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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7293/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12545595 CONTR. CONSORT. 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12545595 CONTR. CONSORT. 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso formale n. 12545595 emesso da Area s.r.l., in data 30/05/2022, e notificato il 24/10/2024, relativo al mancato pagamento della somma di € 185,77 per presunto tributo di bonifica Cod.
Tributo 1H78 per gli anni 2020/2021.
A sostegno della propria pretesa eccepisce:
a) l'Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del SO in favore del fondo gravato.
b) la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra SO ed associati;
e la mancata notifica degli atti presupposti;
c) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
d) la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile.
e) L'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11.
Con memoria depositata agli atti il 7 gennaio 2025, si è costituita Area s.r.l. controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo deve essere dichiarata l'ammissibilità del presente ricorso sebbene l'atto impugnato non rientri nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs 546/1992.
La giurisprudenza più recente, infatti, appare decisamente orientata nel senso che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel menzionato art. 19 non abbia natura tassativa, nel senso che occorre operare un'interpretazione estensiva della norma in questione. La Cassazione, infatti, ha chiarito che devono ritenersi impugnabili anche gli avvisi bonari con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili
( Sentenza n. 27494/2016).
Ciò posto, seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, nonché il principio di natura pretoria della ragione più liquida, si procede a scrutinare in primo luogo l'eccezione di difetto di motivazione formulata dal ricorrente.
L'eccezione è fondata. L'avviso formale impugnato, infatti, non esprime compiutamente le ragioni di diritto e i presupposti di fatto che ne hanno causato l'emissione. Nella parte in dettaglio, infatti si limita a individuare la tipologia del contributo e, nello schema riepilogativo, la somma dovuta specificando la differenza, le spese di notifica, e gli interessi.
Non vi è alcun riferimento al piano di classifica in ragione del quale il tributo è dovuto, o il beneficio per il quale l'immobile è stato gravato.
Ciò posto, l'atto impugnato è senz'altro carente in quanto non pone il contribuente nelle condizioni di accertare la legittimità dell'imposizione e quindi di difendersi.
La fondatezza di tale motivo, tuttavia da sola non è sufficiente all'accoglimento del ricorso, poiché si tratta di un atto che non produce alcun effetto impositivo, in quanto prodromico all'avviso di accertamento. Ne consegue che la sua impugnabilità, seppure non sia un atto previsto dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, è ammesso dalla legge solo per consentire al contribuente di chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili ( Sentenza n. 27494/2016).
Ciò posto è ammissibile una pronuncia solo se non attiene esclusivamente a un vizio motivazionale dell'atto ma alla fondatezza della pretesa tributaria.
Conseguentemente deve essere disaminato l'ulteriore motivo di ricorso.
Giova premettere, in proposito che in tema di contributi consortili la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato principi consolidati in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi ed al regime probatorio che possono così sintetizzarsi:
a) i presupposti del potere impositivo del SO sono costituiti dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall'inerenza del beneficio al fondo.
b) il beneficio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica;
c) il “piano di classifica degli immobili” e l'indice di contribuenza" dei singoli immobili, individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e definiscono i parametri di quantificazione dell'obbligo contributivo, incidendo, quindi, sul “quantum”.
d) l'adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio recato al fondo;
e) tale presunzione ammette la prova contraria del contribuente che è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il
SO abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
f) in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica
" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96). g) Anche per le “spese c.d. istituzionali” l'imposizione di contribuzione resta subordinata, necessariamente, all'effettivo beneficio tratto dal fondo derivante da lavori di bonifica già completati, ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare.
Tutti i suesposti principi giurisprudenziali trovano applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai consorzi istituititi sul territorio della Regione Calabria.
Ne consegue che la mancata indicazione del piano di classifica nell'atto impugnato, oltre a viziare l'atto per difetto di motivazione, impone all'ente impositore di allegare la prova, almeno in giudizio, del presupposto impositivo allorché, come nella fattispecie all'esame, il ricorrente eccepisca l'insussistenza del beneficio fondiario.
Né ha rilievo dirimente l'eccezione opposta da Area s.r.l. secondo la quale con l'avviso bonario sarebbe stato indicato il piano di classifica. Tale atto, infatti, non risulta notificato al ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il ricorso deve essere accolto. Si condanna Area s.r.l., quale concessionaria del SO di bonifica, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna Area s.r.l. alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7293/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12545595 CONTR. CONSORT. 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12545595 CONTR. CONSORT. 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso formale n. 12545595 emesso da Area s.r.l., in data 30/05/2022, e notificato il 24/10/2024, relativo al mancato pagamento della somma di € 185,77 per presunto tributo di bonifica Cod.
Tributo 1H78 per gli anni 2020/2021.
A sostegno della propria pretesa eccepisce:
a) l'Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del SO in favore del fondo gravato.
b) la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra SO ed associati;
e la mancata notifica degli atti presupposti;
c) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
d) la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile.
e) L'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11.
Con memoria depositata agli atti il 7 gennaio 2025, si è costituita Area s.r.l. controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo deve essere dichiarata l'ammissibilità del presente ricorso sebbene l'atto impugnato non rientri nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs 546/1992.
La giurisprudenza più recente, infatti, appare decisamente orientata nel senso che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel menzionato art. 19 non abbia natura tassativa, nel senso che occorre operare un'interpretazione estensiva della norma in questione. La Cassazione, infatti, ha chiarito che devono ritenersi impugnabili anche gli avvisi bonari con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili
( Sentenza n. 27494/2016).
Ciò posto, seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, nonché il principio di natura pretoria della ragione più liquida, si procede a scrutinare in primo luogo l'eccezione di difetto di motivazione formulata dal ricorrente.
L'eccezione è fondata. L'avviso formale impugnato, infatti, non esprime compiutamente le ragioni di diritto e i presupposti di fatto che ne hanno causato l'emissione. Nella parte in dettaglio, infatti si limita a individuare la tipologia del contributo e, nello schema riepilogativo, la somma dovuta specificando la differenza, le spese di notifica, e gli interessi.
Non vi è alcun riferimento al piano di classifica in ragione del quale il tributo è dovuto, o il beneficio per il quale l'immobile è stato gravato.
Ciò posto, l'atto impugnato è senz'altro carente in quanto non pone il contribuente nelle condizioni di accertare la legittimità dell'imposizione e quindi di difendersi.
La fondatezza di tale motivo, tuttavia da sola non è sufficiente all'accoglimento del ricorso, poiché si tratta di un atto che non produce alcun effetto impositivo, in quanto prodromico all'avviso di accertamento. Ne consegue che la sua impugnabilità, seppure non sia un atto previsto dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, è ammesso dalla legge solo per consentire al contribuente di chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili ( Sentenza n. 27494/2016).
Ciò posto è ammissibile una pronuncia solo se non attiene esclusivamente a un vizio motivazionale dell'atto ma alla fondatezza della pretesa tributaria.
Conseguentemente deve essere disaminato l'ulteriore motivo di ricorso.
Giova premettere, in proposito che in tema di contributi consortili la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato principi consolidati in ordine alla individuazione dei presupposti impositivi ed al regime probatorio che possono così sintetizzarsi:
a) i presupposti del potere impositivo del SO sono costituiti dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dall'inerenza del beneficio al fondo.
b) il beneficio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica;
c) il “piano di classifica degli immobili” e l'indice di contribuenza" dei singoli immobili, individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e definiscono i parametri di quantificazione dell'obbligo contributivo, incidendo, quindi, sul “quantum”.
d) l'adozione del piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio recato al fondo;
e) tale presunzione ammette la prova contraria del contribuente che è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il
SO abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato.
f) in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica
" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96). g) Anche per le “spese c.d. istituzionali” l'imposizione di contribuzione resta subordinata, necessariamente, all'effettivo beneficio tratto dal fondo derivante da lavori di bonifica già completati, ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare.
Tutti i suesposti principi giurisprudenziali trovano applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai consorzi istituititi sul territorio della Regione Calabria.
Ne consegue che la mancata indicazione del piano di classifica nell'atto impugnato, oltre a viziare l'atto per difetto di motivazione, impone all'ente impositore di allegare la prova, almeno in giudizio, del presupposto impositivo allorché, come nella fattispecie all'esame, il ricorrente eccepisca l'insussistenza del beneficio fondiario.
Né ha rilievo dirimente l'eccezione opposta da Area s.r.l. secondo la quale con l'avviso bonario sarebbe stato indicato il piano di classifica. Tale atto, infatti, non risulta notificato al ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il ricorso deve essere accolto. Si condanna Area s.r.l., quale concessionaria del SO di bonifica, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna Area s.r.l. alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.