, ed allorquando la richiesta non sia stata da lui personalmente presentata (Cass. S.U. 10-11-00 n. 000 29 RV. 216960). Siccome la nullità fu tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente all'udienza stessa, il giudice avrebbe dovuto, secondo i principi sopra affermati, disporre una nuova udienza e la rinnovazione della notifica nel rispetto dell'art. 324 c. 6 c.p.p.;
non essendosi a tanto adempiuto (l'udienza venne differita al 13-4-01 e l'avviso notificato l'11-4-01), l'invalidità si è trasmessa all'ordinanza gravata che pertanto deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova: si dovrà riesaminare l'istanza, previa rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 324 c.p.p. Da ciò consegue che superfluo appare l'esame di tutti gli altri motivi del proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.
Roma, 31-1-02.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MARZO 2002