Articolo 1 della Legge 8 marzo 1995, n. 73
Articolo 2
Versione
19 marzo 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
Entrata in vigore il 19 marzo 1995